ORIGINI DELL’UE
Dopo la 2GM vi era la necessità di ricostruire quello che era il tessuto economico,
sociale ed istituzionale. In realtà, già prima della 2GM vi erano stati dei tentativi
di dar vita ad una struttura istituzionale organizzativi tra gli stati d’Europa. Vi
erano tre approcci:
1. TIPO CONFEDERALE: avanzata da Aristide Briand che prevedeva la
creazione di un’organizzazione politica tra gli stati partecipanti che
avessero obiettivi comuni ma allo stesso tempo non mettevano in
discussione la propria sovranità.
2. TIPO FEDERALISTA: avanzata da Spinelli, Rossi e Colorni nel “Manifesto di
Ventotene per una Europa libera e Unita” nel 1941. Secondo questo
pensiero bisognava dar vita ad una federazione europea dotata di un
proprio esercito, propria moneta, proprie istituzioni e propria politica
estera. Quindi, tutti i paesi europei si sarebbero dovuti subordinare (per
assicurare la pace) a questa federazione.
3. FUNZIONALISTA: avanzato da Jean Monnet, che condivideva gli obiettivi
del pensiero federalista ma sosteneva che bisognasse agire in maniera
“graduale”; bisogna partire dalla realizzazione di obiettivi di natura
economica per poi arrivare alla realizzazione di una unione di natura
politica.
Questi tre progetti ispirarono Richard Coundenhove-Kalergi nel fondare, nel
1924, un’associazione “Unione Paneuropea” con lo scopo sia di resistere alla
minaccia sovietica sia di resistere alla dominazione economica degli Stati Uniti.
Una prima organizzazione europea fu OECE---> ORGANIZZAZIONE EUROPEA
DI COOPERAZIONE ECONOMICA nasce con la Convenzione di Parigi, il 16
Aprile 1948 da George Marshall con l’obiettivo di creare un piano di ricostruzione
dell’Europa subordinandosi ad una istituzione che potesse garantire stabilità
economica e politica.
Tale organizzazione nel 1960 divenne OCSE--->ORGANIZZAZIONE PER LA
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO si occupava di monitoraggio a
carattere economico. Nasce per dare attuazione al “piano marshall” (piano di
aiuti finanziari ed economici per ricostruire il continente europeo).
Dal punto di vista istituzionale con il TRATTATO DI LONDRA nel 1949 nasce il
CONSIGLIO D’EUROPA: organizzazione internazionale (È estraneo all'Unione
europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio
dell'Unione europea o il Consiglio europeo)
che si occupa di ricostruire il tessuto giuridico ed istituzionale favorendo la
conclusione di convenzioni internazionali (es. Convenzione europea per la tutela
dei diritti dell’uomo), è un’organizzazione il cui scopo è promuovere la
democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai
problemi sociali nei Paesi in Europa.
Nel 1951 nasce un’organizzazione sopranazionale (in quanto vi è un
trasferimento di poteri sovrani da parte degli stati membri agli enti
sopranazionali) CECA--->COMUNITA’ EUROPEA DEL CARABONE E
DELL’ACCIAIO firmata a Parigi e rivolta in particolar modo alla Germania: si
voleva mettere sotto un’alta autorità l’insieme della produzione del carbone e
dell’acciaio (due risorse che son state terreno di scontro tra Francia-Germania)
cossiché si potesse garantire la libera circolazione.
Gli stessi stati che firmarono la CECA firmarono anche, nel 1952, a Parigi CED-->
COMUNITA’ EUROPEA DI DIFESA per la creazione di un esercito unico ma che
fallisce a causa dell’opposizione dello stato francese.
Nel 1957, a Roma, furono firmati due trattati:
-CEE-->COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA: aveva l’obiettivo di istituire
un’unione doganale (eliminazione dei dati e di ogni altro ostacolo allo scambio di
merci tra stati). Stiamo parlando della libera circolazione delle merci, dei servizi,
delle persone e dei capitali. Però questi obiettivi, di natura economica,
sicuramente tradiscono una concezione liberista dell'economia, vengono sin da
subito corretti o accompagnati da una serie di misure che sono volte a
Correggere gli squilibri, che possono derivare dal diverso grado di sviluppo delle
singole aree dei paesi all'interno dell'Unione Europea, e quindi si favoriscono
tutta una serie di politiche che oggi potremmo chiamare di coesione economica e
sociale, proprio volte a riequilibrare i diversi gradi di sviluppo dei paesi facenti
parte della loro Comunità europea.
Dal punto di vista istituzionale, in realtà vi è una sovrapposizione, anche se
parziale, tra le istituzioni della CEE. Le istituzioni principali sono sicuramente
rappresentate:
consiglio, che nel corso degli anni assumeranno maggiore importanza,
che sarà l'organo deliberativo.
commissione che, avrà delle funzioni di natura esecutiva o di vigilanza e
controllo.
Parlamento di assemblea comune che concorre sicuramente a
definire come sui generis, il processo di integrazione, in quanto organo
assembleare composto, a differenza delle altre organizzazioni internazionali,
da cittadini e non da rappresentanti dei governi degli Stati membri.
-CEEA-->COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA: la sua attività
era rivolta soprattutto alla realizzazione e allo sviluppo dell’energia nucleare,
con la finalità di garantire un equo approvvigionamento dei materiali nucleari
(sviluppo della ricerca e sicurezza dell’energia nucleare).
Ma per capire le caratteristiche, e la natura, di queste comunità europee
bisogna comprenderne il loro carattere sopranazionale (espressione usata per
la prima volta col trattato che istituisce la CECA, trattato di Parigi).
Analizziamo i concetti:
Quando si parla di COMUNITA’ o UNIONE si sta parlando della volontà degli
Stati Membri di mettere in comune la gestione di una serie di attività che
riguardano l’integrazione europea.
Questo è l’elemento che porta alla nascita delle organizzazioni internazionali e
delle comunità europee--> vi è un trattato internazionale, ossia un incontro di
volontà tra più stati che viene approvato nel nostro ordinamento con una
legge di autorizzazione. Da questo punto di vista non c’è differenza tra
organizzazione internazionale e organizzazioni comunitarie.
LE DIFFERENZE:
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: gli stati membri vengono
rappresentati dai propri governi. Vi è l’assenza della partecipazione del
popolo. Gli atti di queste organizzazioni sono destinate agli stati membri
che dovranno dare esecuzione agli obblighi previsti dagli atti stessi. (non
sono obbligati ma invitati a tenere una determinata condotta).
COMUNITA’ SOPRANAZIONALI: I cittadini partecipano alla vita della
comunità attraverso il Parlamento europeo e attraverso il Comitato
economico e sociale. La sovranità non appartiene agli stati ma viene
trasferita alla Comunità, i cui organi devono adottarne gli atti e applicare
gli obblighi.( sono direttamente applicabile e che quindi non richiede
quest'opera di trasformazione da parte dello Stato, e fa sorgere diritti ed
obblighi immediatamente in capo alle persone fisiche e alle persone
giuridiche)
I destinatari di tali obblighi sono sia gli stati che cittadini.
I regolamenti sono direttamente applicabili e fanno sorgere diritti/obblighi
nei confronti delle persone fisiche e giuridiche , le direttive (che vanno
recepite) e le decisioni.
Con la sentenza COSTA/ENEL la Corte di Giustizia ha stabilito, nel 1964, il
principio del primato del diritto comunitario nei confronti degli ordinamenti
nazionali; tale principio ha una sua giustificazione nel fatto che gli stati,
dando vita alle comunità europee, hanno accettato un trasferimento di
poteri sovrani a favore dell’ordinamento europeo e che si realizza in quei
settori oggetto di integrazione comunitaria.
L’integrazione è l’insieme di meccanismi decisionali che si fondano sulla
regola della maggioranza.
La cooperazione è l’insieme di meccanismi classici e si basano sulla regola
dell’unanimità ( senza alcun parere sfavorevole o voto contrario).
Con il trasferimento di poteri da parte degli stati ad una comunità si realizza non solo dal punto
di vista legislativo ma anche giudiziario: nei trattati sono previsti l’esercizio di funzioni
giurisdizionali da parte della CORTE DI GIUSTIZIA che è competente nell’interpretazione e
nell’applicazione del diritto dei trattati e altre norme fonti di diritto dell’UE.
Nell’ordinamento ordinamento italiano (civil law), si considerano le sentenze,
come sentenze che hanno valenza esclusivamente nell'ambito del giudizio nel
quale vengono adottate.
Quindi pongono una regola, decidono per il caso concreto, essendo il giudice
soggetto unicamente alla legge ordinamento.
Mentre negli ordinamenti di common law, nelle sentenze i giudici hanno la
capacità di porre una regola da seguire anche al di là della causa delle
relazione alle quali vengono adottate nel giudizio.
L’ordinamento comunitario è simile a quello di common law, nel senso che la
regola che viene enunciata per un caso specifico DIVENTA una regola da seguire
anche nei casi/situazioni successive simili. Il giudice svolge una funzione
CREATIVA e non solo dichiarativa. Questa modalità di funzionamento deriva dal
fatto che le sentenze della Corte di Giustizia si applicano (oggi) negli
ordinamenti di 27 paesi membri e sarebbe impensabile lasciare alla
discrezionalità di ogni amministrazione della giustizia l’int. del diritto
comunitario e della sua applicazione. Quindi, questa modalità di funzionamento
serve a garantire uniforme interpretazione.
Parallelamente allo sviluppo di queste regole comuni tipiche della comunità
europea si assiste anche all’allargamento dell’Unione stessa: da 6 stati membri
si passa ai 27.
E’ dagli anni ‘80 che si è messo in moto quel processo che ha condotto poi
all’attuale UE. Uno dei passaggi più significativi è la firma dell’ATTO UNICO nel
1986 (entrato in vigore il 1987) che fece seguito ad un trattato noto come
“Trattato Spinelli” che non trovò consensi necessari.
L’atto unico recupera qualcosa di questo trattato facendo dei passi in avanti:
porta alla realizzazione di un mercato comune, trova ingresso tra le politiche
della comunità la politica ambientale, instaurò una cooperazione europea in
materia di politica estera (basata sull’informazione reciproca), creò un’unione
doganale mediante l’abolizione di dazi e fissando una tariffa per gli scambi con
paesi terzi. DAL TRATTATO DI MAASTRICHT AL TRATTATO DI NIZZA
La tappa più significativa alla realizzazione dell’UE fu il TRATTATO DI
MAASTRICHT nel 1992 (entrato in vigore nel 1993) , in questo trattato fu
proprio introdotto il termine “Unione Europea” mentre prima si parlava
essenzialmente di comunità economica europea, ceca e euratom.
Con l’uso di questo termine c’è anche un nuovo modo di vedere i rapporti tra gli
stati membri in quanto, questo trattato, cerca di dare forma alle aspirazioni
politiche del processo di integrazione europea (designato già dal termine
comunità economica europea).
Con questo trattato, con questo termine UE si vuole proprio enunciare la volontà
di acquisire questa dimensione politica (oltre che economica) e ciò si concretizza
attraverso tre pilastri:
1. PILASTRO COMUNITARIO: comprende una comunità economica europea
(CEE) che diventa una “comunità europea” (quindi non più basata solo
sull’aspetto economico).
Ad esempio, nel trattato sulla comunità europea sono comprese tutta una
serie di disposizioni che riguardano la disciplina della cittadinanza europea
(introdotta proprio col trattato di Maastricht) che non può certamente
essere definito di natura economica ma, invece, uno status di natura
politico giuridica.
Il Trattato ha introdotto la cittadinanza europea consentendo ai cittadini di scegliere in
quale Stato membro risiedere e di spostarsi liberamente all’interno dell’UE.
2. PILASTRO DEDICATO ALLA POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE (PESC)
Il Trattato ha istituito una politica estera e di sicurezza comune allo scopo di salvaguardare
i valori comuni, gli interessi fondamentali e l’indipendenza dell’Unione. L'Unione aveva il
compito di stabilire e attuare, con metodi intergovernativi, una politica estera e di sicurezza
comune. Gli Stati membri erano tenuti a sostenere tale politica attivamente e senza riserve
in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. I suoi obiettivi erano: la difesa dei valori
comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; il rafforzamento della sicurezza
dell'Unione in tutte le sue forme; la promozione della cooperazione internazionale; lo
sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
PILASTRO RELATIVO ALLA GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (GAI)
3. Il Trattato ha
sviluppato una stretta cooperazione in materia di giustizia e affari interni per garantire la
sicurezza dei cittadini europei. L'Unione aveva il compito di elaborare un'azione comune in
questi settori in base a metodi intergovernativi, al fine di realizzare l'obiettivo di fornire ai
cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa
riguardava le seguenti aree:
regole sull'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità e rafforzamento
dei controlli;
lotta al terrorismo, alla grande criminalità, al traffico di droga e alla frode
internazionale;
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile;
creazione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) dotato di un sistema di scambio
di informazioni tra forze di polizia nazionali;
lotta all'immigrazione clandestina;
politica comune in materia di asilo.
Innovazioni significative sono state poi portate dal TRATTATO DI
AMSTERDAM firmato nel 1997 (entrato in vigore nel 1999) in cui si
proclamano i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, i
principi dello Stato di diritto (principi fondanti dell’Unione) a tutela dei quali
viene previsto un procedimento sanzionatorio in caso di gravi violazioni degli
stessi.
Questo è un elemento di sviluppo rispetto al trattato di Maastricht (il fatto di
garanzie e tutele attraverso questo meccanismo sanzionatorio), altro
elemento di sviluppo è l’introduzione della cooperazione rafforzata che
prevede di procedere alla realizzazione di alcune politiche senza dover
attendere la partecipazione di tutti gli stati membri (a determinate condizioni).
Importante è l’integrazione “dell’AQUIS SCHENGEN” che comporta una
comunitarizzazione del terzo pilastro: questa convenzione Schengen è nata al
di fuori del contesto comunitario e firmata da 5 stati membri nel 1985, si
occupa di libera circolazione delle persone e delle merci. Propone
l’eliminazione dei controlli delle frontiere interne e rafforzamenti dei controlli
alle frontiere esterne.
Bisogna tener presente che quando nacque questa convenzione (nel ‘85)
ancora non esisteva il trattato di maastricht (del ‘92) quindi le istanze di
natura politica (che fanno parte del 3 pilastro) non erano ancora parte del
bagaglio giuridico della comunità europea, quindi, serviva uno strumento che
disciplinasse questo aspetto.
Con il trattato di Maastricht e, quindi, col terzo pilastro che riguarda la materia
di giustizia e affari interni (all’interno del quale sono compresi politiche come
l’immigrazione, i visti d’asilo ecc) vi fu una sovrapposizione tra questo e la
convezione di Schengen. Il trattato di Amsterdam prende atto di questa
duplicità di meccanismi e integra questa convenzione nel contesto
dell’Unione.
Quando si dice che il trattato di Amsterdam realizza la “comunitarizzazione
del terzo pilastro” si intende proprio che molte delle materie del terzo pilastro
vengono “trasferite” al primo pilastro e, quindi, assoggettati ai meccanismi
decisionali comunitari.
Il terzo pilastro rimane solo la cooperazione di polizia giudiziaria in materia
penale (assoggettata ai meccanismi della cooperazione intergovernativa).
Quindi la Schengen a seconda delle materie, se ad esempio siamo in ambito
di visti, di controlli alle frontiere esterne, ecco che la materia ex Schengen va
a collocarsi nel 1 pilastro. Se siamo invece in presenza di meccanismi che
hanno a che fare con la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale,
tipo inseguimento oltre frontiera, osservazione transfrontaliera, Andremo a
collocare la materia nel terzo pilastro dove rimangono, la cooperazione in
materia penale.
Dopo il trattato di Amsterdam importante fu il TRATTATO DI NIZZA firmato
nel 2001 ed entrato in vigore nel 2003. Tale trattato interviene nella modifica
dei meccanismi giudiziari di funzionamento dell’UE introducendo clausole
abilitanti, ossia clausole che abilitano le istituzioni a modificare l’apparato
giurisdizionale. La particolare novità di questo trattato è la CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI (detta “Carta di Nizza”) che fa registrare una serie di obiettivi.
Tale Carta fu adottata del 2000 dal Parlamento Europeo, dal Consiglio della
Commissione senza attribuirgli, però, un valore giuridico vincolante.
Questo obiettivo venne raggiunto col trattato di Lisbona.
DAL TRATTATO DI NIZZA AL TRATTATO DI
LISBONA
Il Trattato di Nizza non ha apportato chissà quali modifiche importanti, ha più
che altro introdotto novità che riguardano il sistema giurisdizionale
dell’apparato giudiziario europeo e proclamò la Carta dei dir
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione europea, prof. Villani, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'Unione eu…
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione europea, prof Viro, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione europe…
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, Prof. Tammarro Rosanna, libro consigliato Istituzioni di diritto dell'…
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Castangia, libro consigliato Istituzioni di Diritto dell'Unione …