Lez 3 05/03
Riassunto lezione scorsa:
Il primo articolo del III libro, art 474 1 comma “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e esigibile”.
Se si ha titolo esecutivo sta a significare che vi è: un documento che è il titolo esecutivo, e che questo
documento debba avere un oggetto specifico con determinati requisiti: certezza, liquidità e
esigibilità. Questi tre requisiti sembrano banali ma sono piuttosto complessi:
la certezza, sembra una subalterzione perché il titolo esecutivo è un documento che
incorpora il diritto ed è esso stesso un accertamento, ma non è cosi perche noi dobbiamo
considerare che vi sono diversi modelli esecutivi e non pensare soltanto alla somma di
denaro ma altre forme di esecuzione ad es. esecuzione per consegna di bene mobile, per
rilascio di bene immobile, obblighi di fare o non fare (se non fosse chiaro con cosa deve
essere fatto o con che metodi deve essere realizzato l’esecuzione non può aver luogo). Ma
anche a quell’ipotesi che sembra più semplice avente ad oggetto somme di denaro ci
possono essere ipotesi di prestazioni alternative, e il debitore si libera scegliendo una delle
due ma ha diritto lui stesso di scegliere e fin quando non si realizza la scelta, l’esecuzione
non può aver luogo perche manca appunto la certezza;
la liquidità, era un requisito davvero complicato su cui si era formata una giurisprudenza
strutturata, perché inizialmente la liquidità doveva consistere nel essere definibile
l’ammontare del credito sulla base di obbligazioni di natura matematica(ad es. iva o
indicizzazione ISTAT), ma poi sono intervenute delle giurisprudenze che avevano ampliato il
termine di riferimento. Ma questa sentenza fu pesantemente criticata facendo venire meno
il requisito dell’autosufficienza e fu contraddetta da un’altra giurisprudenza;
la esigibilità, non essere sottoposto a termini e condizioni (portato meno problemi ma
comunque si trovano ad es. fra contratti di mutuo ordinario e fondiario)
Questo era per quanto riguarda l’oggetto. Quale documento vale come titolo esecutivo?
Le sentenze possono essere di tre tipi diversi: di accertamento, costitutive e di condanna, non
valgono come titolo esecutivo tutte ma le sole sentenze di condanna.
Altro problema: le sentenze di condanna possono essere sentenze di primo ,secondo grado e
sentenze di cassazione, a partire dalla riforma del 90 valgono le sentenze già di primo grado, prima
del 90 erano a titolo esecutivo solo le sentenze di appello e di cassazione. La ragione stava
nell’eccessiva durata del processo era evidente che avere processi con una durata media superiore
a 4 anni e i giudizi di appello non meno di 3, costringeva la parte vincitrice che aveva ottenuto
ragione dopo 4 anni ad attenderne altri 3, pareva irragionevole cosi si diede titolo esecutivo alla
sentenza di primo grado.
Questo però apriva un problemasi potevano aprire due procedimenti in concomitanza, cioè da
una parte possiamo avere la prosecuzione del processo ordinario di cognizione (dopo la sentenza di
primo grado c’è appello e magari anche una cassazione) mentre dall’altro lato sta andando avanti il
processo esecutivo e questo può diventare un problema, perche se il processo ordinario impiega
meno tempo rispetto a quello di appello o di cassazione, può succedere che un soggetto venga
esecutato avendo ragione. Quindi se il convenuto perde il giudizio di primo grado, si accerta che sia
debitore di 300 mila euro, difficile che abbia questa liquidità, magari ha una casa in proprietà, si
effettua un esecuzione per espropriazione e si fa vendere la casa, però se si ottiene la vendita della
casa prima di giungere alla sentenza di appello, c’è un soggetto che ha perduto la casa
ingiustamente perché ha pagato la somma che doveva essere restituita.
Soluzione a questo problema è la sospensione esecutorietà della sentenza si può sospendere
quando c’è impugnazione, cioè la sentenza di primo grado viene impugnata e c’è un rischio di un
ritardo, in presenza di gravi e fondati motivi il giudice d’appello può sospendere esecuzione della
sentenza di primo grado.
La stessa cosa accade, cosi come nel processo ordinario, anche nel processo del lavoro la
sospensione avviene quando dall’esecuzione del provvedimento ci sia un gravissimo danno. Infine
abbiamo anche una sospensione o una sospendibilità di esecutorietà della sentenza in attesa di
ricorso in cassazione, essendo il giudice di cassazione un giudice di legittimità, non può essere lui a
valutare la sospensione ma il giudice dell’appello.
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Lezione 3, Procedura civile
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Lezione 13, Procedura civile
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Lezione 7, Procedura civile
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Lezione 11, Procedura civile
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