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BENI PAESAGGISTICI

Una delle prime difficoltà inerenti la materia, almeno storicamente, è stata proprio riuscire a

definire con esattezza l’oggetto stesso dell’attività culturali. Ancora una volta le predisposizioni

della legge Bottai hanno rappresentato la norma di riferimento sulla quale si è poi sviluppato

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l’attuale Codice, ma nuovamente, col mutare della sensibilità sociale, esse si sono poi dimostrate

insufficienti alla protezione dei valori naturalistici, nonché allo sviluppo socio-economico del

territorio e delle attività produttive. Tra i più importanti risultati raggiunti da tale legge ricordiamo il

pensare al paesaggio in base ai suoi elementi fisici, biologi ed antropIci che lo compongono,

nonché, nella sua limitata concezione estetizzante, il distinguere la “bellezza” singola (ad esempio

la cascate di Tivoli) da quella d’insieme, e cioè ritenere che il valore del paesaggio si esprima

nell’indivisibilità dei suoi elementi paesistici, che nel complesso appunto concorrono a formare

quell’insieme unico ed armonico che contraddistingue un paesaggio. Altri importanti sviluppi della

materia sono poi derivati dalla Commissione Franceschini (1964) e dalla legge Galasso (1985), a

cui si deve, rispettivamente, la conversione di un bene paesaggistico in senso culturale e il

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consolidamento di una concezione di tutela a carattere globale, che qualifica il paesaggio nella

nella fisionomia dei luoghi, formatisi in natura e qualificati dalla storia e dall’intervento umano.

Il dettato costituzionale ha comportato un’obbligata ricostruzione della nozione giuridica del

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paesaggio, specie dopo il trasferimento di poteri alle Regioni previsto dall’articolo 117 della

Costituzione medesima, riconoscendo a tali enti le funzioni di protezione della natura, delle riserve,

dei parchi, in connessione con quelle per i territori montani, le foreste, la conservazione del suolo

che presentano notevoli valenze paesistiche e ambientali.

A Ministero già formato (1975), nel 1986, dopo i fatti di Chernobyl, si è provveduto alla creazione

del Ministero dell’ambiente, ad oggi noto come Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare. Si tratta di un ministero privo di uffici periferici, il cui fine è quello di

sviluppare attività di promozione, conservazione, recupero, valorizzazione e di difesa dell’ambiente

e del paesaggio. Nonostante i suoi limiti, ciò ha comportato la nascita dell’istituto della valutazione

d’impatto ambientale per alcune categorie di opere e il riconoscimento di alcune associazioni

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di protezione ambientale con carattere nazionale, alle quali è rimessa la facoltà di denunciare

fatti lesivi di beni ambientali e paesaggistici, intervenire nei giudizi per danno ambientale e

ricorrere all’annullamento di atti illegittimi. Fondamentale è poi stata la sostituzione del criterio di

parallelismo tra potestà legislativa e funzioni amministrative previsto dalla revisione del Titolo V

della Costituzione del 2001 con i criteri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione,

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riconoscendo ai Comuni (sussidiarietà) lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi salvo i casi in

cui sia necessario l’affidamento ad enti maggiori; ciò segue un ordine ascendente (Provincia,

Regione, Stato). Giacché la tutela e la valorizzazione del paesaggio necessitano

obbligatoriamente del concorso di competenze statali su più livelli, in tale circostanza è

assolutamente necessario l’osservazione del principio di leale cooperazione tra le varie

amministrazioni .

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n° 1497/1939

126 intesi quindi come concrete espressioni dei valori di civiltà che pertanto necessitano di essere preservati e resi accessibili al pubblico

127 articolo 9, comma 2: “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione”

128 obbligo di richiedere di una preventiva verifica di un progetto volto a modificare in qualche modo l’ambiente e il paesaggio

129 nelle materie di legislazione concorrente si tratta di stabilire se l’attribuzione di compiti e funzioni possa rientrare in qualche caso

130

nella potestà legislativa dello Stato o spetti sempre alla Regione

articolo 133 del Codice: Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio

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Epocale è risultata la Convenzione europea sul paesaggio sottoscritta dai paesi membri del

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Consiglio d’Europa il 20 ottobre 2000: con essa si definisce una nozione condivisa del paesaggio e

degli strumenti per la sua salvaguardia, pianificazione e gestione, con l’individuazione di

provvedimenti da assumere a livello nazionale, nonché le forme di cooperazione e di reciproca

intesa. L’idea base di tali prescrizioni è l’assumere come principio primario il forte nesso tra

paesaggio e comunità stanziata sul territorio. In Italia le prescrizioni della Convenzione sono in

vigore dal 2006. La Convenzione prende in considerazione la protezione di tutti i tipi di

paesaggio : l’obiettivo finale è non tanto la protezione della natura in sé, quanto la protezione

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dell’essere umano e del suo contesto ambientale che ha valore non solo in quanto dato estetico,

ma soprattutto per la qualità della vita e per la sensazione di appartenenza che l’uomo avverte nei

confronti di tutto ciò che lo circonda. Paesaggio come luogo identitario della coscienza collettiva,

poiché contribuisce a far sopravvivere la civiltà passata e a creare quella presente.

Il Codice Urbani ha trasposto nell’ordinamento l’impostazione della Convenzione: ad oggi quindi la

la tutela del paesaggio va perciò intesa nella più ampia concezione di tutela del territorio.

Come già detto, la parte terza del Codice è dedicata ai beni paesaggistici. Una definitiva

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definizione di paesaggio è riportata dall’articolo 131, che recita:

- comma 1: “per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di

fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”

- comma 2: “il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che

costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori

culturali”

- comma 3 ..

- comma 4: “la tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e,

ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora

intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari”

- comma 5: “la valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le

amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite

attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove

possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel

rispetto delle esigenze della tutela”

- comma 6: “lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di

pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso

consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi

valori paesaggistici integrati”

articolo 1: “il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva

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dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” e “il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita delle

popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”

l’ambito di applicazione della Convenzione non distingue tra paesaggi considerati eccezionali e quelli degradati

133 articoli 131-159 compresi

134

L’articolo 134 del Codice individua le diverse tipologie di beni paesaggistici, aventi come

comune denominatore il possesso di quel valore storico, culturale, naturale, morfologico ed

estetico tale da giustificare un regime giuridico di tutela.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate dagli articoli 136 e 142 .

135 136

Dall’analisi della norma è possibile effettuare una tripartizione dei beni paesaggistici: beni

individuati e tutelati a seguito di procedimento amministrativo; beni individuati e tutelati per legge;

beni individuati e tutelati in base a piani paesaggistici.

Le categorie individuate dall’articolo 136 si suddividono rispettivamente in bellezze singole e

bellezze d’insieme. Sebbene siano entrambe ancora saldate al valore estetico, emergono ulteriori

criteri, quali uno scientifico (“singolarità geologica”) ed uno storico-sociale (complessi aventi valore

estetico e tradizionale, un parametro di fruibilità pubblica per le bellezze panoramiche e i punti di

belvedere accessibili al pubblico, nonché il carattere della rarità).

Tra le bellezze d’insieme il Codice cita i centri storici, la cui tutela è determinata non tanto dal

prestigio dei singoli elementi architettonici, quanto dalla necessità di tramandare gli interi

complessi nella loro integrità poiché insiemi irripetibili di una presenza umana. Le disposizioni

dell’articolo 142, modernizzazione della precedente legge Galasso, al fine di difendere le diverse

parti del territorio nazionale già ampiamente compromesse, il Codice estende la tutela

conservativa ad intere categorie di beni (coste, laghi, fiumi, montagne, ghiacciai, boschi, parchi e

riserve naturali, al cui interno solitamente comprendo anche zone di interesse archeologico ).

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A integrazione delle norme del Codice sulla tutela dei beni paesaggistici intervengono le

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale , volta a “salvaguardare

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e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali,

presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo e che costituiscono

testimonianza dell’economia rurale tradizionale”. Le Regioni e le province autonome possono

concedere contributi ai soggetti proprietari di insediamenti, edifici o fabbricati rurali, fino all’importo

massimo del 50% della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario . È stato inoltre

139

istituito un Comitato paritetico per l’architettura rurale, costituito da rappresentanti d

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SL97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Videtta Cristina.
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