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FINANZA REGIONALE E FINANZA LOCALE - federalismo fiscale

Si usa l'espressione per indicare un sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l'autonomia degli enti territoriali quanto l'esistenza di interventi finanziari centrali con cui realizzare obiettivi di politica economica non tutelati dagli enti territoriali. L'art. 119 della Costituzione garantisce l'autonomia a favore delle Regioni e degli enti locali. Ciò significa che gli enti territoriali:

  • devono avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e la quantità;
  • devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono.

Svolgendo tale principio, la Costituzione prevede che Regioni ed enti locali abbiano una finanza alimentata sia con contributi ed entrate proprie, sia con partecipazioni di tributi statali. Lo Stato non ha però perduto il potere di intervenire nella disciplina della finanza regionale; tuttavia, esso

Potrà introdurre solamente i principi fondamentali, rimettendo tutto il resto della disciplina alle Regioni. Lo sviluppo di questi principi comporterà, tra l'altro, che le Regioni e gli enti locali saranno dotati di risorse finanziarie diverse a seconda della ricchezza economica del rispettivo territorio. Pertanto, le Regioni più povere avranno meno mezzi finanziari e quelle più ricche avranno più risorse su cui contare. Al fine di evitare che si creino delle differenze finanziarie eccessive tra i diversi enti territoriali, è previsto un fondo perequativo che ha la funzione di assegnare agli enti territoriali economicamente più deboli delle risorse aggiuntive. È previsto, inoltre, che lo Stato possa destinare ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti.

6. LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE

La forma di governo transitoria scegliersi la propria. La legge costituzionale 1/1999 ha affidato a ciascuna

Regione il potere di forma di governoforma di Governo. Più precisamente, la legge costituzionale ha previsto unatransitoria, vigente fino a quando la Regione non approverà il suo nuovo Statuto, caratterizzatadall’elezione popolare diretta del Presidente della Regione. La forma di governo regionaletransitoria si basa su due strutture egualmente legittimate dal corpo elettorale:

  • Consiglio regionaleda una parte, cioè il eletto dagli elettori regionali, titolare della funzionelegislativa e dalle altre funzioni conferitegli dalla legge;
  • Presidente della Regionedall’altra parte, c’è il eletto a suffragio universale diretto dall’interocorpo elettorale regionale.

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulgale leggi e regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

GiuntaLa regionale è l’organo esecutivo della Regione,

ma essa è diretta politicamente dal Presidente eletto, che ha il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta. Le relazioni tra il Consiglio regionale e il Presidente e la Giunta sono riconducibili al modello della forma di sfiducia governo neoparlamentare. Infatti, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. L'approvazione della mozione di sfiducia determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, con conseguenti nuove elezioni. La nuova disciplina costituzionale affida, inoltre, alla legge stabilire il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità regionale del Presidente e degli altri componenti del consiglio regionale. Il margine delle scelte statutarie. La Costituzione attribuisce alla Regione la

facoltà di disciplinare la forma di Governo. Il sistema che ne segue può essere così sintetizzato:

  • la Costituzione fissa un criterio generale di elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Regione; in questo contesto, il rapporto tra Presidente della Regione e Consiglio regionale,è retto dal principio per cui qualsiasi ipotesi di cessazione del Presidente determinerebbe altresì lo scioglimento del Consiglio regionale;
  • il Consiglio potrebbe sempre votare una mozione di sfiducia contro il Presidente della regione;
  • le Regioni potrebbero allontanarsi da questo modello e orientarsi verso una diversa modalità di elezione del Presidente; qualora invece la regione scegliesse di confermare l’elezione a suffragio universale diretto dovrebbe rispettare la disciplina dell’art. 126 della costituzione.

7. LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI popolare diretta del Sindaco;

La forma di governo dei Comuni si basa

sull'elezione per quanto riguarda invece l'elezione dei Consigli comunali, è prevista una combinazione di elementi del sistema maggioritario e del sistema proporzionale. Il Sindaco dura in carica cinque anni e non può ricoprire più di due mandati consecutivi. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, ogni candidato a Sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L'elettore esprime un voto per il candidato a Sindaco e per la lista ad essa collegata e può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista. È eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti per maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La lista collegata al candidato a Sindaco che risulta vincitore, ottiene i due terzi dei seggi del Consiglio, mentre i rimanenti sono ripartiti tra le altre liste con formula proporzionale. Nei comuni conoltre 15.000 abitanti, il candidato a Sindaco deve essere collegato ad una o più liste di candidati a consigliere comunale. L'elettore vota contemporaneamente per un candidato a Sindaco e per una delle liste; egli può esprimere il suo voto anche per una lista diversa da quelle collegate al candidato a sindaco che ha votato del voto disgiunto. Nell'ambito della lista scelta può esprimere una preferenza per uno dei candidati della lista. È eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi (maggioranza assoluta). Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno, i due candidati ammessi possono dichiarare di collegarsi ad altre liste, oltre a quelli a cui erano collegati al primo turno. Al secondo turno elettorale è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il sistema elettorale prevede che il candidato Sindaco che ottiene il maggior numero di voti venga eletto. La ripartizione dei seggi tra le liste avviene con una formula proporzionale. Tuttavia, è prevista l'attribuzione di una maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato eletto Sindaco.

Per tutte le elezioni comunali è prevista una clausola di sbarramento diretta a scoraggiare la frammentazione del sistema politico. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

CAPITOLO VII: L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la presenza di più giurisdizioni: ci sono giudici ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari. La competenza di tali giudici è stabilita dalla legge secondo criteri differenti che tengono conto della materia su cui la giurisdizione viene esercitata.

o della posizione giuridica vantata dal soggetto di diritto.

giudici ordinari

  1. I amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e organi requirenti.
  2. Gli organi civili si dividono in giudice di pace e tribunale di secondo grado.
  3. Le decisioni del giudice di pace si possono impugnare in appello dinanzi al tribunale.
  4. Le decisioni assunte al tribunale in primo grado possono essere impugnate presso la Corte d'Appello.
  5. Anche tra gli organi giudicanti penali vi sono organi di primo grado e organi di secondo grado.
  6. Gli organi sono i Pubblici Ministeri (PM) che esercitano l'azione penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici.
  7. Perciò, il PM attiva, attraverso l'esercizio dell'azione penale, la giurisdizione penale per l'accertamento di eventuali reati e la condanna dei loro autori; agisce anche nel processo civile.

Obbligatorietà dell'azione penale

nei casi stabiliti dalla legge. significa che il PM non può scegliere se avviare o meno l'azione in relazione al tipo di reato, ma è tenuto aProcure dell'intraprendere la sua azione sempre e comunque. Gli uffici del PM, si chiamanoRepubblica e si rinvengono presso i tribunali, presso la Corte d'Appello e presso la Corte diDirezione nazionale antimafiaCassazione. Presso quest'ultima è istituita anche la concompiti di coordinamento delle indagini sulla criminalità organizzata. La funzionegiurisdizionale di primo grado nelle controversie in cui sono coinvolti i soggetti con etàTribunale per i minorenni,inferiore ai 18 anni è esercitata dal organo collegiale formato daIn sede penale esso si configura come giudicedue magistrati professionali e da due esperti.unico di prima istanza nei confronti di tutti i soggetti che al momento della commissione delreato non avevano ancora raggiunto diciott'anni; in sede civile il tribunale

È competente a giudicare in una serie di casi tassativamente indicati dalla legge in cui il giudice interviene nell'interesse del minore.

I giudici amministrativi sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti uno in ciascuna Regione, e il Consiglio di Stato. Alla giurisdizione amministrativa è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, che prevede la possibilità che siano annullati gli atti della pubblica amministrazione. Al giudice ordinario spettano le controversie in materia di diritti soggettivi, al giudice amministrativo quelle in materia di interessi legittimi.

Il Consiglio di Stato è titolare di poteri consultivi che possono essere attivati dal Governo, dal momento che si tratta di un organo ausiliario del Governo stesso.

La Corte dei Conti esercita la giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano recato un danno economico ai soggetti pubblici dei quali dipendono.

I giudici tributari

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
104 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.assunta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Balduzzi Renato.