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CAPITOLO XVIII: I PATRIMONI DESTINATI UNO SPECIFICO AFFARE

Ai sensi dell’art. 2447-bis, la S.p.A. può costituire uno o più patrimoni destinati in via

esclusiva a uno specifico affare o destinare in favore dei di uno specifico

finanziatori

affare i proventi dell’affare stesso o parte di essi.

In passato, il rischio d'impresa seguiva il principio della responsabilità

patrimoniale universale (art. 2740 c.c.), e l'unico modo per limitarlo era attraverso

la creazione di una persona giuridica (società), che garantiva autonomia

patrimoniale perfetta: solo la società rispondeva dei debiti sociali, mentre i soci

rispondevano solo con il proprio patrimonio personale per le loro obbligazioni.

Con la riforma del 2003, è stato introdotto l’istituto dei patrimoni destinati,

permettendo alle S.p.A. di scomporre il proprio patrimonio in patrimonio

separati, mediante lo stesso meccanismo di limitazione della responsabilità

patrimoniale. (Cioè, le obbligazioni contratte nell’ambito di quel patrimonio

separato sono garantite solo da quel patrimonio specifico e non dall’intero

patrimonio della società).

Secondo la dottrina più recente, la nozione di “affare” non può coincidere con

un’attività sociale continuativa, ma con una singola iniziativa economica che deve:

rientrare nella normale attività di impresa della società, essere realizzata in un

periodo di tempo determinato, essere coerente con l’oggetto sociale e l’affare deve

presentarsi con contenuti ed obiettivi specifici nella delibera di costituzione.

Due sono i modelli di patrimonio destinato, con vincolo di destinazione.

Di tipo gestionale o operativo = avente ad oggetto beni e rapporti giuridici

1. provenienti dal patrimonio sociale in questo caso, il patrimonio separato è

destinato uno specifico affare.

Di tipo = avente ad oggetto i proventi derivanti da uno specifico affare al

2. finanziario

quale è preordinato un di terzi in queto caso il è

finanziamento → finanziamento

strumentale allo specifico affare, mentre il patrimonio separato si crea in un secondo

momento con i proventi derivanti dall’affare stesso in funzione del rimborso del

(vincolo di destinazione del patrimonio separato = rimborsare i terzi).

finanziamento

Secondo l’art. 2447-bis, comma 1, la creazione di un patrimonio destinato (di tipo

operativo) è, nella sostanza, equivalente alla costituzione di una nuova società, ma

con il vantaggio di eliminare i costi legati alla sua costituzione, mantenimento ed

estinzione.

L'adozione di una struttura multidivisionale consente una compartimentazione del

rischio più funzionale rispetto ad altre soluzioni, come la costituzione di una società

controllata.

La funzione pratica di questo nuovo istituto può essere paragonata a quella di altri

fenomeni, ma le sue caratteristiche strutturali sono diverse e influenzano anche gli

aspetti operativi, determinando il livello di appetibilità dello strumento:

Il patrimonio destinato non può superare il 10% del patrimonio netto della

• società (art. 2447-bis, comma 2).

La società rimane illimitatamente responsabile per le obbligazioni derivanti

• da fatti illeciti (art. 2447-quinquies, comma 3).

Se non diversamente previsto dallo statuto, la sua costituzione avviene tramite

delibera dell'organo amministrativo, approvata con la maggioranza assoluta dei suoi

componenti. La deliberazione deve indicare:

l’affare al quale è destinato il patrimonio;

◊ i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio sui quali è impresso il vincolo

◊ di destinazione;

il piano economico-finanziario;

◊ gli eventuali apporti di terzi;

◊ la nomina di un revisore legale per il controllo contabile dell’affare.

◊ (o società di revisione legale)

La delibera costitutiva deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese e

dall’iscrizione decorre il termine di 60 gg in cui i creditori sociali anteriori

all’iscrizione possono fare opposizione (il tribunale può disporre l’esecuzione della

delibera nonostante l’opposizione, previa prestazione da parte della società di

idonea garanzia).

Decorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale, (ma è

necessario che gli atti compiuti in relazione ad uno specifico affare menzionino il

vincolo di destinazione):

i creditori del patrimonio destinato devono soddisfarsi in via esclusiva sui beni e

◊ rapporti costituiti in patrimonio destinato;

i creditori della società devono soddisfarsi in via esclusiva sul restante

◊ patrimonio della società (2447-quinquies, 1° e 3°).

In ordine alle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la

delibera può disporre diversamente e quindi prevedere anche la responsabilità

illimitata della società.

Qualora nel patrimonio destinato siano compresi beni immobili o mobili iscritti

nei pubblici registri, la destinazione allo specifico affare deve essere trascritta nei

rispettivi registri (art 2447-quinquies, 2°).

Si può disporre dei beni solo in funzione e nei limiti dello svolgimento dello

specifico affare.

Il patrimonio destinato è soggetto a una gestione distinta da quella della società =

per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono tenere i libri e le scritture

contabili prescritti dagli artt 2214 ss e devono redigere un separato rendiconto, da

allegare al bilancio della società secondo quanto previsto dagli artt 2423 ss.

Qualora siano stati emessi strumenti di partecipazione all’affare,

finanziari

la società deve tenere un libro indicante:

★ le loro caratteristiche;

★ l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti;

★ i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi (art 2447-sexies).

Tali strumenti sono diversi dalle azioni correlate previste dall’art 2350

finanziari

comma 2 e 3: le azioni sono fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati

dell’attività sociale in un determinato settore ed hanno come parametro di

riferimento l’oggetto sociale anche se limitatamente ad un determinato settore, e non

uno specifico affare.

I possessori di strumenti di partecipazione all’affare hanno una loro

finanziari

organizzazione modellata su quella degli obbligazionisti e nominano rappresentanti

comuni per ciascuna categoria, con funzioni di controllo sull’andamento dello

specifico affare si riuniscono in assemblee speciali per ciascuna categoria.

Art. 2447-novies: regolamentazione della fase conclusiva dello specifico affare

Quando l’affare si realizza, quando diventa impossibile realizzarlo, quando si verifica

un caso di cessazione della destinazione, gli amministratori redigono il rendiconto

e lo depositano, corredato da una relazione dei sindaci e del soggetto

finale

incaricato della revisione legale dei conti, presso l’ufficio del registro delle imprese.

Dal deposito decorre il termine di 90 giorni entro il quale i creditori rimasti

insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato, che dovrà

avvenire nelle forme della liquidazione della società

Lo svolgimento dello specifico affare può cessare…

…in ragione dell’insolvenza determinatasi nello specifico comparto patrimoniale ad

1. esso destinato.

Regime applicabile ai creditori insoddisfatti nel corso dello svolgimento dell’affare:

non possono richiedere la liquidazione del patrimonio ex art 2447-novies, facendosi

rientrare anche l’insolvenza nelle ipotesi di impossibilità di realizzazione dell’affare

i creditori particolari potranno soddisfarsi unicamente sui beni facenti parte del

patrimonio destinato;

…per effetto riflesso dell’insolvenza prodottasi nel patrimonio della società.

2. In caso di procedura di liquidazione giudiziale della società:

l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore, che vi provvede

● con gestione separata;

deve cedere a terzi del patrimonio separato al di conservarne intatta la

● fine

funzione produttiva;

laddove quest’ultima strada non sia percorribile deve procedere alla liquidazione del

● patrimonio secondo le regole sulla liquidazione delle società in quanto compatibili;

il ricavato netto della cessione o della liquidazione che residui una volta

● soddisfatti i creditori è acquisito dal curatore all’attivo a beneficio della generalità

dei creditori sociali;

se il patrimonio destinato è incapiente, il curatore deve procedere alla sua

● liquidazione e, laddove sussista anche in via sussidiaria, la responsabilità illimitata

della società per le obbligazioni relative allo specifico affare, i creditori del

patrimonio destinato possono insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione

giudiziale aperta nei confronti della società.

Se risultano violate le regole di separatezza fra il patrimonio destinato e il

patrimonio della società stessa, il curatore può proporre l’azione sociale di

responsabilità e quella dei creditori sociali nei confronti degli esponenti della

funzione di amministrazione e di controllo della società.

I patrimoni destinati di tipo (art. 2447-bis, comma 1 lett. b) La società stipula

finanziario

con il un contratto di di uno specifico affare, nel quale

finanziatore finanziamento

sono individuate le modalità di rimborso e viene indicato se al rimborso totale o

parziale del sono destinati tutti i proventi dell’affare o parte di essi.

finanziamento

Il contratto deve contenere:

la descrizione dettagliata dell’operazione e del relativo progetto di realizzazione e la

➔ specificazione dei costi e dei ricavi previsti;

il piano la parte coperta mediante il e quella a carico della

finanziario, finanziamento

➔ società;

i beni strumentali alla realizzazione dell’operazione, sui quali i creditori sociali, sino

➔ al rimborso del o alla scadenza del termine di rimborso, possono

finanziamento

esercitare solo azioni di carattere conservativo;

le garanzie offerte dalla società in ordine all’esecuzione del contratto e quelle

➔ (eventuali) offerte per il rimborso di parte del finanziamento;

le modalità dei controlli che il o un suo delegato possono effettuare

finanziatore

➔ sull’esecuzione dell’operazione;

la determinazione dei proventi destinati al rimborso del e il

finanziamento

➔ termine per il rimborso stesso.

A fronte dell’assunzione del rischio dell’affare il è tutelato dal fatto che<

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorellacher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Cardarelli Maria Cecilia.
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