Estratto del documento

Riassunto lezione precedente

Riprendendo ovviamente da quanto detto la volta scorsa, cioè dal titolo esecutivo, per poi passare

oggi alle attività prodromiche ai processi di esecuzione, ricapitolo brevemente. Il processo di

esecuzione inizia al terzo libro del codice di procedura civile, all'articolo 474. L'articolo 474 ci dice,

da un lato, quali sono le condizioni per avviare il processo di esecuzione e, dall'altro, che cosa

costituisce un titolo esecutivo.

Ci dice che il processo di esecuzione può avere luogo soltanto in virtù di un titolo esecutivo che

attesti un diritto certo ed esigibile. Nei commi successivi, l'articolo specifica cosa sono i titoli

esecutivi.

Quindi, sono titoli esecutivi le sentenze e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva.

Sono titoli esecutivi gli atti redatti dal notaio, le cambiali, gli altri titoli di credito a cui la legge

attribuisce efficacia, nonché gli atti privati autenticati, limitatamente alle somme di denaro in essi

contenute. Abbiamo già visto i tre temi del diritto: libero, certo ed esigibile, che abbiamo trattato

ormai due volte. Rivediamo, però, brevemente questo requisito delle sentenze e degli altri

provvedimenti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva.

Le sentenze, intanto, sono solo quelle di condanna, non anche quelle di accertamento o costitutive, e

ovviamente sono rilevanti le sentenze di primo grado, perché, a seguito di una riforma del 1990,

esse acquisiscono l’efficacia esecutiva dal momento della loro emissione. Prima era necessario

aspettare la seconda sentenza. Ora, l’efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa, come

previsto dagli articoli 282, 386 e 431 del codice di procedura civile.

Sostanzialmente, l’efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa in caso di impugnazione

davanti al giudice superiore e in presenza di un grave pregiudizio; nel caso del procedimento

ordinario, si tratta di un danno grave, mentre nel rito del lavoro si parla di danno gravissimo, e

anche nel ricorso in Cassazione.

Abbiamo però detto che non solo le sentenze sono titoli esecutivi, ma ci sono anche altri

provvedimenti che hanno la stessa valenza. E quali sono questi altri provvedimenti? Ce ne sono

diversi. La volta scorsa abbiamo fatto una carrellata: abbiamo parlato dei procedimenti per

impugnazione e dei procedimenti monitori, già descritti nel nome stesso (ex art. 633 ss). Si tratta di

titoli esecutivi che si formano a valle di un processo prevalentemente esecutivo, come appunto il

procedimento introduttivo.

Il procedimento introduttivo è un processo in cui, in presenza di una prova scritta di una certa forza,

il creditore può chiedere immediatamente al giudice competente di pronunciarsi con un

provvedimento di intrusione nei beni del presunto debitore. Il provvedimento di pagamento viene

notificato e il debitore può opporsi o meno.

Se il debitore si oppone, lo fa mediante atto di citazione, invertendo l'ordine del procedimento

ordinario. In questo caso, la parte resistente sarà l'attore, mentre il creditore diventerà la parte

resistente, che si costituirà nel processo di cognizione. Un’altra ipotesi che abbiamo visto

riguardava i procedimenti per la convalida di sfratto. Sono provvedimenti particolari, regolati dagli

articoli 657 e 658 del codice di procedura civile, utilizzati per definire i rapporti di locazione o

affitto, mezzadria, colonie, ecc. In questi casi, si applicano processi speciali, in quanto il particolare

comportamento processuale della parte resistente determina effetti di natura sostanziale.

Che cosa voglio dire? Che nel processo ordinario di condanna il comportamento processuale della

parte non ha effetti di natura sostanziale. Cioè, se l'attore non riesce a provare gli elementi

costitutivi del proprio diritto, la sua domanda verrà rigettata, indipendentemente dal fatto che egli si

sia costituito o meno nel processo. Nel caso, invece, del procedimento di convalida di sfratto non è

così, perché se il soggetto intimato non si costituisce, dalla mancata costituzione, o dalla

costituzione senza opposizione, discende la concessione della convalida dello sfratto e quindi la

formazione di un titolo esecutivo, idoneo ovviamente a consentire l'esecuzione e lo sfratto.

Altre ipotesi che abbiamo visto riguardano i procedimenti cautelari. Qui abbiamo detto che la

riforma del 1990 ha risolto la disciplina dei procedimenti cautelari, introducendo un rito per tutti i

procedimenti cautelari, dall'articolo 669-bis al decies. Restavano, tuttavia, le regole sostanziali, che

partivano dai sequestri (articoli 670, 671, 700).

Al di fuori del titolo sui procedimenti cautelari si trovano poi le azioni possessorie, che hanno

sempre avuto una connotazione atipica, in quanto si collocano al di fuori delle cautele pur avendo

una blanda efficacia cautelare, sempre evidentemente per tutelare una posizione che non è una

posizione di fatto, ma di possesso. In questo senso, vengono assimilate ai procedimenti di natura

cautelare.

Ecco, i procedimenti emessi a valle dei procedimenti cautelari avevano sempre efficacia esecutiva:

il procedimento con cui il giudice concedeva il sequestro valeva ovviamente come titolo esecutivo,

così come nel caso in cui il provvedimento fosse stato reclamato ma l'istanza di reclamo fosse stata

rigettata. Abbiamo visto che tutte le cautele erano da considerarsi titoli esecutivi, incluse le

previsioni dell'articolo 146-bis e 146-quater, cioè quando, in parte, le somme non contestate e

l'ingiunzione in corso di causa, e le somme per le quali si era fornita la prova, erano considerate

come titoli esecutivi.

Abbiamo poi detto che, oltre agli altri provvedimenti, ci sono altri titoli espressamente nominati

dall'articolo 144 nei commi successivi, cioè le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge

attribuisce efficacia esecutiva, gli atti pubblici e le scritture autenticate, limitatamente alle somme di

denaro in esse contenute.

Iter: come si procede all’esecuzione?

Ora dobbiamo andare avanti e vedere cosa succede una volta che si ha un titolo esecutivo e come

procedere con l'esecuzione. Partiamo da un requisito che, come vedremo, è stato da poco abrogato.

Lo trattiamo comunque perché fino a pochi mesi fa era in vigore, ed è difficile comprendere il

motivo per cui è stato eliminato.

Una volta che avete un titolo esecutivo, ad esempio la sentenza di primo grado, cosa dovete fare per

procedere con l'esecuzione? Si tratta di attività prodromiche all'inizio del processo di esecuzione.

Immaginiamo di stare parlando di un processo di espropriazione, e vedremo che il primo atto del

processo esecutivo è rappresentato dal pignoramento..

Allora, quali sono le attività prodromiche all'inizio del processo di esecuzione? Inizialmente, erano:

la spedizione del titolo in forma esecutiva, la notifica del titolo e la notifica dell'atto di

precetto.

Sfpedizione del titolo in forma esecutiva

Cioè, il primo requisito era la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ma cos'era? L'articolo 475

diceva che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti del notaio o

degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale, per avere valore come titolo per l'esecuzione forzata,

dovevano essere muniti della formula. Nel comma successivo si spiegava in cosa consistesse la

formula. La formula era proprio una formula sacramentale, con cui si diceva: "La Repubblica

Italiana, a nome della legge, comanda a tutti gli ufficiali di dare attuazione, eccetera eccetera..." In

pratica, si trattava di un timbro che veniva posto sul documento cartaceo dalla cancelleria, e che

permetteva, portando il titolo esecutivo redatto in formula all'ufficiale giudiziario, di avviare

l'esecuzione, prima con la notifica e poi con l'atto di formula.

Qual era il razionale di voler questa formula sacramentale unita all'atto? Non è del tutto chiaro, ma

in realtà c

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Lezione 4 Procedura civile  Pag. 1 Lezione 4 Procedura civile  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 4 Procedura civile  Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gioferrero28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pisaneschi Andrea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community