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ASSEMBLEA NON ELETTORALE
▪ Per la validità di questa assemblea occorre la partecipazione di almeno un quarto degli iscritti, sono ammesse
deleghe ma non più di una per persona.
▪ L'assemblea non è pubblica e nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta
all’ordine del giorno.
▪ Il verbale dell’assemblea, redatto dal segretario, deve essere letto all’adunanza che lo approva; ogni intervenuto
ha diritto di far risultare a verbale il proprio voto e i motivi che lo hanno determinato.
LA COMMISSIONE D’ALBO
5 Membri =< 1500 iscritti
7 Membri = > 1500 max 3000
9 Membri = > 3000
Spettano le seguenti attribuzioni:
▪ Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista.
▪ Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre
disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi.
▪ Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque
possono interessare la professione.
L’attività dell'Ordine è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni ente stabilisce in rapporto alle spese di gestione
della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla
Federazione per finanziare le iniziative centrali. Il Consiglio Direttivo è chiamato ad esercitare anche il potere disciplinare
nei confronti degli iscritti, qualora questi non rispettassero il decoro professionale o quanto stabilito dal Codice
Civile/Penale e dal Codice Deontologico e Profilo Professionale.
SANZIONI DISCIPLINARI
▪ AVVERTIMENTO A NON RICADERE: consiste nella diffida rivolta all’iscritto a non commettere per l’avvenire
l’errore o il non corretto comportamento oggetto della contestazione.
▪ CENSURA DI BIASIMO: consiste in un richiamo, anche scritto, che viene rivolto all’iscritto per le colpe e le
scorrettezze compiute nell’esercizio della professione.
▪ SOSPENSIONE: in questo caso la gravità del fatto è tale per cui l’iscritto, violando le norme deontologiche con
conseguente lesione della dignità professionale, può essere sospeso per un periodo da 1 a 6 mesi con possibilità,
al termine della pena, di essere reinserito all’Albo.
▪ RADIAZIONE: è la più grave sanzione che l’Ordine può comminare ad un iscritto. Egli viene dunque cancellato
dall’Albo con la conseguente perdita di ogni privilegio che si acquista e si mantiene con l’appartenenza a questa
struttura associativa. La pena è dovuta a seguito di condanne penali che superino i due anni di reclusione o la
interdizione dai pubblici uffici, per un periodo maggiore di 3 anni.
FEDERAZIONE NAZIONALE
La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (fino al 15 febbraio 2018 dei Collegi Ipasvi) è un
ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13
settembre 1946, n. 233, e successivo DPR 5 aprile 1950, n. 221. Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello
nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori
delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica. L'organo di vigilanza della Federazione è il Ministero
della Salute.
La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli
albi dei professionisti. Per esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto. Le elezioni per il rinnovo
degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni quattro anni.
COMITATO CENTRALE
▪ PRESIDENTE NAZIONALE Pag. 17 a 36
▪ VICE-PRESIDENTE NAZIONALE
▪ TESORIERE
▪ COMMISSIONE DI ALBO (CAI 9 MEMBRI – CAIP 9 MEMBRI)
▪ UNDICI CONSIGLIERI
Il Comitato centrale è l’organo di governo della Federazione; si rinnova attraverso un'Assemblea elettorale composta dai
Presidenti degli Ordini provinciali. Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Comitato centrale spetta:
▪ Vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle professioni rappresentate.
▪ Coordinare e promuovere l’attività degli OPI presenti sul territorio nazionale.
▪ Designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni.
▪ Dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che sono di
interesse degli Ordini.
▪ Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti degli Organi collegiali degli Ordini provinciali.
E’ l’organismo che ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa e gestionale della Federazione nazionale. Per la
Federazione nazionale è eletto un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da un supplente. Essi
durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi e per il Comitato centrale. Le attività dei Collegio dei revisori
dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute, sia per gli Ordini
che per la Federazione.
Il Consiglio nazionale approva i bilanci su proposta del Comitato centrale e, sempre su proposta del Comitato centrale
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di
funzionamento della Federazione. I presidenti provinciali sono chiamati a eleggere ogni triennio il Comitato centrale della
Federazione. Ciascun presidente dispone di un voto ogni 200 iscritti al rispettivo Albo. Il Consiglio nazionale costituisce
un fondamentale momento di confronto delle politiche professionali. In periodiche assemblee i componenti del Comitato
centrale verificano con i presidenti provinciali le strategie da portare avanti nelle sedi politiche e istituzionali e coordi nano
le attività da sviluppare sul territorio nazionale, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Collegio federato.
OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO)
L’infermiere lavora in team composto da più figure professionali, tra cui l’Operatore Socio Sanitario (OSS). L’OSS, in
particolare, è la figura con cui l’infermiere interagisce più frequentemente.
Chi è l’OSS?
▪ Dopo il conseguimento dell'attestato di qualifica
▪ Svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari
▪ Operando in contesti sia sanitari che sociali
PROFILO DELL’OSS
È disciplinato a livello nazionale da un provvedimento della Conferenza Stato - Regioni del 22 Febbraio 2001:
“Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la
definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”
FORMAZIONE DELL’OSS
▪ È di competenza delle Regioni e Province Autonome
▪ I corsi sono di durata annuale, con un numero di ore non inferiore a 1000, articolato in moduli didattici
▪ Sono previsti anche corsi di perfezionamento di 300 ore per far acquisire all’OSS particolari competenze
ATTIVITÀ DELL’OSS
▪ Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero
▪ Interventi igienici sanitari e di carattere sociale
▪ Supporto gestionale e organizzativo
ASSISTENZA DIRETTA E AIUTO DOMESTICO ALBERGHIERO Pag. 18 a 36
▪ Assiste la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale
▪ Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico - fisiche residue, alla rieducazione, alla
riattivazione e di recupero funzionale
▪ Aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita, curando la pulizia e l’igiene ambientale
INTERVENTI IGENICI SANITARI E DI CARATTERE SOCIALE
▪ Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente
▪ Collabora all’attuazione di interventi assistenziali
▪ Mette in atto relazioni di aiuto con l’utente e la famiglia per l’integrazione sociale e il mantenimento
dell’identità personale
SUPPORTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO
▪ Collabora alla verifica della qualità del servizio
▪ Collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici
▪ Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione di tirocini ed alla loro valutazione
COMPETENZE DELL’OSS
▪ COMPOTENZE TECNICHE
- Aiuta la corretta assunzione dei farmaci prescritti
- Aiuta nella preparazione di alcune prestazioni
- Osserva, riconosce e riferisce alcuni dei sintomi più comuni di allarme
- Attua interventi di primo soccorso
- Controlla e assiste la somministrazione delle diete
- Provvede al trasporto di utenti, anche allettati
- Collabora alla composizione della salma
- Utilizza protocolli per mantenere la sicurezza dell’utente
- Aiuta nelle attività di animazione per il recupero di attività cognitive
▪ COMPETENZE RELAZIONALI
- Comunica in modo partecipativo con l’utente e con la sua famiglia in tutte le attività quotidiane di
assistenza.
- E’ in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario con la persona morente.
- Sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali del territorio.
- E’ in grado di partecipare all’accoglimento della persona per assicurare una puntuale informazione sul
servizio e sulle risorse.
- E’ in grado di gestire la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità.
- Affiancandosi ai tirocinanti sa trasmettere i propri contenuti operativi.
▪ COMPOTENZE RELATIVE ALLE CONOSCENZE
- Conosce le principali patologie di utenti e le problematiche connesse.
- Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati
- Riconosce i vari ambiti e le dinamiche relazionali più appropriate all’utente (sofferente, agitato,
disorientato…).
- Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici
dell’utente.
- Conosce i rischi e le comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.
- Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolti agli utenti e familiari.
DELEGA DELLE ATTIVITÀ ALL’OSS
▪ L’infermiere decide quali attività assegnare agli OSS.
▪ L’infermiere è responsabile delle attività svolte dagli OSS.
▪ Prima di decidere quali attività assegnare deve fare le