Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L A SPECIFICITÀ DEL DIRITTO ALL’INTERNO DEL PIU’
AMPIO UNIVERSO NORMATIVO DI CUI FA PARTE.
Non è solamente il diritto a darci direttive sul nostro
comportamento. Esistono norme diverse, come norme dettate
dalla nostra morale, dalla fede, dalla buona educazione ecc. …
Sono tanti i iste, i normativi all’interno dei quali ci troviamo ed il
diritto è uno di questi.
Per capire cosa caratterizza la normatività del diritto e la sua
funzione è essenziale partire dal tipo di linguaggio che il diritto
fi fi fi
usa. È importante fare questa distinzione tra le funzioni del
linguaggio, il quale può essere usato con diversi scopi:
- Linguaggio usato con funzione descrittiva. Usiamo questo
linguaggio quando vogliamo dare degli enunciati descritti per
informare di come stanno le cose; si vuole dare una
descrizione della realtà in modo oggettivo.
- Linguaggio usato con funzione prescrittiva. Questo linguaggio
consiste nella voler in uenzare e guidare il comportamento
altrui.
Gli elementi linguistici che determinano la differenza tra i due
linguaggi sono i modi verbali: gli enunciati descrittivi usano il
modo indicativo, mentre gli enunciati prescrittivi usano il modo
imperativo o in nito. Altra caratteristica linguistica degli
enunciati prescrittivi utilizzata a prescindere dal modo verbale
utilizzato è l’idea di dovere o divieto che viene sottolineata (es.:
“dovresti tornare” o “è vietato entrare”).
La forma di linguaggio che interessa maggiormente il diritto è la
seconda, in quanto si vuole che il destinatario del linguaggio
faccia quello che sto dicendo o che si astenga da un certo
comportamento.
Altra differenza tra le due tipologie di enunciati è il tipo di
reazione che suscitano nel loro destinatario. Di fronte ad un
enunciato descrittivo la reazione può essere di due tipi secondo
il criterio giudizio di vero o falso.
Di fronte ad un enunciato prescritto invece la reazione del
destinatario viene posta secondo un criterio di giusto/ingiusto,
fi fl
valido/non valido. La reazione nale quindi può essere
un’obbedienza o una trasgressione.
Perciò possiamo dire che il diritto rientri nell’ambito della
prescrittività perché non ha la funzione di insegnare ed
informare di qualcosa, ma ha il compito di dire cosa va e non
va fatto. È un sistema di regolazione dei comportamenti e come
tale si avvale della funzione prescritti del linguaggio. Si tratta di
una prevalenza, non signi ca che tutti gli enunciati di cui si
avvale il diritto siano di tipo prescrittivo!
Altra distinzione è quella tra il mondo dei fatti e il mondo delle
norme: il mondo dell’essere (fatti) e il mondo del dover essere
(norme). Per spiegare questa differenza prendiamo come
esempio due loso :
- Hume, losofo scozzese empirista del ‘700 che ha teorizzato
una chiara distinzione tra il piano dell’essere e il piano del
dover essere, la “Great division”. Il piano dell’essere è il
piano dei fatti, si tratta quindi di constatazioni di fatto. Il
piano del dover essere, invece, molte volte non corrisponde
alla reale immagine delle cose. Dal puto di vista logico
secondo Hume è sbagliato cercare di passare dal piano
dell’essere al piano del voler essere; chiamava questo tipo di
errore “fallacia”. Hume era grande nemico del diritto
naturale, il quale si basa sull’idea che esistono dei principi
naturali dai quali si ricavano le norme. Quindi secondo
Hume i giusnaturalisti commettono un grande errore, in
quanto secondo lui la volontà va tenuta separata dai fatti.
fi fi fi fi fi
- Kelsen, losofo del diritto del ‘900. Anche lui ha distinto
questi due mondi, anche se in modo diverso rispetto a
Hume. Kelen affermava che il mondo dei fatti naturali si
distingue dal mondo delle norme perché questi due
universisono retti da due principi diversi: il principio di
causalità che regge il mondo dei fatti (ad esempio la forza di
gravità), e il principio di imputazione che regge il mondo
delle norme, dove entra in scena la responsabilità umana (ad
esempio l’uccisione di qualcuno, che causa la pena carcere).
Quindi i fatti sono concatenazioni naturali degli eventi sulle
quali l’uomo non può incidere, mentre il ondo delle norme è
il mondo in cui si ha come protagonista la responsabilità, che
a sua volta causa una conseguenza.
Il diritto non esaurisce gli altri sistemi normativi. Oltre al diritto i
nostri comportamenti sono regolati dalla morale, dalla religione,
dal galateo sociale, dalle convenzioni, dal senso di umanità,
dalle tradizioni, dalla grammatica. Il mondo delle norme è un
insieme di sistemi che regolano i nostri comportamenti. Il diritto
è un sistema di regolazioni di condotta quindi che si intreccia
con altri. I vari sistemi normativi sono accomunati dall’uso del
linguaggio pescrittivo, in quanto hanno l’aspirazione di guidare i
nostri comportamenti.
Gli aspetti che quali cano la norma del diritto e che lo
distinguono dagli altri tipi di norma sono:
fi fi
- il diritto è un qualcosa che non rimane mai chiuso
nell’interiorità del soggetto, ma riguarda òe sue relazioni
esteriori, i suoi effetti all’esterno.
- La norma giuridica è qualcosa che non può mai rimanere
sottinteso/implicito, deve essere quindi scritto, condizione
che si esige nel periodo storico che stiamo vivendo.
- Il diritto non può essere gestito privatamente, è gestito
istituzionalmente dagli organi preposti. Esiste un apparato
pubblico che presiede all’amministrazione del diritto.
- In caso di violazione comporta conseguenze ben precise,
prestabilite e regolate istituzionalmente; si tratta di sanzioni.
Quarta parte slides.
L E NORME GIURIDICHE. Il diritto è de nibile come un
insieme di norme. Questa de nizione ci fa comprendere
che le norme sono l’elemento costituito del diritto, anche
se ciò caratterizza il diritto è anche la maniera in cui queste
norme stanno insieme. Caratterizzate è l’ordine in cui queste
vengono disposte, il criterio secondo il quale sono messe
assieme, l’ordine in cui sono disposte non è casuale, bensì
sistematico; questo ha molti effetti: una norma è correlata ad
altre, è tutto un disegno unitario, è tutto un sistema organico
(ordinato). Tutto questo insieme di requisiti che il diritto ha in
quanto sistema, viene de nito col termine “ORDINAMENTO”.
Dentro questo termine è contenuto questo carattere quali cato
che l’insieme di norme che costituiscono il diritto presentano.
Quando parliamo di ordinamento parliamo di un termine già in
fi fi fi fi
sé quali cata, un termine che produce ordine e lo produce
intrinsecamente. Ordinamento è anche una parola che
conferisce concretezza al diritto. Quando il termine diritto può
essere sostituito da ordinamento giuridico si parla di diritto in
senso oggettivo. I con ni dell’ordinamento però non sempre
coincidono coi con ni dello Stato, può avere dimensioni
diverse.
Es.: ordinamento giuridico italiano e ordinamento giuridico
globale.
Attraverso la chiave di lettura dell’ordinamento impariamo ad
abituarsi a leggere il diritto staccandoci dalla singola norma, ma
vederla come componente di una realtà più ampia.
D IVERSE CONCEZIONI DELLA NORMA GIURIDICA.
Diversi loso del diritto nella storia hanno cercato di
disegnare, concepire ed elaborare l’idea di norma
giuridica.
- Una prima de nizione immediata, forse semplicistica, è l’idea
che la norma è un comando (quindi anche un divieto).
Questa è un’idea molto elementare e primitiva, ma ha avuto
un certo seguito specialmente nell’800. Questa concezione
la chiamiamo “imperativistica”, termine in cui è implicito il
termine di ordine e imperativo, dal latino “imperium” che
signi ca potere. Secondo questa idea la caratteristica
peculiare delle ordine giuridiche è il fatto che vengono
accompagnate dalla sanzione, conseguenza giuridica
negativa che l’ordinamento prevede in caso di trasgressione.
fi fi fi fi fi fi fi
- Nel ‘900 si è affermata una concezione “normativistica” ( di
Kelsen) secondo la quale al centro del diritto ci sono le
norme in quanto distinte da fatti, e viste come lo strumento
che riveste i fatti di signi cato giuridico. Signi ca cogliere del
diritto il suo essere un agglomerato di norme e come tale il
suo collocarsi in un ordine della realtà diverso da quello
puramente fattuale, bensì quello normativo, del dover essere.
È una visione loso ca che non si limita a vedere il diritto
solo come un insieme di norme. Si intende dire che è un
insieme di norme e in quanto tale si coglie la sua vera natura
se lo si colloca su un piano diverso da quello fattuale, si eleva
al di sopra del mondo dei fatti. In questo caso ciò che è
normativo è lontano dal fattuale. Tuttavia però questi non
sono due mondi paralleli, hanno un contatto: le norme
giuridiche servono a rivestire di signi cati giuridici quelli che
sarebbero dei semplici fatti. Le norme dice Kelsen sono
“schemi di quali cazione”, come dei vestiti che
l’ordinamento mette ai fatti per dotarli di giuridicità.
Es.: la persona A provoca la morte della persona B. È un fatto
per il quale è necessario stabilire delle conseguenze. Posso
quali care il fatto in tre modi diversi a seconda della norma.
1. Omicidio: se non ci fosse la norma che quali ca il fatto
dell’omicidio come tale, non ci sarebbe nemmeno la
conseguenza della sanzione ed uccidere non sarebbe
nemmeno un reato!
2. Esecuzione di una sentenza capitale: si provocala morte di
una persona per punirla di un reato commesso.
fi fi fi fi fi fi fi fi
3. Legittima difesa: una norma totalmente diversa da quella
che stabilisce il carcere per l’uccisione di una persona. La
norma quali ca il fatto in maniera diversa rispetto ai casi 1 e
2.
Dal punto di vista fattuale i tre casi sono la stessa cosa, mentre
dal punto di vista giuridico a seconda della norma che riveste
quel fatto di un certo signi cato, avrò situazioni giuridiche
diverse.
Quindi, questa concezione consiste anche nel cogliere la
funzione delle norme giuridiche nel loro essere pensate per
investire di signi cato giuridico dei fatti che senza esse non
sarebbero niente: la norma è intesa come schema di
quali cazione posto su fatti non giuridici.
- concezione istituzionalistica: come dice il