PARTE GENERALE
DIRITTO PENALE E
LEGGE PENALE
Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco 1
CAPITOLO I
CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE
1. Premessa
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.
Per reato si intende ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Sono
nell’ordinamento vigente sono la
sanzioni penali pena e la misura di sicurezza.
L’una e l’altra tendono al duplice obiettivo: quello di difendere la società dal delitto e quello di
risocializzare il delinquente.
Nei moderni ordinamenti il reato ruota attorno a tre principi cardine:
• principio di materialità: non può esserci reato se la volontà criminosa non si materializza in un
comportamento esterno
• principio di necessaria lesività o offensività: è necessario che il comportamento incriminato
leda o ponga in pericolo beni giuridici
• principio di colpevolezza: un fatto materiale lesivo di beni giuridici, può essere penalmente
attribuito all’autore solo a condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo
commesso
La necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela si spiega sulla base del fatto che i
di protezione predisposti dagli altri settori dell’ordinamento non risultano sempre altrettanto
mezzi
idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi. Il ricorso alla sanzione penale per
eccellenza (quella detentiva) ha una capacità unica di prevenzione in tal senso. Essa è pertanto uno
strumento irrinunciabile, specie se confrontata con altri tipi di sanzioni (es. sanzioni pecuniarie).
La sanzione penale ha diverse funzioni:
• preventiva si distinguono: prevenzione generale: la minaccia della sanzione distoglie la
generalità dei consociati dal commettere reati; prevenzione speciale: la concreta inflizione
della pena mira ad impedire che il singolo autore del reato torni a delinquere.
• di protezione dei beni giuridici considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli della
massima protezione. Proprio perché il diritto penale si avvale dell’inflizione delle sanzioni più
drastiche (tutela dei beni giuridici attuata mediante lesione degli stessi), se ne raccomanda un
impiego il più possibile ponderato, vale a dire circoscritto alla salvaguardia dei beni fondamentali
della vita in comune: diritto penale come extrema ratio
2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici
La definizione del concetto di bene giuridico è complessa. Come abbiamo visto qui sopra, secondo la
concezione dominante sono beni giuridici i beni socialmente rilevanti meritevoli di protezione giuridico-
penale. Tale definizione manca però di un sufficiente contenuto informativo e di reale funzione selettiva.
Recentemente la dottrina pone l’accento sul carattere dinamico del bene giuridico: il bene giuridico
non equivale semplicemente ad una cosa o a un interesse dotato di valore in se stesso; nella realtà i beni
giuridici esistono soltanto se e nella misura in cui sono "in funzione", cioè producono effetti utili nella
vita sociale. Dunque, il carattere dinamico del bene giuridico è quello che li identifica con una "unità di
In quest’ottica giuridico soltanto quell’interesse idoneo a realizzare un
funzione". assurge a bene
determinato scopo utile per il sistema sociale. Resta comunque difficile individuarli, anche alla luce di
tale definizione.
L’idea della protezione dei beni giuridici quale funzione del diritto penale ha ascendenza illuministica.
Nel Settecento, per la prima volta, si affaccia l’idea che il diritto penale non debba avere come scopo la
realizzazione di una giustizia ultraterrena, quanto piuttosto la garanzia di una convivenza pacifica e la 2
conseguente tutela di quegli interessi che ne sono le basi. Questa prospettiva circoscrive il ricorso al
diritto penale solo ai casi di stretta necessità, ove la tutela penalistica abbia ad oggetto beni essenziali ai
fini di una ordinata convivenza umana (strumento penale come extrema ratio); quando invece si tratta di
beni o interessi di dubbia consistenza, il ricorso alla sanzione punitiva sarebbe sproporzionato per
eccesso, dovrebbero piuttosto soccorrere tecniche di tutela di carattere extrapenale.
Va osservato che il concetto di bene giuridico si presta potenzialmente a ricomprendere i contenuti più
mutevoli e svariati, tanto che le elaborazioni della teoria del bene giuridico via via prospettate nel corso
del tempo hanno inevitabilmente risentito delle concezioni della società e dello Stato di volta in volta
dominanti. dell’Ottocento,
La paternità del concetto di bene giuridico è di Birnbaum. Egli, nella prima metà
elabora questa categoria, in opposizione alla concezione illuministica che inquadrava il reato come una
In base a quest’ultima, restavano egli include come beni di tutela
violazione di un diritto soggettivo.
anche i beni di un particolare rango, che seppure non appartengano ai diritti definiti come soggettivi
devono essere inclusi negli oggetti di tutela.
L’originaria teorizzazione del bene giuridico da parte di Birnbaum era particolarmente inclusiva e finiva
col riconoscere un catalogo più ampio di legittimi oggetti della tutela penale (ad esempio anche la
moralità pubblica e il sentimento religioso, in quanto all’epoca avvertiti come meritevoli di particolare
considerazione nell’ambito della comunità sociale).
La preoccupazione di dare al bene giuridico una definizione tale da limitare la potestà punitiva dello
stato, emerge a fine Ottocento. Il diritto penale come strumento di tutela deve servire alla soddisfazione
di bisogni sociali che preesistono alla disciplina giuridica con i quali il legislatore deve misurarsi senza
anteporre vedute astratte alla realtà. Von Liszt propone quindi un concetto materiale di bene giuridico
basato su interessi preesistenti alla valutazione del legislatore, come tali idonei a garantire la
realtà sociale e disciplina normativa. Il contenuto antisociale dell’illecito è
corrispondenza tra
indipendente dal giusto apprezzamento da parte del legislatore: la norma giuridica lo trova, non lo crea.
Non sono tuttavia mai stati fissati dei criteri oggettivi che garantiscano di riconoscere questi interessi
all’interno della società, quindi appare questa una teoria molto astratta.
Arturo Rocco prova avversione per i tentativi di prospettare nozioni pregiuridiche o materiali di bene
giuridico, al contrario secondo lui la determinazione del concetto di bene giuridico non può prescindere
dalle valutazioni normative già compiute dal legislatore, per cui il concetto di bene finisce col coincidere
con l’oggetto di tutela di una norma penale già emanata.
La concezione di bene giuridico diviene formale e finisce per spogliarsi di ogni referente pre-giuridico,
ci significa che la teoria del bene perde ogni funzione critica di limite al potere punitivo dello Stato. Si
assiste ad un processo di formalizzazione: essa rinuncia a ricercare contenuti materiali o ideali, tali da
poter essere assunti a criteri potenzialmente vincolanti per le scelte di tutela compiute dal legislatore.
Egli sarà uno dei massimi propugnatori dell’indirizzo tecnico-giuridico nello studio del diritto penale.
Il processo di formalizzazione viene portato alle estreme conseguenze da nuovi orientamenti come la
concezione metodologica, originariamente elaborata dalla dottrina tedesca negli anni 30, e riproposta
nella dottrina italiana in anni ancora recenti. Essa conferma il disinteresse per il sostrato materiale del
bene giuridico, e contesta inoltre il ruolo centrale del bene giuridico nella configurazione della fattispecie
incriminatrice, evidenziando come assumano una importanza non minore altri elementi come le modalità
della condotta aggressiva, le caratteristiche dell’elemento soggettivo, i motivi per delinquere.
l’identificare il bene giuridico oggetto di protezione con la ratio legis,
Questa concezione finisce con
cioè lo scopo della norma penale, individuabile attraverso un’attenta attività interpretativa. Dunque, bene
giuridico non è più la realtà preesistente alla norma, ma esso si riduce al risultato di una interpretazione
di scopo, qualsiasi motivazione liberamente assunta dal legislatore basta quindi a giustificare la
protezione penale stessa. 3
L’orientamento nazionalsocialista cancella la teoria del bene giuridico. Al centro del reato assurge la
violazione del dovere di fedeltà nei confronti dello Stato etico. Il diritto penale è rivisto come strumento
di garanzia del rispetto da parte dei cittadini dell’obbligo di fedeltà allo stato, impersonato dal Fuhrer.
Criterio di determinazione della dannosità criminale dei comportamenti punibili diventa il "sano
c’è in questo senso una
sentimento popolare": tendenza a confondere la sfera del diritto con quella
dell’etica. arriva l’eco di questa posizione teorica della
Anche in Italia scuola di Kiel, seppur in maniera meno
esasperata: Antolisei sostiene che il diritto penale non dovrebbe limitarsi alla conservazione dei beni
preesistenti ma dovrebbe modificare la coscienza del popolo allo scopo di conseguire determinate finalità
nazionali. Tale assunto propone una concezione "propulsiva" del diritto penale nel contesto di
un’ideologia autoritaria di ispirazione illiberale, del tutto incompatibile con i principi dell’odierno Stato
democratico.
L’idea della protezione di beni giuridici come scopo del diritto penale si riafferma in Italia e
2.2.5
Germania tra gli anni Sessanta e Settanta, con la riaffermazione contemporanea degli ordinamenti
liberaldemocratici.
Con il sorgere di una progressiva conquista di libertà si afferma anche una concezione critica
dell’intervento punitivo nell’ambito di un moderno stato di diritto. Si mira ad affrancare il diritto penale
da ogni commistione con la morale corrente: il diritto penale deve essere laico. Si attaccano tutte quelle
fattispecie che tradiscono un’impostazione eticheggiante, come omosessualità e bestemmia: oggetto di
soltanto l’entità
tutela devono essere soltanto entità dotate di sostrato reale. Assurge a bene giuridico
materiale concretamente ledibile, ossia tutti quei criteri corrispondenti a valori suscettibili di consenso
comune.
Si tratta tuttavia di un criterio troppo generico, incapace di guidare in una selezione certa degli oggetti
tutelabili. Di qui l’esigenza di elaborare nuovi criteri atti ad impedire rischi di arbitrio da parte del
legislatore.
Per la dottrina successiva, nuovo riferimento nella scelta di ci che può legittimamente assurgere a
2.3
reato diviene la Costituzione. Nasce così la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico, che
persegue il duplice obiettivo di elaborare da un lato un concetto di bene giuridico che preesista alla
ma di prospettare dall’altro
valutazione del legislatore ordinario; criteri di determinazione del bene
medesimo finalmente vincolanti nei confronti del legislatore penale.
Tale teoria muove da una rilettura delle norme costituzionali in materia penale e riafferma anche il fatto
che si ammette il ricorso allo strumento penale solo nei casi di c.d. “stretta necessità”. Si può qui fare
riferimento a principi molto importanti quali:
• il principio di riserva di legge (art 25 comma 2)
• il principio della responsabilità personale in materia penale (art 27 comma 1)
• la funzione rieducativa della pena (art 27 comma 3)
• che riprova come l’uso della coercizione
il carattere inviolabile della libertà personale (art 13)
penale vada limitato in rapporto ai soli casi in cui il ricorso alla restrizione sia inevitabile.
Proprio dato che la disciplina penale mette a repentaglio, oltre che la libertà personale, anche altri diritti
di rango costituzionale può essere affermato che il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se
rivolto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale. La necessità della
legittimazione in chiave costituzionale della tutela penale è sentita soprattutto (ma non solo) in relazione
alla sanzione detentiva.
Possono godere di tutela penale anche i beni che sono solo implicitamente riconosciuti dalla
2.3.1
Costituzione ma rientrano nel sistema di valori delineato dalla stessa (come la pietà verso i defunti) o
beni la cui tutela è prodromica alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti (così i reati di falso tutelano
la fede pubblica che permette di tutelare beni quali il patrimonio o l’economia, esplicitamente
costituzionali). Questo a partire dal fatto che la stessa Costituzione e il diritto penale hanno due obiettivi
di base differenti: l’una quello di limitare i poteri statali, introdurre un modello organizzativo di società 4
e promuoverne un nuovo modello, l’altro quello di punire e prevenire nel concreto azioni ritenute
dannose per la società.
Risulta conseguentemente ammissibile la tutela di beni di nuova emersione (come la tutela
dell’ambiente). I tempi necessari alla nascita di beni inediti sono comunque molto lunghi e tali da
caratterizzare interi periodi storici, se non tipi di civiltà. In ogni caso va precisato che i beni
costituzionalmente rilevanti possono ma non devono essere puniti penalmente. Il riferimento alla
rilevanza costituzionale offre dunque solo un criterio di legittimazione negativa nel senso che delimita
l’area di ciò che costituzionalmente non potrebbe mai assurgere a materia di reato. La scelta del se e
come punire spetta poi in ultima istanza al legislatore e risulta poi condizionata da ulteriori fattori, quali
il criterio di sussidiarietà e il criterio di meritevolezza della pena. Spetta poi in ultima istanza al
la decisione dell’an e quodomodo dell’intervento.
legislatore
La teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico non trova completa rispondenza nel
2.3.2
nostro ordinamento positivo vigente. I motivi di frizione tra la teoria appena esposta e il diritto positivo,
infatti, non sono pochi. Non sempre le fattispecie esistenti sono poste a tutela di un bene sufficientemente
definito e non sempre le tecniche di tutela adottate sono conformi ai principi costituzionali.
Esistono infatti figure di reati cosiddetti "senza bene giuridico" o "senza vittima". Sono una
2.3.2.1
classe di illeciti penali nei quali non è riscontrabile la tutela di un interesse o valore preesistente
all’intervento del legislatore penale. Queste figure criminose delineano comportamenti il cui disvalore
si esaurisce nella difformità rispetto a condizioni della vita associata che, a giudizio del legislatore
meritevoli di essere promosse e consolidate (es. contrarietà al gioco d’azzardo). Si
penale, appaiono
tratta di una categoria generalissima in cui vengono accomunati tipi di reato che sollevano problematiche
non omogenee e che sono:
• reati attinenti alla sfera etica: è controverso se il diritto penale debba salvaguardare valori
attinenti alla sfera etica la cui violazione non comporti tangibili danni sociali, diversi dall’offesa
alla morale corrente (es. pornografia). Ci si chiede se la stessa moralità possa rientrare nel
concetto di bene giuridico tutelabile dall’ordinamento giuridico e se lo Stato possa imporre ai
cittadini una certa concezione morale. la risposta non può che essere negativa.
• l’individuazione del bene giuridico diventa meno agevole man mano che si passa dalle fattispecie
che tutelano classici beni individuali (vita, patrimonio) a quelle finalizzate alla protezione di
Dunque, l’oggetto della
interessi superindividuali (es. economia pubblica). protezione penale
perde in concretezza e afferrabilità: il diritto penale non tutelerebbe più beni giuridici in senso
tradizionale, ma funzioni amministrative o discipline volte a garantire il regolare esercizio di
determinate attività. Tuttavia, alcuni di questi beni superindividuali (es. ambiente) hanno anche
acquisito un rango crescente nella stessa coscienza sociale;
• delitti omissivi propri, che consistono nella mera inosservanza di un obbligo di condotta
e che presentano spesso problemi relativi all’individuazione del bene
penalmente sanzionato
giuridico tutelato, specie quando finalizzati a promuovere l’acquisizione di un bene futuro non
ancora venuto ad esistenza, invece che a salvaguardare un interesse preesistente. In questo ultimo
caso sembrerebbe giustificato estromettere questi tipi di reato dal sistema penale.
Vi sono poi teorie incriminatrici costituzionalmente dubbie; sollevano problemi di
2.3.2.2
costituzionalità le seguenti tipologie di reato:
• reati di sospetto: fattispecie che si discosta maggiormente dal principio di offensività.
Riguardano comportamenti di per sé non lesivi né pericolosi, la cui repressione ha una
giustificazione accentuatamente preventiva (poiché fa solo presumere una successiva
commissione di reato). Si fa più leva sulla presunta pericolosità soggettiva dell’agente, rispetto
che all’idoneità offensiva della condotta. (es. possesso ingiustificato di chiavi alterate o
grimaldelli).
• reati ostativi, figura parzialmente analoga a quella dei reati di sospetto, sono reati che riguardano
condotte prodromiche rispetto alla realizzazione dei comportamenti che effettivamente ledono o
pongono in pericolo il bene protetto; si parla di delitti-ostacolo in quanto funzione della norma 5
è di frapporre un impedimento al compimento dei fatti concretamente offensivi (es. possesso di
sostanze stupefacenti quale momento prodromico dello spaccio). Questa figura dovrebbe essere
circoscritta a casi eccezionalissimi, in presenza inoltre di una duplice condizione: che l’effettiva
idoneità preventiva della fattispecie non sia presunta, ma empiricamente suffragabile e che il bene
finale
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