MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE
Gian Franco Campobasso
Ottava edizione (2022) – Volume unico (“campobassino”)
Riassunto realizzato nel 2023 da Davide Angelini
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INTRODUZIONE
1. Il diritto commerciale
La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42
Cost.), inserendo così il nostro paese fra quelli che prescelgono un modello di sviluppo economico basato
sull'economia di mercato, caratterizzato da: a) la libertà dei privati di svolgere attività d'impresa; b) la libertà
di competizione economica fra gli operatori che agiscono per ottenere il massimo guadagno.
Tali libertà sono relative, in quanto strumentali alla realizzazione del benessere collettivo, e perciò
indirizzate, coordinate e controllate dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.
Nei paesi come il nostro ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale costituisce l'asse portante dello
sviluppo economico e del processo di razionale utilizzo delle risorse produttive per il miglioramento del
benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica di diritto pubblico e
di diritto privato volta a creare un ambiente giuridico idoneo allo sviluppo delle imprese e, contestualmente,
ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.
Nell'ambito del diritto privato, il codice civile del 1942 e numerose leggi speciali ad esso anteriori e
successive contengono disposizioni relative sia ai singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'attività
d'impresa, sia l'attività d'impresa unitariamente considerata. In particolare, è predisposta una disciplina degli
atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti) fondata su scelte che rendono
rapida e sicura la circolazione dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito. L'attività d'impresa è
infatti fondata su una fitta serie di rapporti di scambio con gli altri attori del ciclo economico (fornitori,
banche, lavoratori, intermediari commerciali, consumatori) alimentata dal ricorso al credito.
Quanto alle norme che riguardano l'attività d'impresa unitariamente considerata, sussiste un particolare
statuto professionale cui sono assoggettati gli imprenditori, fonte di diritti e obblighi peculiari e diversi da
quelli che riguardano soggetti non imprenditori; statuto che risponde al fine unitario di rendere razionale ed
efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso.
Il diritto commerciale moderno è appunto quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività
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e gli atti di impresa (non solo di commercio o dei commercianti, ma di tutti gli imprenditori, quale che sia
l'attività svolta). Se questo settore viene definito “commerciale” è solo per ragioni essenzialmente storiche.
Il diritto commerciale è stato fin dalle sue origini ed è ancora oggi: a) diritto speciale; b) diritto tendente
all'uniformità internazionale; c) diritto in continua evoluzione.
2. L'evoluzione storica del diritto commerciale
La formazione di un sistema organico di diritto commerciale si ha a partire dalla fine del Medioevo (XII
secolo), epoca in cui tramonta il sistema feudale basato su un'economia di pura sussistenza. Le città si
ripopolano e si organizzano in liberi comuni. Si riaprono i mercati e rifiorisce l'economia di scambio
alimentata dalla produzione degli artigiani e dai traffici dei mercanti. Per la difesa dei propri interessi
artigiani e mercanti si organizzano nelle diverse Corporazioni di Arti e Mestieri, munite di poteri disciplinari
sugli iscritti.
In questo contesto politico e sociale, e dall'esigenza di una giustizia agile e rapida (resa secondo gli usi
mercantili, e non in base al diritto comune) nasce il diritto commerciale: un diritto degli affari mercantili
distinto dal diritto comune (allora diritto romano + diritto canonico).
La soluzione delle controversie fra mercanti è affidata ad organi di giustizia (i consoli) in seno alle rispettive
corporazioni, secondo regole dapprima consuetudinarie (ispirate all'equità e alla tutela del credito), che
vengono poi trasfuse negli statuti delle corporazioni. Col peso via via acquisito dal ceto mercantile, questi
statuti vengono poi estesi dapprima ai mercanti pur se non iscritti a quella corporazione, e poi anche ai non
mercanti nelle controversie con mercanti.
In tal modo si sviluppa e consolida (sino alla metà del '400) il diritto professionale dei mercanti, distinto e
contrapposto al diritto comune.
Nascono nel contempo nuovi contratti (ad es. il contratto di assicurazione e il contratto di cambio,
quest'ultimo antecedente della moderna cambiale).
Nascono inoltre nuovi istituti volti a razionalizzare e potenziare l'esercizio dell'attività mercantile (scritture
contabili, disciplina degli ausiliari, disciplina della concorrenza). Nascono forme associative tipiche per
l'esercizio in comune di attività mercantile (la società in nome collettivo e la società in accomandita
semplice).
Nasce il fallimento che, in contrapposizione al principio di diritto comune della priorità temporale, chiama
tutti i creditori a partecipare proporzionalmente (par condicio creditorum) alle perdite causate dall'insolvenza
commerciale.
Il diritto commerciale, formatosi in seno ai nostri Comuni, si espande territorialmente e si diffonde, col
diffondersi dei traffici, in ogni zona dell'Europa continentale, divenendo un diritto internazionalmente
uniforme.
La successiva evoluzione del diritto commerciale, espressione e riflesso di più generali mutamenti del
sistema economico e politico, si caratterizza per una duplice costante di fondo: a) la progressiva perdita del
carattere originario di diritto creato dallo stesso ceto mercantile e formalmente separato dal diritto civile;
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b) la progressiva espansione del suo ambito di applicazione.
Ricordiamo ora le tappe fondamentali di questa vicenda.
Con le scoperte geografiche del '400 e del '500 (apertura di nuovi mercati) e l'affermarsi della politica
interventista dello Stato nella vita economica (cd periodo mercantilista) segnano la fine dell'autonomia
normativa delle corporazioni mercantili. Il diritto commerciale diventa diritto statale e nazionale; la
giurisdizione mercantile passa ai tribunali dello Stato, pur restando distinta da quella civile (vi sono tribunali
speciali di commercio).
L'attività economica viene concepita come strumento di espansione coloniale e di potenziamento dello Stato;
all'uopo compaiono in questo periodo i prototipi della moderna società per azioni (ad es. l'inglese
Compagnia delle indie), caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci e dalla divisione del capitale in
azioni. Nascono le borse valori e la prima disciplina dei brevetti industriali.
Il diritto commerciale resta formalmente distinto dal diritto civile anche nelle grandi codificazioni di diritto
privato dell'800, post rivoluzione francese: nasce lo Stato liberale, sono soppressi i privilegi di classe e si
afferma il principio della libertà di iniziativa economica.
In Italia, seguendo il modello di codificazione napoleonica francese, vengono emanati due distinti codici di
diritto privato, formalmente e sostanzialmente autonomi: il codice civile (1865, che regola i rapporti civili) e
il codice del commercio (1865 e poi 1882, che regola gli atti di commercio e l'attività dei commercianti). Con
la soppressione nel 1888 dei tribunali speciali di commercio, la giurisdizione viene invece unificata.
Tramontata l'era dei mercanti, il posto di primi attori dello sviluppo economico è preso dagli industriali e dai
banchieri.
La categoria dei commercianti non è più costituita solo dai mercanti, in quanto commercianti sono tutti
coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale (anche industriali, banchieri e imprenditori
di trasporto, tutti soggetti che mercanti non sono). Restano fuori artigiani e agricoltori.
Tutti coloro che operano abitualmente nel campo della produzione e della distribuzione sono sottoposti ad un
particolare statuto professionale dell'attività (tenuta dei libri contabili, fallimento, pubblicità).
Quanto ai contratti, esistono una disciplina generale delle obbligazioni civili ed una disciplina generale delle
obbligazioni commerciali; anche i principali contratti sono regolati da entrambi i codici. Tuttavia,
l'applicazione è sbilanciata a favore del codice del commercio, in quanto alla legge commerciale sono
sottoposti gli atti di commercio (anche se nessuna delle parti e commerciante) e chiunque contratti con un
commerciante (anche se non è commerciante).
La duplicazione delle fonti di diritto privato termina con la riforma legislativa del 1942: un unico codice
civile (quello attualmente vigente) prende il posto sia del del codice civile del 1865 che del codice del
commercio del 1882.
Si arriva così all'ultima tappa dell'evoluzione legislativa del diritto commerciale, caratterizzata da tre dati
salienti:
a) scompare la categoria degli atti di commercio, e la disciplina delle attività commerciali è
riorganizzata intorno alla figura dell'imprenditore commerciale, che sostituisce quella del
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commerciante;
b) il codice del 1942 introduce anche una nozione generale e unitaria di imprenditore (art. 2082 c.c.),
che ricomprende ogni forma di impresa (anche quella agricola, artigiana e pubblica). E ciò al fine di
assoggettare a una disciplina uniforme, anche di diritto privato, ogni attività di impresa (cd statuto
generale dell'imprenditore relativo ad azienda, segni distintivi e concorrenza). Per l'imprenditore
commerciale è poi previsto uno specifico statuto professionale integrativo di quello generale (cd
statuto speciale dell'imprenditore commerciale, relativo a registro delle imprese, scritture contabili,
rappresentanza commerciale, fallimento e altre procedure concorsuali);
c) unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti (raccolto nel Libro quarto del codice civile).
L'unificazione è avvenuta nel segno del diritto commerciale, rendendo diritto generale e comune
princìpi e regole che prima caratterizzavano la disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali.
Il diritto commerciale riafferma così il suo carattere di diritto privato speciale nella rinnovata veste di diritto
delle imprese (non solo commerciali), ordinato secondo i secolari princìpi ispiratori di fondo: tutela del
credito, rapida e sicura circolazione della ricchezza.
La Costituzione repubblicana del 1948, che è seguita alla fine del regime fascista, ha ribadito il principio
fondamentale della libertà di iniziativa economica e privata (art. 41), fissando nel contempo nuovi valori da
tutelare: indirizzo a fini sociali dell'attività economica pubblica e privata (art. 41, 3° comma); promozione
delle imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione (art. 45, 1° comma);
riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese (art. 46); tutela del
risparmio e promozione dell'investimento diretto e indiretto dello stesso nei grandi complessi produttivi (art.
47).
Mutamenti profondi sono intervenuti altresì nella struttura del sistema economico: l'attività economica
pubblica si è dapprima ulteriormente sviluppata, mentre a partire dagli anni '90 si è avuta un'inversione di
tendenza con la “privatizzazione” di molte imprese pubbliche. Inoltre, si è definitivamente imposto il
fenomeno della grande impresa, col conseguente emergere di istanze di tutela di interessi ulteriori rispetto a
quello tradizionale del creditore dell'impresa: interessi dei lavoratori, dei consumatori, dei risparmiatori.
Il diritto delle imprese è stato modificato più volte e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei settori
delle società di capitali e delle procedure concorsuali. Ma praticamente tutti i settori del diritto commerciale
sono state oggetto di novità legislative. Segnaliamo:
a) nuove tipologie contrattuali di derivazione anglosassone, quali il leasing, il factoring e il franchising;
b) una vocazione all'uniformità sovranazionale del diritto commerciale, che viene ulteriormente
sviluppata a seguito dell'inserimento del nostro paese nell'Unione europea e l'avvio della
realizzazione di un mercato unico comune europeo. Ciò è reso possibile dalla creazione di un
ordinamento sovranazionale, sia pure con competenza circoscritta alla tutela del libero commercio
fra Stati membri dell'UE. L'unificazione economica è inoltre perseguita attraverso il progressivo
riavvicinamento delle singole legislazioni nazionali (attraverso la formulazione delle cd direttive di
armonizzazione, cui i singoli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi con propria legge interna). 4
PARTE PRIMA: L'IMPRENDITORE
Capitolo primo
L'IMPRENDITORE
1. Il sistema legislativo
Il legislatore dà una definizione generale di imprenditore all'art. 2082 c.c., anche se la disciplina non è
identica per tutti gli imprenditori. Infatti, il codice civile distingue tra diversi tipi di imprese e di imprenditori
in base a tre criteri:
a) l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e
imprenditore commerciale (art. 2195);
b) la dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art. 2083) e, di
riflesso, l'imprenditore medio-grande;
c) la natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione fra impresa individuale,
impresa societaria e impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina comune (statuto generale dell'imprenditore) per
quanto riguarda l'azienda (artt. 2555-2562), i segni distintivi (artt. 2563-2574), la concorrenza e i consorzi
(artt. 2595-2620). Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del
mercato di cui alla legge 287/1990, nonché alle misure recentemente introdotte dal codice della crisi e
dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019).
Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche allo statuto dell'imprenditore
commerciale, speciale e integrativo di quello generale e che concerne: l'iscrizione nel registro delle imprese
(artt. 2188-2202), con effetti di pubblicità legale; la rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213); le
scritture contabili (artt. 2214-2220); la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo (disciplinati dal
codice della crisi), nonchè l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/1999 e
d.l. 347/2003).
Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente
all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. In particolare, quest'ultimo è sottratto all'applicazione
della disciplina codicistica dell'imprenditore commerciale, anche se esercita attività commerciale.
2. La nozione di imprenditore
Secondo la nozione generale di imprenditore data dall'art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita
professionalmente un'
attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi. Tale nozione traccia la linea di confine tra chi è imprenditore e chi non lo è, specialmente tra chi è
imprenditore e chi è lavoratore autonomo. 5
L'art. 2082 fissa requisiti minimi che devono ricorrere affinchè un dato soggetto sia esposto all'applicazione
delle norme del codice civile dettate per l'impresa e per l'imprenditore. E dall'art. 2082 si ricava che l'impresa
è l'attività (serie coordinata di atti) caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o
servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
È controverso se, oltre a questi requisiti, sia indispensabile: a) la liceità dell'attività; b) l'intento
dell'imprenditore di ricavare un profitto (cd scopo di lucro); c) la destinazione al mercato dei beni o servizi
prodotti.
3. L'attività produttiva
L'impresa è l'attività (ossia la serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
È dunque attività produttiva di nuova ricchezza, essendo invece irrilevanti la natura dei beni/servizi
prodotti/scambiati e il tipo di bisogno che sono destinati a soddisfare. Può pertanto costituire attività
d'impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale e ricreativa (case di cura, istituti di
istruzione privata, imprese di pubblici spettacoli teatrali o sportivi).
Non è impresa l'attività di mero godimento di beni e servizi preesistenti, in quanto non si dà luogo alla
produzione di nuovi beni o servizi (classico esempio è quello del proprietario di immobili che ne gode i frutti
concedendoli in locazione; non è imprenditore in quanto non produce nuove utilità economiche, ma si limita
a godere i frutti dei propri beni).
Può essere invece d'impresa l'attività produttiva che costituisca anche godimento di beni preesistenti: così è
l'attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo o residence. In tal caso le
prestazioni locative sono accompagnate dall'erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio
biancheria, ecc.) che vanno oltre il mero godimento del bene. Altro esempio è quello di colui che impiega il
proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari (il bene preesistente, cioè il proprio denaro, fatto
circolare a scopo di investimento/speculazione o finanziamento a terzi). Se accompagnato dagli ulteriori
requisiti della org
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