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DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO
Per quanto riguarda il diritto di intervento possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto: quindi gli azionisti con diritto di voto e i soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto (come l'usufruttario).
In base all'attuale disciplina il diritto di intervento non compete agli "azionisti senza diritto di voto" (come ad esempio gli azionisti di risparmio), eccezione è fatta per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto. Sono state introdotte significative novità riguardo alla modalità di accertamento del diritto dei soci fra società non quotate e società con azioni negoziate di intervenire in assemblea. Vige oggi una distinzione nei mercati di strumenti finanziari:
- Nelle società non quotate: la condizione che legittima l'intervento in assemblea (ossia la titolarità del diritto di voto) deve sussistere nel giorno
stesso dell'adunanza. Per evitare manovre speculative e cambi di maggioranze lo statuto può introdurre misure volte ad impedire l'alienazione delle azioni in prossimità dell'assemblea. Per le "azioni dematerializzate" lo statuto può richiedere che le azioni siano registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto. È stato così stabilito il principio che:
Nelle società con azioni negoziate sui mercati di strumenti finanziari, la legittimazione ad intervenire determina immodificabilmente con riferimento alla situazione esistente il settimo giorno feriale precedente l'adunanza (sistema della data di registrazione). Più precisamente, gli intermediari che tengono i conti devono comunicare alla società chi risulta titolare del diritto di voto al termine della giornata del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea.
mezzi di telecomunicazione o in
via telematica:Lo statuto può permettere l'intervento in assemblea mediante
- Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea
- Nelle società quotate, le modalità di intervento ed esercizio del voto a distanza o per corrispondenza sono determinate dallo statuto nel rispetto della normativa della Consob.
La Consob ha al riguardo delineato una disciplina volta ad evitare che l'istituto resti lettera morta per la complessità delle procedure e per i forti costi a carico della società.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Gli azionisti possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia a mezzo di rappresentante - quest'ultimo caso è oggi regolata dal Codice civile e da alcune norme speciali del tuf.
Funzione: l'istituto della rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti alla vita della società e agevola il raggiungimento delle
maggioranze assembleari nelle società. Proprio per prevenire e frenare l'uso di deleghe il legislatore interviene una prima volta nel 1974, scegliendo di introdurre una serie di limitazioni volte ad ostacolare la raccolta delle deleghe. Alcuni caratteri della delega: 1) La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società al fine di consentire il successivo controllo della regolare costituzione dell'assemblea. 2) La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco: questi può farsi sostituire a sua volta da altri solo se la delega lo prevede. 3) Nelle società non quotate: la delega deve indicare anche la persona del sostituto. Altre limitazioni valgono poi solo per le società non quotate= in queste la rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti. Però tale rappresentanza può essere conferita alle banche, essendocadutonel 1998 il relativo divieto. Nelle società non quotate ci sono limitazioni anche per quanto riguarda il numero dei soci che la stessa persona può rappresentare in assemblea: - Non più di 20 (prima 10) nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; - In quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il limite dei soci cresce in funzione del valore del capitale sociale: non più di 50, 100 o 200 soci. Con la riforma del 2003 è stata circoscritta alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la regola secondo cui la rappresentanza può essere conferita "solo per le singole assemblee". Società quotate: Il d.lgs. 27-1-2010 ha riformato la disciplina del tuf ed ha introdotto una serie di misure volte ad agevolare l'esercizio per delega del diritto di voto nelle società quotate: - È stato previsto il conferimento della delega anche per viaelettronica;Se lo statuto non dispone diversamente, la società è tenuta a designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli azionisti possono conferire senza spese una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. Si offre così ai soci l'alternativa di avvalersi gratuitamente di un rappresentante istituzionale;
Sono stati soppressi i limiti quantitativi al cumulo delle deleghe da parte del medesimo rappresentante e sono caduti anche i divieti soggettivi visti per le società non quotate. Per le società quotate è affermato il principio che il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio le circostanze da cui deriva una sua condizione di conflitto di interessi, ed in questo caso la procura dovrà contenere specifiche istruzioni di voto. Il rappresentante in conflitto d'interessi non può in alcun caso discostarsi dalle istruzioni ricevute. Quest'obbligo grava in
Particolare su alcune categorie di soggetti elencate dalla legge (esempio: soggetti che esercitano il controllo sulla società). La disciplina delle società quotate contempla due istituti volti ad agevolare la raccolta delle deleghe sia da parte del gruppo di comando delle società quotate, sia da parte degli azionisti che ne vogliono contrastare le proposte assembleari - si tratta di "sollecitazione" e della "raccolta deleghe".
Sollecitazione: è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta da uno o più soggetti (c.d. promotori) a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto. La raccolta di deleghe risponde allo scopo di agevolare l'esercizio indiretto del voto da parte di associazioni di azionisti nei confronti dei propri associati. Essa può riguardare anche solo alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
Il promotore piccoli azionisti per la difesa dei comuni interessi effettua la sollecitazione mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega (il cui contenuto è determinato dalla Consob). Essa non costituisce sollecitazione, nemmeno quando viene accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzare il voto degli azionisti associati (associazione composta da almeno 50 persone fisiche).
In ogni caso, le informazioni contenute devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole. Il promotore è responsabile dell'idoneità e della completezza delle informazioni rese.
- La delega può essere conferita solo per singole assemblee già convocate.
- Non può essere rilasciata in bianco: deve indicare il nome del delegato, le istruzioni di voto, la data e recare la sottoscrizione del delegante.
L'attuale disciplina rimette invece al promotore decidere se accettare o no.
deleghe non conformi alle proprie proposte. Solo la società emittente è tenuta ad accettare eventuali deleghe difformi dalla proposta. Il voto per la delega è esercitato dal promotore, che può farsi sostituire solo da chi sia indicato nel modulo di delega. La violazione della disciplina in tema di sollecitazione espone a sanzioni amministrative pecuniarie. LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E CONFLITTO D'INTERESSI L'esercizio del voto è rimesso all'apprezzamento discrezionale del socio, il quale deve però esercitarlo in modo da non arrecare un danno patrimoniale alla società. Le deliberazioni assembleari adottate sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata ad interessi extra-sociali, con danno per la società. La maggioranza non è tenuta a conformare le sue decisioni ad un interesse sociale predeterminato. Versa in conflitto d'interessi chi in una determinata delibera ha un...Interessi art.2373 = interesse personale contrastante con l'interesse della società. Ad esempio, l'assemblea è chiamata a deliberare sull'acquisto di un immobile di proprietà del socio. In presenza di tale situazione al socio non è più fatto divieto di votare. In base all'art.2373 il socio è infatti libero di votare o astenersi, ma se vota la delibera approvata con il suo voto è impugnabile qualora possa recare danno alla società. La delibera adottata col voto di un soggetto in conflitto di interessi non è annullabile. A tal fine sono due ulteriori condizioni necessarie:
- Che il suo voto sia stato determinante (prova di resistenza);
- Che la delibera possa danneggiare la società (danno potenziale).
In particolare, se non ricorre quest'ultima condizione la delibera resta inattaccabile anche se approvata col voto determinante di chi versa in conflitto di interessi.
Due ipotesi
Le specifiche di conflitto di interessi sono poi previste dall'art.2373 che:
- Vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;
- Vieta (nel sistema dualistico) ai soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
La disciplina del conflitto di interessi consente di reprimere gli abusi della maggioranza a danno del patrimonio sociale. Si può verificare che una deliberazione sia adottata dalla maggioranza per danneggiare non la società, ma i soci di minoranza. Esempio: la maggioranza delibera lo scioglimento anticipato della società per ricostituirne subito dopo un'altra senza un socio sgradito.
La dottrina tende ad applicare il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto. Si viene così affermare l'annullabilità della delibera quando la stessa sia
he attraverso l'istituto della responsabilità civile. La responsabilità civile è una forma di tutela giuridica che prevede il risarcimento del danno subito da una persona a causa dell'azione o dell'omissione di un'altra persona. Questo tipo di responsabilità può essere di diversi tipi, come ad esempio la responsabilità contrattuale o la responsabilità extracontrattuale. Nel caso specifico della responsabilità civile per danni ai soci, si fa riferimento alla responsabilità degli amministratori di una società. Gli amministratori, infatti, hanno il compito di gestire la società nel migliore interesse dei soci e devono agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Se gli amministratori non adempiono correttamente ai loro doveri e causano un danno ai soci, questi ultimi possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. La responsabilità civile per danni ai soci può essere invocata anche nei confronti di altri soggetti, come ad esempio i revisori dei conti o i consulenti esterni, se il loro comportamento ha causato un danno ai soci. È importante sottolineare che la responsabilità civile per danni ai soci è una forma di tutela che può essere attivata solo in determinate circostanze e che il risarcimento del danno dipende dalla prova del nesso causale tra l'azione o l'omissione del responsabile e il danno subito dal socio. In conclusione, la responsabilità civile per danni ai soci è uno strumento giuridico che permette ai soci di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'azione o dell'omissione di altri soggetti, come gli amministratori o i revisori dei conti.