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FALLIMENTO
Art. 9 l.fall. sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale del luogo dove ha sede
impresa; la sentenza dichiarativa di fallimento assume due significati: 1) sostanziale
di accertamento dell'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi; 2) processuale
di vera e propria apertura della relativa procedura-> è da questo che si producono gli
effetti del fallimento; art. 16 tribunale procede a nomina dei principali organi della
procedura: giudice delegato e curatore fallimentare;
effetti del fallimento per il fallito (debitore): -effetti patrimoniali; -effetti personali;
-effetti penali; EFFETTI PATRIMONIALI: insieme di regole volte a determinare il
contenuto dell'attivo fallimentare dalla cui applicazione consegue la cristallizzazione
del patrimonio del debitore (insensibile ad eventuali modificazioni della sua
consistenza); esigenza di precludere concorso di creditori il cui titolo sia venuto a
esistenza successivamente alla dichiarazione di fallimento sui beni costitutivi
dell'attivo fallimentare ; importante capire quali beni sono compresi nell’attivo
fallimentare art. 42: la sentenza di fallimento priva dalla sua data il fallito
dell'amministrazione della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione
di fallimento (spossessamento: debitore perde il potere di disporre dei propri beni
non perde però ne edita la verità né capacità di agire: questo è un effetto sostanziale)-
> il curatore fallimentare si sostituisce al fallito per l'amministrazione dei beni
art.44 l.fall. dalla perdita dell'amministrazione e controllo dei beni deriva
:” tutti gli atti
l'inefficacia degli atti da lui compiuti dopo la dichiarazione di fallimento
compiuti dal fallito e i pagamenti delle eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento
sono inefficaci rispetto ai creditori sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti
dopo la sentenza dichiarativa di fallimento” (per intestatario dei pagamenti obbligo di
restituire quanto ricevuto) -> inefficacia relativa in quanto gli atti posti in essere sono
validi ed efficaci tra le parti e nei confronti dei terzi ma inefficaci (inopponibili) nei
confronti del fallimento; art. 16 la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi
effetti dalla data della pubblicazione, gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla
data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, fatta salva la buona fede
dei terzi ovvero rispetto terzi di buona fede gli effetti di tale sentenza non si producono
dal momento della pubblicazione ma dal momento le iscrizioni alla sentenza
dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese sono compresi
nell'attivo fallimentare: 1) i beni di proprietà del fallito anche qualora si trovino nel
possesso dei terzi; 2) i beni di proprietà di terzi e dei quali il fallito debba la
restituzione (i terzi dovranno fare domanda di restituzione che avverrà con decreto del
giudice delegato previo parere favorevole del curatore); il terzo che vanta diritto su un
bene dovrà dimostrare l'avvenuta compravendita e l’anteriorità dell'atto rispetto alla
dichiarazione di fallimento e che era in buona fede (che non conosceva cioè la
situazione di insolvenza), è necessario altresì che la posizione giuridica acquisita dal
terzo sia opponibile ai creditori a tal fine può essere necessario il compimento di
determinate formalità art. 45 formalità eseguite dopo la dichiarazione di
fallimento: formalità necessarie per rendere opponibili gli atti terzi se compiute dopo la
data della dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori (occorre
dimostrare che il bene oggetto di trasferimento non fa parte dell'attivo fallimentare)
Nel fallimento la tutela del terzo non avviene in conformità alle regole generali sulla
circolazione dei diritti, essa è ricollegata all'attuazione di una pubblicità di carattere
generale ovvero l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; opponibilità degli
atti eseguiti dal fallito è condizionata al fatto che tali atti sono stati posti in essere
anteriormente all'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese;
Inefficacia che consegue al mancato compimento delle formalità anteriormente
all'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese,
l'inefficacia natura relativa un regime peculiare è previsto per i beni
sopravvenuti (non compresi nel patrimonio del debitore al momento del fallimento;
beni del fallito: sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al
art.42
fallito durante il fallimento dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi; il curatore previa autorizzazione del comitato dei
creditori può rinunciare ad acquisire i beni sopravvenuti
EFFETTI PROCESSUALI la dichiarazione di fallimento del debitore comporta
l'interruzione del processo cioè la perdita della capacità processuale del fallito -> dopo
in giudizio ci sta il curatore; il fallito può intervenire in giudizio solo per le questioni
dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è
previsto dalla legge (carattere penale) -> il fallito non può stare in giudizio né come
attore né come convenuto nelle cause relative ai rapporti patrimoniali compresi nel
fallimento; -> il fallito può stare invece in giudizio per le questioni di carattere
personale (es. separazione) o per i beni esclusi dallo spossessamento/attivo
fallimentare art. 46 beni non compresi nel fallimento (che non fanno parte
i beni e i
dell'attivo fallimentare e quindi non sono oggetto di esecuzione concorsuale):
diritti di natura personale, assegni aventi carattere alimentari, stipendi, pensioni e ciò
che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia e i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei
figli alimenti al fallito e alla famiglia: se il fallito vengono a mancare i
art. 47
mezzi di sussistenza il giudice delegato sentito il curatore e il comitato dei creditori
può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (a carico della
massa attiva fallimentare) -> salvaguardia esigenze di vita sua e della famiglia
EFFETTI PERSONALI: a) limitazioni delle libertà imprenditore dichiarato fallito è tenuto
comunicare al curatore cambio di residenza, il fallito non deve chiedere autorizzazione
per allontanarsi dalla propria residenza ma ha l'obbligo di informare gli organi della
procedura, è inoltre tenuto a consegnare al curatore ogni corrispondenza di ogni
genere (diverso se fallito è persona giuridica o fisica, se giuridica deve consegnare
direttamente al curatore); b) limitazioni delle capacità civili: fallito non può essere
amministratore, sindaco, revisore società, no avvocato tutore, arbitro, notaio-> ogni
restrizione viene meno con la chiusura del fallimento (voi in passato invece doveva
essere emanato un provvedimento di riabilitazione del fallito emanato dal tribunale
dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento), perdita inoltre delle capacità di ordine
politico (non eleggibile).
EFFETTI PENALI: la dichiarazione di fallimento espone il fallito a sanzioni penali (reati:
arrecare pregiudizio ai creditori) per fatti compiuti prima ho anche successivamente al
fallimento: 1) bancarotta fraudolenta (fatti caratterizzati dal dolo dell'imprenditore
-> reclusione da tre a 10 anni; se imprenditore ha distratto, occultato, distrutto in tutto
o in parte i suoi beni o se ha esposto o riconosciuto passività inesistenti con lo scopo
di recare pregiudizio ai creditori); 2) bancarotta semplice (pena inferiore siccome
reato è caratterizzato non da dolo ma da colpa del fallito, se ha fatto spese personali o
per famiglia eccessive o operazioni imprudenti -> puniti da sei mesi a tre anni); 3)
ricorso abusivo al credito (amministratori ricorrono o continuano a ricorrere al
credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza -> puniti da sei mesi a tre anni)
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI: art. 64 l.fall.
queste norme sono volte a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori attraverso
l'inefficacia dell'atto pregiudizievole nei loro confronti (ricostruire cioè l'attivo
patrimoniale); L'attivo fallimentare può comprendere valori che al momento della
dichiarazione di fallimento non fanno parte del patrimonio perché di tali valori
l'imprenditore ha validamente disposto in un momento antecedente al momento in cui
avrà luogo la dichiarazione di fallimento l'inefficacia dell'atto nei confronti dei
creditori (atti resi inefficaci per la sola dichiarazione di fallimento) opera talvolta
automaticamente (per effetto della dichiarazione di fallimento) altre volte a seguito
di una pronuncia giudiziaria di revoca (revocatoria fallimentare) -> il rimedio
dell’inefficacia (art.64 l.fall) si applica agli atti anteriori o successivi al fallimento ad
esso opponibili (devono ritenersi opponibili al fallimento atti posti in essere
anteriormente a tale iscrizione); alcuni atti o pagamenti sono inefficaci ex lege quelli
considerati di fatto pregiudizievoli per i creditori, sono inefficaci a seguito della
atti a titolo gratuito (atti
sentenza dichiarativa di fallimento art. 64 l.fall che
sono privi di effetto
importano un'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo)
rispetto ai creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento (esclusi i regali d'uso ( attribuzioni eseguite in conformità al costume
e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica
sociale)
utilità nel caso in cui la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante) -> la
ratio di tale disciplina è quella di accordare un interesse superiore ai creditori rispetto
sono privi di effetto
a quello dei soggetti beneficiari dell'atto di liberalità art.65
rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione
di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due
anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (il pagamento e qualunque atto estintivo
di un debito adempiuto con denaro oppure con altri mezzi di pagamento alla luce degli
usi commerciali) (pagamento cioè che sarebbe divenuto inesigibile nel giorno della
dichiarazione di fallimento o dopo) -> l’inefficacia ex legge è prevista perché il
pagamento anticipato di debiti scaduti successivamente al fallimento è valso a
sottrarre il credito alla regolazione concorsuale (nel caso in cui non ave