Organi e leggi regionali
Gli organi regionali
La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. I suoi componenti, chiamati assessori, sono scelti dal consiglio tra i propri membri oppure, nel caso in cui la Regione preveda, nel suo statuto, l'elezione diretta del presidente, sono scelti e revocati dall'incarico dal presidente stesso. Il numero degli assessori varia a seconda delle Regioni, poiché è stabilito dai singoli statuti regionali. Ogni assessore ha la responsabilità di singoli settori amministrativi (per esempio istruzione, sanità, turismo ecc.).
La Costituzione e gli statuti regionali attribuiscono le seguenti principali funzioni alla giunta regionale:
- Esecutive: cioè la giunta dà esecuzione alle leggi regionali ed emana diversi tipi di provvedimenti nell'interesse della Regione;
- Amministrative: cioè la giunta predispone il bilancio regionale.
Il presidente della giunta regionale è l'organo direttivo e di rappresentanza della Regione e viene eletto, se lo statuto regionale lo prevede, dai cittadini residenti. In particolare, per legge costituzionale:
- Rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile;
- Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, nell'osservanza delle istruzioni del Governo della Repubblica.
Le leggi regionali
Le Regioni hanno anche potere legislativo, cioè possono emanare leggi regionali, atti emanati dal consiglio regionale applicati solo all'interno del territorio della Regione. Le Regioni possono emanare leggi esclusivamente nei settori previsti dall'articolo 117 della Costituzione. Le leggi regionali devono essere emanate nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e delle leggi ordinarie, evitando qualsiasi forma di contrasto con gli interessi nazionali o quelli delle altre Regioni. Il Governo esercita particolari forme di controllo nei confronti delle leggi regionali.
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, inoltre, in alcuni settori espressamente indicati dallo statuto regionale, esse hanno una competenza legislativa esclusiva, ossia solo loro, e quindi nessun altro soggetto, neppure il Parlamento italiano o il Governo, possono emanare leggi.