DI DIRITTI
DI TUTTE LE PARTI, COMPRESO L’EMBRIONE, il quale viene tutelato dagli articoli
13 e
seguenti.
I soggetti che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
sono:
- I maggiorenni,
- I soggetti di sesso diverso,
- I coniugati o i conviventi,
- I soggetti in età potenzialmente fertile,
- I soggetti entrambi viventi.
Da questo si evince come alla procreazione medicalmente assistita, non
possono accedervi
le coppie omosessuali, single e non è possibile la fecondazione post mortem.
In relazione alle coppie omosessuali, composte da due uomini, questi potrebbero
accedere solo
alla maternità surrogata, la quale è vietata. Una coppia composta da due donne
potrebbe ricorrere ai metodi della PMA. Nel 2019 la corte dice che questo limite è
giustificato alla luce del fatto che la famiglia tradizionale sia quella maggiormente
idonea.
Il giudizio di merito riguardava una coppia di due donne che si erano recate in una
struttura
ospedaliera per accedere a queste tecniche, tuttavia, la struttura ha rifiutato l'accesso
ritenendo
che si violasse l'articolo quattro della legge 40 del 2004.
La corte costituzionale con una sentenza del 2019 ha dichiarato che il limite di accesso
alle
tecniche di PMA per le coppie omosessuali donne fosse da ritenere legittimo.
In relazione alle donne single, il tribunale di Firenze nel settembre del 2024, sollevato
una
questione di legittimità costituzionale sull'articolo quattro della legge 40, bisognerà
aspettare cosa
dirà la corte e se ribalterà la decisione del 2019.
Il consenso, stabilito con la sentenza numero 161 del 2023, deve essere dato
per iscritto da
entrambe le parti e non può essere revocato dopo la fecondazione.
La sentenza 161 del 2023 trae origine dal fatto che nel 2016 una coppia, marito e
moglie, presta il
proprio consenso alla procreazione assistita con la conseguente produzione degli ovuli.
Dopo un primo impianto, non riuscito, decidono di svolgere un secondo tentativo
ricorrendo alla
crioconservazione.
Tuttavia, nel 2018 i due si separano e il progetto genitoriale viene meno, infatti il
marito revoca il
consenso dando avvio ad un contenzioso.
Il tribunale di merito pone un problema di legittimità costituzionale, chiedendosi se è
legittima 19
costituzionalmente una revoca del consenso alle tecniche di PMA a seguito
di una
interruzione di convivenza, di matrimonio o del venir meno del progetto
procreativo
comune della coppia?
La sentenza conferme il divieto di revoca del consenso, il quale è conforme
ai principi
costituzionali, facendo valere i diritti procreati.
In riferimento alla revoca del consenso: l’ex compagno può rivendicare il mancato
impianto degli
ovuli, far valere una forma di responsabilità? Il consenso dell’uomo non può essere
revocato, ma
quello della donna? Ma c’è un profilo sanzionatorio, una responsabilità, dal punto di
vista della
revoca? Se a revocare il consenso è la donna, c’è una responsabilità? Non c’è un
profilo di
responsabilità al momento.
Per la PMA vi sono dei divieti:
- gli embrioni devono essere strettamente necessari, non possono essere
conservati e non
può essere fatto a distanza di poco tempo.
- non può essere fatta tra soggetti diversi.
Nel 2005, infatti, ci fu un referendum abrogativo per vari aspetti, il quale fu nullo,
perché non si
raggiunse il quorum, infatti votò solo il 25% degli aventi diritto.
Intervenne così la corte costituzionale, la quale eliminò una serie di
limitazioni.
SENTENZA NUMERO 151 DEL 2009: con cui cadde il limite massimo della
produzione di
embrioni che erano massimo 3.
La donna veniva stimolata per la produzione degli ovuli, i quali dovevano essere
impiantati tutti
nello stesso momento.
Molto spesso gli embrioni non producevano maternità e la donna era sottoposta
nuovamente alla
medesima procedura.
L'articolo 14 della legge violava gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione:
- ART. 2 COST = DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA
- ART. 3 COST = PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, in relazione al fatto che le situazioni
cliniche
della donna possono essere diverse caso per caso, quindi far produrre alla donna un
numero
ristretto di embrioni può risultare una disuguaglianza, perché vi possono essere donne
che
possono riscontrare dei problemi che necessitano di più tempo per generare una
gravidanza.
- ART. 32 COST = DIRITTO ALLA SALUTE, secondo cui se la donna viene stimolata
più e più
volte, la stimolazione ovarica può produrre dei danni alla salute.
La corte costituzionale stabilisce che possono essere prodotti tutti gli embrioni che
servono, in
relazione al caso e in base alla decisione medica.
Di conseguenza, crolla anche il divieto di CRIOCONSERVAZIONE, quindi sarà il
medico a
valutare il momento giusto per la donna per impiantare gli ovuli. 20
SENTENZA NUMERO 162 DEL 2014: con cui crolla il divieto di fecondazione
eterologa, nella
quale si utilizzano i gameti di un soggetto esterno alla coppia e questo è da
non confondere
con la maternità surrogata, nella quale è l'utero della donna ad essere
esterno alla coppia. “bisogna produrre gli embioni strettamente
L’art 14 della legge sulla PMA diceva
necessari e vanno impientanti tutti” quindi si eslcudeva la criocongelazione
La fecondazione eterologa violava gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
Questo divieto provocava nella donna una sofferenza psichica e una violazione del
principio di
uguaglianza, visto che tale procedura era consentita in quasi tutti gli Stati europei.
Allo stesso modo, però, si crea un problema legato alla disuguaglianza, perché vi sono
coppie che
possono permetterselo economicamente.
La corte costituzionale permette la fecondazione eterologa, ma con delle
limitazioni:
- è ammessa solo se le altre tecniche di fecondazione medicalmente assistita
non
dovessero risultare sufficienti: STATO IRREVERSIBILE DI STERILITÀ
- non è ammessa per fini eugenetici (teorie e pratiche miranti a migliroaer la
qulità genetica di una certa popolazione in questo caso del feto)
- non può essere equiparata la maternità surrogata che resta vietata.
In merito al bambino che nasce da una fecondazione eterologa, si pone il
problema del
riconoscimento? In genere il riconoscimento del genitore biologico è concesso.
Oltre alla conoscenza biologica della donazione del gamete, sarà possibile
una possibile
rivendicazione dal punto di vista patrimoniale? Bisogna valutare, al momento
non abbiamo
giurisprudenza.
La maternità surrogata è un reato universale. (16/10/2024 significa che
anche se la gestazione per altri avviene in un paese dove è legale, il
cittadino italiano coinvolto può essere perseguito penalmente in Italia)
In Italia, la maternità surrogata è sanzionata penalmente e dal punto di vista civile è
un contratto
nullo per la violazione delle norme imperative.
In Europa è vietata, tranne in Portogallo, in cui è ammessa per fini altruistici
Nei paesi balcanici è ammessa anche sotto pagamento.
Negli Stati Uniti d'America e in Canada è possibile solo per finalità altruistiche.
In Brasile la maternità surrogata è possibile solo se la donna esterna la coppia sia
parente entro il
terzo grado.
La corte costituzionale, nel 2019 ha dichiarato legittimo il divieto di
maternità surrogata,
perché priva la donna della sua dignità.
Ma, cosa succede se una coppia cede ad una tecnica di procreazione
surrogata in Stati
dove è permesso il bambino arriva in Italia?
In Italia. Il bambino è figlio della donna che ha partorito e del padre biologico.
Molte coppie, composte dal genitore biologico e dal genitore internazionale, volevano
registrare il
figlio.
L'ufficiale dello stato civile registra solo la genitoriali del genitore biologico e non i geni
genitore
internazionale. 21
La questione è stata portata davanti alla corte costituzionale, la quale ha ritenuto
legittimo questo
divieto.
I tribunali hanno utilizzato un escamotage: la STEPCHILD ADOPTION, secondo cui il
bambino
che nasce dalla maternità surrogata diviene figlio del genitore biologico è figlio del
genitore
internazionale.
I genitori internazionale può adottarlo, ma l'adozione non è piena.
Nella pratica illecita maternità surrogata, dove vi è la possibilità di fare stepchild
adoption
(qualora il giudice lo ritenga opportuno), che presuppone un consenso da parte del
genitore
biologico: se è un illecito, è considerato valido il consenso? Sul tema della
maternità
surrogata, la genitorialità biologica prevale si quella d’intenzione.
SENTENZA NUMERO 96 DEL 2015: con cui crolla il divieto di indagine pre-
impianto sugli
embrioni o sul feto, in caso di malattie genetiche rare.
Questo divieto non è espressamente previsto dalla legge, ma si desume
dagli articoli 13 e
14 della legge 40.
Questi due articoli violavano gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
La corte costituzionale ha definito il divieto irragionevole e definisce:
- L'indagine pre-impianto è uno strumento utile per conoscere e non per
selezionare.
Ad oggi le indagini pre-natali sono la regola, infatti se un medico ginecologo non
dovesse
informare la donna che l'ovulo è affetto da malattie geneticamente trasmissibile, vige
il divieto
della soppressione degli ovuli, quindi gli embrioni malati restano nella nazionale del
seme.
- Le diagnosi, pre-natali sono la regola e sono necessarie affinché nel caso in
cui si
riscontri una malattia genetica trasmissibile nel feto, la madre può
procedere ad una
interruzione di gravidanza nei primi tre mesi.
Inoltre, se il medico ginecologo, nei primi tre mesi, non dovesse comunicare alla donna
che il
feto affetto da una malattia e il bambino nasce, la madre ha diritto al risarcimento del
danno.
Ad oggi, sono possibili le diagnosi pre-impianto qualora i genitori siano portatori di
malattie
geneticamente trasmissibili.
La corte costituzionale, con queste tre sentenze, ha modificato del tutto
l’impianto della
legge 40, che era nata con obiettivi molto restrittivi e posta in Italia, quando
dal punto di
vista politico, vi era una maggioranza più conservativa.
ORDINANZA, TRIB FIRENZE, 11/09/2024 SEZ 1: art 5 l.n.4072004 è in contrasto
con gli art
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