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IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E IL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI

DI ALTRI CULTI Paragrafo 585 – Nozioni generali

Matrimonium in fieri

Il matrimonio in quanto “fatto” – – contempla una varietà di forme. È

ammesso che il matrimonio possa essere celebrato dinnanzi ai ministri del culto; in tale

contesto una figura di particolare rilievo nel nostro ordinamento è il matrimonio concordatario

ossia quello religioso che in base agli accordi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, produce effetti

non soltanto religiosi, bensì anche “civili”. Con il Concordato del 1929 tra l’Italia e la Santa

Sede lo Stato Italiano accettò che potessero riconoscersi “al sacramento del matrimonio,

disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili” circostanza poi meglio disciplinata mediante

l’Accordo di revisione del Concordato sottoscritto a Roma il 18 Febbraio 1984. Si tratta di un

matrimonio che canonico, retto, quanto alla disciplina dell’atto, dal diritto canonico, che riceve

effetti anche nell’ordinamento dello Stato. Le sentenze di nullità del matrimonio religioso

pronunciate dall’autorità giurisdizionale ecclesiastica, possono diventare efficaci di fronte

all’ordinamento dello Stato, previa deliberazione da parte della Corte d’Appello.

Paragrafo 586 – Le modalità per il riconoscimento dell’efficacia civile del matrimonio

canonico

Anche la celebrazione del matrimonio canonico deve essere preceduta dalle pubblicazioni,

mediante affissione di un avviso con le generalità degli sposi alle porte della chiesa

parrocchiale, per la durata di almeno otto giorni comprese due domeniche successive, e dopo

che il parroco si sia accertato che non esistono impedimenti. Ma perché il matrimonio consegua

gli effetti civili occorrono anche le pubblicazioni alla porta della casa comunale.

L’ufficiale di stato civile deve rifiutare le pubblicazioni se accerta che il matrimonio canonico

non potrebbe essere trascritto, in quanto sussistano situazioni che impedirebbero al

matrimonio di acquistare efficacia nell’ordinamento giuridico dello Stato. Nel caso in cui

l’ufficiale di stato civile ritenga di non potere procedere alle pubblicazioni trova applicazione

l’art. 98 del c.c.

La mancanza di pubblicazioni civili non costituisce ostacolo alla trascrizione del matrimonio

canonico che sia stato egualmente celebrato, e sempre che tale trascrizione sia ammissibile; il

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parroco si asterrà, in linea di fatto, dal procedere alla celebrazione del matrimonio

concordatario quando manchino le pubblicazioni civili.

Eseguite le pubblicazioni, può avvenire la celebrazione, da parte del ministro del culto. Affinché

un matrimonio religioso possa acquistare effetti civili occorre che:

Subito dopo la celebrazione, il parroco spieghi ai contraenti gli effetti civili del

 matrimonio e dia loro lettura degli articoli del c.c. riguardanti i diritti e i doveri dei

coniugi;

Nell’atto di matrimonio, siano redatti, a cura del celebrante, due originali;

 Uno degli originali dell’atto di matrimonio sia trasmesso, sempre a cura del parroco,

 entro cinque giorni dalla celebrazione all’ufficiale dello stato civile per essere trascritto

nei registri dello stato civile.

Paragrafo 587 – La trascrizione del matrimonio canonico

L’atto fondamentale perché il matrimonio religioso consegua effetti civili è la sua trascrizione

negli atti dello stato civile. Si tratta di una formalità dotata di carattere costitutivo. In sua

mancanza il matrimonio canonico rimane un atto puramente religioso, irrilevante per

l’ordinamento dello Stato. Gli effetti civili non si producono dal giorno della trascrizione, ma da

quello della celebrazione: la trascrizione ha efficacia retroattiva (Art. 8 comma 5 dell’Accordo di

revisione del Concordato).

Il comma 2 dell’Art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato ha espressamente elencato i

casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico:

Quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la

 celebrazione

Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile

 (Es: quando uno degli sposi sia interdetto per infermità di mente)

La Corte costituzionale ha stabilito che la scelta del matrimonio concordatario, e quindi la

trascrizione del matrimonio canonico, è impugnabile qualora sia stata effettuata da persona in

incapacità naturale.

stato di

Se la trascrizione del matrimonio canonico sia stata omessa, può essere chiesta in ogni tempo

trascrizione tardiva,

la purché la richiesta sia fatta da entrambi i coniugi, o anche da uno

solo di essi a condizione che l’altro ne sia a conoscenza e non faccia opposizione. Si ammette

efficacia della trascrizione nel caso in cui il coniuge abbia prestato consenso alla richiesta di

trascrizione, anche se sia poi deceduto prima che la trascrizione venisse effettivamente

eseguita. È peraltro necessario che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato

libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.

Anche la trascrizione tardiva ha effetto retroattivo: cioè gli effetti civili del matrimonio

decorrono dal momento della celebrazione. Perciò i figli nati dopo tale celebrazione, ma prima

della trascrizione, si considerano egualmente legittimi.

Paragrafo 588 – La giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale

L’Accordo del 1984 per la revisione del Concordato ha stabilito che, affinché le sentenze di

nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici siano dichiarate efficaci nella

Repubblica, occorre che la Corte d’appello competente per territorio accerti:

10 Che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;

 Che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il

 diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali

dell’ordinamento italiano;

Che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione

 di efficacia delle sentenze straniere.

Peraltro ogni questione relativa alla validità della trascrizione di un matrimonio canonico è

rimasta di competenza dell’autorità giudiziaria italiana

Paragrafo 589 – Il matrimonio celebrato davanti a ministro di un culto acattolico

Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico produce

gli stessi effetti civili del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile. La sua

particolarità sta nella forma della celebrazione, che avviene in seguito ad autorizzazione

dell’ufficiale dello Stato civile, davanti ad un ministro del culto cui appartengono i nubendi.

Questo matrimonio, a differenza di quello celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, è

integralmente regolato dal c.c., anche per quanto riguarda i requisiti di validità. Anche tale

matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiano, perché produca effetti

civili. CAP LXVII – IL MATRIMONIO: IL REGIME DEL VINCOLO

Paragrafo 590 – Diritti e doveri personali dei coniugi

L’articolo 29 della Costituzione stabilisce che il matrimonio “è ordinato sulla eguaglianza

morale e giuridica dei coniugi”. Il testo originario del Codice Civile era improntato sulla

supremazia del marito, identificato come il “capo della famiglia” titolare di una “potestà

maritale” nei confronti della moglie. La riforma del 1975 ha sostituito integralmente gli articoli

“diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio”

143 – 148 C.c., dedicati ora ai ed ha

affermato come primo e fondamentale principio regolatore dei rapporti coniugali quello per cui

“con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi

doveri (Art. 143 C.c. comma 1)

Gli articoli dal 143 al 145 del Codice civile pongono i principi fondamentali riguardanti i rapporti

tra i coniugi, mentre gli articoli dal 147 al 148 del Codice civile tratteggiano i doveri dei genitori

nei confronti della prole, che la riforma del 1975 ha improntato ai principi della eguaglianza dei

doveri e delle prerogative dei genitori. Oggi è previsto un regime unitario del rapporto tra

genitori e figli, a prescindere dallo Status di coniugi dei genitori stessi.

In armonia con il principio di eguaglianza l’attuale disciplina impegna i coniugi a concordare tra

loro (Art. 144 C.c.) “l’indirizzo della vita familiare” e la residenza della famiglia, che va fissata

non più ad arbitrio del marito, ma “secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della

famiglia stessa”. Ciascuno dei due coniugi in caso di disaccordo può serenamente rivolgersi al

giudice al fine di raggiungere una soluzione concordata (Art. 145 C.c. comma 1). Qualora il

disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, i coniugi potranno

congiuntamente ed espressamente richiedere al giudice di adottare la soluzione che ritenga più

adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia (Art. 145 comma 2 C.c).

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Costituisce eccezione alla rigida regola dell’eguaglianza tra i coniugi (stessi diritti e doveri

stabilita dall’articolo 143 C.c.) la norma che prevede l’aggiunta del cognome maritale a quello

della moglie (Art.143 – bis), così come quella che riguarda l’assunzione del figlio nato

all’interno del matrimonio del cognome paterno.

La L. 11 Gennaio 2018 n.4 che ha introdotto norme a tutela degli orfani per i crimini domestici,

ha previsto che i figli della vittima di un omicidio possano chiedere la modificazione del proprio

cognome, ove questo coincida con quello del genitore cha sia stato condannato, in via

definitiva per detto reato. alla fedeltà, all’assistenza, alla

Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco

collaborazione e alla coabitazione (Art. 143 comma 2 C.c.). La violazione dell’obbligo di

fedeltà o assistenza possono essere causa di addebito alla separazione.

Nuovo è l’obbligo della collaborazione nell’interesse della famiglia; concetto ribadito nel citato

art. 144 C.c. nel quale si afferma che i coniugi devono concordare l’indirizzo della vita familiare

avendo presenti le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”

Per quanto riguarda i doveri a contenuto non patrimoniale, dal matrimonio deriva l’obbligo

reciproco alla coabitazione (Art. 143 comma 2 C.c.) il cui presupposto è la fissazione della

residenza della famiglia di comune accordo (Art. 144 C.c.) Eccezione a tale regola della

convivenza coniugale in analoga residenza è la possibilit&agr

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A.A. 2023-2024
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edodaq di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Anelli Franco.