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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO:
E’ una società di persone con oggetto commerciale, disciplinata dagli articoli dal 2291 al 2312
del c.c.
In essa, tutti i soci rispondono il solido e senza limiti per le obbligazioni sociali.
I soci hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilito
dall’art. 2304
La s.n.c. nasce con atto costitutivo redatto per atto pubblico o per scrittura privata, autenticata
da notaio.
L’atto costitutivo deve essere iscritto al registro delle imprese, elemento non essenziale per la
validità della costituzione della società, bensì richiesto a titolo di regolarità della stessa:
l’iscrizione della società nel registro delle imprese consegue infatti la possibilità per i terzi di
conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche successive e gli venti più
rilevanti intercorsi nella vita della società.
Da quanto sopra, ne discende che nel caso in cui l’atto costitutivo venga redatto ma non venga
iscritto nel Registro delle imprese, la Snc si intende comunque esistente, ma in modo irregolare.
In questo caso si parla, appunto, di snc irregolare.
L’omessa iscrizione comporta infatti che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati
dalle norme che il legislatore ha dettato nel codice civile per le snc.
In questo caso i rapporti saranno disciplinati dalle norme dettate per la società semplice, molto
meno favorevoli e tutelanti per i soci stessi.
Per la Snc non è infine previsto un capitale minimo.
Caratteristiche:
Non ha personalità giuridica: la snc, come di norma previsto per le società di
▪ persone, non possiede personalità giuridica ed è dunque contraddistinta dal
carattere di responsabilità illimitata e solidale per i soci per le obbligazioni sociali.
Peraltro, la responsabilità illimitata per i soci risulta essere ancora più chiara
rispetto a quando non sia previsto per la società semplice.
Nella società semplice, i soci possono fare un patto per poter escludere la
responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi.
Nella snc l’unica cosa che si può fare è escludere la responsabilità di uno o più
soci con il solo effetto tra i soci stessi. Ne deriva che i creditori societari possono
comunque chiedere a ciascun socio il pagamento del debito intero.
Colui che ha pagato il creditore, se era escluso ai fini interni a causa del patto
sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli il pagamento effettuato.
Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei
singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha
cercato di escutere il patrimonio della società
Cosa accade in caso di fallimento?
La Snc è soggetta al fallimento, e il suo fallimento comporta come diretta conseguenza anche il
fallimento di tutti i soci.
Assemblea dei soci:
La legge non prevede per la Snc la presenza di un’assemblea dei soci. Per poter disciplinare le
fasi della vita societaria (come accade per la modifica dell’atto costitutivo) sarà dunque
necessario procedere a reperire il consenso di tutti i soci. E’ fatto salvo il caso in cui l’atto
costitutivo non preveda diversamente.
Amministrazione della snc:
Si basa su alcune semplici regole.
Di norma, infatti, l’amministrazione spetta a ogni socio in maniera disgiunta dagli altri
(“amministrazione disgiunta”). Ne consegue che ogni socio può amministrare la Snc senza dover
necessariamente informare gli altri soci, o reperire il loro benestare su specifiche operazioni.
Naturalmente, anche in questa forma giuridica è possibile che un patto tra i soci stabilisca
qualche regola differente.
I soci, inoltre, possono pur sempre scegliere di adottare un sistema di amministrazione
congiunta per l’attività ordinaria e disgiunta per quella straordinaria, oppure disgiunta per
l’ordinaria e congiunta per la straordinaria.
L’amministrazione congiunta può essere:
All'unanimità
▪ A maggioranza (criterio della partecipazione agli utili)
▪
Scioglimento: la Snc può sciogliersi per il Decorso del termine di durata, per il Conseguimento
dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, o ancora per la volontà di
tutti i soci.
Nel l’ipotesi in cui venga a mancare la pluralità dei soci, lo scioglimento della società avviene
solo se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita regolarmente.
La Snc può inoltre sciogliersi anche per le altre cause previste dal contratto sociale, o
ulteriormente per provvedimento dell’autorità governativa e, infine, per la dichiarazione di
fallimento.
Sciolta la società si procede alla nomina di un liquidatore che provvederà a riscuotere i crediti
che avanzano, pagare i debiti e Liquidare la società, ripartendo tra i soci il patrimonio che
residuerà.
Al termine della liquidazione, verrà richiesta la cancellazione della società dal Registro delle
imprese.
La liquidazione potrà essere evitata solamente nell’ipotesi in cui alla data dello scioglimento non
figurino debiti sociali, e i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale
residuo in proporzione alle rispettive quote, anche attraverso assegnazioni dei beni residui.
Solamente in questo caso si potrà procedere alla cancellazione della società dal Registro delle
Prese in maniera contestuale alla scelta dei soci relativa allo scioglimento della società.
Art. 2297: mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi
ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni
relative alla società semplice.
L’iscrizione dell’atto costitutivo non incide sulla validità del contratto sociale, bensì dispiega
efficacia normativa.
Alle Snc non iscritte (o irregolari) dovranno applicarsi le norme previste per la società semplice in
punto di rapporti coi terzi.
Snc di fatto manca la documentazione dell’atto costitutivo e l’attività societaria viene
→
esercitata per fatti concludenti (il contratto viene concluso in tal caso tacitamente).
A rigore, nelle società di fatto manca, a differenza della Snc irregolare, la stessa scelta del tipo di
snc.
Società occulta (o non manifesta): società costituita mediante un patto non scritto/segreto,
impegnandosi a non rivelare all’esterno, nei rapporti coi terzi, la sua esistenza. L’attività di
impresa si presenta all’esterno come individuale, mentre a tutti gli effetti, nei rapporti interni, è
operativa.
Società apparente: si verifica nell’ipotesi in cui alcune persone, pur in mancanza della volontà di
costituire una società, si comportano di fatto come se fossero soci, o comunque appaiono tali ai
terzi che con loro entrano in rapporto, inducendoli a fare affidamento sull’esistenza della società
e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte.
Secondo la giurisprudenza, in tal caso sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro
che consapevolmente hanno fatto apparire una situazione non corrispondente alla realtà;
eventualmente sono assoggettabili al fallimento.
Partecipazione consentita non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche
→
Art. 2332: avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere
pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
2) Il liceità dell’oggetto sociale
3) Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
della società, o I conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto
sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome e per conto della
società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori
sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale
eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli
amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del 4° comma, nel registro delle imprese.
Riduzione del capitale reale:
Mediante: rimborso ai soci dei conferimenti già effettuati
▪ liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora da effettuare
▪
Non è immediatamente efficace, ma lo diventa decorsi 3 mesi dal giorno dell’iscrizione della
stessa nel registro delle imprese (art. 2306), purché entro questo termine nessun creditore
sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
La regola rispecchia l’obiettivo di tutelare i creditori delle società di persone di tipo commerciale
da una “riduzioni facoltative di capitale”.
Manca una disciplina della “riduzione obbligatoria del capitale” a seguito di perdite.
Utili e perdite; divieto di patto leonino:
E’ nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite.
Il diritto del socio alla partecipazione degli utili sorge automaticamente una volta che venga
approvato il bilancio da cui gli utili stessi risultino (art. 2262).
Posizione dei creditori particolari del soci:
Il termine di durata della società si traduce in un limite temporale ai poteri dei creditori
particolari, tenuti ad attendere lo scioglimento della stessa per vedere incrementare le chances
di soddisfazione.
Proprio in tale prospettiva, si profila il rischio che attraverso la proroga della durata vengano
sostanzialmente deluse le aspettative dei creditori particolari del socio anteriori alla stessa.
Ecco perché in capo agli stessi è riconosciuta la legittimazione ad opporsi alla decisione di
proroga della società (proroga espressa: decisione dei soci di una società per la continuazione
dell’attività oltre la scadenza del termine fissato nell’atto costitutivo) entro 3 mesi all’iscrizione
nel registro delle imprese della stessa (art. 2307).
Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro altri tre mesi dall