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Lezione 6 - 12/03/2025

Riassunto lezione precedente…

Siamo all'interno del terzo libro del codice di procedura civile e stiamo parlando del

processo di esecuzione. La settimana scorsa abbiamo parlato principalmente del titolo

esecutivo e abbiamo esaminato il contenuto dell'articolo 474.

Nella lezione scorsa abbiamo parlato anche delle attività prodromiche al processo di

esecuzione: la notifica del titolo esecutivo e del precetto ed eravamo entrati nel primo tipo

di esecuzione nominato all'interno del codice di procedura civile: il processo di

espropriazione.

Abbiamo visto che lo schema era quello per cui in generale, dopo aver trattato delle attività

prodromiche all'esecuzione che sussistono per tutti i modelli esecutivi, il codice tratta delle

varie forme di espropriazione.

Fatte le varie forme espropriative si passava all'esecuzione forzata e gli obblighi di fare o

non fare, la consegna e il rilascio e i vari incidenti di percorso, quindi le varie opposizioni

ad esecuzione.

Ieri abbiamo parlato di quelle regole sull'espropriazione che riguardano tutte le forme di

espropriazione, quindi che si attagliano all'espropriazione mobiliare, così come

all'espropriazione verso terzi, l'immobiliare, la indivisi ecc.

Ieri abbiamo visto che lo schema narrativo del processo esecutivo è molto diverso da

quello del processo ordinario di condizione: nel processo ordinario di condizione si inizia

con un atto di citazione -salvo il rito di lavoro che inizia con il ricorso-. Si inizia quindi con

un atto tipicamente di parte, l'atto di citazione viene poi notificato al soggetto convenuto e

a seguito della notifica si ha l'iscrizione al ruolo del procedimento, la prima udienza e lo

svolgimento della causa.

Oggi con la riforma Cartabia le memorie ex art 183 sono anticipate prima della prima

udienza di comparizione, ma questo non sposta la struttura generale del processo.

Diverso è invece il processo di esecuzione perché il processo di esecuzione inizia con la

notifica effettuata da parte dell'ufficiale giudiziario del titolo esecutivo. A seguito della

notifica del titolo esecutivo la parte personalmente recupera il titolo notificato dall'ufficiale

ufficiale, si reca in cancelleria, iscrive la causa a ruolo (che non significa niente di più che

pagare una certa tassazione per poter iniziare il processo), il Presidente del Tribunale

nomina il giudice dell'esecuzione e il procedimento esecutivo può avere luogo. Può avere

luogo a valle dell'atto di pignoramento -> l’atto di pignoramento era il primo atto

dell'esecuzione ed era un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa nei confronti di un

soggetto debitore di astenersi dal compiere gli atti in disposizione sui beni oggetti del

pignoramento. È ovviamente un atto diverso a seconda del tipo di pignoramento di cui si

tratti: il pignoramento mobiliare consiste in una redazione di un processo verbale di

pignoramento cui non segue però nessuna ulteriore attività. Nel caso dell'esecuzione

immobiliare, il pignoramento consiste nell'individuazione del bene e nell'introduzione del

pagamento ma poi l'atto di pignoramento viene trasmetto nell’albo dei mediatori

immobiliari.

Quello che ci interessava di più era vedere quello che comporta l'atto di pignoramento e

abbiamo visto che questo atto di pignoramento fa sì che non abbiano effetti nei confronti

del creditore pignorante eventuali atti di alienazione successivi.

Ci si è anche chiesto se poteva accadere mai che degli atti di cessione o comunque di

disposizione precedenti all'atto di pignoramento potessero recedere nei confronti del

pignoramento stesso e abbiamo visto che in effetti sì, ci sono delle ipotesi in cui questo

può succedere. Esempio: alienazione del bene a cui non era seguita immediatamente la

trascrizione dell'atto di alienazione. Altre ipotesi erano per esempio le fattispecie delle

cessioni del credito: sappiamo che il cedente e l'acquirente stipulano un atto per trasferire

il credito ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ma che ovviamente di questo atto di

cessione deve essere informato il debitore ceduto perché se il debitore ceduto non viene

informato della cessione non potrebbe pagare correttamente al nuovo acquirente del

credito. Qui succede un po' quello che accadeva nel caso della trascrizione: se viene

effettuata la cessione del credito ma non si provvede a notificarlo immediatamente al

debitore ceduto e l'atto di pignoramento viene effettuato prima della notifica del debitore

ceduto, di nuovo abbiamo una prevalenza dell'atto di pignoramento.

Ci eravamo anche posti un problema che oggi riprenderemo in mano e che è quello

dell'intervento degli creditori all'interno dell’espropriazione: è molto normale che mentre si

sta procedendo a esecuzione nei confronto di un debitore si scopra che in realtà il debitore

ha anche altri debiti. Il problema è un problema che ci diventa di politica legislativa, nel

senso che in generale secondo il codice civile i creditori avrebbero tutti il diritto di essere

soddisfatti sui beni del debitore (salvo le legittime cause di prelazione), ma capiamo che si

possono trovare in situazioni processualmente molto diverse, perché qualcuno di questi

creditori magari avrà un titolo esecutivo addirittura divenuto irreversibile (cioè magari avrà

una sentenza passata in giudicato); qualcuno di questi creditori potrebbe avere un titolo

esecutivo oggetto ancora però di impugnazione (una sentenza di primo grado con un

procedimento di appello pendente); altri potrebbero addirittura non avere nessun titolo

esecutivo per procedere ma potrebbero semplicemente vantare un credito che però non è

stato fatto ancora oggetto di accertamento. Allora qui nasceva il problema su come

garantire una parità di trattamento a tutti i vari soggetti creditori, perché si può ammettere

anche di far intervenire nel processo esecutivo tutti i soggetti che si sentano o si affermino

creditori, ma poi è evidente che un'apertura indiscriminata apre poi a delle parentesi

cognitive a valle del processo di esecuzione, cioè quando arriveremo poi al processo di

distribuzione delle somme suddivise quei soggetti che hanno un titolo di credito certo,

potrebbero facilmente avere il desiderio di contestare un piano di riparto che viene

effettuato in vantaggio anche di soggetti la cui certezza del credito è molto discutibile.

Quindi si potrebbe avere facilmente delle controversie in serie distributive con la normativa

del 512.

Quindi ammettere indiscriminatamente un intervento nel processo di esecuzione potrebbe

rivelarsi complicato ed è il motivo per cui in realtà oggi, e lo rivedremo anche parlando

dell'esecuzione immobiliare, vedremo che possono intervenire nel processo tutti gli altri

creditori che hanno un titolo esecutivo. Ma possono intervenire anche quei soggetti che

vantano un sequestro sui beni oggetti di esecuzione( normalmente si immagina che sia un

sequestro conservativo, cioè un sequestro effettuato a garanzia di un'apposizione di

natura creditoria); i titolari di diritti di pegno o di prelazione che risultano nelle pubblici

registri ma soprattutto i titolari di credito risultanti dalle strutture contabili obbligatorie.

… fine riassunto lezione precedente.

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

Parlando dell’atto di pignoramento, parlando degli interventi per ricordare che a valle degli

interventi si procede alla vendita e alla distribuzione della somma ricavata, ora andiamo a

trattare delle singole fattispecie di esecuzione. Abbiamo parlato dell'espropriazione forzata

in generale, ora iniziamo a parlare dell'espropriazione mobiliare, dell'espropriazione dei

beni mobili.

Una prima considerazione &egrav

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gioferrero28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pisaneschi Andrea.
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