LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
L'obiettivo teleologico dell'Unione Europea (inizialmente CEE) trascende la mera abolizione dei
dazi tra i Paesi membri, mirando all'instaurazione di un vero e proprio Mercato Interno, definito
come uno spazio senza frontiere interne ove è assicurata la libera circolazione di merci, persone,
servizi e capitali.
Per le merci, tale obiettivo si concretizza attraverso due strumenti giuridici fondamentali: l'Unione
Doganale e l'Armonizzazione.
I pilastri dell'Unione Doganale
Abolizione delle barriere interne: Gli Stati membri non possono imporre dazi doganali,
• restrizioni quantitative o misure/tasse di effetto equivalente (fenomeno del
"neoprotezionismo", ovvero oneri pecuniari dissimulati che sortiscono il medesimo effetto
restrittivo di un dazio).
Tariffa Doganale Comune (TDC): Verso i Paesi terzi (extra-UE), l'Unione applica un regime
• tariffario uniforme. Una merce sconta il medesimo dazio doganale d'ingresso
indipendentemente dallo Stato membro cui accede.
Merci in "libera pratica": Una volta che un prodotto extra-UE ha regolarmente varcato il
• confine doganale europeo e assolto il pagamento della TDC, acquisisce lo status di merce
in "libera pratica". Da tale momento, beneficia della medesima libertà di circolazione delle
merci originarie dell'Unione e non può essere assoggettata a ulteriori oneri di transito.
L'Armonizzazione e la Politica Commerciale
Armonizzazione (Integrazione Positiva): Il mero divieto tariffario risulta insufficiente
• qualora sussistano ostacoli tecnici (es. disparità nelle normative di sicurezza). L'UE
interviene mediante direttive (ex art. 114 TFUE) per ravvicinare le legislazioni nazionali,
consentendo agli operatori economici di commercializzare i prodotti su scala europea,
realizzando economie di scala.
Politica Commerciale Comune (PCC): In virtù del territorio doganale unico, gli Stati
• membri perdono la competenza a stipulare unilateralmente accordi commerciali con Paesi
terzi. L'UE esercita una competenza esclusiva (ex art. 207 TFUE) per garantire l'uniformità
degli scambi ed evitare distorsioni nel mercato interno.
La Nozione Giuridica di "Merce"
In assenza di una definizione codificata nel Trattato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha
delineato una nozione onnicomprensiva: costituisce "merce" qualsiasi prodotto
pecuniariamente valutabile, idoneo a costituire oggetto di negozi commerciali.
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Risoluzione dei casi
CASO 1: Diamantarbeiders (1973) - L'efficacia della Tariffa Doganale Comune
Fatto: Il Belgio assoggettava l'importazione di diamanti grezzi provenienti da Paesi extra-
• UE al pagamento di un tributo nazionale.
Questione Giuridica: La questione verte sulla facoltà di uno Stato membro di mantenere
• o introdurre unilateralmente oneri pecuniari su merci importate da Paesi terzi,
successivamente all'entrata in vigore della Tariffa Doganale Comune (TDC).
Inquadramento Normativo: Art. 28 TFUE, il quale istituisce un'unione doganale estesa al
• complesso degli scambi, sancendo il divieto di dazi e tasse di effetto equivalente tra gli
Stati membri e l'adozione di una tariffa doganale comune verso i Paesi terzi.
Pronuncia della Corte: La Corte statuisce l'illegittimità della misura nazionale. A seguito
• dell'istituzione della TDC, gli Stati membri sono privati della competenza di imporre
unilateralmente oneri all'importazione verso i Paesi terzi. Tale prassi, alterando
l'uniformità del carico fiscale esterno, genererebbe distorsioni della concorrenza nel
mercato interno.
CASO 2: Accordo internazionale sulla gomma naturale (1979) - Competenze esclusive dell'UE
Fatto: Sorgeva la necessità di negoziare un accordo internazionale finalizzato alla
• regolamentazione del mercato della gomma naturale.
Questione Giuridica: La controversia attiene al riparto di competenze: occorre stabilire se
• la legittimazione a negoziare e stipulare l'accordo spetti in via esclusiva all'UE o ammetta
la partecipazione concorrente degli Stati membri.
Inquadramento Normativo: Art. 207 TFUE, che disciplina la Politica Commerciale Comune
• (PCC).
Pronuncia della Corte: La giurisprudenza adotta un'interpretazione estensiva della PCC,
• riaffermando la competenza esclusiva dell'Unione nella stipula di accordi diretti a evitare
distorsioni degli scambi. Tuttavia, la Corte ammette una deroga pragmatica: qualora
l'accordo preveda la costituzione di scorte materiali gravanti direttamente sui bilanci
nazionali, gli Stati membri conservano la legittimazione a partecipare ai negoziati
limitatamente ai profili di natura finanziaria.
CASO 3: Commissione c. Italia o "Italian Art" (1968) - Definizione di merce e deroghe
Fatto: L'ordinamento italiano manteneva in vigore una tassa sull'esportazione di beni di
• interesse artistico e storico, adducendo l'intento di disincentivare il depauperamento del
patrimonio culturale nazionale mediante una misura meno invasiva del divieto assoluto.
Questione Giuridica: Occorre chiarire se le opere d'arte siano sussumibili nella nozione di
• "merce" e se l'intento di tutela del patrimonio artistico giustifichi l'imposizione di un
tributo all'esportazione. 2
Inquadramento Normativo: La fattispecie evidenzia un potenziale conflitto tra l'art. 28
• TFUE (divieto assoluto di dazi e tasse di effetto equivalente) e l'art. 36 TFUE (clausola di
salvaguardia che ammette divieti/restrizioni per la tutela del patrimonio artistico).
Pronuncia della Corte: La Corte dichiara l'incompatibilità della misura italiana stabilendo
• due principi fondamentali:
1. Le opere d'arte possiedono valore pecuniario e sono oggetto di transazioni
commerciali; pertanto, integrano appieno la definizione giuridica di "merce".
2. Il divieto di cui all'art. 28 TFUE ha natura assoluta e inderogabile. L'art. 36 TFUE
costituisce una norma eccezionale che legittima esclusivamente l'imposizione di
ostacoli fisici (restrizioni o divieti), non potendo in alcun caso giustificare il
mantenimento di oneri fiscali.
Il rapporto gerarchico e funzionale tra l'ordinamento dell'Unione e gli ordinamenti nazionali si
fonda su tre principi giurisprudenziali cardine:
Efficacia Diretta (o Effetto Diretto): Le disposizioni del Trattato (e, a determinate
• condizioni, le direttive) penetrano negli ordinamenti nazionali attribuendo direttamente
chiara,
situazioni giuridiche soggettive in capo ai singoli. Qualora una norma si presenti
precisa e incondizionata
, il cittadino può invocarla dinnanzi al giudice nazionale per la
tutela del proprio diritto (efficacia verticale o, sussistendone i requisiti, orizzontale).
Primato (o Preminenza): L'Unione Europea costituisce un ordinamento giuridico
• autonomo e preordinato rispetto a quello degli Stati membri. In caso di antinomia tra una
norma interna (anche posteriore) e una disposizione europea direttamente applicabile,
disapplicazione
quest'ultima prevale, imponendo al giudice nazionale l'obbligo di del
diritto interno contrastante.
Tutela Risarcitoria (Responsabilità dello Stato): Qualora uno Stato membro violi il diritto
• dell'UE cagionando un danno patrimoniale a un singolo, sorge in capo all'amministrazione
un'obbligazione risarcitoria, subordinatamente alla sussistenza di tre stringenti condizioni
cumulative individuate dalla Corte.
Risoluzione dei casi
CASO 1: Van Gend en Loos (1963) - L'Effetto Diretto
Fatto: L'autorità doganale olandese, a seguito della riclassificazione di un prodotto
• chimico importato dalla Germania, applicava alla ditta ricorrente un dazio maggiorato
rispetto a quello vigente antecedentemente all'istituzione della CEE.
Questione Giuridica: Occorre accertare se un privato possa invocare utilmente una
• standstill
disposizione del Trattato (nella specie, la clausola di tariffario) dinnanzi a una
giurisdizione nazionale per opporsi a un provvedimento statale.
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Inquadramento Normativo: Attuale art. 28 TFUE (all'epoca art. 12 TCEE), recante il divieto
• di introdurre nuovi dazi o inasprire quelli esistenti.
Pronuncia della Corte: La pronuncia fissa una pietra miliare del diritto eurounitario. La
• Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere i cui soggetti sono non
non facere
solo gli Stati, ma anche i cittadini. L'obbligo di (non aumentare i dazi) imposto
agli Stati è chiaro e incondizionato; di conseguenza, produce effetti diretti, incardinando
nel patrimonio giuridico del singolo un diritto soggettivo che il giudice nazionale ha il
preciso dovere di tutelare.
CASO 2: SACE (1970) - L'Effetto Diretto delle Direttive
Fatto: La Commissione intimava all'Italia, mediante l'adozione di una direttiva, di
• procedere alla soppressione di una tassa per "servizi amministrativi" sulle importazioni,
qualificabile come tassa di effetto equivalente. A fronte dell'inadempimento statale, la
ditta SACE adiva il giudice nazionale per ripetere l'indebito.
Questione Giuridica: Può una direttiva comunitaria produrre effetti diretti ed essere
• opposta dal privato allo Stato inadempiente?
Inquadramento Normativo: Art. 28 TFUE (divieto di Tasse di Effetto Equivalente) e principi
• in materia di applicabilità delle direttive.
Pronuncia della Corte: La giurisprudenza accoglie l'istanza del ricorrente. La Corte precisa
• che, allorquando una direttiva si limiti a fissare il termine temporale per l'adempimento
di un obbligo (il divieto di TEE) già compiutamente previsto dal Trattato e di per sé
provvisto di efficacia diretta, la direttiva medesima diviene direttamente invocabile dal
singolo a fondamento di un'azione di rimborso contro lo Stato.
CASO 3: Costa c. ENEL (1964) - Il Primato del Diritto dell'UE
Fatto: L'avv. Costa si opponeva al pagamento di una fattura per la fornitura elettrica,
• eccependo l'incompatibilità della sopravvenuta legge italiana di nazionalizzazione
dell'energia elettrica con le disposizioni del Trattato CEE in materia di monopoli.
Questione Giuridica: La controversia attiene alla risoluzione delle antinomie: nell'ipotesi
• di contrasto tra un Trattato antecedente e una norma interna cronologicamente
successiva, occorre individuare quale fonte goda di prevalenza gerarchica.
Inquadramento Normativo: Art. 37 TFUE (riordino monopoli nazionali) e Art. 288 TFUE
• (forza vincolante degli atti), da cui si evince il principio del Primato.
Pronuncia della Corte: La sentenza rivoluziona l'assetto dei rapporti ordinamentali. La
• Corte statuisce che, sottoscrivendo il Trattato, gli Stati membri hanno accettato una
limitazione definitiva e irreversibile dei propri diritti sovrani. Ne discende l'impossibilità
giuridica di far prevalere un provvedimento legislativo interno unilaterale e successivo
rispetto al diritto dell'Unione. Il diritto europeo possiede, pertanto, primato assoluto, e il
giudice interno è tenuto a garantirne l'immediata applicazione.
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CASO 4: Brasserie du Pêcheur / Factortame (1996) - La Tutela Risarcitoria
Fatto: La legislazione tedesca vietava l'importazione e la commercializzazione di birra
• francese (Brasserie du Pêcheur) per presunta difformità dai requisiti di purezza nazionali.
Accertata la violazione della libertà di circolazione, la società incardinava un'azione di
risarcimento danni contro lo Stato tedesco.
Questione Giuridica: Si domanda se sussista un obbligo risarcitorio in capo allo Stato per
• violazioni imputabili all'attività del legislatore nazionale e se tale obbligo permanga
finanche qualora la norma violata sia già provvista di effetto diretto.
Inquadramento Normativo: Art. 34 TFUE (divieto di restrizioni quantitative, norma a
• efficacia diretta) e principio della Responsabilità extracontrattuale dello Stato.
Pronuncia della Corte: La giurisdizione europea risolve la questione in senso affermativo.
• L'efficacia diretta costituisce una garanzia minimale, inidonea da sola ad assicurare la
piena operatività del Trattato, rendendosi necessaria anche la tutela risarcitoria per
equivalente. Lo Stato risponde (anche per i fatti del proprio Parlamento) qualora
sussistano tre requisiti cumulativi:
1. La norma comunitaria violata è preordinata ad attribuire diritti ai singoli.
2. La violazione è "manifesta e grave" (es. inescusabilità dell'errore, inosservanza di
una precedente sentenza della Corte).
3. Sussiste un rigoroso nesso di causalità diretto tra la condotta statale e il
pregiudizio patrimoniale sofferto dal ricorrente.
Il sistema giuridico dell'Unione predispone una duplice forma di tutela avverso il protezionismo
fiscale operato dagli Stati membri.
1. Le barriere alla frontiera (Artt. 28 e 30 TFUE)
Dazi Doganali: Oneri pecuniari applicati esplicitamente su una merce in virtù
• dell'attraversamento del confine di Stato. Il loro divieto è categorico.
Tasse di Effetto Equivalente (TEE): L'art. 30 TFUE introduce una nozione di chiusura ad
• ampio spettro. Costituisce TEE qualsiasi onere pecuniario, indipendentemente dalla sua
entità, denominazione o finalità, imposto unilateralmente dallo Stato sulle merci in
ragione del superamento della frontiera.
Le due esimenti giurisprudenziali: Stante l'inapplicabilità dell'art. 36 TFUE per derogare
• a oneri fiscali, la Corte ammette che un tributo di frontiera non integri gli estremi di una
TEE solo in due tassative ipotesi:
1. Se esso rappresenta il corrispettivo proporzionato per un servizio specificamente
ed effettivamente resoall'operatore commerciale.
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2. Se esso è finalizzato alla copertura dei costi per un controllo sanitario
obbligatorio, prescritto in via uniforme dal diritto dell'Unione (e non dalla
disciplina interna).
2. Le imposizioni interne discriminatorie (Art. 110 TFUE)
Nel preservare l'autonomia impositiva interna degli Stati (es. aliquote IVA), l'art. 110 TFUE vieta
l'utilizzo della leva fiscale con finalità protezionistiche o discriminatorie avverso le merci
originarie di altri Stati membri.
Comma 1 (Prodotti Similari): È fatto divieto di gravare i prodotti importati di
• superiori
imposizioni a quelle applicate ai prodotti nazionali considerati "similari"
(accomunati, cioè, da medesime caratteristiche obiettive e dalla fungibilità per il
consumatore).
Comma 2 (Prodotti in Concorrenza): In difetto di similarità diretta, lo Stato non può
• introdurre regimi di tassazione interna idonei a proteggere la produzione nazionale a
discapito di prodotti esteri che si trovino in un rapporto di "concorrenza" (anche solo
parziale) nel mercato.
Risoluzione dei casi
CASO 1: Commissione c. Italia / "Diritti di statistica" (1969)
Fatto: L'ordinamento italiano assoggettava le operazioni di import/export a un modesto
• onere denominato "diritto di statistica", destinato alla rilevazione dei dati sui flussi
commerciali.
Questione Giuridica: Occorre accertare se un tributo di lievissima entità, privo di
• accezione protezionistica e finalizzato a uno scopo di utilità generale, sia sussumibile
nella nozione di "tassa di effetto equivalente" (TEE).
Inquadramento Normativo: Art. 30 TFUE (divieto di dazi doganali e TEE all'importazione e
• all'esportazione).
Pronuncia della Corte: La Corte dichiara l'incompatibilità del tributo. Il principio statuito
• fissa la natura rigorosa e oggettiva del divieto: esso prescinde integralmente dallo scopo,
dalla denominazione e dalla destinazione del gettito. Qualsivoglia onere pecuniario
imposto in ragione del superamento della frontiera è qualificato come TEE, costituendo,
di per sé, un ostacolo insormontabile alla libera circolazione.
CASO 2: Amm. delle Finanze dello Stato c. San Giorgio (1983) - Rimborsi e prova diabolica
Fatto: L'impresa San Giorgio adiva l'amministrazione finanziaria italiana per ottenere la
• ripetizione di tributi sanitari riscossi in violazione dell'art. 30 TFUE. La normativa interna,
tuttavia, negava il rimborso qualora il privato non fornisse la prova di non aver traslato
l'onere tributario a valle sui consumatori finali.
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Questione Giuridica: È consentito a uno Stato membro predisporre requisiti probatori
• stringenti che, in sede processuale, vanifichino sostanzialmente l'esercizio del diritto al
rimborso di un tributo indebitamente percepito in violazione del diritto comunitario?
Inquadramento Normativo: Principio di effettività della tutela giurisdizionale, correlato
• all'esercizio dei diritti discendenti dall'efficacia diretta dell'art. 30 TFUE.
Pronuncia della Corte: La statuizione è favorevole all'impresa ricorrente. Pur
• riconoscendo l'autonomia procedurale degli Stati nel disciplinare le azioni di ripetizione,
la Corte rileva l'incompatibilità con il diritto eurounitario di normative nazionali che
assoggettano il rimborso a un onere probatorio eccessivamente gravoso (c.d. prova
diabolica), rendendo "praticamente impossibile o eccessivamente difficile" la garanzia del
diritto materiale conferito dall'ordinamento UE.
CASO 3: Cadsky (1975) - Corrispettivo per servizio prestato
Fatto: L'ordinamento italiano subordinava l'esportazione di merci ortofrutticole (insalata)
• al pagamento di un onere a copertura di un controllo qualitativo certificato da un "marchio
nazionale", difendendo tale previsione quale legittimo corrispettivo di un servizio reso.
Questione Giuridica: L'attività di ispezione qualitativa prodromica al rilascio di un
• marchio nazionale si qualifica come "servizio specificamente prestato" all'esportatore,
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