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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO:

E’ una società di persone con oggetto commerciale, disciplinata dagli articoli dal 2291 al 2312

del c.c.

In essa, tutti i soci rispondono il solido e senza limiti per le obbligazioni sociali.

I soci hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilito

dall’art. 2304

La s.n.c. nasce con atto costitutivo redatto per atto pubblico o per scrittura privata, autenticata

da notaio.

L’atto costitutivo deve essere iscritto al registro delle imprese, elemento non essenziale per la

validità della costituzione della società, bensì richiesto a titolo di regolarità della stessa:

l’iscrizione della società nel registro delle imprese consegue infatti la possibilità per i terzi di

conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche successive e gli venti più

rilevanti intercorsi nella vita della società.

Da quanto sopra, ne discende che nel caso in cui l’atto costitutivo venga redatto ma non venga

iscritto nel Registro delle imprese, la Snc si intende comunque esistente, ma in modo irregolare.

In questo caso si parla, appunto, di snc irregolare.

L’omessa iscrizione comporta infatti che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati

dalle norme che il legislatore ha dettato nel codice civile per le snc.

In questo caso i rapporti saranno disciplinati dalle norme dettate per la società semplice, molto

meno favorevoli e tutelanti per i soci stessi.

Per la Snc non è infine previsto un capitale minimo.

Caratteristiche:

Non ha personalità giuridica: la snc, come di norma previsto per le società di

▪ persone, non possiede personalità giuridica ed è dunque contraddistinta dal

carattere di responsabilità illimitata e solidale per i soci per le obbligazioni sociali.

Peraltro, la responsabilità illimitata per i soci risulta essere ancora più chiara

rispetto a quando non sia previsto per la società semplice.

Nella società semplice, i soci possono fare un patto per poter escludere la

responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi.

Nella snc l’unica cosa che si può fare è escludere la responsabilità di uno o più

soci con il solo effetto tra i soci stessi. Ne deriva che i creditori societari possono

comunque chiedere a ciascun socio il pagamento del debito intero.

Colui che ha pagato il creditore, se era escluso ai fini interni a causa del patto

sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli il pagamento effettuato.

Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei

singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha

cercato di escutere il patrimonio della società

Cosa accade in caso di fallimento?

La Snc è soggetta al fallimento, e il suo fallimento comporta come diretta conseguenza anche il

fallimento di tutti i soci.

Assemblea dei soci:

La legge non prevede per la Snc la presenza di un’assemblea dei soci. Per poter disciplinare le

fasi della vita societaria (come accade per la modifica dell’atto costitutivo) sarà dunque

necessario procedere a reperire il consenso di tutti i soci. E’ fatto salvo il caso in cui l’atto

costitutivo non preveda diversamente.

Amministrazione della snc:

Si basa su alcune semplici regole.

Di norma, infatti, l’amministrazione spetta a ogni socio in maniera disgiunta dagli altri

(“amministrazione disgiunta”). Ne consegue che ogni socio può amministrare la Snc senza dover

necessariamente informare gli altri soci, o reperire il loro benestare su specifiche operazioni.

Naturalmente, anche in questa forma giuridica è possibile che un patto tra i soci stabilisca

qualche regola differente.

I soci, inoltre, possono pur sempre scegliere di adottare un sistema di amministrazione

congiunta per l’attività ordinaria e disgiunta per quella straordinaria, oppure disgiunta per

l’ordinaria e congiunta per la straordinaria.

L’amministrazione congiunta può essere:

All'unanimità

▪ A maggioranza (criterio della partecipazione agli utili)

Scioglimento: la Snc può sciogliersi per il Decorso del termine di durata, per il Conseguimento

dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, o ancora per la volontà di

tutti i soci.

Nel l’ipotesi in cui venga a mancare la pluralità dei soci, lo scioglimento della società avviene

solo se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita regolarmente.

La Snc può inoltre sciogliersi anche per le altre cause previste dal contratto sociale, o

ulteriormente per provvedimento dell’autorità governativa e, infine, per la dichiarazione di

fallimento.

Sciolta la società si procede alla nomina di un liquidatore che provvederà a riscuotere i crediti

che avanzano, pagare i debiti e Liquidare la società, ripartendo tra i soci il patrimonio che

residuerà.

Al termine della liquidazione, verrà richiesta la cancellazione della società dal Registro delle

imprese.

La liquidazione potrà essere evitata solamente nell’ipotesi in cui alla data dello scioglimento non

figurino debiti sociali, e i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale

residuo in proporzione alle rispettive quote, anche attraverso assegnazioni dei beni residui.

Solamente in questo caso si potrà procedere alla cancellazione della società dal Registro delle

Prese in maniera contestuale alla scelta dei soci relativa allo scioglimento della società.

Art. 2297: mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi

ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni

relative alla società semplice.

L’iscrizione dell’atto costitutivo non incide sulla validità del contratto sociale, bensì dispiega

efficacia normativa.

Alle Snc non iscritte (o irregolari) dovranno applicarsi le norme previste per la società semplice in

punto di rapporti coi terzi.

Snc di fatto manca la documentazione dell’atto costitutivo e l’attività societaria viene

esercitata per fatti concludenti (il contratto viene concluso in tal caso tacitamente).

A rigore, nelle società di fatto manca, a differenza della Snc irregolare, la stessa scelta del tipo di

snc.

Società occulta (o non manifesta): società costituita mediante un patto non scritto/segreto,

impegnandosi a non rivelare all’esterno, nei rapporti coi terzi, la sua esistenza. L’attività di

impresa si presenta all’esterno come individuale, mentre a tutti gli effetti, nei rapporti interni, è

operativa.

Società apparente: si verifica nell’ipotesi in cui alcune persone, pur in mancanza della volontà di

costituire una società, si comportano di fatto come se fossero soci, o comunque appaiono tali ai

terzi che con loro entrano in rapporto, inducendoli a fare affidamento sull’esistenza della società

e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte.

Secondo la giurisprudenza, in tal caso sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro

che consapevolmente hanno fatto apparire una situazione non corrispondente alla realtà;

eventualmente sono assoggettabili al fallimento.

Partecipazione consentita non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche

Art. 2332: avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere

pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico

2) Il liceità dell’oggetto sociale

3) Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione

della società, o I conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto

sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome e per conto della

società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori

sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale

eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli

amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del 4° comma, nel registro delle imprese.

Riduzione del capitale reale:

Mediante: rimborso ai soci dei conferimenti già effettuati

▪ liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora da effettuare

Non è immediatamente efficace, ma lo diventa decorsi 3 mesi dal giorno dell’iscrizione della

stessa nel registro delle imprese (art. 2306), purché entro questo termine nessun creditore

sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

La regola rispecchia l’obiettivo di tutelare i creditori delle società di persone di tipo commerciale

da una “riduzioni facoltative di capitale”.

Manca una disciplina della “riduzione obbligatoria del capitale” a seguito di perdite.

Utili e perdite; divieto di patto leonino:

E’ nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite.

Il diritto del socio alla partecipazione degli utili sorge automaticamente una volta che venga

approvato il bilancio da cui gli utili stessi risultino (art. 2262).

Posizione dei creditori particolari del soci:

Il termine di durata della società si traduce in un limite temporale ai poteri dei creditori

particolari, tenuti ad attendere lo scioglimento della stessa per vedere incrementare le chances

di soddisfazione.

Proprio in tale prospettiva, si profila il rischio che attraverso la proroga della durata vengano

sostanzialmente deluse le aspettative dei creditori particolari del socio anteriori alla stessa.

Ecco perché in capo agli stessi è riconosciuta la legittimazione ad opporsi alla decisione di

proroga della società (proroga espressa: decisione dei soci di una società per la continuazione

dell’attività oltre la scadenza del termine fissato nell’atto costitutivo) entro 3 mesi all’iscrizione

nel registro delle imprese della stessa (art. 2307).

Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro altri tre mesi dall

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Publisher
A.A. 2023-2024
215 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattedema02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cusa Emanuele.