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III→ PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA
-La NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF
da presentare alle camere entro il 27 settembre di ogni anno
-il disegno di legge di bilancio, da presentare entro il 20 ottobre
-il disegno di legge di assestamento da presentare entro il 30 giugno di ogni
anno
-il disegno di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da presentare alle
camere entro il mese di gennaio di ogni anno
La legge di bilancio contiene il BILANCIO DI PREVISIONE che costituisce la base per la
gestione finanziaria dello stato.
-1a sezione contiene, per il 3ennio, le disposizioni in materia di entrata e di spesa con
effetti finanziari. È indicato, inoltre, il saldo netto da finanziarie
-2a sezione contiene le previsioni di entrata e di spesa espresse sia in termini di cassa,
che di competenza, formate sulla base della legislazione vigente apportando le
variazioni determinate dalla prima sezione Pag. 87
- BILANCIO DI PREVISIONE
entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto
di percepire, e l’entità prevista dalle spese che le amministrazioni statali
assumeranno l’obbligo di effettuare
-BILANCIO DI CASSA
quantifica le entità delle entrate che saranno effettivamente incassa e delle
spese effettivamente sostenute
L’art. 81.4 stabilisce che ogni legge che
importi nuove o maggiori spese deve
individuare i mezzi finanziari per farvi
fronte→ COPERTURA FINANZIARIA
a. modificazioni legislativo o
maggiori entrate
b. riduzioni di precedenti
autorizzazioni
c. accantonamenti previsti dai fondi
speciali
4.Il presidente della Repubblica
Nei sistemi parlamentari il Capo dello stato è un organo di non facile definizione e può
assumere ruoli politico-costituzionali differenti, che oscillano tra i due estremi
dell’organo di garanzia costituzionale dell’organo governante.
e Secondo la prima
prospettiva, il presidente della repubblica dovrebbe restare rigorosamente estraneo
alle scelte che riguardano l’indirizzo politico che costituisce un’area riservata ai partiti,
al parlamento e al governo. I suoi poteri servono a garantire il corretto
funzionamento del sistema costituzionale tutte le volte in cui la politica non
da trovare una soluzione ai grandi problemi, dovrebbe assumere il ruolo di
Pag. 88
decisore politico di ultima istanza. La diversità di ruolo è dovuta alle differenze
politiche di disciplina costituzionali ed ai caratteri del sistema politico.
La razionalizzazione del parlamentarismo operata dalla costituzione italiana ha
previsto un Presidente della repubblica, distinto e autonomo dal Governo, dotato di
poteri, che è “il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale” art.87. Ma la
costituzione non dice quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della
repubblica. Essa, infatti, si limita:
a) fissare alcune caratteristiche dell’organo, cioè l’ampia rappresentatività che
deriva dalle modalità di elezione che lo sganciano dalla maggioranza
b) attribuirgli alcuni poteri, di cui i più rilevanti sono nominare il Presidente del
Consiglio, sciogliere anticipatamente il Parlamento, rinviare le leggi, nominare
alcune alte cariche
c) porre alcuni sicuri limiti all’esercizio degli stessi poteri che consistono
principalmente nell’obbligo che i suoi atti siano controfirmati dal governo
(art.89). Il governo, dopo la sua nomina, si deve presentare in parlamento per
ottenere la sua fiducia, impedendo così la formazione di governi presidenziali.
d) sancire e garantire la sua irresponsabilità politica (art.89)
Il concreto ruolo che egli può assumere varia a seconda dei mutevoli equilibri della
forma del governo e dei sistemi politici.
Se la coalizione si forma dopo le elezioni ed i rapporti tra i partiti sono instabili,
con il rischio di crisi frequenti la cui soluzione è resa difficile dalla stessa
conflittualità, allora il ruolo del presidente della repubblica si espande e in capo
a lui si spostano decisioni politiche assai importanti
Se invece i rapporti tra i partiti sono stabili, saranno le stesse forze politiche a
determinare i contenuti delle decisioni fondamentali, ed il capo dello stato si
limita ad esercitare i suoi poteri per garantire il rispetto di alcuni valori
costituzionali come l’esercizio del potere di rinvio delle leggi, stimolare la
conclusione degli accordi tra le forze politiche.
Pertanto, a seconda delle diverse fasi politiche, variano sia le modalità di esercizio, sia
il tipo di potere che viene esercitato e che caratterizza il ruolo presidenziale. Perciò i
fisarmonica
poteri del Capo dello stato sono a “ ”, ossia si espandono in certe fasi
politiche e si contraggono in altre.
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali
eletti dai rispettivi consigli (tre per ogni regione ad eccezione della Val D’Aosta che ne
ha uno solo), in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei
delegati regionali dovrebbe rafforzare la caratterizzazione del Presidente della
Repubblica come “rappresentante dell’unità nazionale2 (art.87 cost.). I requisiti per
essere eletto presidente della repubblica sono indicati dall’art.84 cost:
La cittadinanza italiana
Il compimento del cinquantesimo anno di età
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Godimento dei diritti civili e politici
All’elezione si procede per iniziativa della camera che, 30 giorni prima della scadenza
del mandato presidenziale, convoca il parlamento in seduta comune e i delegati
regionali per l’elezione del nuovo presidente (art.85).
Analoga è l’iniziativa è assunta dal presidente della camera entro 15 giorni, nelle
ipotesi di impedimento permanente, di morte o dimissioni del presidente della
repubblica.
Nel caso in cui le camere siano sciolte, o se mancheranno meno di tre mesi alla loro
cessazione, l’elezione del presidente della repubblica avverrà ad opera delle nuove
camere entro 15 giorni dalla loro riunione. In questa ipotesi, i poteri del presidente
scaduto il mandato sono prorogato fino alla elezione di quello nuovo
Duplice fine: evitare che l’elezione del capo dello stato
risulti troppo condizionata dalla conflittualità dei partiti; il
presidente deve essere eletto da un Parlamento
pienamente legittimato.
L’elezione del presidente della repubblica avviene a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta solo la
maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritti al
voto. Il quorum elevato dovrebbe servire a evitare che il Presidente sia espressione
della sola maggioranza politica e costituisce la premessa per un ruolo presidenziale
che gli consenta di far valere esigenze sistematiche superiori.
Una volta eletto, il presidente della repubblica, prima di essere immesso. Nell’esercizio
delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta
comune.
Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di
sette anni. Durante tale mandato il presidente della repubblica dispone di:
Assegno personale
Dotazione (attribuzione al patrimonio indisponibile dello stato di alcuni beni
immobili per la residenza del presidente della repubblica e per gli uffici
presidenziali)
Assegno periodico
Una struttura amministrativa chiamata Segretariato generale della presidenza
della repubblica.
La cessazione della carica presidenziale avviene per:
Conclusione del mandato
Morte
Impedimento permanente
Dimissioni
Decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità
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Destituzione, disposta per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla
Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione
Nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato, impedimento permanente, il
presidente della repubblica diviene di diritto senatore a vita, a meno che non vi rinunci
(art.59.1cost.).
La rielezione del presidente della repubblica: Napolitano e Mattarella
Nella storia della repubblica italiana non si erano avuti casi di rielezione del presidente della
repubblica in precedenza: anzi, parte della dottrina dubitava che vi potesse essere un
secondo mandato. Ora, per ben due volte in nove anni, c’è stata la rielezione del presidente
uscente, prima Napolitano nel 2013, poi Mattarella nel 2022. La costituzione non proibisce la
rielezione ma in queste vi sono ampie differenze:
Napolitano: è avvenuta in una situazione di grave crisi del sistema politico. Incapaci di
trovare un successore, le forze politiche sono giunte ad un accordo per la sua
rielezione al fine di gestire una fase di grave crisi della politica e delle istituzioni.
Proprio per Napolitano la rielezione risultava essere una “scelta pienamente legittima,
ma eccezionale” che proseguirà “fino a quando la situazione del paese e delle
istituzioni me lo suggerirà e comunque le forze me lo consentiranno”. Alla quasi
scadenza del secondo mandato, Napolitano presenta le dimissioni il 14 gennaio 2015.
Subito dopo, il 30 gennaio, viene eletto presidente della repubblica Sergio Mattarella,
una delle figure più autorevoli della storia della repubblica italiana.
Mattarella: il 29 gennaio 2022 viene rieletto con il secondo mandato. La rielezione però
nasce dall’incapacità delle forze politiche a trovare l’accordo su una personalità da
eleggere, proprio questa non viene considerata come una modalità “eccezionale”, e lo
stesso presidente, ne suo discorso di insediamento, non ha fatto riferimento al
carattere eccezionale della rielezione. Pag. 91
Pag. 92
La controfirma ministeriale
“nessun atto del presidente della repubblica è valido se
La costituzione stabilisce che
non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità ” ed
“gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
aggiunge che
controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri ” art.89.
La controfirma è, quindi, la firma apposta da un membro del governo sull’atto adottato
e sottoscritto dal presidente della repubblica; è requisito di validità dell’atto e la sua
apposizione rende irresponsabile il presidente per l’atto adottato, trasferendo la
relativa responsabilità in capo al Governo.
Agli albori della forma di governo parlamentare in Inghilterra, la
controfirma degli atti del Capo dello stato era la conseguenza di due
fondamentali principi. Il primo di que