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DIRITTO DI ACCESSO
è uno degli aspetti fondamentali del diritto amministrativo e riguarda la possibilità
per chiunque abbia un interesse legittimo di accedere agli atti e ai documenti
amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione.
Documento amministrativo
si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse.
Questo diritto è riconosciuto e disciplinato principalmente dalla Legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo, con particolare attenzione agli
articoli 22 e seguenti che definiscono le modalità, le condizioni e le limitazioni
per esercitare questo diritto.
ARTICOLO 22 (Accesso ai documenti amministrativi)
Chiunque ha interesse, che sia diretto, concreto e attuale, può accedere agli atti e
ai documenti amministrativi, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
L’interesse deve essere legittimo, cioè deve risultare connesso alla posizione
giuridica del richiedente.
Modalità di accesso
Accesso diretto
• Per alcuni tipi di documenti, l'accesso può essere diretto senza necessità di
motivare l'interesse. In genere, questo si verifica per documenti di facile
consultazione come quelli relativi a licenze, permessi, atti amministrativi
pubblicati.
Accesso motivato
• Per altri documenti più sensibili, occorre che il richiedente motivi il proprio
interesse, che deve essere attuale, concreto e diretto. Ad esempio, se un
cittadino chiede accesso a un atto amministrativo che lo riguarda, deve
giustificare in che modo il documento gli interessi.
Accesso tramite istanza
• L’istanza per l’accesso deve essere rivolta all'amministrazione che detiene
l'atto, e deve essere presentata in modo chiaro, indicando i documenti di
interesse.
Limiti al diritto di accesso
Il diritto di accesso non è assoluto, ed è soggetto a limitazioni, soprattutto quando
si tratta di documenti sensibili o quando il rilascio dell'accesso potrebbe
compromettere:
La riservatezza di altre persone (ad esempio, dati sensibili e dati personali
• protetti dalla normativa sulla privacy, come il Regolamento (UE)
2016/679 - GDPR).
Il segreto d’ufficio o altre norme di riservatezza specifiche previste dalla
• legge, come per la sicurezza nazionale, la protezione delle indagini o per
motivi legati alla difesa e alla pubblica sicurezza.
La tutela degli interessi economici e giuridici dell’amministrazione e di
• soggetti terzi.
Termini di risposta
L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere all’istanza di accesso.
Se l'accesso è rifiutato, il provvedimento deve essere motivato.
Se l’amministrazione non risponde nei 30 giorni, la richiesta di accesso si considera
accettata (silenzio-assenso).
L'accesso agli atti e il segreto amministrativo
Segreto amministrativo: Un documento può essere escluso dall'accesso quando è
previsto da una normativa che ne stabilisce il segreto per ragioni di sicurezza,
difesa, politica, ecc.
Tuttavia, se un documento contiene anche informazioni non segrete,
l’amministrazione è tenuta a concedere l'accesso solo alla parte non sensibile.
ACCESSO CIVICO (art. 5 del D.Lgs. 33/2013)
Nel contesto del diritto d'accesso, esiste anche il diritto di accesso
civico, che consente a chiunque di chiedere l’accesso a documenti,
informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a
pubblicare per legge (trasparenza amministrativa).
Accesso agli atti amministrativi: modalità operative
Verificare che l’istanza sia conforme, specificando i documenti richiesti.
• Accertarsi che la persona che richiede l’accesso abbia un interesse
• legittimo.
Effettuare una valutazione dei limiti all'accesso, per evitare violazioni
• della riservatezza o altri diritti.
Rispettare i tempi di risposta stabiliti dalla legge.
•
Sanzioni per il mancato rispetto del diritto d’accesso
In caso di rifiuto ingiustificato o di risposta tardiva, il richiedente ha diritto a
ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Se la violazione è grave, l’amministrazione potrebbe essere sottoposta a sanzioni
amministrative.
SCHE MA FISSO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE 241/1990)
Suggerimento di frase iniziale da usare sempre:
"Il procedimento amministrativo inizia su istanza di parte ai
sensi dell’art. 2 e seguenti della Legge 241/1990. La pubblica
amministrazione è tenuta a concluderlo con un provvedimento
espresso e motivato entro i termini previsti."
1. Avvio del procedimento
Può essere:
• d’ufficio, su iniziativa della PA;
• a istanza di parte, su richiesta del cittadino.
•
Deve essere protocollata e contenere tutti gli elementi necessari (oggetto,
• motivazione, documentazione).
2. Comunicazione di avvio del procedimento
Obbligatoria se il procedimento è avviato d’ufficio.
• Serve a garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
•
3. Nomina del responsabile del procedimento (art. 5 L. 241/1990)
È il funzionario che segue l’istruttoria e controlla il rispetto dei termini.
• Va indicato chiaramente nella comunicazione al cittadino.
•
4. Istruttoria
Raccolta e verifica della documentazione.
• Eventuale richiesta di integrazione, con sospensione dei termini.
• Acquisizione di pareri, valutazioni tecniche o nulla osta.
• Eventuale coinvolgimento di controinteressati (con diritto a partecipare).
•
5. Termine del procedimento
Deve essere concluso entro un termine certo, stabilito per legge o da
• regolamento.
In genere: 30 giorni (procedimenti semplici), 60 o 90 giorni (complessi).
• Se non concluso, si può configurare silenzio-assenso (se previsto).
•
6. Conclusione
Provvedimento espresso, motivato ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990.
• Può essere:
• di accoglimento,
• di diniego,
• di accoglimento parziale,
• con prescrizioni.
•
7. Comunicazione del provvedimento
Deve essere notificato alle parti e ai controinteressati.
• Può essere impugnato (vedi punto successivo).
•
8. Tutela del cittadino
In caso di diniego o silenzio:
• istanza di riesame o autotutela;
• ricorso al TAR (entro 60 giorni);
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120
• giorni);
in alcuni casi: Difensore civico.
•
Oggetto: Procedimento per la concessione di contributi per il pagamento del canone di
locazione
Riferimento normativo: Art. 11 L. 431/1998 – L. 241/1990
Il procedimento ha inizio con la pubblicazione, da parte del Comune, di un bando pubblico
per l’erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà nel
pagamento dell’affitto.
Il bando specifica requisiti di accesso (ISEE, residenza, titolarità di contratto di locazione,
ecc.) e criteri di priorità.
Il procedimento si attiva su istanza di parte: i cittadini presentano domanda entro il
termine stabilito, allegando la documentazione richiesta (ISEE, contratto di locazione,
documento d’identità, eventuale autocertificazione su stato di bisogno, ecc.).
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato il responsabile del
procedimento, normalmente un funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali o Politiche Abitative.
Il responsabile procede alla fase istruttoria, verificando:
la regolarità e la completezza delle domande;
• il possesso dei requisiti richiesti;
• l’eventuale necessità di integrazioni documentali.
•
Successivamente, viene predisposta una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri
previsti (ad es. ISEE più basso, presenza di minori o disabili, nuclei monogenitoriali, ecc.).
Decorso il termine per le osservazioni o eventuali ricorsi, viene approvata la graduatoria
definitiva con provvedimento del dirigente.
Il procedimento si conclude con l’emissione del provvedimento di concessione del
contributo, notificato ai beneficiari. Il contributo è poi liquidato secondo le modalità
indicate (es. bonifico bancario).
L’interessato escluso può presentare richiesta di riesame o ricorso al TAR, nel rispetto
dei termini previsti.
Oggetto: Rilascio di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico
Riferimenti normativi:
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
• Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico
• Legge 241/1990
•
Il procedimento ha inizio su istanza di parte, quando un cittadino, un’impresa o un
esercente commerciale presenta domanda al Comune per ottenere l’autorizzazione a
occupare temporaneamente una porzione di suolo pubblico, ad esempio per:
installazione di tavolini esterni (dehors);
• esecuzione di lavori edili (ponteggi, container, betoniere);
• eventi o manifestazioni.
•
L’istanza, presentata in modalità cartacea o telematica (via PEC o portale SUAP), deve
contenere:
generalità del richiedente;
• motivazione dell’occupazione;
• planimetria con indicazione dell’area da occupare;
• durata e modalità dell’occupazione;
• eventuale autorizzazione della Soprintendenza se in area vincolata.
•
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990, l’Ufficio Tecnico o SUAP individua il responsabile del
procedimento, incaricato di istruire la pratica.
Fase istruttoria
Il responsabile verifica:
la completezza della domanda e la regolarità della documentazione;
• la compatibilità dell’occupazione con la viabilità e con eventuali vincoli urbanistici o
• ambientali;
l’acquisizione di pareri interni (Polizia Locale, Ufficio Traffico, Ufficio Commercio,
• ecc.);
il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP o
• equivalente).
Se necessario, viene richiesta un’integrazione dei documenti e viene sospeso il termine di
conclusione del procedimento.
Conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento autorizzativo, che
può: autorizzare l’occupazione alle condizioni indicate (durata, spazi, obblighi);
• imporre prescrizioni (es. delimitazioni, orari, rispetto accessi di emergenza);
• essere motivatamente negato in caso di incompatibilità con l’interesse pubblico.
•
Il termine ordinario per la conclus