Riassunto lezione precedente
Riprendendo ovviamente da quanto detto la volta scorsa, cioè dal titolo esecutivo, per poi passare
oggi alle attività prodromiche ai processi di esecuzione, ricapitolo brevemente. Il processo di
esecuzione inizia al terzo libro del codice di procedura civile, all'articolo 474. L'articolo 474 ci dice,
da un lato, quali sono le condizioni per avviare il processo di esecuzione e, dall'altro, che cosa
costituisce un titolo esecutivo.
Ci dice che il processo di esecuzione può avere luogo soltanto in virtù di un titolo esecutivo che
attesti un diritto certo ed esigibile. Nei commi successivi, l'articolo specifica cosa sono i titoli
esecutivi.
Quindi, sono titoli esecutivi le sentenze e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva.
Sono titoli esecutivi gli atti redatti dal notaio, le cambiali, gli altri titoli di credito a cui la legge
attribuisce efficacia, nonché gli atti privati autenticati, limitatamente alle somme di denaro in essi
contenute. Abbiamo già visto i tre temi del diritto: libero, certo ed esigibile, che abbiamo trattato
ormai due volte. Rivediamo, però, brevemente questo requisito delle sentenze e degli altri
provvedimenti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva.
Le sentenze, intanto, sono solo quelle di condanna, non anche quelle di accertamento o costitutive, e
ovviamente sono rilevanti le sentenze di primo grado, perché, a seguito di una riforma del 1990,
esse acquisiscono l’efficacia esecutiva dal momento della loro emissione. Prima era necessario
aspettare la seconda sentenza. Ora, l’efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa, come
previsto dagli articoli 282, 386 e 431 del codice di procedura civile.
Sostanzialmente, l’efficacia esecutiva della sentenza può essere sospesa in caso di impugnazione
davanti al giudice superiore e in presenza di un grave pregiudizio; nel caso del procedimento
ordinario, si tratta di un danno grave, mentre nel rito del lavoro si parla di danno gravissimo, e
anche nel ricorso in Cassazione.
Abbiamo però detto che non solo le sentenze sono titoli esecutivi, ma ci sono anche altri
provvedimenti che hanno la stessa valenza. E quali sono questi altri provvedimenti? Ce ne sono
diversi. La volta scorsa abbiamo fatto una carrellata: abbiamo parlato dei procedimenti per
impugnazione e dei procedimenti monitori, già descritti nel nome stesso (ex art. 633 ss). Si tratta di
titoli esecutivi che si formano a valle di un processo prevalentemente esecutivo, come appunto il
procedimento introduttivo.
Il procedimento introduttivo è un processo in cui, in presenza di una prova scritta di una certa forza,
il creditore può chiedere immediatamente al giudice competente di pronunciarsi con un
provvedimento di intrusione nei beni del presunto debitore. Il provvedimento di pagamento viene
notificato e il debitore può opporsi o meno.
Se il debitore si oppone, lo fa mediante atto di citazione, invertendo l'ordine del procedimento
ordinario. In questo caso, la parte resistente sarà l'attore, mentre il creditore diventerà la parte
resistente, che si costituirà nel processo di cognizione. Un’altra ipotesi che abbiamo visto
riguardava i procedimenti per la convalida di sfratto. Sono provvedimenti particolari, regolati dagli
articoli 657 e 658 del codice di procedura civile, utilizzati per definire i rapporti di locazione o
affitto, mezzadria, colonie, ecc. In questi casi, si applicano processi speciali, in quanto il particolare
comportamento processuale della parte resistente determina effetti di natura sostanziale.
Che cosa voglio dire? Che nel processo ordinario di condanna il comportamento processuale della
parte non ha effetti di natura sostanziale. Cioè, se l'attore non riesce a provare gli elementi
costitutivi del proprio diritto, la sua domanda verrà rigettata, indipendentemente dal fatto che egli si
sia costituito o meno nel processo. Nel caso, invece, del procedimento di convalida di sfratto non è
così, perché se il soggetto intimato non si costituisce, dalla mancata costituzione, o dalla
costituzione senza opposizione, discende la concessione della convalida dello sfratto e quindi la
formazione di un titolo esecutivo, idoneo ovviamente a consentire l'esecuzione e lo sfratto.
Altre ipotesi che abbiamo visto riguardano i procedimenti cautelari. Qui abbiamo detto che la
riforma del 1990 ha risolto la disciplina dei procedimenti cautelari, introducendo un rito per tutti i
procedimenti cautelari, dall'articolo 669-bis al decies. Restavano, tuttavia, le regole sostanziali, che
partivano dai sequestri (articoli 670, 671, 700).
Al di fuori del titolo sui procedimenti cautelari si trovano poi le azioni possessorie, che hanno
sempre avuto una connotazione atipica, in quanto si collocano al di fuori delle cautele pur avendo
una blanda efficacia cautelare, sempre evidentemente per tutelare una posizione che non è una
posizione di fatto, ma di possesso. In questo senso, vengono assimilate ai procedimenti di natura
cautelare.
Ecco, i procedimenti emessi a valle dei procedimenti cautelari avevano sempre efficacia esecutiva:
il procedimento con cui il giudice concedeva il sequestro valeva ovviamente come titolo esecutivo,
così come nel caso in cui il provvedimento fosse stato reclamato ma l'istanza di reclamo fosse stata
rigettata. Abbiamo visto che tutte le cautele erano da considerarsi titoli esecutivi, incluse le
previsioni dell'articolo 146-bis e 146-quater, cioè quando, in parte, le somme non contestate e
l'ingiunzione in corso di causa, e le somme per le quali si era fornita la prova, erano considerate
come titoli esecutivi.
Abbiamo poi detto che, oltre agli altri provvedimenti, ci sono altri titoli espressamente nominati
dall'articolo 144 nei commi successivi, cioè le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge
attribuisce efficacia esecutiva, gli atti pubblici e le scritture autenticate, limitatamente alle somme di
denaro in esse contenute.
Iter: come si procede all’esecuzione?
Ora dobbiamo andare avanti e vedere cosa succede una volta che si ha un titolo esecutivo e come
procedere con l'esecuzione. Partiamo da un requisito che, come vedremo, è stato da poco abrogato.
Lo trattiamo comunque perché fino a pochi mesi fa era in vigore, ed è difficile comprendere il
motivo per cui è stato eliminato.
Una volta che avete un titolo esecutivo, ad esempio la sentenza di primo grado, cosa dovete fare per
procedere con l'esecuzione? Si tratta di attività prodromiche all'inizio del processo di esecuzione.
Immaginiamo di stare parlando di un processo di espropriazione, e vedremo che il primo atto del
processo esecutivo è rappresentato dal pignoramento..
Allora, quali sono le attività prodromiche all'inizio del processo di esecuzione? Inizialmente, erano:
la spedizione del titolo in forma esecutiva, la notifica del titolo e la notifica dell'atto di
precetto.
Sfpedizione del titolo in forma esecutiva
Cioè, il primo requisito era la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ma cos'era? L'articolo 475
diceva che le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti del notaio o
degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale, per avere valore come titolo per l'esecuzione forzata,
dovevano essere muniti della formula. Nel comma successivo si spiegava in cosa consistesse la
formula. La formula era proprio una formula sacramentale, con cui si diceva: "La Repubblica
Italiana, a nome della legge, comanda a tutti gli ufficiali di dare attuazione, eccetera eccetera..." In
pratica, si trattava di un timbro che veniva posto sul documento cartaceo dalla cancelleria, e che
permetteva, portando il titolo esecutivo redatto in formula all'ufficiale giudiziario, di avviare
l'esecuzione, prima con la notifica e poi con l'atto di formula.
Qual era il razionale di voler questa formula sacramentale unita all'atto? Non è del tutto chiaro, ma
in realtà c
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