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ORIGINI DELL’UE

Dopo la 2GM vi era la necessità di ricostruire quello che era il tessuto economico,

sociale ed istituzionale. In realtà, già prima della 2GM vi erano stati dei tentativi

di dar vita ad una struttura istituzionale organizzativi tra gli stati d’Europa. Vi

erano tre approcci:

1. TIPO CONFEDERALE: avanzata da Aristide Briand che prevedeva la

creazione di un’organizzazione politica tra gli stati partecipanti che

avessero obiettivi comuni ma allo stesso tempo non mettevano in

discussione la propria sovranità.

2. TIPO FEDERALISTA: avanzata da Spinelli, Rossi e Colorni nel “Manifesto di

Ventotene per una Europa libera e Unita” nel 1941. Secondo questo

pensiero bisognava dar vita ad una federazione europea dotata di un

proprio esercito, propria moneta, proprie istituzioni e propria politica

estera. Quindi, tutti i paesi europei si sarebbero dovuti subordinare (per

assicurare la pace) a questa federazione.

3. FUNZIONALISTA: avanzato da Jean Monnet, che condivideva gli obiettivi

del pensiero federalista ma sosteneva che bisognasse agire in maniera

“graduale”; bisogna partire dalla realizzazione di obiettivi di natura

economica per poi arrivare alla realizzazione di una unione di natura

politica.

Questi tre progetti ispirarono Richard Coundenhove-Kalergi nel fondare, nel

1924, un’associazione “Unione Paneuropea” con lo scopo sia di resistere alla

minaccia sovietica sia di resistere alla dominazione economica degli Stati Uniti.

Una prima organizzazione europea fu OECE---> ORGANIZZAZIONE EUROPEA

DI COOPERAZIONE ECONOMICA nasce con la Convenzione di Parigi, il 16

Aprile 1948 da George Marshall con l’obiettivo di creare un piano di ricostruzione

dell’Europa subordinandosi ad una istituzione che potesse garantire stabilità

economica e politica.

Tale organizzazione nel 1960 divenne OCSE--->ORGANIZZAZIONE PER LA

COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO si occupava di monitoraggio a

carattere economico. Nasce per dare attuazione al “piano marshall” (piano di

aiuti finanziari ed economici per ricostruire il continente europeo).

Dal punto di vista istituzionale con il TRATTATO DI LONDRA nel 1949 nasce il

CONSIGLIO D’EUROPA: organizzazione internazionale (È estraneo all'Unione

europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio

dell'Unione europea o il Consiglio europeo)

che si occupa di ricostruire il tessuto giuridico ed istituzionale favorendo la

conclusione di convenzioni internazionali (es. Convenzione europea per la tutela

dei diritti dell’uomo), è un’organizzazione il cui scopo è promuovere la

democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai

problemi sociali nei Paesi in Europa.

Nel 1951 nasce un’organizzazione sopranazionale (in quanto vi è un

trasferimento di poteri sovrani da parte degli stati membri agli enti

sopranazionali) CECA--->COMUNITA’ EUROPEA DEL CARABONE E

DELL’ACCIAIO firmata a Parigi e rivolta in particolar modo alla Germania: si

voleva mettere sotto un’alta autorità l’insieme della produzione del carbone e

dell’acciaio (due risorse che son state terreno di scontro tra Francia-Germania)

cossiché si potesse garantire la libera circolazione.

Gli stessi stati che firmarono la CECA firmarono anche, nel 1952, a Parigi CED-->

COMUNITA’ EUROPEA DI DIFESA per la creazione di un esercito unico ma che

fallisce a causa dell’opposizione dello stato francese.

Nel 1957, a Roma, furono firmati due trattati:

-CEE-->COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA: aveva l’obiettivo di istituire

un’unione doganale (eliminazione dei dati e di ogni altro ostacolo allo scambio di

merci tra stati). Stiamo parlando della libera circolazione delle merci, dei servizi,

delle persone e dei capitali. Però questi obiettivi, di natura economica,

sicuramente tradiscono una concezione liberista dell'economia, vengono sin da

subito corretti o accompagnati da una serie di misure che sono volte a

Correggere gli squilibri, che possono derivare dal diverso grado di sviluppo delle

singole aree dei paesi all'interno dell'Unione Europea, e quindi si favoriscono

tutta una serie di politiche che oggi potremmo chiamare di coesione economica e

sociale, proprio volte a riequilibrare i diversi gradi di sviluppo dei paesi facenti

parte della loro Comunità europea.

Dal punto di vista istituzionale, in realtà vi è una sovrapposizione, anche se

parziale, tra le istituzioni della CEE. Le istituzioni principali sono sicuramente

rappresentate:

consiglio, che nel corso degli anni assumeranno maggiore importanza,

che sarà l'organo deliberativo.

commissione che, avrà delle funzioni di natura esecutiva o di vigilanza e

controllo.

Parlamento di assemblea comune che concorre sicuramente a

definire come sui generis, il processo di integrazione, in quanto organo

assembleare composto, a differenza delle altre organizzazioni internazionali,

da cittadini e non da rappresentanti dei governi degli Stati membri.

-CEEA-->COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA: la sua attività

era rivolta soprattutto alla realizzazione e allo sviluppo dell’energia nucleare,

con la finalità di garantire un equo approvvigionamento dei materiali nucleari

(sviluppo della ricerca e sicurezza dell’energia nucleare).

Ma per capire le caratteristiche, e la natura, di queste comunità europee

bisogna comprenderne il loro carattere sopranazionale (espressione usata per

la prima volta col trattato che istituisce la CECA, trattato di Parigi).

Analizziamo i concetti:

Quando si parla di COMUNITA’ o UNIONE si sta parlando della volontà degli

Stati Membri di mettere in comune la gestione di una serie di attività che

riguardano l’integrazione europea.

Questo è l’elemento che porta alla nascita delle organizzazioni internazionali e

delle comunità europee--> vi è un trattato internazionale, ossia un incontro di

volontà tra più stati che viene approvato nel nostro ordinamento con una

legge di autorizzazione. Da questo punto di vista non c’è differenza tra

organizzazione internazionale e organizzazioni comunitarie.

LE DIFFERENZE:

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: gli stati membri vengono

 rappresentati dai propri governi. Vi è l’assenza della partecipazione del

popolo. Gli atti di queste organizzazioni sono destinate agli stati membri

che dovranno dare esecuzione agli obblighi previsti dagli atti stessi. (non

sono obbligati ma invitati a tenere una determinata condotta).

COMUNITA’ SOPRANAZIONALI: I cittadini partecipano alla vita della

 comunità attraverso il Parlamento europeo e attraverso il Comitato

economico e sociale. La sovranità non appartiene agli stati ma viene

trasferita alla Comunità, i cui organi devono adottarne gli atti e applicare

gli obblighi.( sono direttamente applicabile e che quindi non richiede

quest'opera di trasformazione da parte dello Stato, e fa sorgere diritti ed

obblighi immediatamente in capo alle persone fisiche e alle persone

giuridiche)

I destinatari di tali obblighi sono sia gli stati che cittadini.

I regolamenti sono direttamente applicabili e fanno sorgere diritti/obblighi

nei confronti delle persone fisiche e giuridiche , le direttive (che vanno

recepite) e le decisioni.

Con la sentenza COSTA/ENEL la Corte di Giustizia ha stabilito, nel 1964, il

principio del primato del diritto comunitario nei confronti degli ordinamenti

nazionali; tale principio ha una sua giustificazione nel fatto che gli stati,

dando vita alle comunità europee, hanno accettato un trasferimento di

poteri sovrani a favore dell’ordinamento europeo e che si realizza in quei

settori oggetto di integrazione comunitaria.

L’integrazione è l’insieme di meccanismi decisionali che si fondano sulla

regola della maggioranza.

La cooperazione è l’insieme di meccanismi classici e si basano sulla regola

dell’unanimità ( senza alcun parere sfavorevole o voto contrario).

Con il trasferimento di poteri da parte degli stati ad una comunità si realizza non solo dal punto

di vista legislativo ma anche giudiziario: nei trattati sono previsti l’esercizio di funzioni

giurisdizionali da parte della CORTE DI GIUSTIZIA che è competente nell’interpretazione e

nell’applicazione del diritto dei trattati e altre norme fonti di diritto dell’UE.

Nell’ordinamento ordinamento italiano (civil law), si considerano le sentenze,

come sentenze che hanno valenza esclusivamente nell'ambito del giudizio nel

quale vengono adottate.

Quindi pongono una regola, decidono per il caso concreto, essendo il giudice

soggetto unicamente alla legge ordinamento.

Mentre negli ordinamenti di common law, nelle sentenze i giudici hanno la

capacità di porre una regola da seguire anche al di là della causa delle

relazione alle quali vengono adottate nel giudizio.

L’ordinamento comunitario è simile a quello di common law, nel senso che la

regola che viene enunciata per un caso specifico DIVENTA una regola da seguire

anche nei casi/situazioni successive simili. Il giudice svolge una funzione

CREATIVA e non solo dichiarativa. Questa modalità di funzionamento deriva dal

fatto che le sentenze della Corte di Giustizia si applicano (oggi) negli

ordinamenti di 27 paesi membri e sarebbe impensabile lasciare alla

discrezionalità di ogni amministrazione della giustizia l’int. del diritto

comunitario e della sua applicazione. Quindi, questa modalità di funzionamento

serve a garantire uniforme interpretazione.

Parallelamente allo sviluppo di queste regole comuni tipiche della comunità

europea si assiste anche all’allargamento dell’Unione stessa: da 6 stati membri

si passa ai 27.

E’ dagli anni ‘80 che si è messo in moto quel processo che ha condotto poi

all’attuale UE. Uno dei passaggi più significativi è la firma dell’ATTO UNICO nel

1986 (entrato in vigore il 1987) che fece seguito ad un trattato noto come

“Trattato Spinelli” che non trovò consensi necessari.

L’atto unico recupera qualcosa di questo trattato facendo dei passi in avanti:

porta alla realizzazione di un mercato comune, trova ingresso tra le politiche

della comunità la politica ambientale, instaurò una cooperazione europea in

materia di politica estera (basata sull’informazione reciproca), creò un’unione

doganale mediante l’abolizione di dazi e fissando una tariffa per gli scambi con

paesi terzi. DAL TRATTATO DI MAASTRICHT AL TRATTATO DI NIZZA

La tappa più significativa alla realizzazione dell’UE fu il TRATTATO DI

MAASTRICHT nel 1992 (entrato in vigore nel 1993) , in questo trattato fu

proprio introdotto il termine “Unione Europea” mentre prima si parlava

essenzialmente di comunità economica europea, ceca e euratom.

Con l’uso di questo termine c’è anche un nuovo modo di vedere i rapporti tra gli

stati membri in quanto, questo trattato, cerca di dare forma alle aspirazioni

politiche del processo di integrazione europea (designato già dal termine

comunità economica europea).

Con questo trattato, con questo termine UE si vuole proprio enunciare la volontà

di acquisire questa dimensione politica (oltre che economica) e ciò si concretizza

attraverso tre pilastri:

1. PILASTRO COMUNITARIO: comprende una comunità economica europea

(CEE) che diventa una “comunità europea” (quindi non più basata solo

sull’aspetto economico).

Ad esempio, nel trattato sulla comunità europea sono comprese tutta una

serie di disposizioni che riguardano la disciplina della cittadinanza europea

(introdotta proprio col trattato di Maastricht) che non può certamente

essere definito di natura economica ma, invece, uno status di natura

politico giuridica.

Il Trattato ha introdotto la cittadinanza europea consentendo ai cittadini di scegliere in

quale Stato membro risiedere e di spostarsi liberamente all’interno dell’UE.

2. PILASTRO DEDICATO ALLA POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE (PESC)

Il Trattato ha istituito una politica estera e di sicurezza comune allo scopo di salvaguardare

i valori comuni, gli interessi fondamentali e l’indipendenza dell’Unione. L'Unione aveva il

compito di stabilire e attuare, con metodi intergovernativi, una politica estera e di sicurezza

comune. Gli Stati membri erano tenuti a sostenere tale politica attivamente e senza riserve

in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. I suoi obiettivi erano: la difesa dei valori

comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione

conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; il rafforzamento della sicurezza

dell'Unione in tutte le sue forme; la promozione della cooperazione internazionale; lo

sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

PILASTRO RELATIVO ALLA GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (GAI)

3. Il Trattato ha

sviluppato una stretta cooperazione in materia di giustizia e affari interni per garantire la

sicurezza dei cittadini europei. L'Unione aveva il compito di elaborare un'azione comune in

questi settori in base a metodi intergovernativi, al fine di realizzare l'obiettivo di fornire ai

cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa

riguardava le seguenti aree:

regole sull'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità e rafforzamento

 dei controlli;

lotta al terrorismo, alla grande criminalità, al traffico di droga e alla frode

 internazionale;

cooperazione giudiziaria in materia penale e civile;

 creazione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) dotato di un sistema di scambio

 di informazioni tra forze di polizia nazionali;

lotta all'immigrazione clandestina;

 politica comune in materia di asilo.

Innovazioni significative sono state poi portate dal TRATTATO DI

AMSTERDAM firmato nel 1997 (entrato in vigore nel 1999) in cui si

proclamano i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, i

principi dello Stato di diritto (principi fondanti dell’Unione) a tutela dei quali

viene previsto un procedimento sanzionatorio in caso di gravi violazioni degli

stessi.

Questo è un elemento di sviluppo rispetto al trattato di Maastricht (il fatto di

garanzie e tutele attraverso questo meccanismo sanzionatorio), altro

elemento di sviluppo è l’introduzione della cooperazione rafforzata che

prevede di procedere alla realizzazione di alcune politiche senza dover

attendere la partecipazione di tutti gli stati membri (a determinate condizioni).

Importante è l’integrazione “dell’AQUIS SCHENGEN” che comporta una

comunitarizzazione del terzo pilastro: questa convenzione Schengen è nata al

di fuori del contesto comunitario e firmata da 5 stati membri nel 1985, si

occupa di libera circolazione delle persone e delle merci. Propone

l’eliminazione dei controlli delle frontiere interne e rafforzamenti dei controlli

alle frontiere esterne.

Bisogna tener presente che quando nacque questa convenzione (nel ‘85)

ancora non esisteva il trattato di maastricht (del ‘92) quindi le istanze di

natura politica (che fanno parte del 3 pilastro) non erano ancora parte del

bagaglio giuridico della comunità europea, quindi, serviva uno strumento che

disciplinasse questo aspetto.

Con il trattato di Maastricht e, quindi, col terzo pilastro che riguarda la materia

di giustizia e affari interni (all’interno del quale sono compresi politiche come

l’immigrazione, i visti d’asilo ecc) vi fu una sovrapposizione tra questo e la

convezione di Schengen. Il trattato di Amsterdam prende atto di questa

duplicità di meccanismi e integra questa convenzione nel contesto

dell’Unione.

Quando si dice che il trattato di Amsterdam realizza la “comunitarizzazione

del terzo pilastro” si intende proprio che molte delle materie del terzo pilastro

vengono “trasferite” al primo pilastro e, quindi, assoggettati ai meccanismi

decisionali comunitari.

Il terzo pilastro rimane solo la cooperazione di polizia giudiziaria in materia

penale (assoggettata ai meccanismi della cooperazione intergovernativa).

Quindi la Schengen a seconda delle materie, se ad esempio siamo in ambito

di visti, di controlli alle frontiere esterne, ecco che la materia ex Schengen va

a collocarsi nel 1 pilastro. Se siamo invece in presenza di meccanismi che

hanno a che fare con la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale,

tipo inseguimento oltre frontiera, osservazione transfrontaliera, Andremo a

collocare la materia nel terzo pilastro dove rimangono, la cooperazione in

materia penale.

Dopo il trattato di Amsterdam importante fu il TRATTATO DI NIZZA firmato

nel 2001 ed entrato in vigore nel 2003. Tale trattato interviene nella modifica

dei meccanismi giudiziari di funzionamento dell’UE introducendo clausole

abilitanti, ossia clausole che abilitano le istituzioni a modificare l’apparato

giurisdizionale. La particolare novità di questo trattato è la CARTA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI (detta “Carta di Nizza”) che fa registrare una serie di obiettivi.

Tale Carta fu adottata del 2000 dal Parlamento Europeo, dal Consiglio della

Commissione senza attribuirgli, però, un valore giuridico vincolante.

Questo obiettivo venne raggiunto col trattato di Lisbona.

DAL TRATTATO DI NIZZA AL TRATTATO DI

LISBONA

Il Trattato di Nizza non ha apportato chissà quali modifiche importanti, ha più

che altro introdotto novità che riguardano il sistema giurisdizionale

dell’apparato giudiziario europeo e proclamò la Carta dei dir

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marychia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Carta Mario.
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