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DI DIRITTI

DI TUTTE LE PARTI, COMPRESO L’EMBRIONE, il quale viene tutelato dagli articoli

13 e

seguenti.

I soggetti che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita

sono:

- I maggiorenni,

- I soggetti di sesso diverso,

- I coniugati o i conviventi,

- I soggetti in età potenzialmente fertile,

- I soggetti entrambi viventi.

Da questo si evince come alla procreazione medicalmente assistita, non

possono accedervi

le coppie omosessuali, single e non è possibile la fecondazione post mortem.

In relazione alle coppie omosessuali, composte da due uomini, questi potrebbero

accedere solo

alla maternità surrogata, la quale è vietata. Una coppia composta da due donne

potrebbe ricorrere ai metodi della PMA. Nel 2019 la corte dice che questo limite è

giustificato alla luce del fatto che la famiglia tradizionale sia quella maggiormente

idonea.

Il giudizio di merito riguardava una coppia di due donne che si erano recate in una

struttura

ospedaliera per accedere a queste tecniche, tuttavia, la struttura ha rifiutato l'accesso

ritenendo

che si violasse l'articolo quattro della legge 40 del 2004.

La corte costituzionale con una sentenza del 2019 ha dichiarato che il limite di accesso

alle

tecniche di PMA per le coppie omosessuali donne fosse da ritenere legittimo.

In relazione alle donne single, il tribunale di Firenze nel settembre del 2024, sollevato

una

questione di legittimità costituzionale sull'articolo quattro della legge 40, bisognerà

aspettare cosa

dirà la corte e se ribalterà la decisione del 2019.

Il consenso, stabilito con la sentenza numero 161 del 2023, deve essere dato

per iscritto da

entrambe le parti e non può essere revocato dopo la fecondazione.

La sentenza 161 del 2023 trae origine dal fatto che nel 2016 una coppia, marito e

moglie, presta il

proprio consenso alla procreazione assistita con la conseguente produzione degli ovuli.

Dopo un primo impianto, non riuscito, decidono di svolgere un secondo tentativo

ricorrendo alla

crioconservazione.

Tuttavia, nel 2018 i due si separano e il progetto genitoriale viene meno, infatti il

marito revoca il

consenso dando avvio ad un contenzioso.

Il tribunale di merito pone un problema di legittimità costituzionale, chiedendosi se è

legittima 19

costituzionalmente una revoca del consenso alle tecniche di PMA a seguito

di una

interruzione di convivenza, di matrimonio o del venir meno del progetto

procreativo

comune della coppia?

La sentenza conferme il divieto di revoca del consenso, il quale è conforme

ai principi

costituzionali, facendo valere i diritti procreati.

In riferimento alla revoca del consenso: l’ex compagno può rivendicare il mancato

impianto degli

ovuli, far valere una forma di responsabilità? Il consenso dell’uomo non può essere

revocato, ma

quello della donna? Ma c’è un profilo sanzionatorio, una responsabilità, dal punto di

vista della

revoca? Se a revocare il consenso è la donna, c’è una responsabilità? Non c’è un

profilo di

responsabilità al momento.

Per la PMA vi sono dei divieti:

- gli embrioni devono essere strettamente necessari, non possono essere

conservati e non

può essere fatto a distanza di poco tempo.

- non può essere fatta tra soggetti diversi.

Nel 2005, infatti, ci fu un referendum abrogativo per vari aspetti, il quale fu nullo,

perché non si

raggiunse il quorum, infatti votò solo il 25% degli aventi diritto.

Intervenne così la corte costituzionale, la quale eliminò una serie di

limitazioni.

SENTENZA NUMERO 151 DEL 2009: con cui cadde il limite massimo della

produzione di

embrioni che erano massimo 3.

La donna veniva stimolata per la produzione degli ovuli, i quali dovevano essere

impiantati tutti

nello stesso momento.

Molto spesso gli embrioni non producevano maternità e la donna era sottoposta

nuovamente alla

medesima procedura.

L'articolo 14 della legge violava gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione:

- ART. 2 COST = DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA

- ART. 3 COST = PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, in relazione al fatto che le situazioni

cliniche

della donna possono essere diverse caso per caso, quindi far produrre alla donna un

numero

ristretto di embrioni può risultare una disuguaglianza, perché vi possono essere donne

che

possono riscontrare dei problemi che necessitano di più tempo per generare una

gravidanza.

- ART. 32 COST = DIRITTO ALLA SALUTE, secondo cui se la donna viene stimolata

più e più

volte, la stimolazione ovarica può produrre dei danni alla salute.

La corte costituzionale stabilisce che possono essere prodotti tutti gli embrioni che

servono, in

relazione al caso e in base alla decisione medica.

Di conseguenza, crolla anche il divieto di CRIOCONSERVAZIONE, quindi sarà il

medico a

valutare il momento giusto per la donna per impiantare gli ovuli. 20

SENTENZA NUMERO 162 DEL 2014: con cui crolla il divieto di fecondazione

eterologa, nella

quale si utilizzano i gameti di un soggetto esterno alla coppia e questo è da

non confondere

con la maternità surrogata, nella quale è l'utero della donna ad essere

esterno alla coppia. “bisogna produrre gli embioni strettamente

L’art 14 della legge sulla PMA diceva

necessari e vanno impientanti tutti” quindi si eslcudeva la criocongelazione

La fecondazione eterologa violava gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Questo divieto provocava nella donna una sofferenza psichica e una violazione del

principio di

uguaglianza, visto che tale procedura era consentita in quasi tutti gli Stati europei.

Allo stesso modo, però, si crea un problema legato alla disuguaglianza, perché vi sono

coppie che

possono permetterselo economicamente.

La corte costituzionale permette la fecondazione eterologa, ma con delle

limitazioni:

- è ammessa solo se le altre tecniche di fecondazione medicalmente assistita

non

dovessero risultare sufficienti: STATO IRREVERSIBILE DI STERILITÀ

- non è ammessa per fini eugenetici (teorie e pratiche miranti a migliroaer la

qulità genetica di una certa popolazione in questo caso del feto)

- non può essere equiparata la maternità surrogata che resta vietata.

In merito al bambino che nasce da una fecondazione eterologa, si pone il

problema del

riconoscimento? In genere il riconoscimento del genitore biologico è concesso.

Oltre alla conoscenza biologica della donazione del gamete, sarà possibile

una possibile

rivendicazione dal punto di vista patrimoniale? Bisogna valutare, al momento

non abbiamo

giurisprudenza.

La maternità surrogata è un reato universale. (16/10/2024 significa che

anche se la gestazione per altri avviene in un paese dove è legale, il

cittadino italiano coinvolto può essere perseguito penalmente in Italia)

In Italia, la maternità surrogata è sanzionata penalmente e dal punto di vista civile è

un contratto

nullo per la violazione delle norme imperative.

In Europa è vietata, tranne in Portogallo, in cui è ammessa per fini altruistici

Nei paesi balcanici è ammessa anche sotto pagamento.

Negli Stati Uniti d'America e in Canada è possibile solo per finalità altruistiche.

In Brasile la maternità surrogata è possibile solo se la donna esterna la coppia sia

parente entro il

terzo grado.

La corte costituzionale, nel 2019 ha dichiarato legittimo il divieto di

maternità surrogata,

perché priva la donna della sua dignità.

Ma, cosa succede se una coppia cede ad una tecnica di procreazione

surrogata in Stati

dove è permesso il bambino arriva in Italia?

In Italia. Il bambino è figlio della donna che ha partorito e del padre biologico.

Molte coppie, composte dal genitore biologico e dal genitore internazionale, volevano

registrare il

figlio.

L'ufficiale dello stato civile registra solo la genitoriali del genitore biologico e non i geni

genitore

internazionale. 21

La questione è stata portata davanti alla corte costituzionale, la quale ha ritenuto

legittimo questo

divieto.

I tribunali hanno utilizzato un escamotage: la STEPCHILD ADOPTION, secondo cui il

bambino

che nasce dalla maternità surrogata diviene figlio del genitore biologico è figlio del

genitore

internazionale.

I genitori internazionale può adottarlo, ma l'adozione non è piena.

Nella pratica illecita maternità surrogata, dove vi è la possibilità di fare stepchild

adoption

(qualora il giudice lo ritenga opportuno), che presuppone un consenso da parte del

genitore

biologico: se è un illecito, è considerato valido il consenso? Sul tema della

maternità

surrogata, la genitorialità biologica prevale si quella d’intenzione.

SENTENZA NUMERO 96 DEL 2015: con cui crolla il divieto di indagine pre-

impianto sugli

embrioni o sul feto, in caso di malattie genetiche rare.

Questo divieto non è espressamente previsto dalla legge, ma si desume

dagli articoli 13 e

14 della legge 40.

Questi due articoli violavano gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

La corte costituzionale ha definito il divieto irragionevole e definisce:

- L'indagine pre-impianto è uno strumento utile per conoscere e non per

selezionare.

Ad oggi le indagini pre-natali sono la regola, infatti se un medico ginecologo non

dovesse

informare la donna che l'ovulo è affetto da malattie geneticamente trasmissibile, vige

il divieto

della soppressione degli ovuli, quindi gli embrioni malati restano nella nazionale del

seme.

- Le diagnosi, pre-natali sono la regola e sono necessarie affinché nel caso in

cui si

riscontri una malattia genetica trasmissibile nel feto, la madre può

procedere ad una

interruzione di gravidanza nei primi tre mesi.

Inoltre, se il medico ginecologo, nei primi tre mesi, non dovesse comunicare alla donna

che il

feto affetto da una malattia e il bambino nasce, la madre ha diritto al risarcimento del

danno.

Ad oggi, sono possibili le diagnosi pre-impianto qualora i genitori siano portatori di

malattie

geneticamente trasmissibili.

La corte costituzionale, con queste tre sentenze, ha modificato del tutto

l’impianto della

legge 40, che era nata con obiettivi molto restrittivi e posta in Italia, quando

dal punto di

vista politico, vi era una maggioranza più conservativa.

ORDINANZA, TRIB FIRENZE, 11/09/2024 SEZ 1: art 5 l.n.4072004 è in contrasto

con gli art

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lud-_- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Russo Domenico.
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