Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROVVEDIMENTI E CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il provvedimento è l'atto con cui la pubblica amministrazione provvede alla cura in concreto dell'interesse pubblico primario.
Le caratteristiche dei provvedimenti amministrativi sono:
- tipicità: la legge (principio di legalità) determina in modo puntuale l'organo competente, i presupposti che consentono il rilascio del provvedimento, il procedimento da seguire, gli effetti giuridici che può produrre il provvedimento e l'interesse pubblico da realizzare;
- imperatività: capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici a prescindere dal consenso del destinatario;
- esecutività: idoneità a produrre effetti (efficacia) a prescindere dal preventivo accertamento della sua legittimità;
- esecutorietà: potere di dare esecuzione in forma coattiva agli obblighi nascenti dal provvedimento.
interdittive (impediscono lo svolgimento di un'attività);
provvedimenti ampliativi: ampliano la sfera giuridica dei privati e si dividono in:
- autorizzatori: hanno lo scopo di consentire alla P.A. di verificare (in via preventiva) la conformità di un'attività privata ai parametri normativi (posti a tutela degli interessi pubblici coinvolti);
- sovvenzioni con finalità commerciale e con finalità sociale (es: incentivi, finanziamenti, contributi);
- concessioni: provvedimenti con cui la P.A. conferisce al privato lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico o l'utilizzo di un bene pubblico (es: lido del mare, porzione di suolo pubblico). Tale istituto è soggetto ad una fase di trasformazione per effetto del diritto comunitario, che tende a qualificare le concessioni come un contratto.
PROVVEDIMENTI DI DI SECONDO GRADO
I provvedimenti di secondo grado sono atti con cui la P.A. può intervenire sui
Provvedimenti in precedenza adottati (autotutela decisoria). Essi possono avere due finalità: eliminare l'atto o eliminare le cause di illegittimità di un altro atto (convalida e conversione).
I provvedimenti che eliminano l'atto si distinguono in:
- annullamento d'ufficio: provvedimento con cui una P.A. elimina (ex tunc) gli effetti di un provvedimento amministrativo illegittimo. I presupposti affinché la P.A. possa agire con l'annullamento d'ufficio sono:
- provvedimento viziato da incompetenza (adottato da un organo non competente), violazione di legge o eccesso di potere (violazione dei principi fondamentali nella discrezionalità amministrativa);
- ragioni di interesse pubblico;
- considerazione di tutti interessi in gioco.
amministrativiconseguiti sulla base di false e mendaci rappresentazioni dei fatti (possono essere annullati anche dopododici mesi).Il provvedimento di annullamento d'ufficio elimina gli effetti del provvedimento illegittimo conefficacia retroattiva.
revoca: provvedimento con cui una P.A. elimina (ex nunc) gli effetti di un provvedimentoamministrativo emanato in precedenza che risulta non più idoneo a garantire l'interesse pubblico inconcreto. I presupposti affinché la P.A. possa agire con la revoca sono:sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
Il provvedimento di revoca determina la inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. L'autotutela è un ottimo strumento con il quale la P.A. assicura la tutela dell'interesse pubblico concreto. D'altro canto però essa provoca incertezza per i privati, i quali confidano sull'efficacia dei provvedimenti amministrativi.
ACCORDI DI DIRITTO PUBBLICO
Gli accordi di diritto pubblico hanno due finalità:
- integrare un provvedimento al fine di determinarne il suo contenuto discrezionale;
- concludere il provvedimento in sostituzione di quest'ultimo.
L'amministrazione può concludere un accordo se esso non provoca pregiudizio ai terzi e se realizza un interesse pubblico.
Agli accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Ai fini della legittimità, l'accordo deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare e deve essere motivato.
L'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In questo caso il privato ha diritto ad indennizzo (in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dal privato). Infine le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi al fine di collaborare (es: Comune - Regione) in attività di interesse comune (es: smaltimento rifiuti). A questi tipi di accordi si applicano le stesse regole, ad eccezione del recesso.CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Attraverso i contratti le P.A. intervengono nel mercato attribuendo utilità economiche e influenzando le dinamiche concorrenziali.
L'Amministrazione è dotata di capacità negoziale regolata e vigilata dall'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
I contratti che la P.A. può stipulare si dividono in:
- contratti "attivi": implicano un'entrata e si dividono a loro volta in:
- contratti di alienazione di beni pubblici
- contratti di locazione di beni pubblici
- L'affidamento
- Contratti di acquisto di beni strumentali;
- Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: contratti a titolo oneroso (stipulati per iscritto tra un ente pubblico e uno o più operatori economici) aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- Contratti di concessione di lavori e di servizi: contratti a titolo oneroso in virtù dei quali l'amministrazione affida l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi ad uno o più operatori economici. In questo caso il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori.