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MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Gian Franco Campobasso

Ottava edizione (2022) – Volume unico (“campobassino”)

Riassunto realizzato nel 2023 da Davide Angelini

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INTRODUZIONE

1. Il diritto commerciale

La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42

Cost.), inserendo così il nostro paese fra quelli che prescelgono un modello di sviluppo economico basato

sull'economia di mercato, caratterizzato da: a) la libertà dei privati di svolgere attività d'impresa; b) la libertà

di competizione economica fra gli operatori che agiscono per ottenere il massimo guadagno.

Tali libertà sono relative, in quanto strumentali alla realizzazione del benessere collettivo, e perciò

indirizzate, coordinate e controllate dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.

Nei paesi come il nostro ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale costituisce l'asse portante dello

sviluppo economico e del processo di razionale utilizzo delle risorse produttive per il miglioramento del

benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica di diritto pubblico e

di diritto privato volta a creare un ambiente giuridico idoneo allo sviluppo delle imprese e, contestualmente,

ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.

Nell'ambito del diritto privato, il codice civile del 1942 e numerose leggi speciali ad esso anteriori e

successive contengono disposizioni relative sia ai singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'attività

d'impresa, sia l'attività d'impresa unitariamente considerata. In particolare, è predisposta una disciplina degli

atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti) fondata su scelte che rendono

rapida e sicura la circolazione dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito. L'attività d'impresa è

infatti fondata su una fitta serie di rapporti di scambio con gli altri attori del ciclo economico (fornitori,

banche, lavoratori, intermediari commerciali, consumatori) alimentata dal ricorso al credito.

Quanto alle norme che riguardano l'attività d'impresa unitariamente considerata, sussiste un particolare

statuto professionale cui sono assoggettati gli imprenditori, fonte di diritti e obblighi peculiari e diversi da

quelli che riguardano soggetti non imprenditori; statuto che risponde al fine unitario di rendere razionale ed

efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso.

Il diritto commerciale moderno è appunto quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività

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e gli atti di impresa (non solo di commercio o dei commercianti, ma di tutti gli imprenditori, quale che sia

l'attività svolta). Se questo settore viene definito “commerciale” è solo per ragioni essenzialmente storiche.

Il diritto commerciale è stato fin dalle sue origini ed è ancora oggi: a) diritto speciale; b) diritto tendente

all'uniformità internazionale; c) diritto in continua evoluzione.

2. L'evoluzione storica del diritto commerciale

La formazione di un sistema organico di diritto commerciale si ha a partire dalla fine del Medioevo (XII

secolo), epoca in cui tramonta il sistema feudale basato su un'economia di pura sussistenza. Le città si

ripopolano e si organizzano in liberi comuni. Si riaprono i mercati e rifiorisce l'economia di scambio

alimentata dalla produzione degli artigiani e dai traffici dei mercanti. Per la difesa dei propri interessi

artigiani e mercanti si organizzano nelle diverse Corporazioni di Arti e Mestieri, munite di poteri disciplinari

sugli iscritti.

In questo contesto politico e sociale, e dall'esigenza di una giustizia agile e rapida (resa secondo gli usi

mercantili, e non in base al diritto comune) nasce il diritto commerciale: un diritto degli affari mercantili

distinto dal diritto comune (allora diritto romano + diritto canonico).

La soluzione delle controversie fra mercanti è affidata ad organi di giustizia (i consoli) in seno alle rispettive

corporazioni, secondo regole dapprima consuetudinarie (ispirate all'equità e alla tutela del credito), che

vengono poi trasfuse negli statuti delle corporazioni. Col peso via via acquisito dal ceto mercantile, questi

statuti vengono poi estesi dapprima ai mercanti pur se non iscritti a quella corporazione, e poi anche ai non

mercanti nelle controversie con mercanti.

In tal modo si sviluppa e consolida (sino alla metà del '400) il diritto professionale dei mercanti, distinto e

contrapposto al diritto comune.

Nascono nel contempo nuovi contratti (ad es. il contratto di assicurazione e il contratto di cambio,

quest'ultimo antecedente della moderna cambiale).

Nascono inoltre nuovi istituti volti a razionalizzare e potenziare l'esercizio dell'attività mercantile (scritture

contabili, disciplina degli ausiliari, disciplina della concorrenza). Nascono forme associative tipiche per

l'esercizio in comune di attività mercantile (la società in nome collettivo e la società in accomandita

semplice).

Nasce il fallimento che, in contrapposizione al principio di diritto comune della priorità temporale, chiama

tutti i creditori a partecipare proporzionalmente (par condicio creditorum) alle perdite causate dall'insolvenza

commerciale.

Il diritto commerciale, formatosi in seno ai nostri Comuni, si espande territorialmente e si diffonde, col

diffondersi dei traffici, in ogni zona dell'Europa continentale, divenendo un diritto internazionalmente

uniforme.

La successiva evoluzione del diritto commerciale, espressione e riflesso di più generali mutamenti del

sistema economico e politico, si caratterizza per una duplice costante di fondo: a) la progressiva perdita del

carattere originario di diritto creato dallo stesso ceto mercantile e formalmente separato dal diritto civile;

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b) la progressiva espansione del suo ambito di applicazione.

Ricordiamo ora le tappe fondamentali di questa vicenda.

Con le scoperte geografiche del '400 e del '500 (apertura di nuovi mercati) e l'affermarsi della politica

interventista dello Stato nella vita economica (cd periodo mercantilista) segnano la fine dell'autonomia

normativa delle corporazioni mercantili. Il diritto commerciale diventa diritto statale e nazionale; la

giurisdizione mercantile passa ai tribunali dello Stato, pur restando distinta da quella civile (vi sono tribunali

speciali di commercio).

L'attività economica viene concepita come strumento di espansione coloniale e di potenziamento dello Stato;

all'uopo compaiono in questo periodo i prototipi della moderna società per azioni (ad es. l'inglese

Compagnia delle indie), caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci e dalla divisione del capitale in

azioni. Nascono le borse valori e la prima disciplina dei brevetti industriali.

Il diritto commerciale resta formalmente distinto dal diritto civile anche nelle grandi codificazioni di diritto

privato dell'800, post rivoluzione francese: nasce lo Stato liberale, sono soppressi i privilegi di classe e si

afferma il principio della libertà di iniziativa economica.

In Italia, seguendo il modello di codificazione napoleonica francese, vengono emanati due distinti codici di

diritto privato, formalmente e sostanzialmente autonomi: il codice civile (1865, che regola i rapporti civili) e

il codice del commercio (1865 e poi 1882, che regola gli atti di commercio e l'attività dei commercianti). Con

la soppressione nel 1888 dei tribunali speciali di commercio, la giurisdizione viene invece unificata.

Tramontata l'era dei mercanti, il posto di primi attori dello sviluppo economico è preso dagli industriali e dai

banchieri.

La categoria dei commercianti non è più costituita solo dai mercanti, in quanto commercianti sono tutti

coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale (anche industriali, banchieri e imprenditori

di trasporto, tutti soggetti che mercanti non sono). Restano fuori artigiani e agricoltori.

Tutti coloro che operano abitualmente nel campo della produzione e della distribuzione sono sottoposti ad un

particolare statuto professionale dell'attività (tenuta dei libri contabili, fallimento, pubblicità).

Quanto ai contratti, esistono una disciplina generale delle obbligazioni civili ed una disciplina generale delle

obbligazioni commerciali; anche i principali contratti sono regolati da entrambi i codici. Tuttavia,

l'applicazione è sbilanciata a favore del codice del commercio, in quanto alla legge commerciale sono

sottoposti gli atti di commercio (anche se nessuna delle parti e commerciante) e chiunque contratti con un

commerciante (anche se non è commerciante).

La duplicazione delle fonti di diritto privato termina con la riforma legislativa del 1942: un unico codice

civile (quello attualmente vigente) prende il posto sia del del codice civile del 1865 che del codice del

commercio del 1882.

Si arriva così all'ultima tappa dell'evoluzione legislativa del diritto commerciale, caratterizzata da tre dati

salienti:

a) scompare la categoria degli atti di commercio, e la disciplina delle attività commerciali è

riorganizzata intorno alla figura dell'imprenditore commerciale, che sostituisce quella del

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commerciante;

b) il codice del 1942 introduce anche una nozione generale e unitaria di imprenditore (art. 2082 c.c.),

che ricomprende ogni forma di impresa (anche quella agricola, artigiana e pubblica). E ciò al fine di

assoggettare a una disciplina uniforme, anche di diritto privato, ogni attività di impresa (cd statuto

generale dell'imprenditore relativo ad azienda, segni distintivi e concorrenza). Per l'imprenditore

commerciale è poi previsto uno specifico statuto professionale integrativo di quello generale (cd

statuto speciale dell'imprenditore commerciale, relativo a registro delle imprese, scritture contabili,

rappresentanza commerciale, fallimento e altre procedure concorsuali);

c) unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti (raccolto nel Libro quarto del codice civile).

L'unificazione è avvenuta nel segno del diritto commerciale, rendendo diritto generale e comune

princìpi e regole che prima caratterizzavano la disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali.

Il diritto commerciale riafferma così il suo carattere di diritto privato speciale nella rinnovata veste di diritto

delle imprese (non solo commerciali), ordinato secondo i secolari princìpi ispiratori di fondo: tutela del

credito, rapida e sicura circolazione della ricchezza.

La Costituzione repubblicana del 1948, che è seguita alla fine del regime fascista, ha ribadito il principio

fondamentale della libertà di iniziativa economica e privata (art. 41), fissando nel contempo nuovi valori da

tutelare: indirizzo a fini sociali dell'attività economica pubblica e privata (art. 41, 3° comma); promozione

delle imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione (art. 45, 1° comma);

riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese (art. 46); tutela del

risparmio e promozione dell'investimento diretto e indiretto dello stesso nei grandi complessi produttivi (art.

47).

Mutamenti profondi sono intervenuti altresì nella struttura del sistema economico: l'attività economica

pubblica si è dapprima ulteriormente sviluppata, mentre a partire dagli anni '90 si è avuta un'inversione di

tendenza con la “privatizzazione” di molte imprese pubbliche. Inoltre, si è definitivamente imposto il

fenomeno della grande impresa, col conseguente emergere di istanze di tutela di interessi ulteriori rispetto a

quello tradizionale del creditore dell'impresa: interessi dei lavoratori, dei consumatori, dei risparmiatori.

Il diritto delle imprese è stato modificato più volte e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei settori

delle società di capitali e delle procedure concorsuali. Ma praticamente tutti i settori del diritto commerciale

sono state oggetto di novità legislative. Segnaliamo:

a) nuove tipologie contrattuali di derivazione anglosassone, quali il leasing, il factoring e il franchising;

b) una vocazione all'uniformità sovranazionale del diritto commerciale, che viene ulteriormente

sviluppata a seguito dell'inserimento del nostro paese nell'Unione europea e l'avvio della

realizzazione di un mercato unico comune europeo. Ciò è reso possibile dalla creazione di un

ordinamento sovranazionale, sia pure con competenza circoscritta alla tutela del libero commercio

fra Stati membri dell'UE. L'unificazione economica è inoltre perseguita attraverso il progressivo

riavvicinamento delle singole legislazioni nazionali (attraverso la formulazione delle cd direttive di

armonizzazione, cui i singoli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi con propria legge interna). 4

PARTE PRIMA: L'IMPRENDITORE

Capitolo primo

L'IMPRENDITORE

1. Il sistema legislativo

Il legislatore dà una definizione generale di imprenditore all'art. 2082 c.c., anche se la disciplina non è

identica per tutti gli imprenditori. Infatti, il codice civile distingue tra diversi tipi di imprese e di imprenditori

in base a tre criteri:

a) l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e

imprenditore commerciale (art. 2195);

b) la dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art. 2083) e, di

riflesso, l'imprenditore medio-grande;

c) la natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione fra impresa individuale,

impresa societaria e impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina comune (statuto generale dell'imprenditore) per

quanto riguarda l'azienda (artt. 2555-2562), i segni distintivi (artt. 2563-2574), la concorrenza e i consorzi

(artt. 2595-2620). Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del

mercato di cui alla legge 287/1990, nonché alle misure recentemente introdotte dal codice della crisi e

dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019).

Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche allo statuto dell'imprenditore

commerciale, speciale e integrativo di quello generale e che concerne: l'iscrizione nel registro delle imprese

(artt. 2188-2202), con effetti di pubblicità legale; la rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213); le

scritture contabili (artt. 2214-2220); la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo (disciplinati dal

codice della crisi), nonchè l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/1999 e

d.l. 347/2003).

Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile applicabili esclusivamente

all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. In particolare, quest'ultimo è sottratto all'applicazione

della disciplina codicistica dell'imprenditore commerciale, anche se esercita attività commerciale.

2. La nozione di imprenditore

Secondo la nozione generale di imprenditore data dall'art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita

professionalmente un'

attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di

servizi. Tale nozione traccia la linea di confine tra chi è imprenditore e chi non lo è, specialmente tra chi è

imprenditore e chi è lavoratore autonomo. 5

L'art. 2082 fissa requisiti minimi che devono ricorrere affinchè un dato soggetto sia esposto all'applicazione

delle norme del codice civile dettate per l'impresa e per l'imprenditore. E dall'art. 2082 si ricava che l'impresa

è l'attività (serie coordinata di atti) caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o

servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

È controverso se, oltre a questi requisiti, sia indispensabile: a) la liceità dell'attività; b) l'intento

dell'imprenditore di ricavare un profitto (cd scopo di lucro); c) la destinazione al mercato dei beni o servizi

prodotti.

3. L'attività produttiva

L'impresa è l'attività (ossia la serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

È dunque attività produttiva di nuova ricchezza, essendo invece irrilevanti la natura dei beni/servizi

prodotti/scambiati e il tipo di bisogno che sono destinati a soddisfare. Può pertanto costituire attività

d'impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale e ricreativa (case di cura, istituti di

istruzione privata, imprese di pubblici spettacoli teatrali o sportivi).

Non è impresa l'attività di mero godimento di beni e servizi preesistenti, in quanto non si dà luogo alla

produzione di nuovi beni o servizi (classico esempio è quello del proprietario di immobili che ne gode i frutti

concedendoli in locazione; non è imprenditore in quanto non produce nuove utilità economiche, ma si limita

a godere i frutti dei propri beni).

Può essere invece d'impresa l'attività produttiva che costituisca anche godimento di beni preesistenti: così è

l'attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo o residence. In tal caso le

prestazioni locative sono accompagnate dall'erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio

biancheria, ecc.) che vanno oltre il mero godimento del bene. Altro esempio è quello di colui che impiega il

proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari (il bene preesistente, cioè il proprio denaro, fatto

circolare a scopo di investimento/speculazione o finanziamento a terzi). Se accompagnato dagli ulteriori

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Semeghini Danilo.
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