Lezione 6 - 12/03/2025
Riassunto lezione precedente…
Siamo all'interno del terzo libro del codice di procedura civile e stiamo parlando del
processo di esecuzione. La settimana scorsa abbiamo parlato principalmente del titolo
esecutivo e abbiamo esaminato il contenuto dell'articolo 474.
Nella lezione scorsa abbiamo parlato anche delle attività prodromiche al processo di
esecuzione: la notifica del titolo esecutivo e del precetto ed eravamo entrati nel primo tipo
di esecuzione nominato all'interno del codice di procedura civile: il processo di
espropriazione.
Abbiamo visto che lo schema era quello per cui in generale, dopo aver trattato delle attività
prodromiche all'esecuzione che sussistono per tutti i modelli esecutivi, il codice tratta delle
varie forme di espropriazione.
Fatte le varie forme espropriative si passava all'esecuzione forzata e gli obblighi di fare o
non fare, la consegna e il rilascio e i vari incidenti di percorso, quindi le varie opposizioni
ad esecuzione.
Ieri abbiamo parlato di quelle regole sull'espropriazione che riguardano tutte le forme di
espropriazione, quindi che si attagliano all'espropriazione mobiliare, così come
all'espropriazione verso terzi, l'immobiliare, la indivisi ecc.
Ieri abbiamo visto che lo schema narrativo del processo esecutivo è molto diverso da
quello del processo ordinario di condizione: nel processo ordinario di condizione si inizia
con un atto di citazione -salvo il rito di lavoro che inizia con il ricorso-. Si inizia quindi con
un atto tipicamente di parte, l'atto di citazione viene poi notificato al soggetto convenuto e
a seguito della notifica si ha l'iscrizione al ruolo del procedimento, la prima udienza e lo
svolgimento della causa.
Oggi con la riforma Cartabia le memorie ex art 183 sono anticipate prima della prima
udienza di comparizione, ma questo non sposta la struttura generale del processo.
Diverso è invece il processo di esecuzione perché il processo di esecuzione inizia con la
notifica effettuata da parte dell'ufficiale giudiziario del titolo esecutivo. A seguito della
notifica del titolo esecutivo la parte personalmente recupera il titolo notificato dall'ufficiale
ufficiale, si reca in cancelleria, iscrive la causa a ruolo (che non significa niente di più che
pagare una certa tassazione per poter iniziare il processo), il Presidente del Tribunale
nomina il giudice dell'esecuzione e il procedimento esecutivo può avere luogo. Può avere
luogo a valle dell'atto di pignoramento -> l’atto di pignoramento era il primo atto
dell'esecuzione ed era un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa nei confronti di un
soggetto debitore di astenersi dal compiere gli atti in disposizione sui beni oggetti del
pignoramento. È ovviamente un atto diverso a seconda del tipo di pignoramento di cui si
tratti: il pignoramento mobiliare consiste in una redazione di un processo verbale di
pignoramento cui non segue però nessuna ulteriore attività. Nel caso dell'esecuzione
immobiliare, il pignoramento consiste nell'individuazione del bene e nell'introduzione del
pagamento ma poi l'atto di pignoramento viene trasmetto nell’albo dei mediatori
immobiliari.
Quello che ci interessava di più era vedere quello che comporta l'atto di pignoramento e
abbiamo visto che questo atto di pignoramento fa sì che non abbiano effetti nei confronti
del creditore pignorante eventuali atti di alienazione successivi.
Ci si è anche chiesto se poteva accadere mai che degli atti di cessione o comunque di
disposizione precedenti all'atto di pignoramento potessero recedere nei confronti del
pignoramento stesso e abbiamo visto che in effetti sì, ci sono delle ipotesi in cui questo
può succedere. Esempio: alienazione del bene a cui non era seguita immediatamente la
trascrizione dell'atto di alienazione. Altre ipotesi erano per esempio le fattispecie delle
cessioni del credito: sappiamo che il cedente e l'acquirente stipulano un atto per trasferire
il credito ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ma che ovviamente di questo atto di
cessione deve essere informato il debitore ceduto perché se il debitore ceduto non viene
informato della cessione non potrebbe pagare correttamente al nuovo acquirente del
credito. Qui succede un po' quello che accadeva nel caso della trascrizione: se viene
effettuata la cessione del credito ma non si provvede a notificarlo immediatamente al
debitore ceduto e l'atto di pignoramento viene effettuato prima della notifica del debitore
ceduto, di nuovo abbiamo una prevalenza dell'atto di pignoramento.
Ci eravamo anche posti un problema che oggi riprenderemo in mano e che è quello
dell'intervento degli creditori all'interno dell’espropriazione: è molto normale che mentre si
sta procedendo a esecuzione nei confronto di un debitore si scopra che in realtà il debitore
ha anche altri debiti. Il problema è un problema che ci diventa di politica legislativa, nel
senso che in generale secondo il codice civile i creditori avrebbero tutti il diritto di essere
soddisfatti sui beni del debitore (salvo le legittime cause di prelazione), ma capiamo che si
possono trovare in situazioni processualmente molto diverse, perché qualcuno di questi
creditori magari avrà un titolo esecutivo addirittura divenuto irreversibile (cioè magari avrà
una sentenza passata in giudicato); qualcuno di questi creditori potrebbe avere un titolo
esecutivo oggetto ancora però di impugnazione (una sentenza di primo grado con un
procedimento di appello pendente); altri potrebbero addirittura non avere nessun titolo
esecutivo per procedere ma potrebbero semplicemente vantare un credito che però non è
stato fatto ancora oggetto di accertamento. Allora qui nasceva il problema su come
garantire una parità di trattamento a tutti i vari soggetti creditori, perché si può ammettere
anche di far intervenire nel processo esecutivo tutti i soggetti che si sentano o si affermino
creditori, ma poi è evidente che un'apertura indiscriminata apre poi a delle parentesi
cognitive a valle del processo di esecuzione, cioè quando arriveremo poi al processo di
distribuzione delle somme suddivise quei soggetti che hanno un titolo di credito certo,
potrebbero facilmente avere il desiderio di contestare un piano di riparto che viene
effettuato in vantaggio anche di soggetti la cui certezza del credito è molto discutibile.
Quindi si potrebbe avere facilmente delle controversie in serie distributive con la normativa
del 512.
Quindi ammettere indiscriminatamente un intervento nel processo di esecuzione potrebbe
rivelarsi complicato ed è il motivo per cui in realtà oggi, e lo rivedremo anche parlando
dell'esecuzione immobiliare, vedremo che possono intervenire nel processo tutti gli altri
creditori che hanno un titolo esecutivo. Ma possono intervenire anche quei soggetti che
vantano un sequestro sui beni oggetti di esecuzione( normalmente si immagina che sia un
sequestro conservativo, cioè un sequestro effettuato a garanzia di un'apposizione di
natura creditoria); i titolari di diritti di pegno o di prelazione che risultano nelle pubblici
registri ma soprattutto i titolari di credito risultanti dalle strutture contabili obbligatorie.
… fine riassunto lezione precedente.
ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
Parlando dell’atto di pignoramento, parlando degli interventi per ricordare che a valle degli
interventi si procede alla vendita e alla distribuzione della somma ricavata, ora andiamo a
trattare delle singole fattispecie di esecuzione. Abbiamo parlato dell'espropriazione forzata
in generale, ora iniziamo a parlare dell'espropriazione mobiliare, dell'espropriazione dei
beni mobili.
Una prima considerazione &egrav
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