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Nella lezione precedente: istituto del titolo esecutivo e dell’attività

preliminare dell’esecuzione, il titolo esecutivo, abbiamo visto i 3

requisiti, le sentenze (solo di condanna) e altri provvedimenti a cui

la legge attribuisce efficacia esecutiva, decreti ingiuntivi,

procedimenti di convalida di sfratto, provvedimenti di sequestro, il

danno temuto. Lezione 5, 11/03

Ammesso di avere in mano questo titolo esecutivo, ossia di avere

quali

ad es. una sentenza di I grado (che è già un titolo esecutivo),

sono le attività preliminari allo svolgimento di un processo di

esecuzione? Quali sono le attività preliminari all'inizio del processo

di esecuzione?

Inizialmente una delle prime attività preliminari per l'esercizio del

processo esecutivo era la "spèndita in formula esecutiva", che era

un’attività molto burocratica, consistente nel far apporre una sorta

di super timbro sul documento; attività che era svolta dal

cancelliere, che, nel caso si trattasse di provvedimenti di natura

extra-giudiziaria si occupava di renderli ufficiali. uesto requisito

Q

della formula esecutiva serviva probabilmente a garantire, al

soggetto che avrebbe dovuto azionare il provvedimento (quindi

l’ufficiale giudiziario), di avere un elemento effettivamente idoneo a

fondare l’esecuzione, ma è stato eliminato dalla legge Cartabia. Per

cui, questa spedizione in formula non c’è più. Non essendoci più la

spedizione in formula, la prima attività da effettuare è la notifica

del titolo che deve essere effettuata alla parte personalmente e

non al procuratore. Questo perchéé siamo di fronte al fenomeno del

doppio binario: nel procedimento giudiziario, mentre da un lato si

muove il processo di merito, e quindi magari abbiamo avuto una

sentenza di primo grado; dall’altra parte sta iniziando il processo di

esecuzione, che qui è alle sue battute iniziali. L’attività della notifica

del titolo non può essere considerata una attività di natura

endoprocedimentale (in questo caso la notifica andrebbe

direttamente all’avocato), ma è l’inizio di un procedimento vero e

proprio, per cui la notifica non deve andare all'avvocato ma alla

parte personalmente. Si discute sulla valenza che hanno le attività

preliminari e che cosa serve a qualificare, ad esempio, l’atto di

precetto. A seguito della notifica del titolo esecutivo, si notifica

l’atto di precetto, che è l’ultima attività che si deve svolgere

prima dell’esecuzione vera e propria.

Atto di precetto

L’atto di precetto è una intimazione ad adempiere, con

l’osservanza che se non si adempie entro 10 giorni, si procede a

esecuzione forzata. È una sorta di ultimo avvertimento, ma ha

anche la funzione di permettere alla parte, che ritenesse

l’esecuzione una tecnica giudiziaria (?) nei suoi confronti, di opporre

direttamente l’atto di precetto (e quindi l’inizio dell’esecuzione).

Pensiamo ad es. all’ipotesi in cui si stia iniziando un processo di

esecuzione con titolo non idoneo a fondare quel tipo esecuzione,

come una scrittura privata autenticata su cui si volesse fondare un

processo per consegna o per rilascio, ecco non vale. Quindi, fin da

subito, si può fondare un giudizio di opposizione all’esecuzione per

contestare la legittimità del processo. L’atto di precetto è come

Cosa contiene

un’ultima allerta prima di procedere all’esecuzione.

l’atto di precetto?

L’atto di precetto contiene l’intimazione ad adempiere. In un primo

momento si riteneva che proprio mancasse questa intimazione, il

precetto mancava di un requisito formale, e quindi si sarebbe

dovuto considerare l'atto è nullo; poi si è diventati un po’ più

sostanzialisti e quindi, se dal corpo dell’atto si intuisce la natura

sostanziale del provvedimento, la data di notificazione del titolo

esecutivo, e l’avvertimento del fatto che il debitore può - con

l’ausilio di un meccanismo di previsione della crisi - porre rimedio

alla situazione di sovra indebitamento. La volta scorsa abbiamo

visto di cosa si trattava, ed era quella famosa previsione della

Legge 3/2012 che serviva a permettere la regolazione di un piano di

pagamenti a saldo e stralcio ai soggetti debitori che, non essendo

fallibili, non potevano usare il meccanismo di composizione della

crisi previsto dalla legge fallimentare. La Legge 3 permetteva a un

soggetto che fosse pesantemente indebitato di effettuare una

composizione negoziale con l’insieme dei propri creditori, e quindi

rientrare all’interno del circuito produttivo con quella che è una

fresh start. Ci si era anche chiesti che cosa accadeva in realtà se

non si includeva questa previsione all’interno dell’atto di precetto,

difficile da pensare che l’atto di precetto potesse considerarsi nullo

o inesistente. Aveva probabilmente un vizio formale, perché non

andava a incidere sulla natura dell’atto di precetto, ma soprattutto

non determinava un effettivo danno in capo al soggetto, che pur

avesse avuto il diritto di vedersi effettuare questo avvertimento.

Perché? Perché il soggetto avrebbe potuto, anche pendente il

giudizio di composizione, effettuare comunque il meccanismo di

composizione negoziata con l’effetto di bloccare il procedimento

esecutivo. Quindi è difficile pensare che fosse un problema di unità,

sarebbe stato presumibilmente una ragione di opposizione agli atti

esecutivi, cioè una opposizione per vizi formali; quindi capiamo

bene che si trattava di una eccezione di “poco momento”

effettuabile solo nei 20 giorni successivi alla mancata notifica

dell’atto, quindi un qualcosa di difficilmente utilizzabile.

L’atto di precetto è un documento semplice in cui abbiamo

l’intimazione a pagare entro i termini di 10 giorni, altrimenti si

procede ad esecuzione forzata. Questo era fino al momento in cui si

giungeva ad aver completato le attività preliminari, poi però a quel

punto si deve iniziare il processo di esecuzione vera e propria.

Vediamo i tipi di processi di esecuzione e le regole generali che si

applicano a tutti questi.

Se vediamo come è composto il III libro del c.p.c., vediamo che la I

parte è dedicata al titolo esecutivo e al precetto, cioè quelle attività

che sono preliminari allo svolgimento di qualsiasi processo di

esecuzione. Poi abbiamo il blocco dell’espropriazione, e poi altri

modelli esecutivi: quindi esecuzione per consegna o per rilascio,

esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare. Infine, sono

regolati gli incidenti che si possono verificare nel corso del processo

di esecuzione: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti

esecutivi, opposizioni in materia di lavoro, opposizioni di terzi,

sospensione ed estinzione del processo.

Una volta che si è trattato del titolo esecutivo e del precetto come

attività preliminari a tutti i processi esecutivi, nel II blocco si inizia a

parlare di espropriazione forzata, al cui interno ci sono sotto-blocchi.

L’espropriazione forzata si divide in una serie di regole che

afferiscono a tutti i meccanismi di espropriazione, e poi

successivamente le varie tipologie di espropriazione di cui si tratta.

L’espropriazione forzata

Viene trattata prima con una serie di regole che afferiscono a tutti i

modelli espropriativi, quindi: esecuzione forzata in generale, l’atto

di pignoramento come attività iniziale del processo di esecuzione,

l’intervento dei creditori, il meccanismo della vendita,

dell’assegnazione e della distribuzione. E po

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gioferrero28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pisaneschi Andrea.
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