DIRITTI SOGGETTIVI DEI PRIVATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.
I soggetti privati possono essere titolari nei confronti della PA sia di diritti
soggettivi (assoluti e relativi, reali e obbligatori) sia di interessi legittimi.
Questo per limitare la nostra indagine alle situazioni giuridiche di vantaggio. Al
privato che sia proprietario di un bene, la PA deve il rispetto al quel privato,
che è dovuto da tutti i soggetti dell’ordinamento. Se per esigenze di pubblica
utilità, ad esempio il bene immobile di cui è proprietario il cittadino deve
essere espropriato l’amministrazione deve agire nel rispetto del principio di
legalità, cioè l’amministrazione ha il potere di estinguere il diritto di proprietà
ma perché ciò sia possibile, l’amministrazione deve esercitare il suo potere in
presenza dei presupposti previsti dalla legge e con le modalità e con i tempi
che la legge prescrive. Fino al momento in cui il provvedimento di
espropriazione, che chiude il relativo procedimento, non sia divenuto efficace il
diritto di proprietà in capo al privato permane. L’esempio dell’espropriazione
delle situazioni giuridiche soggettive è importante perché permette di svolgere
alcune considerazioni di più ampio respiro. Innanzitutto i diritti soggettivi dei
privati sono tali anche nei confronti dell’amministrazione, la quale ha di norma
il potere di limitarli o estinguerli. La coesistenza di diritti privati e di poteri
pubblici, idonei ad incidere i suoi diritti non è contraddittoria, come invece si è
creduto per molto tempo. Le due situazioni soggettive, cioè il diritto soggettivo
del privato e il potere pubblico dell’amministrazione di incidere su quelle
situazioni giuridiche soggettive del privato, entrano in collisione solo nel
momento in cui la P.A esercita il suo potere. E’ proprio quel potere che è
idoneo a limitare o estinguere il diritto stesso. Poiché l’esercizio del potere
avviene nell’ambito del procedimento amministrativo e si concretizza poi con
l’emanazione del provvedimento, è proprio con l’apertura del procedimento
amministrativo che lo stato di collisione tra le due situazioni giuridiche
soggettive si preannuncia. Peraltro sul piano logico se l’amministrazione ha il
potere di limitare o estinguere il diritto del privato, quest’ultimo non può di
per sé trovare tutela nei confronti dell’amministrazione. Non possono essere
contemporaneamente tutelati, cioè il diritto soggettivo del privato che è
assoggettato al potere e il potere avente ad oggetto la limitazione o estinzione
di quel diritto, in virtù anche del piano giuridico. Il privato titolare del diritto
soggettivo non può certamente rimanere senza tutela, sotto il profilo giuridico.
Quindi l’ordinamento attribuisce al titolare del diritto la diversa situazione
giuridica soggettiva, che è l’interesse legittimo. Situazione giuridica che gli
consente di partecipare al procedimento, di far valere le sue ragioni al fine di
evitare o ridimensionare l’incidenza negativa sul suo diritto. Laddove
l’amministrazione realizzi l’esproprio del bene, il privato gode della tutela
tipica dell’interesse legittimo. L’estinzione del diritto, e quindi la nascita
dell’interesse legittimo, è stato visto per molto tempo soprattutto dalla
giurisprudenza come affievolimento o degradazione del diritto soggettivo. Il
diritto soggettivo, per effetto dell’esercizio del potere pubblico, si trasforma
secondo la giurisprudenza in interesse legittimo. Questa tesi è stata sottoposta
a revisioni critiche da parte della dottrina, che ha messo in evidenza come non
vi sia alcuna trasformazione la quale sarebbe assolutamente inconcepibile sul
piano innanzitutto logico, ma anche su quello cronologico. Sul piano
cronologico, ad esempio, si evidenzia come la nascita dell’interesse legittimo
non è coeva all’estinzione del diritto stesso. L’interesse legittimo nasce con
l’avvio del procedimento amministrativo. Il diritto soggettivo invece si estingue
soltanto a conclusione del procedimento amministrativo e soltanto nel caso in
cui il provvedimento che chiude il procedimento sia sfavorevole per il soggetto
privato, si pensi all’espropriazione. Non si può quindi parlare di trasformazione
o affievolimento del diritto e interesse legittimo. Si tratta di due vicende
assolutamente separate che fano sì che per tutta la durata del procedimento
coesistono nell’ambito del procedimento amministrativo, cosicchè il privato da
un lato continua nel godimento del bene di sua proprietà, e dall’altro esercita
la sua difesa nel procedimento amministrativo di espropriazione attraverso
quelle facoltà che sono generate proprio dall’esistenza dell’interesse legittimo,
che è appunto quella situazione che l’ordinamento mette a disposizione del
privato per poter tutelare i propri interessi nel procedimento amministrativo.
Sul piano logico una vicenda come quella definita dalla giurisprudenza come
affievolimento o degradazione del diritto soggettivo dell’interesse legittimo,
non è difendibile. Se il diritto è un interesse giuridicamente protetto, non è
ipotizzabile che la protezione giuridica tipica del diritto venga meno proprio nel
momento in cui ce ne bisogno, ovvero quando sia indispensabile. Sul piano
logico quindi la tesi della degradazione non è neppure immaginabile,
ipotizzabile proprio perché nel momento del bisogno, nel momento in cui il
diritto ha necessità di essere protetto, questa protezione viene meno. Questo
per effetto della trasformazione del diritto in qualcos’altro. Per contrastare
l’esercizio del potere ed estinguere il diritto, il privato non può limitarsi ad
invocare la titolarità del diritto stesso, dato che non si tratta di reagire ad una
lesione del diritto; il diritto non viene ad essere leso per effetto dell’avvio del
procedimento amministrativo, deve invece il privato provvedere alla tutela
della sua situazione giuridica soggettiva utilizzando un'altra situazione giuridica
soggettiva e cioè l’interesse legittimo. La tutela consentita con l’interesse
legittimo non è l’opposizione frontale all’amministrazione mediante
l’affermazione della titolarità del diritto, ma è invece il dialogo che il privato
deve instaurare con l’amministrazione nell’ambito del procedimento a far si
che quel potere venga esercitato in modo legittimo e proporzionato
all’effettiva esigenza di pubblico interesse. Il diritto soggettivo può essere
tutelato come tale solo se il potere autoritativo volto alla sua limitazione o alla
sua estinzione, non sussiste e questo accade quando ad esempio il soggetto
pubblico che adotta un provvedimento di tipo ablatorio non è titolare di tale
potere. In questo caso il provvedimento amministrativo è nullo per difetto
assoluto di attribuzione, e quindi è una particolare ipotesi di invalidità del
provvedimento perché manca il potere di espropriare. In questa particolar
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