Nella lezione precedente: istituto del titolo esecutivo e dell’attività
preliminare dell’esecuzione, il titolo esecutivo, abbiamo visto i 3
requisiti, le sentenze (solo di condanna) e altri provvedimenti a cui
la legge attribuisce efficacia esecutiva, decreti ingiuntivi,
procedimenti di convalida di sfratto, provvedimenti di sequestro, il
danno temuto. Lezione 5, 11/03
Ammesso di avere in mano questo titolo esecutivo, ossia di avere
quali
ad es. una sentenza di I grado (che è già un titolo esecutivo),
sono le attività preliminari allo svolgimento di un processo di
esecuzione? Quali sono le attività preliminari all'inizio del processo
di esecuzione?
Inizialmente una delle prime attività preliminari per l'esercizio del
processo esecutivo era la "spèndita in formula esecutiva", che era
un’attività molto burocratica, consistente nel far apporre una sorta
di super timbro sul documento; attività che era svolta dal
cancelliere, che, nel caso si trattasse di provvedimenti di natura
extra-giudiziaria si occupava di renderli ufficiali. uesto requisito
Q
della formula esecutiva serviva probabilmente a garantire, al
soggetto che avrebbe dovuto azionare il provvedimento (quindi
l’ufficiale giudiziario), di avere un elemento effettivamente idoneo a
fondare l’esecuzione, ma è stato eliminato dalla legge Cartabia. Per
cui, questa spedizione in formula non c’è più. Non essendoci più la
spedizione in formula, la prima attività da effettuare è la notifica
del titolo che deve essere effettuata alla parte personalmente e
non al procuratore. Questo perchéé siamo di fronte al fenomeno del
doppio binario: nel procedimento giudiziario, mentre da un lato si
muove il processo di merito, e quindi magari abbiamo avuto una
sentenza di primo grado; dall’altra parte sta iniziando il processo di
esecuzione, che qui è alle sue battute iniziali. L’attività della notifica
del titolo non può essere considerata una attività di natura
endoprocedimentale (in questo caso la notifica andrebbe
direttamente all’avocato), ma è l’inizio di un procedimento vero e
proprio, per cui la notifica non deve andare all'avvocato ma alla
parte personalmente. Si discute sulla valenza che hanno le attività
preliminari e che cosa serve a qualificare, ad esempio, l’atto di
precetto. A seguito della notifica del titolo esecutivo, si notifica
l’atto di precetto, che è l’ultima attività che si deve svolgere
prima dell’esecuzione vera e propria.
Atto di precetto
L’atto di precetto è una intimazione ad adempiere, con
l’osservanza che se non si adempie entro 10 giorni, si procede a
esecuzione forzata. È una sorta di ultimo avvertimento, ma ha
anche la funzione di permettere alla parte, che ritenesse
l’esecuzione una tecnica giudiziaria (?) nei suoi confronti, di opporre
direttamente l’atto di precetto (e quindi l’inizio dell’esecuzione).
Pensiamo ad es. all’ipotesi in cui si stia iniziando un processo di
esecuzione con titolo non idoneo a fondare quel tipo esecuzione,
come una scrittura privata autenticata su cui si volesse fondare un
processo per consegna o per rilascio, ecco non vale. Quindi, fin da
subito, si può fondare un giudizio di opposizione all’esecuzione per
contestare la legittimità del processo. L’atto di precetto è come
Cosa contiene
un’ultima allerta prima di procedere all’esecuzione.
l’atto di precetto?
L’atto di precetto contiene l’intimazione ad adempiere. In un primo
momento si riteneva che proprio mancasse questa intimazione, il
precetto mancava di un requisito formale, e quindi si sarebbe
dovuto considerare l'atto è nullo; poi si è diventati un po’ più
sostanzialisti e quindi, se dal corpo dell’atto si intuisce la natura
sostanziale del provvedimento, la data di notificazione del titolo
esecutivo, e l’avvertimento del fatto che il debitore può - con
l’ausilio di un meccanismo di previsione della crisi - porre rimedio
alla situazione di sovra indebitamento. La volta scorsa abbiamo
visto di cosa si trattava, ed era quella famosa previsione della
Legge 3/2012 che serviva a permettere la regolazione di un piano di
pagamenti a saldo e stralcio ai soggetti debitori che, non essendo
fallibili, non potevano usare il meccanismo di composizione della
crisi previsto dalla legge fallimentare. La Legge 3 permetteva a un
soggetto che fosse pesantemente indebitato di effettuare una
composizione negoziale con l’insieme dei propri creditori, e quindi
rientrare all’interno del circuito produttivo con quella che è una
fresh start. Ci si era anche chiesti che cosa accadeva in realtà se
non si includeva questa previsione all’interno dell’atto di precetto,
difficile da pensare che l’atto di precetto potesse considerarsi nullo
o inesistente. Aveva probabilmente un vizio formale, perché non
andava a incidere sulla natura dell’atto di precetto, ma soprattutto
non determinava un effettivo danno in capo al soggetto, che pur
avesse avuto il diritto di vedersi effettuare questo avvertimento.
Perché? Perché il soggetto avrebbe potuto, anche pendente il
giudizio di composizione, effettuare comunque il meccanismo di
composizione negoziata con l’effetto di bloccare il procedimento
esecutivo. Quindi è difficile pensare che fosse un problema di unità,
sarebbe stato presumibilmente una ragione di opposizione agli atti
esecutivi, cioè una opposizione per vizi formali; quindi capiamo
bene che si trattava di una eccezione di “poco momento”
effettuabile solo nei 20 giorni successivi alla mancata notifica
dell’atto, quindi un qualcosa di difficilmente utilizzabile.
L’atto di precetto è un documento semplice in cui abbiamo
l’intimazione a pagare entro i termini di 10 giorni, altrimenti si
procede ad esecuzione forzata. Questo era fino al momento in cui si
giungeva ad aver completato le attività preliminari, poi però a quel
punto si deve iniziare il processo di esecuzione vera e propria.
Vediamo i tipi di processi di esecuzione e le regole generali che si
applicano a tutti questi.
Se vediamo come è composto il III libro del c.p.c., vediamo che la I
parte è dedicata al titolo esecutivo e al precetto, cioè quelle attività
che sono preliminari allo svolgimento di qualsiasi processo di
esecuzione. Poi abbiamo il blocco dell’espropriazione, e poi altri
modelli esecutivi: quindi esecuzione per consegna o per rilascio,
esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare. Infine, sono
regolati gli incidenti che si possono verificare nel corso del processo
di esecuzione: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti
esecutivi, opposizioni in materia di lavoro, opposizioni di terzi,
sospensione ed estinzione del processo.
Una volta che si è trattato del titolo esecutivo e del precetto come
attività preliminari a tutti i processi esecutivi, nel II blocco si inizia a
parlare di espropriazione forzata, al cui interno ci sono sotto-blocchi.
L’espropriazione forzata si divide in una serie di regole che
afferiscono a tutti i meccanismi di espropriazione, e poi
successivamente le varie tipologie di espropriazione di cui si tratta.
L’espropriazione forzata
Viene trattata prima con una serie di regole che afferiscono a tutti i
modelli espropriativi, quindi: esecuzione forzata in generale, l’atto
di pignoramento come attività iniziale del processo di esecuzione,
l’intervento dei creditori, il meccanismo della vendita,
dell’assegnazione e della distribuzione. E po
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Lezione 5; Procedura civile
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Lezione 13, Procedura civile
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Lezione 7, Procedura civile
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