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Diritto Penale

22/09

Le caratteristiche del diritto penale

Il diritto penale si occupa di tutti gli ambiti, non ha un suo ambito di regolazione ma è

trasversale a tutti i campi, sia quelli che hanno a che fare con il diritto privato che

pubblico.

Il tratto distintivo per riconoscere se un fatto costituisce reato è l’inflizione di una pena

tipica a tutto l’ordinamento.

Questo è il criterio nominalistico che consente di tracciare confini del diritto penale.

Solo se c’è minaccia di una delle pene previste dal codice, sappiamo che si tratta di

una norma di ambito penale.

L’elenco di pene principali si trova nell’Art 17 del codice penale.

I fatti di reato sono quelli per cui è previsto un elenco preciso di risposte punitive,

ovvero: ergastolo, reclusione, multa, arresto, l’ammenda .

Delle pene principali 3 determinano la limitazione della libertà e 2 sono pecuniarie,

perché l’ordinamento distingue l’insieme dei fatti di reato in due categorie: Delitti e

contravvenzioni.

delitti

➔​ Per ergastolo, reclusione e multa.

contravvenzioni

➔​ Per arresto e ammenda.

Il diritto penale implica sempre l’incisione della libertà personale, in termini di

privazione o limitazione di essa che l’ordinamento pone a tutela degli interessi più

importanti della comunità e nei confronti di alcune forme di aggressioni, nei confronti

del patrimonio invece vengono tutelate solo le aggressioni considerabili come

volontarie.

Il legislatore introduce la “massima risposta possibile” quindi quella che più tocca la

libertà personale.

Ne consegue che solo il diritto penale può privare della libertà personale e sempre a

scopo di tutela di interessi.

24/09

La pena

La pena è il tratto distintivo del diritto penale. Innanzitutto lo è dal punto di vista

formalistico, infatti si determina che un fatto sia penalmente rilevante se è prevista

una pena.

La pena pecuniaria se non viene adempiuta può convertirsi in una pena di limitazione

della libertà personale.

Franz Von Liszt si riferisce alla pena come un'arma a doppio taglio, in quanto la finalità

della pena e del diritto penale è quella di tutelare interessi attraverso la minaccia di

una conseguenza punitiva, ma nel perseguire questo scopo offende allo stesso tempo

quegli interessi, in quanto incide sulla libertà personale.

1)​ Misure di sicurezza

Accanto alle pene principali il diritto penale pone le “misure di sicurezza”, fronteggiano

in particolare la pericolosità sociale di certi individui, ovvero il pericolo che un certo

autore di un reato possa tornare a commettere reati.

Si dividono in misure di sicurezza personali o patrimoniali.

Queste misure servono quindi ad evitare avvenimenti futuri.

-​ Personali: trovano applicazione per la categoria dei soggetti non imputabili,

ovvero incapaci di intendere e di volere (affetti da vizio totale o parziale).

Soggetti incapaci di compiere libere scelte e che commettono il reato in

conseguenza di questa condizione, non riescono a capire il senso di un

risposta punitiva, vengono quindi prosciolti e l’ospedale psichiatrico o la cosa

di cura li prendono in custodia, sono misure di limitazione della libertà

personale. Si applica anche a soggetti capaci di intendere e volere considerati

pericolosi.

-​ Patrimoniali: incidono sul patrimonio, ad esempio attraverso una serie di

confische, come quella del patrimonio acquisito con il reato.

2)​ Diritto punitivo amministrativo

Ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria, non si applicano le regole del diritto

penale ma dell’illecito amministrativo punitivo. Queste regole sono frutto di una legge

che ha depenalizzato alcune leggi che prima erano penalmente rilevanti.

3)​ Le sanzioni civili

Vengono inserite nel mondo del diritto civile, sono risposte pecuniarie classificate

come civili.

4)​ Le misure di prevenzione

Sono personali o patrimoniali, nascono in relazione alla criminalità organizzata di

stampo mafioso, es. allontanare alcune persone da una parte d’Italia per prevenire da

commettere reati. Sono misure “Ante Delictum” basate quindi su regole di sospetto.

Excursus sul diritto penale italiano

1889-Codice Zanardelli

Codice agganciato alle garanzie tipiche del diritto penale, di derivazione illuministica

come il principio di legalità. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge

anteriore al fatto compiuto. Questo codice rinuncia alla pena di morte.

1930- Codice Rocco

In seguito all’ascesa del fascismo viene approvato questo codice, il nome viene preso

dal ministro della giustizia.

È diviso in libri, il primo dedicato alle regole generali, ad esempio il nesso causale.

l’impianto di questo codice è autoritario. Ogni libro è diviso in titoli, si parte dai delitti

nei confronti della pubblica amministrazione e si arriva alle persone, la visione è

ribaltata rispetto ad oggi dove la persona viene prima. Viene re introdotta la pena di

morte.

1948- La costituzione repubblicana

Impianto personalistico liberal-democratico, si riafferma attraverso una carta

costituzionale, che sta al vertice delle piramidi delle fonti al quale la legge deve

adeguarsi, dei cardini fondamentali e delle garanzie del diritto penale come il principio

di legalità.La responsabilità penale è personale. Il principio di offensività viene letto

attraverso diversi principi costituzionali, non è espresso esplicitamente. Principio di

umanità: la pena non può consistere in un trattamento inumano.

1950- convenzione europea dei diritti dell’uomo

La corte europea dei diritti dell’uomo ha convertito il criterio nominalistico estendendo

anche alcune garanzie del diritto penale (es principio di legalità) anche ad ambiti che

non erano classificabili come penali.

25/09

Le caratteristiche del diritto penale

Reati commissivi= fare qualcosa.

Reati omissivi= non fare qualcosa.

L’interesse, oggetto e scopo della tutela penale si chiama bene giuridico.

Con il termine bene si intende un interesse, un valore o un diritto.

Buona parte dei gravi peccati richiamati nei 10 comandamenti ad oggi sono reati.

Sorge quindi la domanda se il diritto sia collegato alla morale.

A che scopo viene posta la pena? -le teorie della pena sono tre:

-​ Teoria retributiva: la pena si legittima in un male inflitto per retribuire il male

che un uomo ha inflitto a un altro uomo o alla società. è una teoria assoluta in

quanto disinteressata agli effetti della pena.

-​ Teoria general-preventiva: legittima la pena come mezzo per orientare i

comportamenti, facendo leva sugli effetti di intimidazione, teoria relativa in

quanto incentrata sugli effetti della pena.

-​ Teoria special-preventiva: concepisce la pena come uno strumento per

prevenire l’autore di un reato dal commetterne un altro, funzione che viene

assoluta in tre forme, risocializzazione, intimidazione e neutralizzazione. Anche

questa è una teoria relativa.

La corte costituzionale per molti anni ha abbracciato la teoria polifunzionale della

pena, quindi tutte le giustificazioni della pena hanno senso a loro modo.

Negli anni 50-60 il focus sulla rieducazione era nella fase detentiva, quindi la

detenzione aveva lo scopo di reinserire il detenuto nella società. La radice della

retribuzione è la vendetta, risalente alle società arcaiche. Ad oggi si tratta di una

vendetta pubblica, messa in atto dal “boia” su ordine dello stato.

La storia del sistema penale mostra un ammorbidimento delle procedure.

Prevenzione speciale= rieducazione per l’inserimento nella società. È inserita sempre di

più anche nella fase della minaccia della pena.

L’ergastolo potrebbe essere considerato incostituzionale se la pena non avesse

effettivamente fine, ma sulla base del diritto, il condannato che si comporta bene e

segue una buona condotta può uscire a un certo punto. Questi istituti che

“annacquano” la perpetuità dell’ergastolo, lo rendono non considerabile

incostituzionale. Ad oggi inoltre non è più applicabile ai minori.

26/09

I principi per la selezione di fatti penalmente rilevanti

Principi di offensività, sussidiarietà, colpevolezza e proporzionalità.

1)​ “non vi può essere reato senza offesa a un bene

Principio di offensività:

giuridico”. Principio che non si trova nella costituzione, è stato ricostruito dalla

dottrina sulla base di vari principi, sostiene che non c’è reato dove questo fatto

non è dannoso o costituisce una lesione o una messa in pericolo del bene

giuridico (interesse, valore o diritto)esclude quindi che qualcuno venga punito

per il suo modo di essere e che non possono essere puniti comportamenti che

non creano danni ad altri o a interessi collettivi. Possono essere puniti solo

comportamenti tangibili (no stregoneria). Vale sia per gli elementi costitutivi del

fatto che per le circostanze aggravanti.

Il danno è la compromissione effettiva del bene giuridico, il pericolo è la

probabilità/possibilità di una lesione. Impone al legislatore di punire solo fatti concreti,

nel rispetto di realtà e ragionevolezza, evitando sanzioni per condotte della vita

privata che non ledano interessi altrui. viene applicato insieme ai criteri di

ragionevolezza e proporzionalità, sia per il giudice, che lo utilizza quotidianamente

come strumento interpretativo nell’applicazione delle norme ai casi concreti.

2)​ Principio di colpevolezza: il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima

soltanto per offese a beni giuridici recate colpevolmente, ovvero personalmente

rimproverabili. è un principio con rango costituzionale.

il rispetto dei principi di offensività e colpevolezza rappresenta una condizione

necessaria ma non ancora sufficiente perché risulti legittimo il ricorso alla pena da

parte del legislatore, che deve sottostare ad alcuni vincoli, ovvero il principio di

sussidiarietà e il principio di proporzionalità.

3)​ Principio di sussidiarietà: stabilisce che lo strumento penale si può utilizzare

solo ed esclusivamente quando nessun altro strumento sanzionatorio

garantisce lo stesso risultato (ultimo strumento). Non si utilizza se ci sono

strumenti più appropriati al caso rispetto alla pena, ovvero meno invasivi di una

limitazione della libertà personale.

4)​ Principio di proporzionalità: stabilisce che ci debba essere una correlazione

ragionevolmente proporzionata alla gravità del fatto. Esprime l’esigenza che i

vantaggi per la società che si possono attendere dall'incriminazione di un fatto

siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti a quella scelta.

29/09

Principi costituzionali in materia penale

Principi di legalità, retrottività, precisione e tassatività. “nessuno può essere

Principio di legalità- articolo 25 Costituzione, 2^ comma:

➔​ punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso”

Questo principio agisce come garanzia di affidamento. Il legislatore costituente ha

deciso che la fonte del diritto penale è la legge, quindi queste regole sono contenute

nella legge, diretta espressione del parlamento.

Il parlamento è legislatore perché è espressione del principio evocativo e

rappresentante del popolo.

Il nostro principio di legalità ha quindi un primo fondamento, che è la riserva di legge,

che stabilisce che solo la legge può dichiarare che un fatto costituisca reato.

Il principio di legalità si applica anche agli atti aventi forza di legge: decreti legge e

decreti legislativi, anche se implicano un intervento del governo, che non è

espressione dell’intera volontà popolare ma solo della maggioranza politica. In ogni

caso questi decreti passano anche dal parlamento.

Un ulteriore aspetto della riserva di legge: la fonte primaria alla quale è riservata la

modifica e l’introduzione di nuove fattispecie di reato e la disciplina generale del diritto

penale, si dovrà confrontare con fonti sublegislative (es decreto di un ministero

specifico) da qui si arriva alla distinzione tra riserva assoluta (solo la legge) o riserva

relativa.

La riserva assoluta consente integrazioni solo di tipo tecnico.

Un altro aspetto fondamentale delle riserve di legge è il rapporto con le istituzioni

sovranazionali.

Il principio di retroattività garantisce che anche se successivamente è stato

➔​ deciso che il fatto sia penalmente rilevante, il fatto compiuto in precedenza non

può essere punito, garanzia della certezza della libertà di agire.

●​ Nessuno quindi può essere punito per un fatto che non costituisce reato e se

viene commesso in precedenza rispetto all’emanazione della legge che lo

costituisce come penalmente rilevante.

Altri principi che si ricavano da questo principio e da questo articolo della

costituzione (derivanti dalla riserva di legge): la legge deve essere chiara e tassativa al

punto da non poter essere modificata dall’interprete.

Sono due gli aspetti che si deducono da questo principio:

●​ Principio di precisione= il legislatore deve esprimersi in modo chiaro e

descrivere il fatto esplicitamente.

●​ Principio di tassatività= deriva dal principio di legalità e ha come interlocutore

principale il giudice, questo principio è allo stesso tempo un divieto, il divieto di

analogia, il giudice non può aggiungere ulteriori fatti penalmente rilevanti,

neppure dove ci siano delle lacune.

Un ultimo aspetto implicito del principio di legalità è che Il fatto deve essere previsto

dalla legge in modo chiaro a preciso, non prima dell’entrata in vigore della legge che lo

vieta, inoltre il fatto vietato dalla fattispecie di reato deve essere suscettibile di

accertamento in sede processuale. “nessuno può essere sottoposto a misure di

➔​ Art 25 costituzione 3^ comma:

sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

In alcuni casi in previsione del rischio che vengano commessi ulteriori reati in futuro, la

legislazione ha previsto le misure di sicurezza, che si possono applicare solo dove è

già stato commesso un reato e dove il soggetto è considerato pericoloso per delle

condizioni determinate. Le misure di sicurezza lasciano spazio alla possibilità di una

modifica anche dopo l’entrata in vigore della fattispecie legislativa.

1/10

ESEMPI “chiunque apra o comunque effettui nuovi

Art 137- Sanzioni penali 1^ comma

➔​ scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata

sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni con

l’ammenda da millecinquecento euro e diecimila euro”.

●​ Essendo prevista una pena, si tratta di una fattispecie di reato, è una

contravvenzione.

CASO 1

Tizio copia sul proprio hard disk i dati presenti sui server della società Beta.

Fattispecie incriminatrice

“chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola

Art 624 c.p. Furto

➔​ a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro”.

●​ in questo caso copiare i dati sul proprio hard disk non comporta il sottrarli

dalla disponibilità dell’azienda, quindi non si può applicare la fattispecie di

furto. Rispetto a i parametri che abbiamo a disposizione ci troviamo quindi

davanti a una lacuna normativa. Inoltre la fattispecie parla di una “cosa mobile”

i dati informatici non sono considerabili cosa mobile.

1)​ “la responsabilità

Principio di colpevolezza- art. 27 Costituzione 1^ comma

penale è personale

Il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. In questo caso la colpevolezza è

una delle componenti essenziali del reato. In questa colpevolezza può trovarsi anche la

volontarietà o involontarietà del reato e la capacità di intendere e volere, quindi

capacità di autodeterminarsi e comprendere la situazione e le conseguenze.

La responsabilità penale è personale= non è possibile trasferirla ad un altro soggetto,

non si può quindi rispondere penalmente per un fatto compiuto da altri.

Nell’evoluzione interpretativa di questo principio da parte della corte costituzionale è

stata attribuita alla responsabilità penale un ulteriore connotazione: non posso

rispondere di un fatto che non mi può essere rimproverato.

“nessuno può usare a propria scusa la mancata conoscenza/

➔​ Art 5 c.p.

ignoranza della legge penale”

●​ Quale impatto ha avuto questo principio?

La corte costituzionale sostiene che non abbia senso applicare una risposta punitiva

nel caso in cui il fatto realizzato non poteva essere evitato dalla persona che lo ha

commesso. Tornando al tema dell’ignoranza sulla materia penale non avrebbe senso

punire il fatto se l’ignoranza è considerabile come inevitabile e quindi senza colpa.

Quindi la responsabilità personale è anche un divieto di responsabilità puramente

oggettiva, ovvero una necessità che il fatto sia rimproverabile.

“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

3^ comma:

➔​ umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

La nozione di rieducazione è oggi intesa come risocializzazione: fare riacquisire al

condannato gli strumenti sociali per continuare la sua vita senza commettere ulteriori

reati.

Il principio di rieducazione è un principio importante e in particolare è combinato al

principio di uguaglianza (art 3 costituzione). La corte costituzionale stabilisce che in

tema di proporzionalità della pena, valutando le scelte del legislatore (e non del

singolo giudice), che una pena sproporzionata sarà avvertita come una pena ingiusta

dalla persona condannata e questo compromette fin dall’inizio l’obiettivo di

rieducazione. “la potestà legislativa è esercitata dallo stato e

➔​ Art 117 1^ comma Costituzione:

dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali”

Analisi sistematica del reato

L’analisi sistematica è un'analisi teorica che guarda l’intero sistema dall’alto, non è un

analisi di una singola fattispecie o di un singolo fatto, ma è un'analisi di tutto il sistema

penale e di tutte le fattispecie incriminatrici.

La costruzione teorica, come tutte le costruzioni teoriche che hanno come oggetto

l’analisi di una nozione, passa attraverso l’individuazione e la definizione delle nozioni

fondamentali.

I 4 elementi fondamentali dell’analisi sistematica (teoria quadripartita del reato):

Abbiamo 4 elementi la cui esistenza è condivisa da tutta la dottrina, secondo alcune

correnti di pensiero sono solo 3, manca la punibilità.

-​ Fatto tipico: fatto umano tipico (tipicità= prende in considerazione tutti gli

elementi oggettivi)

-​ Antigiuridicità: oltre a essere tipico il fatto deve essere antigiuridico, quindi

contrario alla legge e all’intero ordinamento.

-​ Colpevolezza: personalmente rimproverabile basandosi su condizioni di

capacità di intendere e di volere e conoscenza della legge penale.

-​ Punibilità: non sempre all’accertamento dei primi tre elementi il fatto è

automaticamente punibile, ovvero non è necessariamente applicabile una

risposta punitiva.

Esempio di punibilità:

non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a

➔​ Art 649-

danno di congiunti.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno

di: -​ Coniuge non legalmente separato

-​ Ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o

dell’adottato.

-​ Fratello o di una sorella conviventi

Fatto tipico

Insieme degli elementi oggettivi che individuano o caratterizzano ogni singolo reato

come forma di danno o lesione di uno o più beni giuridici.

●​ Esempio, il furto: deve esserci un soggetto che ha la proprietà di una cosa

mobile, un altro soggetto deve prenderne il possesso, determinando un danno

al bene giuridico/ patrimonio. L'ipotesi della messa in pericolo del bene

giuridico e l’adulterazione di un bene alimentare e si tratta di un reato di

pericolo.

3/10

Principio di legalità

Riserva di legge del compito di individuare i reati e porre le pene, così da mettere il

cittadino al sicuro da eventuali arbitri del potere esecutivo e giudiziario.

È una garanzia per il cittadino, rispetto a potenziali soprusi, il cittadino deve poter

sapere che una sua azione è minacciata con una pena o incriminata o meno, deve

andare incontro a conseguenze prevedibili. Il principio interviene quindi tra il cittadino

e lo stato dando sicurezza al cittadino per compiere scelte libere. Uno degli aspetti

fondamentali è il divieto di analogia, garantendo al cittadino che solo determinati fatti

possono avere come conseguenza una sanzione o la limitazione della libertà

personale, e non anche casi simili.

Profili che insieme formano il principio di legalità:

●​ Riserva di legge= il parlamento è l’organo che dovrebbe dare garanzia,

soprattutto ai cittadini che non votano la maggioranza e quindi non hanno

rappresentanti al potere, è importante che anche questi cittadini possano far

sentire la propria voce nel dibattito parlamentare. Le fonti problematiche sono:

1)​ i decreti legge sono atti emanati dal Governo in situazioni di necessità e

urgenza e producono effetti immediati. Tuttavia la Costituzione prevede che

debbano essere convertiti dal Parlamento entro sessanta giorni, altrimenti

perdono efficacia ex tunc, cioè fin dall’inizio. In passato venivano inclusi senza

particolari problemi nella disciplina della riserva di legge, ma oggi questa

collocazione è discussa perché il decreto-legge incide subito sui di

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Elena.Vive di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dova Massimiliano.
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