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Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà prevede che nel caso in cui si tratti di competenze attribuite in maniera concorrente, occorre che l'azione dell'UE assicuri il raggiungimento di un determinato obiettivo meglio di quanto possa essere effettuato dagli Stati. L'obiettivo deve essere transnazionale, ovvero deve riguardare tutti gli Stati. Quell'azione europea quindi rappresenta un "valore aggiunto". Art.5 TUE.Principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità prevede che l'azione dell'UE non deve andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo. L'azione dell'UE deve essere meno invasiva possibile.Il Protocollo n°2 ed il ruolo dei Parlamenti nazionali
Il Protocollo n°2, allegato al Trattato di Lisbona, contiene la questione relativa al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sul processo di formazione degli atti legislativi europei per il controllo delrispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'art. 12 del TUE nel tentativo di introdurre un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, prevede una maggior partecipazione di questi ultimi nei processi decisionali europei, ma in concreto questa maggior partecipazione si traduce in un obbligo di informazione dei Parlamenti nazionali da parte delle Istituzioni europee. L'art. 12, infatti, prevede che i Parlamenti nazionali devono ricevere i progetti di atti legislativi, vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, partecipare alla revisione dei Trattati, essere informati sulle domande di adesione di nuovi Stati all'Unione. Tale partecipazione però riguarda una vera e propria consultazione, senza effetti vincolanti per la Commissione. I Parlamenti devono controllare che l'attività normativa dell'UE non violi il principio di sussidiarietà. Se lo viola, l'attività normativa potrebbe essereinviata oppure ritirata, ma anche NON esserlo, ameno che il 55% del Consiglio rigetti l'atto normativo non vi è alcun obbligo di ritirarla e potrà esserericosiderata e ripresentata al Parlamento europeo. CITTADINANZA EUROPEA Il processo di integrazione europea nasce per una motivazione economica e commerciale. Col Trattato di Maastricht la motivazione diventa politica; con questo viene introdotto un art, l'art. 17, attributivo di una cittadinanza che non si sostituiva e non si sostituisce alla cittadinanza nazionale. Questa attribuzione della cittadinanza dipende dallo status di cittadino degli stati membri, bisogna cioè essere cittadini dell'Ue. Il diritto dell'Ue ovviamente non può incidere sullo status nazionale, ciascuno stato membro dell'Ue non può a causa delle proprie leggi interne impedire o limitare i diritti che conseguono all'essere cittadini di uno stato membro e dunque cittadini dell'Europa. La Corte diGiustizia dell'Ue ha stabilito inoltre che in ogni caso, anche se non vengono esercitati i diritti legati alla cittadinanza, non si può impedire il loro godimento.
La questione riguardava il Caso RUIZ ZAMBRANO: la vicenda riguardava due minori cittadini Belgi, che risiedevano in Belgio fin dalla nascita e non si erano mai allontanati dallo Stato in cui erano nati (non avevano però mai esercitato il diritto di circolazione all'interno dell'UE). La questione, sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, riguardava la compatibilità con l'art. 20 TFUE (attributivo della cittadinanza europea) del rifiuto del permesso di soggiorno e di lavoro al padre dei minori, colombiano. La Corte di Giustizia ha riconosciuto innanzitutto i diritti di cittadinanza anche ai cittadini stanziali, i due minori, che non avevano mai circolato all'interno dell'UE; e inoltre, il rifiuto del permesso di soggiorno e di lavoro al padre avrebbe privato
- idue minori dell'assistenza familiare.
- DIRITTO CITTADINO STATICO = DIRITTI CITTADINO DINAMICO.
- Fin dai primordi del fenomeno di integrazione europea il diritto di stabilimento conferiva la possibilità di trasferirsi da un posto all'altro dell'Ue, quindi il diritto di cittadinanza non da qualcosa in più che non era già previsto. In più dà solo la possibilità per il cittadino di cambiare la propria residenza.
- I punti cardine del diritto di cittadinanza europea sono:
- LIBERTÀ CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
- POSSIBILITÀ PETIZIONE PARLAMENTO EUROPEO
- DIRITTO ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO DELLA CITTÀ ANCHE DI UN ALTRO STATO MEMBRO
- ELETTORATO PASSIVO PARLAMENTO EUROPEO
- DIRITTO A RIVOLGERSI AL MEDIATORE EUROPEO
- GODERE DELLA TUTELA DELLE AUTORITA’ DIPLOMATICHE IN UN PAESE TERZO.
- Dalla cittadinanza europea, oltre ad alcuni diritti discendono doveri. La scelta di chi debba essere
consideratocittadino è rimessa esclusivamente agli Stati membri che rimangono gli unici a determinare le modalità diacquisto e di perdita della cittadinanza che non è minimamente condizionata dal diritto dell’Unione.
Ovviamente gli Stati membri non possono sindacare o limitare i criteri celti dagli altri Stati membri in materia dicittadinanza.
Mediatore europeo: Ogni cittadino dell’Unione europea può rivolgersi al mediatore europeo che è un organoeletto dal Parlamento Europeo ogni 5 anni. L’art. 228 TFUE dice che questo prende l’incarico delle denuncerelative alla cattiva amministrazione dell’Unione Europea. Potremmo pensare che alla denuncia del mediatoreeuropeo ne dovrebbe conseguire una sorta di risarcimento, ma in realtà il mediatore europeo può solamentechiedere spiegazioni rispetto al comportamento denunciato dal cittadino all’Istituzione in questione.
Successivamente il cittadino ha diritto
Soltanto ad una informativa da parte del Parlamento europeo. Sempre l'art. 228 afferma che il mediatore non può avere ad oggetto una sentenza spettante alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Fra i rimedi giurisdizionali previsti dal sistema europeo vi è il rinvio pregiudiziale: è uno strumento messo a disposizione dei giudici nazionali nel caso in cui essi abbiano un dubbio attinente ad una norma di diritto comunitario. I giudici di primo e di secondo grado hanno la facoltà (e non l'obbligo) di sottoporre la questione all'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il conseguente obbligo di attenersi all'interpretazione fornita dalla Corte stessa. A differenza dei giudici di primo e di secondo grado che in caso di dubbio hanno la possibilità di adire la Corte di Giustizia, i giudici di ultima istanza hanno l'obbligo, in caso di dubbio relativo all'interpretazione di una norma di
diritto comunitario, di rimandare la questione alla Corte, essere la loro una decisione definitiva. La Corte di Giustizia svolge dunque anche una funzione interpretativa, con cui questa emana una sentenza con la quale espone come debba essere interpretata quella norma, e il giudice interno deve attenersi a ciò che è stato deliberato dalla Corte. L'obbligatorietà della sentenza emanata dalla Corte per interpretare una norma è valida solo nei confronti dei giudici che in quel momento hanno chiesto l'interpretazione. Se vi è già una sentenza pregiudiziale su una data situazione, non c'è bisogno che altri giudici agiscano in via pregiudiziale. Il trattato prevede che ogni volta il giudice sospenda il processo e chieda l'interpretazione alla Corte. Le norme che possono essere sottoposte all'interpretazione della Corte possono essere norme relative alla libertà di stabilimento e alla cittadinanza. Riguardo ciò,
sembra essere decisivo quanto detto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 luglio 1992, causa c-369/90, Micheletti. Con la citata sentenza la Corte aveva respinto la pretesa della Spagna che voleva negare il diritto di stabilimento (in Spagna) di un cittadino italo-argentino (quindi italiano e, in quanto tale, anche cittadino europeo), sul presupposto che per la legge spagnola, in caso di doppia cittadinanza, prevale il criterio del luogo di residenza abituale che nel caso in questione era l'Argentina.ISTITUZIONI UNIONE EUROPEA Come la CECA, la CEE e l'Euratom, anche l'Unione europea per funzionare si compone di Istituzioni. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la struttura dell'Unione.risultò essere costituita dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, dal Consiglio, dalla Commissione europea, dall'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea e dalla Corte dei conti. Oltre a queste vi sono anche altre due istituzioni di carattere consultivo: il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale. L'art. 13 TUE fa un riferimento specifico al principio delle competenze di attribuzione, ciascuna Istituzione esercita le competenze che gli vengono delegate dai Trattati. Uno dei problemi principali dell'UE è che in realtà non c'è una specifica suddivisione di poteri tra le Istituzioni dell'UE come avviene negli Stati membri. Ad esempio, la funzione legislativa più importante vede la partecipazione di ben 3 istituzioni: Commissione, Consiglio e Parlamento. Oppure ancora, la rappresentanza estera la possiede sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo.Art. 9 TUE→ conferisce lo status di cittadinanza: "È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce".
Presidente della Commisione europea che l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune, mentre per quanto riguarda la funzione di bilancio viene esercitata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio. L'Ue gode di un quadro istituzionale che ha come scopo principale promuovere i valori dell'Unione; ciascuno Stato e ciascuna Istituzione devono cooperare tra di loro per la realizzazione di quei valori previsti dall'art. 2 e di quegli obiettivi previsti invece dall'art. 3.
IL PARLAMENTO
Il Parlamento, al contrario della Commissione che rappresenta l'Unione europea e del Consiglio che rappresenta i governi degli Stati membri, è l'Istituzione rappresentativa dei cittadini degli Stati membri. L'attuale parlamento:
- Viene eletto ogni 5 anni a suffraggio universale diretto;
- è composto da 751 membri: il TUE indica il numero massimo dei componenti del Parlamento europeo in 750 + il Presidente e introduce il principio della
“proporzionalità degressiva”, secondo cui più uno Stato membro è popolato e più alto è il numero dei cittadini rappresentati da un singolo parlamentare;
3) I membri del Parlamento europeo si