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Estratto del documento

Inoltre, se sono preposti alla vendita nei locali dell’impresa, non possono esigere il prezzo della merce fuori

dai locali stessi, né possono esigerli all’interro dell’impresa se alla riscossione è destinata un’apposita cassa.

Se non sono espressamente autorizzati (in base agli articoli 2210-2211) non possono esigere il prezzo della

merce di cui non facciano la consegna, non possono modificare (derogare) le condizioni generali di

contratto. Se sono volti alla vendita dei locali delle imprese, non possono esigere il prezzo fuori dai locali

stessi, cioè non possono andare a riscuotere il prezzo della merce venduta a casa del cliente, perché non

sono abilitato a questo. A tutti commessi è riconosciuto la legittimazione a ricevere per conto

dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti e i reclami che riguardano le

inadempienze contrattuali. Per esempio, se vendo cellulari sono proposto dall’imprenditore a ricevere

reclami. L’imprenditore può ampliare un limitare i poteri dei commessi. Come per i procuratori essi non

hanno l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese per una pubblicità legale, e non hanno neanche la

necessità di tenere le scritture contabili. È sufficiente affinché un soggetto sia un commesso possa essere

messo in avviso nei locali di vendita commerciale che porti a conoscenza che quel locale commerciale si

avvale di 1,2,3 commessi, che corrispondono ai nomi di tizio ecc…

Lezione 8

L'azienda è inserita nel titolo VIII del V libro del Codice civile, al quale il legislatore dedica dall'articolo 2555

al 2562. Il legislatore quindi da un lato ha dato la disciplina generale dell’azienda, e dall’altro ha trattato i

segni distintivi dell'impresa, i quali sono disciplinati e trattati dall’articolo 2563 al 2574. L'azienda, quale

complesso organizzato di beni in funzione di uno scopo produttivo, rappresenta un fattore necessario e

determinante nell’impresa (si ricordi che quest’ultima, o meglio la figura dell’imprenditore è disciplinata

dall’articolo 2082). L'azienda rappresenta un fattore determinante dell'impresa, nei cui confronti si pone in

un rapporto di mezzo affine.

Nel diritto civile il codice fa una distinzione tra atti inter vivos e atti mortis causa. Gli atti inter vivos sono

quegli atti che necessitano di un trasferimento con persone che sono in vita: ci si reca dal notaio per

sottoscrivere un atto che vada a trasferire la proprietà di qualche cosa, ad esempio la proprietà di un bene,

di una casa, di un immobile, di un terreno, un’auto ecc. Gli atti mortis causa intendono il trasferimento che

avviene a seguito dell'apertura di un testamento. Si dice in diritto che a seguito della morte di una persona

(de cuius), coloro che sono eredi subentrano nei rapporti che erano in capo al de cuius. Quindi per esempio

colui che era proprietario di un’azienda se non ha trasferito l'azienda quando era in vita, questo

trasferimento di azienda avviene mortis causa, ovvero a seguito di un’apertura della successione

testamentaria e passa per successione agli eredi che secondo le disposizioni del Codice civile sono la

moglie, il marito e i figli.

Parlando del trasferimento dell’azienda, questo può attuarsi in vari modi, ma il più conosciuto è la vendita

dell'azienda (prevista dall' articolo 2558), o dall'affitto dell'azienda (previsto dall' articolo 2562). La

disciplina che regola la circolazione dell'azienda tende a soddisfare due esigenze fondamentali, che sono

riconducibili una al mantenimento della potenzialità produttiva dell'impresa, e l'altra alla tutela di terzi che

contrattano con l’alienante, cioè colui che vende nell'esercizio dell'impresa. Questa sarebbe Cioè la prima

parte del titolo VIII. La seconda parte riguarda i segni distintivi, o meglio i mezzi di individuazione

dell'impresa che la legge tutela riconoscendo all’imprenditore l’esclusività dell'uso dei segni distintivi,

impedendo che altri possano avvalersene. Sono considerati segni distintivi la ditta, l'insegna ed il marchio

che vanno ad individuare rispettivamente il nome (cioè la ditta), l'insegna (che serve a contraddistinguere i

locali dell'azienda) e il marchio che va a contraddistinguere i prodotti dell'impresa.

L’azienda è definita dall’articolo 2555 come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa. Da questa nozione, emerge il rapporto tra azienda e impresa dal punto di vista

giuridico, il quale è un rapporto di mezzo affine, cioè l'azienda rappresenta il mezzo per far sì che

l’imprenditore svolga la propria attività. Questo perché l'azienda costituisce l’apparato

strumentale/materiale attraverso cui imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento delle

attività. Si immagini quindi che dell'azienda possono far parte i locali, i macchinari, le attrezzature, le

materie prime e le merci. L'azienda è dunque il mezzo che ci consente di svolgere l'attività di imprenditore.

L'azienda è costituita da un apparato strumentale, cioè il locale dove si svolge l'attività, la raccolta di

materie prime e la trasformazione, fanno parte dell’apparato strumentale anche le attrezzature, le materie

prime e i macchinari.

Della nozione di azienda l’accendo va posto sul requisito dell'organizzazione (collegamento con art. 2082).

L’organizzazione è l'insieme dei beni eterogenei mobili e immobili, che subisce modificazioni sia qualitative

che quantitative nel corso dell'attività. Parliamo di organizzazione rispetto a quei beni che sono tra di loro

eterogenei, ovvero che sono beni mobili (computer, libreria, utensili ecc.) e beni immobili (capannoni

industriali, deposito per merci, garage ecc.). I beni organizzati dall' azienda consentono la produzione di

utilità nuove e diverse maggiori di quelle che si potrebbero trarre singolarmente dai singoli beni. Ciò sta a

significare che il complesso di beni organizzati tra di essi, danno un valore aggiunto al prodotto che viene

immesso sul mercato, diverso da quello che singolarmente quel bene potrebbe far produrre. Per esempio,

se siamo titolari di un’azienda erboristica, il bene singolarmente preso, ovvero una o più piante officinali,

singolarmente presi hanno un valore intrinseco molto basso, ma l’insieme di tutte queste componenti viste

in una fase produttiva, dà dei riscontri nettamente migliori, ovvero rappresentano quello che è il prodotto

finito che può essere venduto sicuramente ad un prezzo diverso che può avere il singolo bene. Quindi se si

va a trasformare la pianta officinale in un siero, il suo complesso lavorativo (la coltivazione della pianta, la

sua trasformazione e la sua immissione sul mercato), dà vita ad un prezzo diverso (più alto) da quello che

potrebbe essere il singolo bene preso. Sul piano dinamico questo valore aggiunto rappresenta la ricchezza

che l’organizzazione aziendale va a conferire al lavoro. Dunque, il complesso unitario di beni acquista un

valore si scambio maggiore della somma dei singoli scambi di beni che lo costituiscono. Questo maggior

valore di scambio tra il bene singolarmente preso e quello di scambio che si va ad immettere sul mercato si

definisce avviamento.

Giuridicamente l'avviamento di un'azienda è rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione

di un profitto-reddito (in questo caso i ricavi superano i costi) e dipende sia da fattori oggettivi che da

fattori soggettivi. Nel definire l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore, la norma

fa riferimento a qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa (piccole, grandi

o medie imprese), prescinde anche dalla natura delle imprese, e prescinde anche dall’oggetto dell’impresa

(impresa agricola o commerciale). L'andamento quindi rappresenta la realizzazione di un profitto/reddito e

può dipendere da fattori oggettivi e soggettivi. Parliamo quindi di avviamento oggettivo e soggettivo. Viene

considerato avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori suscettibili di permanere tali, anche se

cambia il titolare dell'azienda, in quanto questi valori sono insiti nel coordinamento funzionale che esiste

tra i diversi beni (es. capacità di un complesso industriale di consentire una produzione a costi competitivi

sul mercato). Quindi si parla di avviamento oggettivo quando al di là di chi è il soggetto titolare dell'azienda,

è il complesso aziendale che ha la capacità di essere competitivo sul mercato per i prezzi vantaggiosi (bassi)

che va a proporre sul mercato. Si definisce invece avviamento soggettivo, quello dovuto all’abilità operativa

dell’imprenditore sul mercato, e dunque collegato alla sua abilità nel formarsi, nel conservare e

nell’accrescere la clientela, la quale è essenziale affinché l'impresa possa conseguire ricavi e realizzare

profitti. Dunque, quando si parla di avviamento soggettivo si fa riferimento alla capacità dell’imprenditore

di saper vendere e imporre il prodotto (es. marchio Gucci, Tod’s, ecc. i quali seppur avendo prezzi alti a

causa della qualità, sono comprati perché l’imprenditore è stato bravo e rappresentano l’avviamento

soggettivo). Nel momento in cui l’imprenditore volesse vendere l'azienda, ciò che un tecnico andrebbe a

valutare del complesso aziendale, sarebbero i macchinari dell’azienda, i beni immobili/strutturali, nonché

egli considererà l’avviamento oggettivo e quello soggettivo (e quindi l’avviamento in generale). la

realizzazione del profitto è rappresentata dall’avviamento oggettivo e soggettivo.

L’azienda dunque si è detto che è un’organizzazione non solo di beni ma anche di servizi, e quindi fanno

parte integrante anche i rapporti di lavoro con il personale e i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio

dell’impresa, e quindi i rapporti con i fornitori/terzi/venditori. Elementi costitutivi dell'azienda sono

considerati anche i crediti e i debiti verso i fornitori e lo stesso avviamento rappresenta una qualità

dell'azienda valutabile patrimonialmente e tutelabile giuridicamente. Quindi nella vendita di un complesso

aziendale la valutazione va fatta non solo in base alla capacità dell’azienda di essere produttiva, e la

capacità dell’imprenditore di essere stato nelle condizioni di poter imporre il suo marchio sul mercato, ma

anche i rapporti di lavoro con il personale, cioè i dipendenti. Questo perché nel momento in cui si

trasferisce/vende l&rs

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChiaraTEBio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione nazionale e comunitaria del settore erboristico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.