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LA TUTELA ECONOMICA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO
La tutela economica è una indennità giornaliera di malattia riconosciuta dopo il periodo di carenza e che varia in relazione alla categoria
dei lavoratori e ai settori merceologici. Bisogna fare riferimento anche all’articolo 2110 cc, perché la malattia, l’infortunio ma anche
la tutela genitoriale vanno a costituire le cause di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro stesso. Le cause di sospensione nel rapporto di lavoro possono essere imputabili al datore di lavoro o al lavoratore. nelle cause
di sospensione imputabili al datore di lavoro viene in mente la cassa integrazione. Invece le cause di sospensione imputabili al lavoratore
vengono in mente la malattia, l’infortunio, la malattia professionale e i diversi congedi familiari a vario titolo riconosciuti.
Art 2110 cc: “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza
o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali,
dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma
dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle
cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.”
Al lavoratore, quindi, spetta un’indennità da parte del datore di lavoro, solitamente per un tempo di 180 giorni.
Altro aspetto importante nella disciplina della malattia sono le fasce di reperibilità cioè il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro
che può effettuare dei controlli sull’effettivo stato di malattia del lavoratore. )
CONCEZIONE DI SICUREZZA SOCIALE- IL SISTEMA ASSISTENZIALE (IV’ CICLO
La legge n. 328 del 2000 è la legge introduttiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L’altra legislazione importante è
quella inerente al reddito di cittadinanza, istituito con la legge n. 26 del 2019, legge che è subentrata al decreto legislativo n. 147 del
2017, istitutivo del reddito di inclusione. il reddito di cittadinanza è al centro del sistema assistenziale.
La legge 328 del 2000:
ORIGINE
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La costituzione prevede un’ampia articolazione di norme in materia di diritto della sicurezza sociale, tra cui l’articolo 38 comma 1.
L’articolo 38 comma 1 costituisce il fondamento normativo costituzionale del sistema dell’assistenza sociale. Sistema che interviene
quando il bisogno riguardante tutti i cittadini è generato da una duplice condizione:
• Inabilità al lavoro,
• Una condizione di povertà.
L’idea di sicurezza sociale di cui il programma costituzionale è innervato è espressione della legge 28 del 2000, che è intervenuta per
colmare un vuoto legislativo che si è protratto per oltre un secolo. Infatti, per molto tempo è mancata una regolamentazione organica
dei servizi socioassistenziali, diversamente da quanto è accaduto dal punto di vista della tutela previdenziale, rispetto alla qual la
legislazione si è via via caratterizzata per una pluralità di interventi sia nella fase antecedente la costituzione, sia nella fase storica ad
essa successiva, sempre in forma incompiuta. Il principale antecedente storico dal punto di vista normativo della tutela assistenziale è
la legge Crispi (fine ‘800), dopo la quale si sono determinati degli interventi legislativi disorganici. Infatti, è solo con la legge 328 che
assistiamo alla creazione di un quadro normativo unitario e valido per l’intero territorio nazionale.
OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI
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Gli obiettivi della legge sono esplicitati nella medesima legislazione e consistono: -nel contrastare i fenomeni della povertà e
dell’esclusione sociale
• Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari
• incentivare misure di sostegno per le persone anziane non autosufficienti -promuovere progetti individuali per le persone
affette da disabilità.
Per quanto concerne le finalità, la legge 328 del 2000 completa il quadro della tutela realizzata mediante l’istituzione del servizio
sanitario nazionale, di cui la legge 328 mutua molti aspetti per quanto concerne la struttura e le modalità operative.
I principi ispiratori di questa legge: è una legge che attua il programma costituzionale e in particolare costituisce attuazione dell’articolo
2 della costituzione, il quale stabilisce il dovere di solidarietà e l’inviolabilità della dignità umana. Un’altra norma costituzionale di cui
questa legge costituisce attuazione legislativa è l’articolo 3 della costituzione, in particolare il comma 2 in cui si afferma che la
repubblica si impegna a rimuovere gi ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono un effettivo eguagliamento. Anche
l’articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute, infatti abbiamo detto che questa legge guarda soprattutto ai soggetti
fragili. I SOGGETTI PROTETTI DA QUESTO SISTEMA
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Questa legge è in continuità con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, legge marcatamente universalistica. Quindi questa
legge è indirizzata ai cittadini italiani ma anche ai cittadini appartenenti a uno Stato dell’UE, non che a determinate condizioni, si
applica anche alla componente straniera extra- ue. Condizioni che riguardano soprattutto i requisiti di soggiorno nel nostro Paese, come
specifica l’articolo 41 del decreto legislativo 286 del 1998, ovvero il testo unico in materia di immigrazione extra- ue.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
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Principalmente requisiti reddituali. Gli indicatori presi in considerazione sono ISE (indicatore della situazione economica) e ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente), calcolati sulla base dei dati raccolti nella dichiarazione sintetica unica, ovvero un
documento che contiene una pluralità di informazioni: dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
STRUTTURA E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
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Anche qui c’è la caratteristica della programmazione, che è il frutto di un intreccio di competenze fra Stato, regione, enti locali, soggetti
privati appartenenti al c.d. terzo settore. Espressione con cui si intende indicare una pluralità di soggetti, tra cui le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale. Tra i soggetti coinvolti dalla legge 328 compaiono anche le famiglie, che sono le
principali destinatarie della tutela socioassistenziale, ma nel contempo possono svolgere un ruolo attivo nel sistema assistenziale. E
oltre alle famiglie, altri soggetti privati che hanno un coinvolgimento sempre più rilevante sono le organizzazioni sindacali.
LE PRESTAZIONI
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Le prestazioni erogate dalla tutela assistenziale quali sono?
Gli eventi generatori di bisogno di cui si occupa il sistema assistenziale, che hanno a che fare anzitutto con situazioni caratterizzate da
un’insufficienza del reddito, situazioni personali familiare caratterizzate dal disagio sociale. Quindi uno degli aspetti qualificanti del
servizio assistenziale riguarda gli interventi in materia di povertà, condizione di povertà che va accentuandosi anche a seguito della
pandemia. Le ragioni principali che motivano questa situazione di insufficienza del reddito e che riguarda una fascia di popolazione
sempre più estesa sono di ordine finanziario: tra cui la grande crisi economico-finanziaria del 2008, poi aspetti che sono immuni da
fasi di sviluppo economico, cioè che si possono determinare anche in presenza di cicli di forte sviluppo economico, come la
disoccupazione. Un’altra ragione sono gli working poor, fenomeno spiegabile in base a forme di lavoro sommerso, a condizioni di
ipersfruttamento nel lavoro, cioè persone che con il loro corrispettivo di lavoro non riescono a sopravvivere. Poi ci sono anche ragioni
che possono avere cause estranee rispetto ai cicli produttivi, come le separazioni familiari, l’instabilità delle relazioni matrimoniali,
che ancora adesso segnalano una povertà che colpiscono più donne che uomini; ma anche il tema dell’accesso al credito: errate
pianificazioni finanziarie, smodati comportamenti di spesa orientati all’acquisizione di beni che vanno a determinare un senso di
appartenenza, una visibilità sociale, una inclusione sociale. Poi c’è anche il tema della malattia in un duplice senso: la povertà può
essere indotta da uno stato di malattia, e a sua volta il non avere una sufficiente dotazione economica-finanziaria può compromettere
le condizioni di salute. Poi a queste situazioni si accompagnano le conseguenze della povertà. La povertà genera effetti negativi sul
piano individuale-collettivo: chi è colpito dalla povertà vecchia o nuova patisce un rischio di esclusione sociale ma la povertà può
anche essere una ragione su cui si innestano alcuni fenomeni criminosi: l’usura, l’accesso al credito tramite canali criminosi, ma la
povertà può essere anche all’origine del fenomeno terroristico (ad es. ciò che è avvenuto al bataclan).
Il legislatore ha mostrato una grande attenzione al tema della povertà sociale con una serie di interventi. L’intervento più importante è
la carta acquisti (o social card): una forma di tutela istituita in via sperimentale da un decreto-legge del 2008, con la caratteristica di
consentire con la social card l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette energetiche. Successivamente il legislatore ha
affiancato la carta acquisti sperimentale, anche definita sostegno per l’inclusione attiva o carta per l’inclusione, con la legge 147 del
2013. Legge con cui è stato esteso il beneficio della social card all’intero territorio nazionale.
Nel 2015 invece, c’è stato un intervento: il piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e il fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale. In attesa dell’adozione del piano nazionale è stato attivato sempre nel 2015 un nuovo servizio di
sostegno all’inclusione attiva, la cui caratteristica era l’erogazione di prestazioni economiche e la predisposizione di un progetto
personalizzato gestito da una pluralità di soggetti mediante il coinvolgimento del servizio sociale dei comuni (unitamente ad altri servizi
presenti nel territorio: centri per l’impiego, servizi sanitari, scuole ecc). questa era una misura destinata alle famiglie che si trovavano
in una situazione di povertà assoluta, composta da persone minori di età, figli disabili, donne in stato di gravidanza accert