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FALLIMENTO

Art. 9 l.fall. sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale del luogo dove ha sede

impresa; la sentenza dichiarativa di fallimento assume due significati: 1) sostanziale

di accertamento dell'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi; 2) processuale

di vera e propria apertura della relativa procedura-> è da questo che si producono gli

effetti del fallimento; art. 16 tribunale procede a nomina dei principali organi della

procedura: giudice delegato e curatore fallimentare;

effetti del fallimento per il fallito (debitore): -effetti patrimoniali; -effetti personali;

-effetti penali; EFFETTI PATRIMONIALI: insieme di regole volte a determinare il

contenuto dell'attivo fallimentare dalla cui applicazione consegue la cristallizzazione

del patrimonio del debitore (insensibile ad eventuali modificazioni della sua

consistenza); esigenza di precludere concorso di creditori il cui titolo sia venuto a

esistenza successivamente alla dichiarazione di fallimento sui beni costitutivi

dell'attivo fallimentare ; importante capire quali beni sono compresi nell’attivo

fallimentare art. 42: la sentenza di fallimento priva dalla sua data il fallito

dell'amministrazione della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione

di fallimento (spossessamento: debitore perde il potere di disporre dei propri beni

non perde però ne edita la verità né capacità di agire: questo è un effetto sostanziale)-

> il curatore fallimentare si sostituisce al fallito per l'amministrazione dei beni

art.44 l.fall. dalla perdita dell'amministrazione e controllo dei beni deriva

:” tutti gli atti

l'inefficacia degli atti da lui compiuti dopo la dichiarazione di fallimento

compiuti dal fallito e i pagamenti delle eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento

sono inefficaci rispetto ai creditori sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti

dopo la sentenza dichiarativa di fallimento” (per intestatario dei pagamenti obbligo di

restituire quanto ricevuto) -> inefficacia relativa in quanto gli atti posti in essere sono

validi ed efficaci tra le parti e nei confronti dei terzi ma inefficaci (inopponibili) nei

confronti del fallimento; art. 16 la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi

effetti dalla data della pubblicazione, gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla

data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, fatta salva la buona fede

dei terzi ovvero rispetto terzi di buona fede gli effetti di tale sentenza non si producono

dal momento della pubblicazione ma dal momento le iscrizioni alla sentenza

dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese sono compresi

nell'attivo fallimentare: 1) i beni di proprietà del fallito anche qualora si trovino nel

possesso dei terzi; 2) i beni di proprietà di terzi e dei quali il fallito debba la

restituzione (i terzi dovranno fare domanda di restituzione che avverrà con decreto del

giudice delegato previo parere favorevole del curatore); il terzo che vanta diritto su un

bene dovrà dimostrare l'avvenuta compravendita e l’anteriorità dell'atto rispetto alla

dichiarazione di fallimento e che era in buona fede (che non conosceva cioè la

situazione di insolvenza), è necessario altresì che la posizione giuridica acquisita dal

terzo sia opponibile ai creditori a tal fine può essere necessario il compimento di

determinate formalità art. 45 formalità eseguite dopo la dichiarazione di

fallimento: formalità necessarie per rendere opponibili gli atti terzi se compiute dopo la

data della dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori (occorre

dimostrare che il bene oggetto di trasferimento non fa parte dell'attivo fallimentare)

Nel fallimento la tutela del terzo non avviene in conformità alle regole generali sulla

circolazione dei diritti, essa è ricollegata all'attuazione di una pubblicità di carattere

generale ovvero l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; opponibilità degli

atti eseguiti dal fallito è condizionata al fatto che tali atti sono stati posti in essere

anteriormente all'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese;

Inefficacia che consegue al mancato compimento delle formalità anteriormente

all'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese,

l'inefficacia natura relativa un regime peculiare è previsto per i beni

sopravvenuti (non compresi nel patrimonio del debitore al momento del fallimento;

beni del fallito: sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al

art.42

fallito durante il fallimento dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la

conservazione dei beni medesimi; il curatore previa autorizzazione del comitato dei

creditori può rinunciare ad acquisire i beni sopravvenuti

EFFETTI PROCESSUALI la dichiarazione di fallimento del debitore comporta

l'interruzione del processo cioè la perdita della capacità processuale del fallito -> dopo

in giudizio ci sta il curatore; il fallito può intervenire in giudizio solo per le questioni

dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è

previsto dalla legge (carattere penale) -> il fallito non può stare in giudizio né come

attore né come convenuto nelle cause relative ai rapporti patrimoniali compresi nel

fallimento; -> il fallito può stare invece in giudizio per le questioni di carattere

personale (es. separazione) o per i beni esclusi dallo spossessamento/attivo

fallimentare art. 46 beni non compresi nel fallimento (che non fanno parte

i beni e i

dell'attivo fallimentare e quindi non sono oggetto di esecuzione concorsuale):

diritti di natura personale, assegni aventi carattere alimentari, stipendi, pensioni e ciò

che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il

mantenimento suo e della famiglia e i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei

figli alimenti al fallito e alla famiglia: se il fallito vengono a mancare i

art. 47

mezzi di sussistenza il giudice delegato sentito il curatore e il comitato dei creditori

può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (a carico della

massa attiva fallimentare) -> salvaguardia esigenze di vita sua e della famiglia

EFFETTI PERSONALI: a) limitazioni delle libertà imprenditore dichiarato fallito è tenuto

comunicare al curatore cambio di residenza, il fallito non deve chiedere autorizzazione

per allontanarsi dalla propria residenza ma ha l'obbligo di informare gli organi della

procedura, è inoltre tenuto a consegnare al curatore ogni corrispondenza di ogni

genere (diverso se fallito è persona giuridica o fisica, se giuridica deve consegnare

direttamente al curatore); b) limitazioni delle capacità civili: fallito non può essere

amministratore, sindaco, revisore società, no avvocato tutore, arbitro, notaio-> ogni

restrizione viene meno con la chiusura del fallimento (voi in passato invece doveva

essere emanato un provvedimento di riabilitazione del fallito emanato dal tribunale

dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento), perdita inoltre delle capacità di ordine

politico (non eleggibile).

EFFETTI PENALI: la dichiarazione di fallimento espone il fallito a sanzioni penali (reati:

arrecare pregiudizio ai creditori) per fatti compiuti prima ho anche successivamente al

fallimento: 1) bancarotta fraudolenta (fatti caratterizzati dal dolo dell'imprenditore

-> reclusione da tre a 10 anni; se imprenditore ha distratto, occultato, distrutto in tutto

o in parte i suoi beni o se ha esposto o riconosciuto passività inesistenti con lo scopo

di recare pregiudizio ai creditori); 2) bancarotta semplice (pena inferiore siccome

reato è caratterizzato non da dolo ma da colpa del fallito, se ha fatto spese personali o

per famiglia eccessive o operazioni imprudenti -> puniti da sei mesi a tre anni); 3)

ricorso abusivo al credito (amministratori ricorrono o continuano a ricorrere al

credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza -> puniti da sei mesi a tre anni)

EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI: art. 64 l.fall.

queste norme sono volte a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori attraverso

l'inefficacia dell'atto pregiudizievole nei loro confronti (ricostruire cioè l'attivo

patrimoniale); L'attivo fallimentare può comprendere valori che al momento della

dichiarazione di fallimento non fanno parte del patrimonio perché di tali valori

l'imprenditore ha validamente disposto in un momento antecedente al momento in cui

avrà luogo la dichiarazione di fallimento l'inefficacia dell'atto nei confronti dei

creditori (atti resi inefficaci per la sola dichiarazione di fallimento) opera talvolta

automaticamente (per effetto della dichiarazione di fallimento) altre volte a seguito

di una pronuncia giudiziaria di revoca (revocatoria fallimentare) -> il rimedio

dell’inefficacia (art.64 l.fall) si applica agli atti anteriori o successivi al fallimento ad

esso opponibili (devono ritenersi opponibili al fallimento atti posti in essere

anteriormente a tale iscrizione); alcuni atti o pagamenti sono inefficaci ex lege quelli

considerati di fatto pregiudizievoli per i creditori, sono inefficaci a seguito della

atti a titolo gratuito (atti

sentenza dichiarativa di fallimento art. 64 l.fall che

sono privi di effetto

importano un'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo)

rispetto ai creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione

di fallimento (esclusi i regali d'uso ( attribuzioni eseguite in conformità al costume

e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica

sociale)

utilità nel caso in cui la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante) -> la

ratio di tale disciplina è quella di accordare un interesse superiore ai creditori rispetto

sono privi di effetto

a quello dei soggetti beneficiari dell'atto di liberalità art.65

rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione

di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due

anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (il pagamento e qualunque atto estintivo

di un debito adempiuto con denaro oppure con altri mezzi di pagamento alla luce degli

usi commerciali) (pagamento cioè che sarebbe divenuto inesigibile nel giorno della

dichiarazione di fallimento o dopo) -> l’inefficacia ex legge è prevista perché il

pagamento anticipato di debiti scaduti successivamente al fallimento è valso a

sottrarre il credito alla regolazione concorsuale (nel caso in cui non ave

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Publisher
A.A. 2022-2023
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gessi97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Martucci Katrin.