CAPITOLO XVIII: I PATRIMONI DESTINATI UNO SPECIFICO AFFARE
Ai sensi dell’art. 2447-bis, la S.p.A. può costituire uno o più patrimoni destinati in via
esclusiva a uno specifico affare o destinare in favore dei di uno specifico
finanziatori
affare i proventi dell’affare stesso o parte di essi.
In passato, il rischio d'impresa seguiva il principio della responsabilità
patrimoniale universale (art. 2740 c.c.), e l'unico modo per limitarlo era attraverso
la creazione di una persona giuridica (società), che garantiva autonomia
patrimoniale perfetta: solo la società rispondeva dei debiti sociali, mentre i soci
rispondevano solo con il proprio patrimonio personale per le loro obbligazioni.
Con la riforma del 2003, è stato introdotto l’istituto dei patrimoni destinati,
permettendo alle S.p.A. di scomporre il proprio patrimonio in patrimonio
separati, mediante lo stesso meccanismo di limitazione della responsabilità
patrimoniale. (Cioè, le obbligazioni contratte nell’ambito di quel patrimonio
separato sono garantite solo da quel patrimonio specifico e non dall’intero
patrimonio della società).
Secondo la dottrina più recente, la nozione di “affare” non può coincidere con
un’attività sociale continuativa, ma con una singola iniziativa economica che deve:
rientrare nella normale attività di impresa della società, essere realizzata in un
periodo di tempo determinato, essere coerente con l’oggetto sociale e l’affare deve
presentarsi con contenuti ed obiettivi specifici nella delibera di costituzione.
Due sono i modelli di patrimonio destinato, con vincolo di destinazione.
Di tipo gestionale o operativo = avente ad oggetto beni e rapporti giuridici
1. provenienti dal patrimonio sociale in questo caso, il patrimonio separato è
→
destinato uno specifico affare.
Di tipo = avente ad oggetto i proventi derivanti da uno specifico affare al
2. finanziario
quale è preordinato un di terzi in queto caso il è
finanziamento → finanziamento
strumentale allo specifico affare, mentre il patrimonio separato si crea in un secondo
momento con i proventi derivanti dall’affare stesso in funzione del rimborso del
(vincolo di destinazione del patrimonio separato = rimborsare i terzi).
finanziamento
Secondo l’art. 2447-bis, comma 1, la creazione di un patrimonio destinato (di tipo
operativo) è, nella sostanza, equivalente alla costituzione di una nuova società, ma
con il vantaggio di eliminare i costi legati alla sua costituzione, mantenimento ed
estinzione.
L'adozione di una struttura multidivisionale consente una compartimentazione del
rischio più funzionale rispetto ad altre soluzioni, come la costituzione di una società
controllata.
La funzione pratica di questo nuovo istituto può essere paragonata a quella di altri
fenomeni, ma le sue caratteristiche strutturali sono diverse e influenzano anche gli
aspetti operativi, determinando il livello di appetibilità dello strumento:
Il patrimonio destinato non può superare il 10% del patrimonio netto della
• società (art. 2447-bis, comma 2).
La società rimane illimitatamente responsabile per le obbligazioni derivanti
• da fatti illeciti (art. 2447-quinquies, comma 3).
Se non diversamente previsto dallo statuto, la sua costituzione avviene tramite
delibera dell'organo amministrativo, approvata con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. La deliberazione deve indicare:
l’affare al quale è destinato il patrimonio;
◊ i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio sui quali è impresso il vincolo
◊ di destinazione;
il piano economico-finanziario;
◊ gli eventuali apporti di terzi;
◊ la nomina di un revisore legale per il controllo contabile dell’affare.
◊ (o società di revisione legale)
La delibera costitutiva deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese e
dall’iscrizione decorre il termine di 60 gg in cui i creditori sociali anteriori
all’iscrizione possono fare opposizione (il tribunale può disporre l’esecuzione della
delibera nonostante l’opposizione, previa prestazione da parte della società di
idonea garanzia).
Decorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale, (ma è
necessario che gli atti compiuti in relazione ad uno specifico affare menzionino il
vincolo di destinazione):
i creditori del patrimonio destinato devono soddisfarsi in via esclusiva sui beni e
◊ rapporti costituiti in patrimonio destinato;
i creditori della società devono soddisfarsi in via esclusiva sul restante
◊ patrimonio della società (2447-quinquies, 1° e 3°).
In ordine alle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la
delibera può disporre diversamente e quindi prevedere anche la responsabilità
illimitata della società.
Qualora nel patrimonio destinato siano compresi beni immobili o mobili iscritti
nei pubblici registri, la destinazione allo specifico affare deve essere trascritta nei
rispettivi registri (art 2447-quinquies, 2°).
Si può disporre dei beni solo in funzione e nei limiti dello svolgimento dello
specifico affare.
Il patrimonio destinato è soggetto a una gestione distinta da quella della società =
per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono tenere i libri e le scritture
contabili prescritti dagli artt 2214 ss e devono redigere un separato rendiconto, da
allegare al bilancio della società secondo quanto previsto dagli artt 2423 ss.
Qualora siano stati emessi strumenti di partecipazione all’affare,
finanziari
la società deve tenere un libro indicante:
★ le loro caratteristiche;
★ l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti;
★ i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi (art 2447-sexies).
Tali strumenti sono diversi dalle azioni correlate previste dall’art 2350
finanziari
comma 2 e 3: le azioni sono fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell’attività sociale in un determinato settore ed hanno come parametro di
riferimento l’oggetto sociale anche se limitatamente ad un determinato settore, e non
uno specifico affare.
I possessori di strumenti di partecipazione all’affare hanno una loro
finanziari
organizzazione modellata su quella degli obbligazionisti e nominano rappresentanti
comuni per ciascuna categoria, con funzioni di controllo sull’andamento dello
specifico affare si riuniscono in assemblee speciali per ciascuna categoria.
→
Art. 2447-novies: regolamentazione della fase conclusiva dello specifico affare
Quando l’affare si realizza, quando diventa impossibile realizzarlo, quando si verifica
un caso di cessazione della destinazione, gli amministratori redigono il rendiconto
e lo depositano, corredato da una relazione dei sindaci e del soggetto
finale
incaricato della revisione legale dei conti, presso l’ufficio del registro delle imprese.
Dal deposito decorre il termine di 90 giorni entro il quale i creditori rimasti
insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato, che dovrà
avvenire nelle forme della liquidazione della società
Lo svolgimento dello specifico affare può cessare…
…in ragione dell’insolvenza determinatasi nello specifico comparto patrimoniale ad
1. esso destinato.
Regime applicabile ai creditori insoddisfatti nel corso dello svolgimento dell’affare:
non possono richiedere la liquidazione del patrimonio ex art 2447-novies, facendosi
rientrare anche l’insolvenza nelle ipotesi di impossibilità di realizzazione dell’affare
i creditori particolari potranno soddisfarsi unicamente sui beni facenti parte del
→
patrimonio destinato;
…per effetto riflesso dell’insolvenza prodottasi nel patrimonio della società.
2. In caso di procedura di liquidazione giudiziale della società:
l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore, che vi provvede
● con gestione separata;
deve cedere a terzi del patrimonio separato al di conservarne intatta la
● fine
funzione produttiva;
laddove quest’ultima strada non sia percorribile deve procedere alla liquidazione del
● patrimonio secondo le regole sulla liquidazione delle società in quanto compatibili;
il ricavato netto della cessione o della liquidazione che residui una volta
● soddisfatti i creditori è acquisito dal curatore all’attivo a beneficio della generalità
dei creditori sociali;
se il patrimonio destinato è incapiente, il curatore deve procedere alla sua
● liquidazione e, laddove sussista anche in via sussidiaria, la responsabilità illimitata
della società per le obbligazioni relative allo specifico affare, i creditori del
patrimonio destinato possono insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione
giudiziale aperta nei confronti della società.
Se risultano violate le regole di separatezza fra il patrimonio destinato e il
patrimonio della società stessa, il curatore può proporre l’azione sociale di
responsabilità e quella dei creditori sociali nei confronti degli esponenti della
funzione di amministrazione e di controllo della società.
I patrimoni destinati di tipo (art. 2447-bis, comma 1 lett. b) La società stipula
→
finanziario
con il un contratto di di uno specifico affare, nel quale
finanziatore finanziamento
sono individuate le modalità di rimborso e viene indicato se al rimborso totale o
parziale del sono destinati tutti i proventi dell’affare o parte di essi.
finanziamento
Il contratto deve contenere:
la descrizione dettagliata dell’operazione e del relativo progetto di realizzazione e la
➔ specificazione dei costi e dei ricavi previsti;
il piano la parte coperta mediante il e quella a carico della
finanziario, finanziamento
➔ società;
i beni strumentali alla realizzazione dell’operazione, sui quali i creditori sociali, sino
➔ al rimborso del o alla scadenza del termine di rimborso, possono
finanziamento
esercitare solo azioni di carattere conservativo;
le garanzie offerte dalla società in ordine all’esecuzione del contratto e quelle
➔ (eventuali) offerte per il rimborso di parte del finanziamento;
le modalità dei controlli che il o un suo delegato possono effettuare
finanziatore
➔ sull’esecuzione dell’operazione;
la determinazione dei proventi destinati al rimborso del e il
finanziamento
➔ termine per il rimborso stesso.
A fronte dell’assunzione del rischio dell’affare il è tutelato dal fatto che<
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