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CONDIZIONI INIQUE;
- In caso di RESCISSIONE, il giudice potrà comunque ASSEGNARE UN EQUO
COMPENSO all'altra parte per l'opera prestata.
Per entrambe ci sono 3 presupposti che devo dimostrare:
1. Stato di necessità (bisogno o pericolo);
2. Approfittamento dell'altro contraente che non si trovava in stato di bisogno
o di pericolo;
3. Conclusione del contratto a condizioni inique.
Non una qualsiasi iniquità, ma la prestazione di una delle parti deve essere
superiore il doppio di quella dell’altra parte (ultra dimidium).
Qual è il valore tutelato dall'istituto della rescissione?
1. Se si guarda lo stato di bisogno o di pericolo, il legislatore sta tutelando la
razionalità del consenso;
2. Se si guarda all’approfittamento del contraente, il legislatore sta tutelando la
parte “debole” che, per ragioni particolari, si trova a contrattare a
condizioni che deteriorano la sua situazione;
3. Se si guarda all'inequità, si sta tutelando la congruità dello scambio, ma in
realtà non è così perché il legislatore interviene solo se vi è stato
l'approfittamento e se vi è stato lo stato di necessità.
CONDIZIONI GENERALI DELLA RESCISSIONE:
- INAMMISSIBILITÀ DI CONVALIDA: il contratto rescindibile NON può essere
convalidato;
- TIPOLOGIA DI SENTENZA: la sentenza è costitutiva con effetto retroattivo
(deve ripristinare lo status quante);
- PRESCRIZIONE: l'azione di rescissione si prescrive ad 1 ANNO dalla
conclusione del contratto;
- OFFERTA DI RIDUZIONE DEL CONTRATTO AD EQUITÀ: la parte
avvantaggiata dal contratto (che ha approfittato e beneficiato dello stato di
pericolo o bisogno) può evitare la rescissione offrendosi di riportare il negozio
ad equità;
Se il giudice ritiene l'offerta idonea a ricondurre il contratto in condizioni eque,
non pronuncia l’azione di rescissione ma espone che il contratto è modificato
nei termini.
Il legislatore mira ad una salvaguardia del rapporto, purché il beneficiario
rinunci ai benefici che deriverebbero dagli effetti di quel contratto rescindibile.
EFFETTI DELLA SENTENZA DI RESCISSIONE:
TRA LE PARTI: Tra le parti, invece, la rescissione ha efficacia retroattiva e
travolge le prestazioni già eseguite, che diventano indebite.
- Effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non
dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra parte;
- Effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte
ha diritto di ripetere dall'altra.
NEI CONFRONTI DEI TERZI: la rescissione non pregiudica i diritti dei terzi,
anche se questi erano in mala fede;
Sono fatti salvi, però, gli effetti della trascrizione la domanda di rescissione.
I diritti dei terzi sono salvi solo se la trascrizione di questi precedono la
trascrizione della domanda di rescissione
Se la domanda di rescissione è stata trascritta prima del contratto
impugnato, la pronuncia sulla rescissione avrà effetto anche nei confronti
dei terzi. RISOLUZIONE
La RISOLUZIONE è la causa principale di ESTINSIONE del contratto.
RISOLUZIONE NEGOZIALE: Quando le parti DI COMUNE ACCORDO decidono di
sciogliersi dai vincoli contrattuali (recesso e il mutuo dissenso).
RISOLUZIONE LEGALE: È prevista quando sorgono particolari problemi nel corso del
rapporto tra le parti.
Di risoluzione se ne può parlare solo nei CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE e
che questa si giustifica solo quando VIENE MENO IL SINALLAGMA funzionale (il nesso
che lega le due prestazioni, ad es. il pagamento di un PREZZO a seguito
dell'erogazione di un servizio)
1) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Se l'altra parte risulta inadempiente, si può attuare:
RISOLUZIONE GIUDIZIALE: Si produce a seguito di una SENTENZA
COSTITUTIVA che scioglie il vincolo contrattuale, in seguito all'accertamento dei
presupposti:
Il presupposto fondamentale per richiedere LA RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO è che questo RISULTI NON DI SCARSA IMPORTANZA.
L'inadempimento deve essere:
- RILEVANTE;
- IMPUTABILE.
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE: SI PRODUCE DI DIRITTO, senza la
mediazione del giudice, in 3 casi:
A. DIFFIDA AD ADEMPIERE: Il creditore PUÒ INTIMIDARE per iscritto l'altra
parte di ADEMPIERE entro un termine non inferiore a 15 giorni.
Se entro questo termine il debitore non adempie, il contratto è RISOLTO DI
DIRITTO.
B. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Durante la stipula del contratto le
parti convengono per STABILIRE in modo specifico quelle obbligazioni il cui
inadempimento determinerà la RISOLUZIONE immediata.
In questo caso non si fa riferimento alla rilevanza dell'inadempimento.
C. TERMINE ESSENZIALE: Il contratto si RISOLVE DI DIRITTO in caso di
decorrenza del termine essenziale.