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CAPITOLO 3 IL PARLAMENTARISMO ITALIANO

1. Il Parlamento: composizione e prerogative parlamentari

Il cuore del nostro sistema è il Parlamento, con le sue funzioni e la sua organizzazione.

Il Parlamento è l’organo dello Stato che fa le leggi. Rappresenta il popolo, perché i suoi

membri sono eletti dai cittadini. Il Parlamento è bicamerale, cioè formato da due Camere

aventi funzioni identiche : la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. Le due

Camere hanno le stesse funzioni, cioè fanno le leggi insieme.

A seguito della legge costituzionale del 2020 -> la prima è formata da 400 Deputati e la

seconda da 200 Senatori. Al Senato si aggiungono anche:

• i Presidenti emeriti della Repubblica, che diventano senatori a vita

• fino a 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica

I senatori a vita vengono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica (atto

presidenziale esclusivo).

Di solito Camera dei deputati e Senato lavorano separatamente, ma in alcuni casi si

riuniscono insieme. Quando questo accade si parla di Parlamento in seduta comune.

La Costituzione stabilisce quando le due Camere devono riunirsi insieme. Il Parlamento in

seduta comune serve per:

1. Eleggere il Presidente della Repubblica

In questo caso partecipano anche i rappresentanti delle Regioni.

2. Eleggere 5 giudici della Corte Costituzionale

All’inizio serve la maggioranza dei due terzi

o Dopo alcune votazioni basta la maggioranza dei tre quinti

o

3. Eleggere un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Anche qui:

prima maggioranza dei due terzi

o poi dei tre quinti

o

4. Ogni 9 anni, scegliere 45 cittadini da cui vengono estratti a sorte 16 giudici

Questi giudici servono se il Presidente della Repubblica deve essere giudicato.

5. Assistere al giuramento del Presidente della Repubblica

Il Presidente giura fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione.

6. Mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica

Solo nei casi molto gravi di:

alto tradimento

o attentato alla Costituzione

o

La Costituzione (articoli 67, 68 e 69) stabilisce i diritti e le tutele dei parlamentari,

chiamate guarentigie.

Le guarentigie sono:

le protezioni legali

• i privilegi necessari perché i parlamentari possano svolgere il loro lavoro in libertà,

• senza pressioni.

Secondo l'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) della costituzione ogni

parlamentare rappresenta tutta la Nazione, non solo chi lo ha votato. Il parlamentare

è libero di votare e decidere secondo coscienza.

Non può essere revocato se cambia idea o posizione politica.

Il suo operato può essere giudicato solo politicamente, non davanti a un giudice.

Ai sensi dell'art. 68 della Costituzione i parlamentari godono degli istituti

dell'insindacabilità (serve a garantire libertà di parola e di voto) e dell'inviolabilità.

Inviolabilità ->Senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, un parlamentare:

non può essere arrestato

• non può essere perquisito

• non può essere detenuto

• non può essere intercettato

• non può subire il sequestro della corrispondenza

Eccezioni:

se c’è una sentenza definitiva di condanna

• se è colto in flagranza di reato grave (arresto obbligatorio)

Nel 1993 una riforma costituzionale ha limitato l’immunità parlamentare, per evitare

abusi. Queste garanzie servono a proteggere la libertà del Parlamento e ad evitare che

la magistratura possa usare i procedimenti giudiziari in modo scorretto o politico.

Ultima guarentigia parlamentare è disposta dall'art. 69 secondo cui i membri del

Parlamento ricevono una indennità (stipendio) stabilita dalla legge.

Nella nostra Costituzione non vi è coincidenza tra elettorato attivo (età per votare) e

passivo (età per essere eletti): alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25

anni, al Senato della Repubblica il requisito è di minimo 40 anni (artt. 56-58 Cost.).

Dalla riforma del 2021 tutti i cittadini dai 18 anni in su votano sia per la Camera sia per il

Senato; è stato quindi uniformato l’elettorato attivo.

2. Organizzazioni del Parlamento

Oltre alle garanzie dei singoli parlamentari, anche il Parlamento come istituzione gode di

autonomie e privilegi che ne assicurano l’indipendenza.

Il Parlamento gode di diverse forme di autonomia:

a) Autonomia regolamentare. Secondo cui ogni Camera ha un proprio regolamento,

decide come organizzare i lavori e stabilisce le regole interne.

b) Immunità di sede. Secondo cui le sedi del Parlamento non sono liberamente accessibili,

servono a garantire ordine e sicurezza durante i lavori

c) Autonomia finanziaria. Cioè Camera e Senato gestiscono autonomamente il proprio

bilancio e decidono come usare le risorse necessarie per il loro funzionamento

d) Giustizia domestica (autodichia). Il Parlamento risolve al suo interno le controversie

con i propri dipendenti e decide su stipendi e carriera del personale.

L'organizzazione del Parlamento è dettata dalla Costituzione e dai regolamenti

parlamentari, a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale,

cioè alcune materie possono essere regolate solo dai regolamenti parlamentari.

La costituzione strutturale dei due gemelli (Camera e Senato) è molto simile in quanto in

entrambi è prevista la presenza di Organi necessari come il presidente, l'ufficio di

presidenza e le commissioni (permanenti) e organi previsti dai regolamenti come i gruppi

parlamentari (rappresentano i partiti), e le giunte, con funzioni tecniche.

Cuore organizzativo è, certamente, la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza

di fissare il programma e il calendario dei lavori. Mentre il "cervello" delle sedi

parlamentari è l'ufficio di presidenza della Camera ed il consiglio di presidenza del Senato

che rappresentano tutti i gruppi parlamentari e hanno compiti regolamentari,

amministrativi e disciplinari.

Le Camere sono elette per una durata di cinque anni (periodo denominato con il termine

legislatura) e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Tuttavia, possono

essere anticipatamente sciolte dal Presidente della Repubblica (ma non negli ultimi sei

mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli

ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi Presidenti (consuetudine

costituzionale). L'arco della legislatura, pertanto, dipende dalla consistenza della

maggioranza parlamentare, dalla volontà del Presidente della Repubblica e dalle

"fibrillazioni" dei partiti presenti nello stesso Parlamento.

Vige il principio di proroga, ovvero le Camere restano in carica fino alla prima riunione

delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo. Secondo la stessa

Costituzione l'avvento delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle

elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni (e non prima di 45) dalla fine

della legislatura.

Primo compito delle Camere è eleggere i loro Presidenti.

L'elezione dei Presidenti di Camera e Senato avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto

disposto dal loro regolamento, con maggioranze specifiche: mentre alla Camera il

Presidente è eletto con una maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nel

primo scrutinio, a maggioranza dei due terzi dei presenti nel secondo e nel terzo e a

maggioranza assoluta dei voti a partire dal quarto; al Senato il Presidente del Senato è

eletto dall'Assemblea nella prima seduta (art. 61 della Costituzione) risulta eletto qualora

ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato nei primi due scrutini e

a partire dalla terza votazione con maggioranza solo dei presenti.

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Scrutinio Maggioranza richiesta

Primo 2/3 dei componenti

Secondo 2/3 dei presenti

Terzo 2/3 dei presenti

Dal quarto Maggioranza assoluta dei

voti

PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Scrutinio Maggioranza richiesta

Primo Maggioranza assoluta dei

componenti

Secondo Maggioranza assoluta dei

componenti

Terzo Maggioranza dei presenti

Camera → percorso più lungo e “rigido” (fino al 4° scrutinio): 2/3 → 2/3 → 2/3 →

• maggioranza assoluta

Senato → percorso più rapido (già dal 3° basta la maggioranza dei presenti): maggioranza

• assoluta → maggioranza assoluta → maggioranza dei presenti

Centrale è il ruolo Presidenti di Camera e Senato, quest'ultimo svolge anche le funzioni di

supplente del Presidente della Repubblica in base all'art. 86 della Costituzione. In sintesi,

rappresentano il vertice del Parlamento e ne assicurano il corretto svolgimento, dirigendo

l'attività di tutti i suoi organi, moderando il dibattito parlamentare e fissando l'ordine sulla

base dei rispettivi regolamenti interni. In tali ruoli sono affiancati da dei Vice e da

componenti dell'ufficio di presidenza che esercitano un potere direttivo e disciplinare nei

confronti del personale e, nello stesso tempo, sono membri degli organi giurisdizionali

interni.

Gli uffici dei Presidenti, costituiti da vice-presidenti, questori, segretari e Collegio dei

Questori, si occupano di gestire e amministrare le sedi parlamentari. A garantire invece

il buon funzionamento politico del Parlamento sono i Gruppi parlamentari. Essi sono

formati dai parlamentari dello stesso partito e sono fondamentali per l’organizzazione dei

lavori.

I Presidenti dei gruppi parlamentari: partecipano alla Conferenza dei Presidenti di gruppo,

decidono il calendario e il programma dei lavori e collaborano con i Presidenti di Camera e

Senato.

3. La funzione cardine del Parlamento, ovvero legiferare

La nostra forma di governo assegna al Parlamento, principalmente, la funzione legislativa

(fare le leggi). Il procedimento legislativo è disciplinato dalla Costituzione (artt. 71-74) e

dai regolamenti parlamentari. Il percorso che porta alla nascita di una legge si chiama iter

legis. Presenta le seguenti fasi: iniziativa istruttoria esame approvazione (articolo

→ → →

per articolo e voto finale) promulgazione pubblicazione. Un processo che vede

→ →

coinvolti non solo il Parlamento ma, anche, il Presidente della Repubblica e il Governo.

La tripartizione procedurale (iniziativa, approvazione e pubblicazione) deve essere

rispettata ai sensi dell'art. 72 della Costituzione per le leggi costituzionali ed elettorali, per

quelle di delegazione legislativa, di ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di

bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.).

La prima fase di analisi del disegno di legge detta anche "d'iniziativa" è la fase in cui nasce

una proposta di legge. Hanno il diritto di iniziativa: il Governo previa autorizzata del

Presidente della Repubblica; i membri del parlamento, sia come gruppi parlamentari che

come singoli; il corpo elettorale (popolo) tramite la presentazione alle Camere di una

proposta sottoscritta da almeno 50 000 elettori; i Consigli Regionali; il Consiglio Nazionale

dell'Economia e del Lavoro (ai sensi dell'art. 99 Cost), e altri organi previsti dalla

costituzione.

Questa prima fase è una fase creativa perché da queste proposte prende avvio il vero cuore

del parlamentarismo: il dibattito politico.

Nella seconda fase la proposta di legge viene assegnata alle commissioni parlamentari, che

rappresentano i partiti in modo proporzionale e possono essere permanenti o speciali. Le

Commissioni svolgono un ruolo di "filtro" nell'esame dei testi in discussione e consentono

di orientare priorità ed esigenze del procedimento legislativo. La commissione può

esaminare il progetto di legge in diverse sedi: sede referente (preparando il testo da

sottoporre all’Assemblea); sede redigente (approvando gli articoli mentre l’Assemblea vota

solo il testo finale); sede legislativa (dove la commissione approva direttamente la legge,

salvo richiesta di ritorno all’Assemblea).

Dopo l'analisi delle commissioni la discussione passa in Assemblea, ovvero nelle due

camere. Il testo è illustrato da un relatore e si procede alla discussione, cuore del

parlamentarismo.

Sia i rappresentanti del Governo che i parlamentari intervengono sulle linee generali del

provvedimento, esprimendo una posizione o singola o di gruppo di appartenenza. Il testo

esaminato nei singoli articoli viene così votato e, dopo l'esame di eventuali ordini del

giorno (documenti di indirizzo al Governo) e le dichiarazioni di voto, si approva il progetto.

La fase successiva e finale dopo l'approvazione è la promulgazione e un ruolo fondamentale

è svolto dal Presidente della Repubblica che non può esimersi dal promulgare la legge ma

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giorgia2703._ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Roma "Foro Italico" o del prof De Angelis Carmine.
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