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PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (Art. 65)
I Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione (PPA) secondo delle attente analisi sul sistema insediativo, infrastrutturale e ricettivo del territorio comunale, andando ad indicare gli interventi pubblici necessari e le aree e gli immobili eventualmente da acquisire tenendo conto delle previsioni dei conti e del bilancio comunale.
SUOLI AGRICOLI
Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali (Art. 70)
L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 mc. per mq.; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare
800 mc. Nel caso non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola. Manufatti connessi alla conduzione del fondo (Art. 71) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza.di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq. 150 per ettaro, e comunque non superiore a 600 mq., e non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture. Per la realizzazione di tali manufatti l'unità minima aziendale deve disporre di almeno mq. 10.000. Impianti produttivi sui suoli agricoli (Art. 72) Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni: a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044; d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura. e) distanza dagliinsediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria;
unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.
TUTELA E CONSERVAZIONE
Centri storici (Art. 78) Sono considerati centri storici indicati sul PRG o PRE:
a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico;
b) ...
strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrano nella precedente lettera a);
c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che, nelloro complesso, costituiscono esempi di architettura qualificata. Nell'ambito dei Centri Storici sono, di norma, consentiti gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di recupero, senza alterazione dei volumi esistenti.
Tutela delle riserve boschive (Art. 79) E' vietata ogni attività di trasformazione urbanistica, compreso apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali:
a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;
b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.
Tutela delle coste (Art. 80)
Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di 200 m dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di 50 m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di 25 m dagli argini degli stessi. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m dagli argini dei corsi d'acqua. Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali (Art. 89) Vedere DPR 380/2001 → Normativa aggiornata Legge Regionale Abruzzo n. 40/2017 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo. Cambio didestinazione d'uso vani e locali Il cambio di destinazione d'uso del vano o locale oggetto di recupero è consentito solo all'interno della medesima categoria (ad es. residenziale). È in ogni caso escluso il cambio di destinazione d'uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto. Interventi di recupero - Sono consentiti gli interventi di recupero ai fini residenziale, direzionale, commerciale o artigianale dei vani e locali con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio specifico. - Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati è in ogni caso consentito previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. - La realizzazione degli interventi di recupero è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al DM del 2 aprile 1968, n. 1444, in relazione al.maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione delladestinazione d'uso. Qualora sia comprovata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità nel reperire gli standard, è consentita la monetizzazione, attraverso il pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore al 50 per cento degli oneri concessori dovuti. I Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici. Gli interventi di recupero dei vani e dei locali comportano altresì la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione in misura doppia degli oneri di urbanizzazione. Requisiti tecnici degli interventi di recupero Gli interventi di recupero dei vani e locali devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e dei parametri di aero-illuminazione. L'altezza interna dei vani e locali.destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Ai fini del raggiungimento dell'altezza minima è consentito effettuare la rimozione di eventuali contro-soffittature esistenti, l'abbassamento della quota di calpestio del pavimento o l'innalzamento del solaio sovrastante, a condizione che tali opere edilizie non comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e siano realizzate nel rispetto e nell'ambito della sagoma delle costruzioni interessate. L'altezza interna dei vani e locali oggetto di recupero è misurata da pavimento a soffitto senza tenere conto dell'intradosso di travi e sporgenze similari.
Tutti gli interventi di recupero devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonché quelle relative all'efficienza energetica.
Legge Regionale Abruzzo n. 15/2004 (Art. 85) Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti
La Regione Abruzzo
consente il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove persottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio. E' consentito alle seguenti condizioni: - l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali oppure deve essere stato sanato; - l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. Per quanto concerne i sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per.Il raggiungimento dell'altezza media minima l'abbassamento dell'ultimo solaio se ciò non comporta modifica del prospetto del fabbricato, rispetti le norme sismiche e vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità.
- che siano rispettate le norme sismiche;
- che siano assicurati i requisiti di fruibilità e di aero-illuminazione mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e/o abbaini.
Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in misura doppia degli oneri di urbanizzazione. Titolo abilitativo necessario: Permesso di costruire o Scia (vedere Piano Casa).
Legge Regionale Abruzzo n. 16/2009
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio (Piano Casa) in vigore fino al 31/12/2023 (prorogabile)
Ampliamento
È consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o
uperiore al 50% condestinazione d'uso residenziale, nel rispetto dei s