Estratto del documento

Lez 3 05/03

Riassunto lezione scorsa:

Il primo articolo del III libro, art 474 1 comma “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in

virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e esigibile”.

Se si ha titolo esecutivo sta a significare che vi è: un documento che è il titolo esecutivo, e che questo

documento debba avere un oggetto specifico con determinati requisiti: certezza, liquidità e

esigibilità. Questi tre requisiti sembrano banali ma sono piuttosto complessi:

 la certezza, sembra una subalterzione perché il titolo esecutivo è un documento che

incorpora il diritto ed è esso stesso un accertamento, ma non è cosi perche noi dobbiamo

considerare che vi sono diversi modelli esecutivi e non pensare soltanto alla somma di

denaro ma altre forme di esecuzione ad es. esecuzione per consegna di bene mobile, per

rilascio di bene immobile, obblighi di fare o non fare (se non fosse chiaro con cosa deve

essere fatto o con che metodi deve essere realizzato l’esecuzione non può aver luogo). Ma

anche a quell’ipotesi che sembra più semplice avente ad oggetto somme di denaro ci

possono essere ipotesi di prestazioni alternative, e il debitore si libera scegliendo una delle

due ma ha diritto lui stesso di scegliere e fin quando non si realizza la scelta, l’esecuzione

non può aver luogo perche manca appunto la certezza;

 la liquidità, era un requisito davvero complicato su cui si era formata una giurisprudenza

strutturata, perché inizialmente la liquidità doveva consistere nel essere definibile

l’ammontare del credito sulla base di obbligazioni di natura matematica(ad es. iva o

indicizzazione ISTAT), ma poi sono intervenute delle giurisprudenze che avevano ampliato il

termine di riferimento. Ma questa sentenza fu pesantemente criticata facendo venire meno

il requisito dell’autosufficienza e fu contraddetta da un’altra giurisprudenza;

 la esigibilità, non essere sottoposto a termini e condizioni (portato meno problemi ma

comunque si trovano ad es. fra contratti di mutuo ordinario e fondiario)

Questo era per quanto riguarda l’oggetto. Quale documento vale come titolo esecutivo?

Le sentenze possono essere di tre tipi diversi: di accertamento, costitutive e di condanna, non

valgono come titolo esecutivo tutte ma le sole sentenze di condanna.

Altro problema: le sentenze di condanna possono essere sentenze di primo ,secondo grado e

sentenze di cassazione, a partire dalla riforma del 90 valgono le sentenze già di primo grado, prima

del 90 erano a titolo esecutivo solo le sentenze di appello e di cassazione. La ragione stava

nell’eccessiva durata del processo era evidente che avere processi con una durata media superiore

a 4 anni e i giudizi di appello non meno di 3, costringeva la parte vincitrice che aveva ottenuto

ragione dopo 4 anni ad attenderne altri 3, pareva irragionevole cosi si diede titolo esecutivo alla

sentenza di primo grado.

Questo però apriva un problemasi potevano aprire due procedimenti in concomitanza, cioè da

una parte possiamo avere la prosecuzione del processo ordinario di cognizione (dopo la sentenza di

primo grado c’è appello e magari anche una cassazione) mentre dall’altro lato sta andando avanti il

processo esecutivo e questo può diventare un problema, perche se il processo ordinario impiega

meno tempo rispetto a quello di appello o di cassazione, può succedere che un soggetto venga

esecutato avendo ragione. Quindi se il convenuto perde il giudizio di primo grado, si accerta che sia

debitore di 300 mila euro, difficile che abbia questa liquidità, magari ha una casa in proprietà, si

effettua un esecuzione per espropriazione e si fa vendere la casa, però se si ottiene la vendita della

casa prima di giungere alla sentenza di appello, c’è un soggetto che ha perduto la casa

ingiustamente perché ha pagato la somma che doveva essere restituita.

Soluzione a questo problema è la sospensione esecutorietà della sentenza si può sospendere

quando c’è impugnazione, cioè la sentenza di primo grado viene impugnata e c’è un rischio di un

ritardo, in presenza di gravi e fondati motivi il giudice d’appello può sospendere esecuzione della

sentenza di primo grado.

La stessa cosa accade, cosi come nel processo ordinario, anche nel processo del lavoro la

sospensione avviene quando dall’esecuzione del provvedimento ci sia un gravissimo danno. Infine

abbiamo anche una sospensione o una sospendibilità di esecutorietà della sentenza in attesa di

ricorso in cassazione, essendo il giudice di cassazione un giudice di legittimità, non può essere lui a

valutare la sospensione ma il giudice dell’appello.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Lezione 3 Procedura civile Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gioferrero28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pirateschi Niccolò.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community