Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IRITTO EUROPEO
• Art.47 Carta dei diriE fondamentali dell’Unione Europea = a9ribuisce a ciascun individuo «il diri<o a un ricorso
effe5vo dinanzi a un giudice» e che “ogni persona ha diri<o a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precos7tuito per legge””
® Principi ripresi dall’art.6 CEDU, le cui garanzie devono essere soddisfa9e non solo da organi giurisdizionali,
ma anche da autorità amministra:ve dotate di cara9eris:che di indipendenza e che decidono i casi sulla
base di procedure che garan:scono un contraddi9orio pieno europeo
• Principio di autonomia processuale degli staD membri = L’ordinamento riconosce comunque tale autonomia
e ri:ene che spe9a infa5 agli Sta: membri stabilire le regole procedurali dei ricorsi innanzi ai giudici nazionali, purché
siano rispe9a: due principi: il principio di equivalenza e il principio di effeEvità della tutela
In tale ambito assume rilievo il c.d. dialogo verDcale tra le Cor: nazionali e europee, promosso sopra9u9o dallo strumento
del rinvio pregiudiziale
Situazioni sogge5ve ed effe5vità della tutela
La Cos:tuzione ha confermato:
1. La duplicità delle situazioni giuridiche = diriE soggeEvi e interessi legiEmi essi hanno rilievo parallelo e
à
paritario ex ar9.24 e 113, che enunciano per entrambi il principio dell’effe5vità della tutela giurisdizionale
2. StruFura dualisDca della giurisdizione = ordinaria e amministraDva
® Art.103 = Il Consiglio di Stato e gli altri organi di gius,zia amministra,va hanno giurisdizione per la tutela
nei confron7 della pubblica amministrazione degli interessi legi5mi e, in par7colari materie indicate dalla
legge, anche dei diri5 sogge5vi il giudice amministra:vo è quindi il “giudice naturale” degli interessi
à
legi5mi
® Art.113.3 = stabilisce :pologie delle sentenze: “La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli a@ della pubblica amministrazione nei casi e con gli effe5 previs7 dalla legge” lascia
à
possibilità al legislatore di modellare sistema della gius:zia amministra:va.
Þ C’è quindi introduzione dei giudici regionali, ma la legge che li regola deve essere una legge statale, in
quanto l’art.117 include l’organizzazione della gius:zia tra le materie di potestà legisla:va esclusiva
dello Stato
Il concorso per diventare magistrato nel TAR è nazionale (si tra9a di un concorso di 2° grado in
o quanto bisogna già essere magistra: o funzionari con un certo numero di anni di anzianità), 15
poi il Consiglio di Presidenza della gius:zia amministra:va assegna il magistrato alla regione
competente
® Art.111 ulDmo comma = prevede che il ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato «è
ammesso per i soli mo7vi ineren7 alla giurisdizione».
La Cassazione non può sovrapporsi al giudice amministra:vo nell’interpretazione delle leggi, in
o quanto la funzione nomofila5ca è esercitata dal Consiglio di Stato
Aspe5 organizza:vi della gius:zia amministra:va
La Cos:tuzione regola anche alcuni aspe5 organizza:vi della gius:zia amministra:va
• Art.100 = include il Consiglio di Stato tra gli organi ausiliari del Governo (insieme al CNEL e alla Corte dei con:) e lo
definisce come “organo di consulenza giuridico-amministra7va e di tutela della gius,zia nell’amministrazione”
® La funzione consulDva è esercitata sia nei confron: dello Stato (sopra9u9o governo) e sia nei confron: di altre
amministrazioni non statali; è una funzione neutrale (rispe9o al potere giurisdizionale), che acquista maggior
effe5vità proprio in virtù del fa9o che l’amministrazione che riceve il parere ha un forte incen:vo a
uniformarsi, considerata l’eventualità che la sua decisione possa essere poi so9oposta al vaglio del Consiglio di
Stato nella veste di giudice.
• Art.125 comma 3 = prevede che in ciascuna regione siano is:tui:: i TAR, intesi come organi di giusDzia amministraDva
di primo grado (conferma così il doppio grado di giudizio, in quanto il secondo grado è affidato appunto al Consiglio di
Stato)
• Art.100 comma 3 = afferma che la legge assicura l’indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conD e dei loro
componen: dal governo: principio esteso dall’art.108 a tu5 i giudici delle giurisdizioni speciali
® A presidio di tale indipendenza è is:tuito un organo di autogoverno: il Consiglio di presidenza della giusDzia
amministraDva, il quale assume provvedimen: rela:vi allo status dei magistra: amministra:vi tutela minore
à
rispe9o a quella del giudice ordinario, per varie ragioni:
• Per assicurare l’indipendenza del giudice ordinario è prevista una completa disciplina del CSM, mentre non
c’è disciplina analoga per gius:zia amministra:va
• A : a differenza che nel TAR, si accede in 3 modi:
CCESSO AL CONSIGLIO DI STATO
1. Per anzianità (dopo aver svolto mol: anni nel TAR) 50 % dei pos:
à
2. Mediante concorso direFo 25 % dei pos:
à
3. Nomina governaDva il Consiglio dei ministri può nominare il 25% dei nuovi pos:. Essi cos:tuiscono
à
in realtà la maggior parte dei consiglieri, in quanto, essendo generalmente persone a fine carriera,
stanno pochi anni, dunque, tali pos: si liberano più facilmente.
Per quanto riguarda invece il presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conD, c’è una nomina da
parte del governo, il quale segue quasi sempre il Consiglio di Presidenza della gius:zia amministra:va
• R : il Consiglio di Stato da pareri al governo tale
à
APPORTO TRA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E FUNZIONE CONSULTIVA
problema si risolve prevedendo che i giudici che si sono occupa: di quel parere, non potranno ovviamente
giudicare sulla validità del rela:vo a9o
• essi spesso svolgono altre a5vità (come istruzione), oppure
à
ATTIVITÀ EXTRAGIUDIZIALE DEI MAGISTRATI
lavorano “fuori luogo”
CAPITOLO 3- I BISOGNI DI TUTELA E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Il diri9o processuale è strumentale al diri9o sostanziale: il complesso delle regole processuali deve essere tale cioè da
garan:re una tutela piena ed effe5va delle ragioni della parte vi9oriosa, senza lacune di sorta.
Il processo amministra:vo di impugnazione di provvedimen: amministra:vi può essere considerato come una sorta di
«parentesi fra l’azione amministraDva precedente e quella successiva» esso si interpone tra due fasi procedimentali:
à
- una prima fase nella quale l’amministrazione esercita il potere ed emana l’a9o la cui legi5mità è
contestata;
- una seconda fase successiva alla sentenza di annullamento del provvedimento illegi5mo nella quale l’amministrazione,
ove possibile, esercita nuovamente il potere, tenendo conto della portata prescri5va della sentenza, emanando un nuovo
provvedimento sos:tu:vo di quello annullato.
Þ Esso si differenzia quindi dal processo civile in quanto ha anche una visione prospeEca = indirizza la futura a5vità
dell’amministrazione che riprende corso in base al principio della doverosità dell’esercizio dei poteri e che deve
svolgersi all’interno dei limi: traccia: dal giudicato
Þ Inoltre, un’altra specificità è data dal fa9o che nel processo amministra:vo è nato prima il rimedio e poi la
situazione giuridica fu l’is:tuzione nel 1889 della IV Sezione del Consiglio di Stato con la previsione di un nuovo
à
rimedio (il ricorso per l’annullamento di provvedimen: amministra:vi illegi5mi) a indurre lo stesso giudice 16
amministra:vo a costruire una situazione giuridica sostanziale ogge9o della tutela giurisdizionale (cioè l’interesse
legi5mo)
S = concezione del rapporto giuridico amministra:vo come coppia di
ITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E POTERE AMMNISTRATIVO
diri9o potesta:vo-interesse legi5mo, che rientra nello schema norma-fa9o-potere-effe9o giuridico (rivedi cap.3 diri9o
amministra:vo 1)
Rapporto giuridico sostanziale e rapporto giuridico processuale
Nel processo amministra:vo (e sopra9u9o nell’azione di annullamento) c’è un’inversione tra posizione sostanziale e
posizione processuale delle par::
• Piano sostanziale:
PA = parte a5va del rapporto giuridico, in quanto esercita un potere
o Privato = parte passiva del rapporto giuridico, si trova in una posizione di soggezione
o
• Piano processuale
PA = si trova in posizione di soggezione
o Privato = parte a5va che esercita un potere (diri9o di azione)
o
≠ rapporD interprivaD in tal caso il :tolare del potere è lo stesso ad assumere la veste di a9ore nel processo.
à
Tale disparità condiziona la stru9ura del rapporto amministra:vo:
a) Connota il processo amministra:vo come un processo da ricorso (anziché come processo da citazione), instaurato
da una voca,o judicis – cioè reazione di un sogge9o nei confron: di un a9o di esercizio del potere (anziché una
voca7o in jus)
a. Grava quindi sul ricorrente necessità di instaurare il giudizio di impugnazione (nel breve termine di 60 gg)
b. Inoltre, la proposizione del ricorso non determina in modo automa:co la sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato (dovrà esserci apposita istanza cautelare che sarà concessa dal giudice solo in
presenza di un danno grave e irreparabile)
b) L’onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare l’illegi5mità del provvedimento impugnato (mentre
non spe9a alla PA l’onere di provare l’esistenza dei fa5 cos:tu:vi del potere esercitato
c) Determina un ruolo “fisso” delle par::
a. La PA si limita a difendere l’asseFo di interessi da essa ritenuto legi5mo e congruo in relazione alla
fa5specie concreta, così come è stato configurato e gius:ficato in sede di mo:vazione del
provvedimento. Dunque:
i. Essa non può integrare la mo:vazione in giudizio, né ampliare l’ogge9o del giudizio proponendo
eccezioni di merito o azione riconvenzionale
ii. La sua mancata cos:tuzione in giudizio non fa sca9are l’is:tuto della contumacia
b. Il ricorrente ha invece la piena disponibilità dell’oggeFo del processo (cioè dei mo:vi di ricorso da
proporre) e del processo in quanto tale.
CAPITOLO 4 - LA GIURISDIZIONE, I CRITERI DI RIPARTO, LE TUTELE
La giurisdizione del giudice amministra:vo è sancita dall’art.7 cpa:
Sono devolute alla giurisdizione amministra:va le controversie, nelle quali si faccia ques:one di interessi legi5mi e, nelle
par:colari materie indicate dalla legge, di diri5 sogge5vi