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QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Quando un creditore subisce un danno a causa dell’inadempimento del debitore, deve dimostrare sia

l’esistenza del danno (an) che il suo valore (quantum).

Cosa succede se il danno è certo ma il valore non è dimostrabile?

Se il creditore riesce a provare l’esistenza del danno, ma non il suo ammontare preciso, il giudice può

determinarlo in via equitativa, quindi tramite una stima.

LA STIMA EQUITATIVA DEL GIUDICE

• Il giudice stabilisce il risarcimento in base alle circostanze del caso concreto, usando criteri di giustizia e

ragionevolezza

• Questa regola favorisce il creditore, rendendo più semplice ottenere un risarcimento anche quando la

quantificazione esatta del danno è difficile

*La prova del danno può non essere semplice, quindi esistono la clausola penale, l’esonero di

responsabilità e la garanzia del credito.

CLAUSOLA PENALE

La clausola penale è un accordo tra creditore e debitore che stabilisce in anticipo l’importo da pagare in

caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento di un’obbligazione.

Funzione della clausola penale

• Semplifica il risarcimento → il creditore non deve provare il danno né nella sua esistenza (an) né nel suo

ammontare (quantum)

• Fissa un importo certo → il debitore sa in anticipo quanto dovrà pagare in caso di inadempimento

Limiti della clausola penale

• Il risarcimento è limitato all’importo della penale, salvo che le parti abbiano previsto anche il

risarcimento di un eventuale danno maggiore

• Non si può chiedere sia l’adempimento che la penale, tranne nei casi in cui la penale sia prevista solo

per il ritardo

Intervento del giudice

Il giudice può ridurre l’importo della clausola penale quando:

• È manifestamente eccessivo rispetto al danno effettivo

• Il debitore ha eseguito parzialmente la prestazione

36 Marianna Turco

ESONERO E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’

L’esonero o la limitazione della responsabilità è un accordo tra creditore e debitore che stabilisce che, in

caso di inadempimento, il debitore non sarà tenuto a risarcire il danno o lo sarà solo in misura ridotta.

L’esonero NON è sempre concesso. L’esonero o la limitazione di responsabilità non sono ammessi nei

seguenti casi:

• Dolo → se il debitore ha volontariamente scelto di non adempiere

• Colpa grave → se l’inadempimento è dovuto a una trascuratezza evidente e inescusabile

• Violazione di norme di ordine pubblico → le regole inderogabili di legge devono essere sempre rispettate

• Responsabilità del vettore per danni al viaggiatore → non si possono limitare i diritti di chi subisce danni

nei trasporti pubblici

GARANZIA DEL CREDITO

Il creditore ha diritto a essere soddisfatto dell’adempimento dell’obbligazione. Se il debitore non paga

spontaneamente, la legge offre strumenti per garantire il credito.

Responsabilità patrimoniale (Art. 2740 c.c.)

• Il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri

• Il creditore può agire su qualsiasi bene del debitore per ottenere il pagamento

STRUMENTI DI ESECUZIONE FORZATA

Se il debitore non adempie, il creditore può ottenere l’adempimento tramite il giudice.

• Espropriazione forzata → se il debitore non paga, i suoi beni possono essere pignorati e venduti per

soddisfare il credito

• Esecuzione in forma specifica → il giudice ordina l’adempimento dell’obbligazione così come era prevista,

senza sostituirla con un risarcimento in denaro: Ci sono diverse tipologie di esecuzione in forma specifica:

- Per consegna o rilascio → se il debitore deve consegnare un bene o lasciare un immobile, il giudice lo

obbliga a farlo

- Degli obblighi di fare → se il debitore non compie un’azione dovuta, il giudice può farla eseguire da altri a

spese del debitore

- Degli obblighi di non fare → se il debitore ha fatto qualcosa che non doveva fare, il giudice può ordinare

la rimozione o distruzione dell’atto compiuto

- Obbligo di concludere un contratto → se una parte si rifiuta di firmare un contratto pattuito, il giudice

può emettere una sentenza costitutiva, che sostituisce il contratto non concluso

37 Marianna Turco

LEZIONE N.11 - CONTRATTO

Articolo 1321 cod. civ. «Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra

loro un rapporto giuridico patrimoniale».

Il contratto è lo strumento che il legislatore mette a disposizione delle parti, nei loro rapporti di natura

economica, per consentire loro di autoregolarsi e autodeterminarsi nel rispetto dei limiti imposti dalla

legge.

L’atto attuato dalle parti deve avere tre caratteristiche:

• NEGOZIALE → volto a produrre effetti giuridici

• BILATERALE → fondato sulla volontà delle parti (due o più), almeno due, altrimenti sarebbe unilaterale

• PATRIMONIALE → riguarda esclusivamente rapporti di natura economica. L’elemento della

PATRIMONIALITÀ è fondamentale: se il rapporto non ha natura patrimoniale, non è quindi

suscettibile di valutazione economica, e dunque non siamo all’interno di natura contrattuale. Il matrimonio

è un accordo ma non è un contratto perché manca l’elemento della patrimonialità

Possibili effetti del contratto (possono esserci entrambi gli effetti anche all’interno dello stesso accordo):

• Reali = costituisce, modifica (trasferisce) o estingue diritti reali

• Obbligatori = fa sorgere obbligazioni

AUTONOMIA PRIVATA (IL “REGOLAMENTO CONTRATTUALE”)

In ambito contrattuale vige il principio di autonomia contrattuale / privata è: Art. 1322 cod. civ. «Le parti

possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono

anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano

diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.»

Le parti determinano liberamente il regolamento contrattuale, ma non possono avvalersi dello strumento

per realizzare operazioni contrarie alla legge, e debbono rispettare le specifiche limitazioni che il legislatore

impone (es. durata minima locazioni abitative).

TIPI DI CONTRATTO: TIPICI E ATIPICI, MISTI E COLLEGATI

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,

purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

• CONTRATTI TIPICI / NOMINATI hanno una disciplina particolare predeterminata dal legislatore, in parte

inderogabile, e si distinguono in base alla loro causa (operazione / funzione economica che realizzano).

Alcuni esempi:

38 Marianna Turco

- Compravendita: la causa è lo scambio / trasferimento della proprietà di un bene, l’operazione economica

è il trasferimento della proprietà verso il corrispettivo di un prezzo (se fosse senza prezzo sarebbe un

altro contratto che è la donazione)

- Locazione: la causa è il trasferimento del godimento di un bene verso il corrispettivo di un prezzo

- Appalto: realizzazione di un’opera o servizio a pagamento da parte di un’impresa

- Somministrazione: fornitura periodica di beni o servizi dietro compenso

- Mandato: incarico a compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto

• CONTRATTI ATIPICI non hanno una disciplina particolare predeterminata dal legislatore (salva

l’applicazione delle norme generali sul contratto), ma sono creati dalle parti nella loro autonomia, per

realizzare operazioni lecite, come ad esempio:

- Leasing

- Sponsorizzazione

- Testimonial

- Factoring/franchising, nati atipici e poi tipizzati dal legislatore.

Ci sono molti contratti che sono rimasti atipici nel mondo della pubblicità e della comunicazione d’impresa.

QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Per qualificazione del contratto si intende l’individuazione della disciplina applicabile. Si qualifica

individuando la disciplina prevalente. Ci sono anche:

• CONTRATTI MISTI: combinano elementi di più tipi (es. portierato). Si applica la disciplina del tipo

prevalente, e quella dell’altro tipo, se compatibile

• CONTRATTI COLLEGATI: sono operazioni complesse realizzate mediante una pluralità di contratti in

combinazione tra loro per realizzare quanto programmato dalle parti es. vendita pc con licenza software,

servono entrambi. Sono contratti autonomi combinati tra loro, ma le vicende dell’uno si ripercuotono

sull’altro

REGOLAMENTO CONTRATTUALE

La determinazione del regolamento contrattuale (contenuto e clausole) compete alle parti, in relazione agli

elementi essenziali e non essenziali. Le parti devono inserire le parti essenziali ma possono inserire anche

elementi non essenziali (es. il termine può essere essenziale come no).

39 Marianna Turco

interpretazione

L’ sono i criteri legali che consentono di ricostruire la volontà delle parti:

- SOGGETTIVA = che indaga la comune volontà delle parti, in base al comportamento complessivo e al

contesto delle clausole, anche al di là del loro significato letterale

- OGGETTIVA = attribuisce al contratto il senso più ragionevole / efficiente / equo secondo buona fede

(come farebbe una persona corretta e onesta), secondo gli usi, in modo da rendere il contratto valido,

contra proferentem (se una clausola è ambigua, si interpreta a sfavore di chi l’ha scritta. Questo

protegge la parte “debole” che non ha avuto voce nella redazione), nel senso meno oneroso per

l’obbligato (se gratuito), o che meglio realizza gli interessi delle parti (se oneroso)

Troviamo questo discorso nell’art. 1374 cod. civ. che dice che «Il contratto obbliga le parti non solo a

quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in

mancanza, secondo gli usi e l'equità» A volte l’interpretazione non basta e il contratto necessita di essere

integrato.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

• SUPPLETIVA → agevola l’attuazione del contratto, ad esempio aggiungendo parti di regolamento

che le parti non avevano previsto

Esempio:

Hai un contratto di compravendita, ma non avete stabilito quando deve essere consegnato il bene.

→ Interviene la legge e dice che la consegna va fatta al momento del pagamento

→ La legge “completa” il contratto

• COGENTE → il giudice è costretto a intervenire in contrasto all’autonomia privata, perché lesiva di

interessi generali, o com

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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