Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 45
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 1 Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Logica, argomentazione e informatica giuridica Pag. 41
1 su 45
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L A SPECIFICITÀ DEL DIRITTO ALL’INTERNO DEL PIU’

AMPIO UNIVERSO NORMATIVO DI CUI FA PARTE.

Non è solamente il diritto a darci direttive sul nostro

comportamento. Esistono norme diverse, come norme dettate

dalla nostra morale, dalla fede, dalla buona educazione ecc. …

Sono tanti i iste, i normativi all’interno dei quali ci troviamo ed il

diritto è uno di questi.

Per capire cosa caratterizza la normatività del diritto e la sua

funzione è essenziale partire dal tipo di linguaggio che il diritto

fi fi fi

usa. È importante fare questa distinzione tra le funzioni del

linguaggio, il quale può essere usato con diversi scopi:

- Linguaggio usato con funzione descrittiva. Usiamo questo

linguaggio quando vogliamo dare degli enunciati descritti per

informare di come stanno le cose; si vuole dare una

descrizione della realtà in modo oggettivo.

- Linguaggio usato con funzione prescrittiva. Questo linguaggio

consiste nella voler in uenzare e guidare il comportamento

altrui.

Gli elementi linguistici che determinano la differenza tra i due

linguaggi sono i modi verbali: gli enunciati descrittivi usano il

modo indicativo, mentre gli enunciati prescrittivi usano il modo

imperativo o in nito. Altra caratteristica linguistica degli

enunciati prescrittivi utilizzata a prescindere dal modo verbale

utilizzato è l’idea di dovere o divieto che viene sottolineata (es.:

“dovresti tornare” o “è vietato entrare”).

La forma di linguaggio che interessa maggiormente il diritto è la

seconda, in quanto si vuole che il destinatario del linguaggio

faccia quello che sto dicendo o che si astenga da un certo

comportamento.

Altra differenza tra le due tipologie di enunciati è il tipo di

reazione che suscitano nel loro destinatario. Di fronte ad un

enunciato descrittivo la reazione può essere di due tipi secondo

il criterio giudizio di vero o falso.

Di fronte ad un enunciato prescritto invece la reazione del

destinatario viene posta secondo un criterio di giusto/ingiusto,

fi fl

valido/non valido. La reazione nale quindi può essere

un’obbedienza o una trasgressione.

Perciò possiamo dire che il diritto rientri nell’ambito della

prescrittività perché non ha la funzione di insegnare ed

informare di qualcosa, ma ha il compito di dire cosa va e non

va fatto. È un sistema di regolazione dei comportamenti e come

tale si avvale della funzione prescritti del linguaggio. Si tratta di

una prevalenza, non signi ca che tutti gli enunciati di cui si

avvale il diritto siano di tipo prescrittivo!

Altra distinzione è quella tra il mondo dei fatti e il mondo delle

norme: il mondo dell’essere (fatti) e il mondo del dover essere

(norme). Per spiegare questa differenza prendiamo come

esempio due loso :

- Hume, losofo scozzese empirista del ‘700 che ha teorizzato

una chiara distinzione tra il piano dell’essere e il piano del

dover essere, la “Great division”. Il piano dell’essere è il

piano dei fatti, si tratta quindi di constatazioni di fatto. Il

piano del dover essere, invece, molte volte non corrisponde

alla reale immagine delle cose. Dal puto di vista logico

secondo Hume è sbagliato cercare di passare dal piano

dell’essere al piano del voler essere; chiamava questo tipo di

errore “fallacia”. Hume era grande nemico del diritto

naturale, il quale si basa sull’idea che esistono dei principi

naturali dai quali si ricavano le norme. Quindi secondo

Hume i giusnaturalisti commettono un grande errore, in

quanto secondo lui la volontà va tenuta separata dai fatti.

fi fi fi fi fi

- Kelsen, losofo del diritto del ‘900. Anche lui ha distinto

questi due mondi, anche se in modo diverso rispetto a

Hume. Kelen affermava che il mondo dei fatti naturali si

distingue dal mondo delle norme perché questi due

universisono retti da due principi diversi: il principio di

causalità che regge il mondo dei fatti (ad esempio la forza di

gravità), e il principio di imputazione che regge il mondo

delle norme, dove entra in scena la responsabilità umana (ad

esempio l’uccisione di qualcuno, che causa la pena carcere).

Quindi i fatti sono concatenazioni naturali degli eventi sulle

quali l’uomo non può incidere, mentre il ondo delle norme è

il mondo in cui si ha come protagonista la responsabilità, che

a sua volta causa una conseguenza.

Il diritto non esaurisce gli altri sistemi normativi. Oltre al diritto i

nostri comportamenti sono regolati dalla morale, dalla religione,

dal galateo sociale, dalle convenzioni, dal senso di umanità,

dalle tradizioni, dalla grammatica. Il mondo delle norme è un

insieme di sistemi che regolano i nostri comportamenti. Il diritto

è un sistema di regolazioni di condotta quindi che si intreccia

con altri. I vari sistemi normativi sono accomunati dall’uso del

linguaggio pescrittivo, in quanto hanno l’aspirazione di guidare i

nostri comportamenti.

Gli aspetti che quali cano la norma del diritto e che lo

distinguono dagli altri tipi di norma sono:

fi fi

- il diritto è un qualcosa che non rimane mai chiuso

nell’interiorità del soggetto, ma riguarda òe sue relazioni

esteriori, i suoi effetti all’esterno.

- La norma giuridica è qualcosa che non può mai rimanere

sottinteso/implicito, deve essere quindi scritto, condizione

che si esige nel periodo storico che stiamo vivendo.

- Il diritto non può essere gestito privatamente, è gestito

istituzionalmente dagli organi preposti. Esiste un apparato

pubblico che presiede all’amministrazione del diritto.

- In caso di violazione comporta conseguenze ben precise,

prestabilite e regolate istituzionalmente; si tratta di sanzioni.

Quarta parte slides.

L E NORME GIURIDICHE. Il diritto è de nibile come un

insieme di norme. Questa de nizione ci fa comprendere

che le norme sono l’elemento costituito del diritto, anche

se ciò caratterizza il diritto è anche la maniera in cui queste

norme stanno insieme. Caratterizzate è l’ordine in cui queste

vengono disposte, il criterio secondo il quale sono messe

assieme, l’ordine in cui sono disposte non è casuale, bensì

sistematico; questo ha molti effetti: una norma è correlata ad

altre, è tutto un disegno unitario, è tutto un sistema organico

(ordinato). Tutto questo insieme di requisiti che il diritto ha in

quanto sistema, viene de nito col termine “ORDINAMENTO”.

Dentro questo termine è contenuto questo carattere quali cato

che l’insieme di norme che costituiscono il diritto presentano.

Quando parliamo di ordinamento parliamo di un termine già in

fi fi fi fi

sé quali cata, un termine che produce ordine e lo produce

intrinsecamente. Ordinamento è anche una parola che

conferisce concretezza al diritto. Quando il termine diritto può

essere sostituito da ordinamento giuridico si parla di diritto in

senso oggettivo. I con ni dell’ordinamento però non sempre

coincidono coi con ni dello Stato, può avere dimensioni

diverse.

Es.: ordinamento giuridico italiano e ordinamento giuridico

globale.

Attraverso la chiave di lettura dell’ordinamento impariamo ad

abituarsi a leggere il diritto staccandoci dalla singola norma, ma

vederla come componente di una realtà più ampia.

D IVERSE CONCEZIONI DELLA NORMA GIURIDICA.

Diversi loso del diritto nella storia hanno cercato di

disegnare, concepire ed elaborare l’idea di norma

giuridica.

- Una prima de nizione immediata, forse semplicistica, è l’idea

che la norma è un comando (quindi anche un divieto).

Questa è un’idea molto elementare e primitiva, ma ha avuto

un certo seguito specialmente nell’800. Questa concezione

la chiamiamo “imperativistica”, termine in cui è implicito il

termine di ordine e imperativo, dal latino “imperium” che

signi ca potere. Secondo questa idea la caratteristica

peculiare delle ordine giuridiche è il fatto che vengono

accompagnate dalla sanzione, conseguenza giuridica

negativa che l’ordinamento prevede in caso di trasgressione.

fi fi fi fi fi fi fi

- Nel ‘900 si è affermata una concezione “normativistica” ( di

Kelsen) secondo la quale al centro del diritto ci sono le

norme in quanto distinte da fatti, e viste come lo strumento

che riveste i fatti di signi cato giuridico. Signi ca cogliere del

diritto il suo essere un agglomerato di norme e come tale il

suo collocarsi in un ordine della realtà diverso da quello

puramente fattuale, bensì quello normativo, del dover essere.

È una visione loso ca che non si limita a vedere il diritto

solo come un insieme di norme. Si intende dire che è un

insieme di norme e in quanto tale si coglie la sua vera natura

se lo si colloca su un piano diverso da quello fattuale, si eleva

al di sopra del mondo dei fatti. In questo caso ciò che è

normativo è lontano dal fattuale. Tuttavia però questi non

sono due mondi paralleli, hanno un contatto: le norme

giuridiche servono a rivestire di signi cati giuridici quelli che

sarebbero dei semplici fatti. Le norme dice Kelsen sono

“schemi di quali cazione”, come dei vestiti che

l’ordinamento mette ai fatti per dotarli di giuridicità.

Es.: la persona A provoca la morte della persona B. È un fatto

per il quale è necessario stabilire delle conseguenze. Posso

quali care il fatto in tre modi diversi a seconda della norma.

1. Omicidio: se non ci fosse la norma che quali ca il fatto

dell’omicidio come tale, non ci sarebbe nemmeno la

conseguenza della sanzione ed uccidere non sarebbe

nemmeno un reato!

2. Esecuzione di una sentenza capitale: si provocala morte di

una persona per punirla di un reato commesso.

fi fi fi fi fi fi fi fi

3. Legittima difesa: una norma totalmente diversa da quella

che stabilisce il carcere per l’uccisione di una persona. La

norma quali ca il fatto in maniera diversa rispetto ai casi 1 e

2.

Dal punto di vista fattuale i tre casi sono la stessa cosa, mentre

dal punto di vista giuridico a seconda della norma che riveste

quel fatto di un certo signi cato, avrò situazioni giuridiche

diverse.

Quindi, questa concezione consiste anche nel cogliere la

funzione delle norme giuridiche nel loro essere pensate per

investire di signi cato giuridico dei fatti che senza esse non

sarebbero niente: la norma è intesa come schema di

quali cazione posto su fatti non giuridici.

- concezione istituzionalistica: come dice il

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola.sh02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Logica, argomentazione e informatica giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Zanichelli Stefano.