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Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)
Il CICR è un organo collegiale sub-governativo, composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e dai principali Ministri economici. Il Comitato ha tradizionalmente svolto una funzione di raccordo tra la funzione politica e l'attività amministrativa e, in tale veste, è investito dell'alta vigilanza in materia di credito e risparmio. Il CICR dispone di poteri di direttiva nei confronti della Banca d'Italia e di decisione di eventuali reclami proposti dagli enti creditizi avverso i provvedimenti di vigilanza di quest'ultima. Oggi, il ruolo ed i poteri di tale organo sono in contrasto con il diritto dell'Unione e con i requisiti di indipendenza che devono connotare le autorità di vigilanza.
inserite all'interno del Meccanismo unico di vigilanza. Il Ministro dell'economia nell'ambito della vigilanza bancaria, ha alcuni limitati poteri autorizzativi e sanzionatori, alcuni poteri normativi con cui può ad esempio determinare con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi direttivi. La gran parte dei poteri normativi e di vigilanza sugli istituti di credito è attribuita invece alla Banca d'Italia. Costituita nel 1893 come istituto di emissione e come banca commerciale in forma privatistica, ha progressivamente acquisito i caratteri di un'istituzione pubblica con funzioni di governo della moneta e di vigilanza sugli enti creditizi. A partire dalla legge bancaria del 1936, la Banca d'Italia è definita come istituto di diritto pubblico preposto alla tutela del pubblico credito e all'attività di emissione. La struttura organizzativa interna è riconducibile al modello diLa Banca d'Italia è un'impresa societaria, le cui quote sono detenute principalmente da istituti di credito privati (tale assetto non incide sull'indipendenza dell'istituzione e dei suoi organi interni).
I principali organi sono l'Assemblea generale, il Consiglio superiore, il Governatore e il Direttorio composto dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il mandato dei componenti del Direttorio è di sei anni, rinnovabile una sola volta. I membri del Direttorio sono nominati dal Consiglio superiore, mentre il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia svolge due funzioni principali: la funzione monetaria e la funzione di vigilanza finanziaria. Entrambe le funzioni risultano oggi ampiamente accentrate a livello sovranazionale e attribuite alla competenza della BCE.
Funzione monetaria →
Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la politica monetaria ricade, a partire dall'avvio dell'Unione economica e monetaria, nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Ciò ha comportato un importante trasferimento di sovranità dagli stati all'Unione e il conseguente accentramento della funzione monetaria in capo alla BCE.
Le banche centrali dei paesi dell'Eurozona - e dunque, per l'Italia, la Banca d'Italia - sono entrate a far parte di un sistema amministrativo complesso (Sistema europeo delle banche centrali - SEBC), in cui le autorità nazionali agiscono come terminali esecutivi periferici della BCE, secondo gli indirizzi e le istruzioni dettati da quest'ultima.
Funzione di vigilanza → La Banca d'Italia ha il compito di assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari bancari, garantendo al contempo la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività.
del sistema finanziario. L'attività di vigilanza non è limitata agli istituti di credito, ma si è progressivamente estesa agli intermediari finanziari non bancari. Alla Banca d'Italia, sono attribuiti poteri di vigilanza sugli intermediari finanziari, sulle società di intermediazione mobiliare, sulle società di gestione del risparmio, ed esercita la vigilanza sugli istituti di moneta elettronica (IMEL) e sugli istituti di pagamento.
La Banca d'Italia, oltre ad esercitare ampi poteri regolamentari, è dotata di penetranti poteri di amministrazione attiva che si svolgono attraverso l'adozione di provvedimenti individuali rivolti ai singoli intermediari. Possiamo distinguere: poteri di controllo all'ingresso, sulla gestione e sulle patologie. Tra i primi, particolare rilevanza assumono i poteri di autorizzare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato o l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni bancarie che
comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca. L'autorità di vigilanza dispone poi di poteri di intervento sulla gestione e sull'organizzazione degli intermediari creditizi. A tal fine, l'autorità di vigilanza ha il potere, ad esempio, di verificare i requisiti di capitale, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi direttivi, autorizzare le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche, vigilare sugli statuti e relative modifiche.
In caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa prudenziale, l'autorità può avviare procedure sanzionatorie nei confronti degli intermediari e/o degli esponenti aziendali che possono concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia.
In presenza
di aspetti critici, l'autorità di vigilanza può adottare misure specifiche rivolte all'intermediario, potendo, ad esempio, ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche e proporre l'assunzione di determinate decisioni, adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario comportanti la restrizione di determinate attività, disporre il divieto di effettuare determinate operazioni o di distribuire utili. Dispone, infine, di poteri di gestione delle crisi degli istituti di credito nell'ambito delle procedure concorsuali (ad es. liquidazione coatta amministrativa) o delle procedure di risoluzione. 7.4.2 - La progressiva europeizzazione della vigilanza bancaria: dalle direttive bancarie all'Unione bancaria europea Sia la funzione di governo della moneta, sia la funzione di vigilanza hanno subito un marcato processo di europeizzazione. Rispetto alla funzione monetaria, il processo diLa europeizzazione della vigilanza finanziaria ha seguito un percorso lento e graduale, che può essere suddiviso in tre fasi principali.
A partire dalla legge bancaria del 1936, la vigilanza bancaria aveva un'impronta marcatamente dirigistica e programmatoria. L'entrata nel settore di nuovi operatori era consentita nei limiti del "bisogno economico di mercato" sulla base di una valutazione pubblicistica ampiamente discrezionale di adeguata dell'offerta dei servizi ai risparmiatori rispetto alla domanda. Su tale assetto iniziano a incidere, dalla fine degli anni '70 del Novecento, le prime direttive comunitarie in materia bancaria: direttive di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, volte ad introdurre un sistema di regole armonizzato in materia di accesso al mercato del credito, con il fine di facilitare la libera circolazione dei servizi e di creare un mercato bancario europeo.
La seconda direttiva comunitaria (1989) ha introdotto il
passaporto europeo, in base al quale l'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale, per effetto del principio del mutuo riconoscimento, acquista efficacia transnazionale consentendo al soggetto autorizzato in uno degli Stati membri di prestare i propri servizi e di aprire succursali negli altri paesi europei.
Le direttive europee hanno un forte impatto sulle regole e sugli strumenti di vigilanza, dato che sanciscono la natura imprenditoriale dell'attività creditizia e la sua sottoposizione alle regole della concorrenza.
A livello nazionale, le regole comunitarie trovano recepimento e sistemazione nel Testo Unico Bancario del 1993, con cui si consacra il passaggio a una vigilanza di tipo prudenziale, in cui il potere di autorizzare l'accesso al mercato di nuovi operatori assume finalità precauzionale, e non più di conformazione del mercato.
Se in una prima fase l'intervento comunitario assume rilevanza essenzialmente sul piano
delladefinizione delle regole e dei poteri di vigilanza, in una fase successiva l'Unione europea interviene amodificare anche le strutture organizzative preposte all'esercizio della vigilanza → Nei primi anni 2000,in coincidenza con l'accelerazione dell'integrazione del mercato dei capitali l'Unione europea introduceun complesso sistema di definizione delle regole in materia di vigilanza e di coordinamento tra le autoritànazionali deputate all'esecuzione di tali regole. A tal fine, sono istituiti alcuni comitati settoriali con ilcompito di affiancare le istituzioni europee preposte alla regolazione dei servizi finanziari, e di facilitare lacomunicazione e lo scambio di informazioni e prassi di vigilanza tra le autorità degli Stati membri.Tale riforma segna il passaggio da un sistema di armonizzazione delle regole nazionali ad unaprogressiva messa in comune della regolazione finanziaria a livello europeo.La crisi economico-finanziariala creazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) ha segnato una svolta significativa nell'europeizzazione della funzione di regolazione dei mercati finanziari. L'EBA è stata istituita attraverso il regolamento UE n. 1093/2010 e ha il compito di regolamentare, coordinare e monitorare le attività svolte dalle autorità nazionali nel settore bancario. Nel settore delle assicurazioni e delle pensioni, è stata istituita l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) attraverso il regolamento UE n. 1094/2010. Anche l'EIOPA ha importanti poteri normativi e di vigilanza micro-prudenziale, con l'obiettivo di garantire la stabilità e l'efficienza dei mercati assicurativi e pensionistici europei. Infine, nel settore degli strumenti finanziari, è stata istituita l'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) attraverso il regolamento UE n. 1095/2010. Anche l'ESMA ha il compito di regolamentare, coordinare e monitorare le attività svolte dalle autorità nazionali nel settore degli strumenti finanziari. Tutte e tre le agenzie sono dotate di poteri di regolamentazione e supervisione, e in alcuni casi possono adottare decisioni individuali e vincolanti nei confronti degli intermediari finanziari. Questo rappresenta un importante passo avanti nell'armonizzazione e nell'integrazione dei mercati finanziari europei.à degli Stati membri e fornisce loro supporto tecnico. Inoltre, l'EBA svolge un ruolo chiave nella promozione della coerenza e dell'armonizzazione delle norme e delle pratiche di vigilanza tra gli Stati membri. L'obiettivo principale dell'EBA è quello di garantire la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario dell'Unione europea, promuovendo al contempo la tutela degli interessi dei consumatori finanziari.