Estratto del documento

ELEMENTO INDELEBILE:

 dolo specifico di ledere.

ELEMENTO PSICOLOGICO:

Per s’intende la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea d’impianto dei capelli,

viso

ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola. Il collo è escluso.

Se si presenta un paziente con una ferita lacerocontusa al volto, determinata da un’arma da taglio o da un

pugno, anche se non determina una malattia superiore a 20 giorni, determina un’alterazione del fregio del viso

e di conseguenza configura una lesione personale gravissima tale per cui è necessaria la segnalazione.

 le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia; le cicatrici colorate di

Costituiscono sfregio:

ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale (nerofumo, frammenti di asfalto,

vernice di auto) le quali sono visibili anche se di limitata estensione; le lesioni oculari

rappresentate da ptosi palpebrale, esoftalmo, strabismo, leucoma corneale ecc., le deviazioni o gli

avvallamenti del naso da fratture delle ossa nasali; le asimmetrie della rima buccale da paresi del

facciale inferiore; l’asportazione di un lobo o di un’altra parte del padiglione auricolare; la perdita

dei denti incisivi e molte altre sequele stabilizzate di lesioni varie di cui è ricca la casistica dello

sfregio.

 le deformazioni sono un qualcosa che crea ripugnanza, tra queste

Costituiscono deformazioni:

vi sono le cicatrici retratte, cheloidee ed estese del viso dovute a ustioni, causticazioni o radiazioni;

i gravi avvallamenti dell’osso frontale; lo schiacciamento massivo della piramide nasale,

l’enucleazione di un globo oculare, l’asportazione del cuoio capelluto (scalpo); l’amputazione del

padiglione auricolare; le gravi asimmetrie di un’emifaccia da esiti di fratture con schiacciamento

zigomatico o mandibolare.

Paragrafo 11: Aggravanti delle lesioni

Indipendentemente dalla durata della malattia ci possono essere le cosiddette le quali configurano

aggravanti,

una lesione come gravissima e quindi procedibile d’ufficio anche se dal punto di vista della durata potrebbe

essere identificata come lieve.

Paragrafo 11.1: Lesione personale dolosa aggravata

Oltre alle (art.583 c.p.), esistono delle che si riferiscono a

aggravanti biologiche aggravanti giuridiche,

circostanze di altro genere e hanno per oggetto la lesione personale dolosa:

 prevedute anche per l’omicidio doloso agli articoli 576-577 del c.p.

aggravanti speciali:

 prevedute anche per l’omicidio preterintenzionale all’articolo 585 c.p., quando

aggravanti speciali:

il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive; materie esplodenti, gas asfissianti ed accecanti;

 art. 61 c.p

aggravanti comuni:

Paragrafo 11.2: Lesione personale dolosa aggravata

Il medico deve tenere presenti soprattutto le aggravanti relative al mezzo di produzione della lesione (art 577

e 585) che sono le seguenti:

 le e ogni altro mezzo insidioso;

sostanze venefiche

 le da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

armi

 dei quali è dalla legge

Tutti gli strumenti atti a offendere, vietato il porto in modo assoluto, o

senza giustificato motivo;

 Le sostanze corrosive, le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti

Per agli effetti della legge penale, si intendono:

armi,

Quelle da sparo e tutte le altre

1. la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona

Tutti gli dei quali è dalla legge in modo assoluto, ovvero

2. strumenti atti a offendere, vietato il porto

senza giustificato motivo. Rientrano tra queste:

 costituite appositamente per offendere la persona, distinguibili in armi da sparo e

ARMI PROPRIE:

armi bianche (baionette, sciabole, pugnali, stiletti)

 la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (mazze ferrate, bastoni

STRUMENTI LESIVI:

ferrati, noccoliere)

 oggetti non destinati all’offesa della persona ma che possono tuttavia essere

ARMI IMPROPRIE:

usati a tale scopo (coltelli, mazze, tubi, catene, fionde, sfere metalliche ecc.

Esempio del prof: Se dovesse arrivare al PS una paziente che presenta una lesione indotta da una di queste

sostanze (es. sostanza corrosiva), anche lesione lievissima o lieve, è obbligatoria la denuncia all’autorità

giudiziaria perché la presenza dell’aggravante (sostanza corrosiva) rende procedibile d’ufficio il reato.

N.B: La lesione aggravata è procedibile d’ufficio indipendentemente dall’entità e dalla natura della

lesione stessa.

Paragrafo 12: Accertamenti medico-legali in caso di lesione personale

In caso di lesioni personali occorre esprimere un giudizio sui fatti seguenti:

 Natura della lesione

 Durata del decorso

 (se sono presenti aggravanti e la compatibilità con la narrazione

Le cause e i mezzi di produzione

del soggetto)

 (es. ecchimosi e relativa colorazione che definisce le tempistiche

L’epoca alla quale risale la lesione

della lesione)

 (gli esiti)

La durata dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni

 (riportare se sono presenti situazioni di pericolo di vita)

La situazione di pericolo corso dal leso

 (indebolimento permanente d’organo, sfregio,

Le conseguenze permanenti della lesione

deformazione, malattia certamente insanabile, perdita della capacità di procreare, alterazioni della

favella). 18

Medicina Legale – Lezione 04

Sommario

Paragrafo 1: Segreto professionale........................................................................................................2

Paragrafo 2:HIV...................................................................................................................................4

....................................................................................................... 5

Paragrafo 3: Il consenso informato

Paragrafo 3.1: Evoluzione storica del rapporto medico-paziente........................................................7

Paragrafo 3.2: Requisiti ed informazioni presenti nel consenso informato..........................................8

Paragrafo 3.3: LEGGE 22 DICEMBRE 2017, n.219..........................................................................9

Paragrafo 3.3.1. ARTICOLO 1: Consenso informato.....................................................................9

Paragrafo 3.3.2. ARTICOLO 2: Legge n.38 del 2010....................................................................12

Paragrafo 3.3.3: ARTCOLO 3: Minori e incapaci........................................................................12

Paragrafo 3.3.4. ARTICOLO 4: Disposizioni anticipate di trattamento ( DAT)............................14

.............................................15

Paragrafo 3.3.5. ARTICOLO 5: Pianificazione condivisa delle cure

...........................................................................15

Paragrafo 3.3.6. ARTICOLO 6: Responsabilità

Paragrafo 3.3.7. ARTICOLO 8: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.........................................16

Paragrafo 3.4: Esempio di errori sul consenso informato (caso reale)...............................................19

1

Paragrafo 1: Segreto professionale.

Il segreto professionale è un obbligo del nostro codice deontologico, il quale rappresenta l’insieme delle norme,

fondate su principi etici, su cui si fonda la nostra professione e quindi la rivelazione del segreto professionale

va contro il principio etico della fiducia, il rispetto, la riservatezza e la tutela del rapporto del paziente. È anche

un obbligo giuridico. interamente dal professore)

(letto

Articolo 10 del codice deontologico:

“Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività

professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. Il

medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La

violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui,

ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da

una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve

rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti

al segreto professionale. La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli

Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.”

Commento del professore:

Dall’articolo è possibile notare delle giuste cause di rilevazione del segreto professionale, escluse le quali noi

siamo tenuti alla tutela della riservatezza, in quanto obbligo di legge.

C’è un trattamento specifico sui dati sensibili e il regolamento della privacy, presente nell’articolo 11:

“Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o

del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute

e alla vita sessuale. Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o

divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o

all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del

loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.”

Siamo obbligati per legge a fornire al paziente delle modulistiche e informative in cui si chiarisce cosa si farà

con i dati acquisiti, come li tratterremo e conserveremo, è un obbligo di legge

Articolo 12: Trattamento dei dati sensibili.

“Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso

informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.”

Ci sono delle figure che non sono professionisti sanitari, ma sono tenuti anch’essi al segreto professionale e

questo è specificato nell’’articolo 622 del Codice penale, ovvero Art. 622 (Rivelazione di segreto

professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato ufficio, o della propria professione o

arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal

con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

fatto può derivare nocumento,

Cosa costituisce segreto?

Costituisce segreto ciò che

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe199704 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Vita-Salute San Raffaele di Milano o del prof Travaini Guido.
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