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Organi e leggi regionali
Gli organi regionali
La è l’organo esecutivo della Regione. I
giunta regionale
suoi componenti, chiamati sono scelti dal
assessori,
consiglio tra i propri membri oppure, nel caso in cui la
Regione preveda, nel suo statuto, l’elezione diretta del
presidente, sono scelti e revocati dall’incarico dal presidente
stesso. Il numero degli assessori varia a seconda delle
Regioni, poiché è stabilito dai singoli statuti regionali.
Ogni assessore ha la responsabilità di singoli settori
amministrativi (per esempio istruzione, sanità, turismo ecc.).
La Costituzione e gli statuti regionali attribuiscono le
seguenti principali funzioni alla giunta regionale:
cioè la giunta dà esecuzione alle leggi regionali
esecutive,
•
ed emana diversi tipi di provvedimenti nell’interesse della
Regione; cioè la giunta predispone il bilancio
amministrative,
•
regionale.
Il è l’organo direttivo e
presidente della giunta regionale
di rappresentanza della Regione e viene eletto, se lo statuto
regionale lo prevede, dai cittadini residenti. In particolare,
per legge costituzionale:
rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne
•
è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
• dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
•
Regione, nell’osservanza delle istruzioni del Governo della
Repubblica.