INTERNET E LE PIATTAFORME DIGITALI
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Internet tende a sfuggire la capacità direttiva dei poteri pubblici e questo rappresenta una sfida ulteriore per la tutela dei diritti
fondamentali e, in particolari, per il diritto a informare ed essere informati. La complessità del sistema può comprendere come sia difficile
la sua sottoposizione a principi e regole a tutelare i diritti. Grazie allo sviluppo di Internet si è affermato il fenomeno delle piattaforme
digitali, vale a dire attività di impresa che operano essenzialmente attraverso lo scambio e la gestione di informazioni reperite in rete,
creando valore della raccolta di dati. Tra le 10 più grandi società in termini di capitalizzazione di mercato al mondo sono le cosiddette
GAFAM: Google, Apple, meta Facebook, Amazon e Microsoft. L’elemento più evidente è la differenza con i media tradizionali (giornali e
radiotelevisione) che sono imprese pubbliche o private, richiedenti ingenti investimenti tecnologici e personali per poter operare. il
problema è che l’informazione non è solo più appannaggio delle testate giornalistiche ma anche dei blog dei social network, che sono
gestiti da giornalisti non professionisti. La differenza tra un blog di notizie quotidiani su Internet è una testata giornalistica come il
Corriere della Sera, la stampa il mattino, riguardo il fatto che il blog non possono ricevere sovvenzioni dallo Stato. Sta poi a ciascun
individuo decidere se una testata con un diritto responsabile necessariamente giornalista professionista sia più o meno affidabile di un
blocker. L’Unione Europea ha emanato due provvedimenti: Digital Mark acte (che si occupa di prevenire abusi delle relative posizioni
dominanti e altre distorsioni del mercato digitale attraverso gestori delle piattaforme digitali chiamate Gatekeeper) e il Digital service Actor
(punta a determinare un ambiente online più sicuro per gli utenti e le imprese digitali a tutelare i diritti previsti dalla carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea. Divide gli obiettivi in categorie: la prima categoria riguarda la diffusione di contenuti illegali, come la
diffusione di materiale pedopornografico forme lega all’incitamento all’odio altri tipi di abuso dei loro servizi per commettere reati. La
seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull’esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla carta di Nizza, inclusi la dignità umana,
la libertà di espressione di informazione, il diritto alla vita privata. La terza categoria riguarda i rischi sugli effetti negativi sui processi
democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica. La quarta categoria rimanda agli effetti negativi
sulla salute pubblica e di minori, il benessere fisico e mentale della persona o la violenza di genere.) Ogni Stato membro deve designare
un’autorità avente il ruolo di coordinatore dei servizi digitali, responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi e
applicazione delle norme del regolamento, cui usa l’applicazione delle sanzioni. L’autorità di vigilanza nei confronti delle piattaforme
online ai motori di ricerca online di grandi dimensioni e la stessa commissione europea.
LE SPECIFICHE GARANZIE GIURISDIZIONALI A TUTELA DEI
★ DIRITTI DI LIBERTÀ
Tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati (articolo 111), il che significa che devono essere giustificati alla luce delle norme
giuridiche in base alle quali vengono adottati. Soggetti alla legge significa cioè, anche e soprattutto, che ogni atto dell’autorità giudiziaria
può essere sottoposto a un ulteriore sindacato da parte di un altro giudice, indipendente dal primo, che ne verifichi la correttezza. La
costituzione prevede che contro tutti i provvedimenti e le sentenze sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione per
violazione di legge. I DIRITTI DELLA SFERA ECONOMICA
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La costituzione italiana si occupa anche dei rapporti economici e infatti si parla di costituzione economica.con questa espressione si
intende il modello dei rapporti tra Stato e attività economica.
LA LIBERTÀ SINDACALE E IL DIRITTO ALLO SCIOPERO
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L’articolo 39 della costituzione sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale, a cui può essere imposto il solo obbligo di registrarsi, se lo
obbliga la legge, presso uffici locali o centrali. I sindacati, così come partiti, restano associazioni di diritto privato e i contratti collettivi
vincolano i datori di lavoro. L’articolo 40 della costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano. Questo significa che astenersi collettivamente dal lavoro per tutelare i propri interessi una garanzia costituzionale alle condizioni
previste dal legislatore ordinario. I giudici del lavoro definiscono sciopero un’astensione concordata dal lavoro per tutela di interesse
collettivo. Il lavoratore che si astiene dal lavoro, esercitando un diritto, non può subire conseguenze negative sul piano del rapporto di
lavoro. Il solo limite al diritto di proclamare uno sciopero è costituito dalla salvaguardia della produttività dell’azienda: lo sciopero diventa
illegittimo solo quando la sospensione del lavoro possa pregiudicare la normale tempestiva ripresa della produzione, per esempio negli
impianti a ciclo continuo. La sola disciplina legislativa esistente in Italia riguardo lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tali diritti sono
quelli alla vita, salute, libertà, sicurezza, libera circolazione, assistenza, previdenza sociale, istruzione, libertà di comunicazione. In tal modo
vengono inoltre individuate le prestazioni da ritenersi indispensabili per poter fruire dei servizi essenziali.
LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA
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L’articolo 41 della costituzione stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera. Il mercato è costituito dall’insieme degli scambi di beni
e servizi come risultato dell’incontro spontaneo della domanda dell’offerta degli stessi. Gli Stati liberali sono anche chiamati economie di
mercato, poiché pongono a proprio fondamento questa libertà degli scambi, che è un aspetto di principio di libertà ancora più
fondamentale, ossia la libertà di decidere quali siano i propri interessi e soddisfarli nel modo desiderato. Lo Stato si fa imprenditore con il
fenomeno dell’impresa pubblica.l’articolo 41 stabilisce che la legge determina i programmi ai controlli opportuni perché l’attività
economica sia privata che pubblica abbia pari dignità nella costituzione.
Nel 1962 in Italia prese l’esperienza del centro sinistra con la formazione di coalizioni tra il partito della democrazia cristiana il partito
socialista. Ci fu la nazionalizzazione dell’industria elettrica, la creazione della scuola media unificata obbligatoria, il sistema pensionistico, il
primo ambizioso programma di edilizia sociale, l’approvazione dello statuto dei lavoratori. L’economia si basava sullo stile che fosse,
centrato sull’adozione di documenti di programmazione a medio termine che indicasse le linee di politica di investimenti pubblici per la
realizzazione dello sviluppo economico verso forme di equità distributiva. Ci fu l’approvazione del programma economico nazionale per il
quinquennio 1966-1970 (abrogato nel 2010). Nel programma si legge che il processo di programmazione si compie in economia mista,
nella quale coesistono centri decisioni privati e pubblici, ciascuno dei quali è dotato una Propria sfera di autonomia.il programma investe
ovviamente la sfera di autonomia dei vari centri, se non nella misura in cui coordinamenti e vincoli si rivelano necessarie per la
realizzazione delle sue finalità. Nei confronti delle imprese private l’azione programmatica si esplicherà attraverso il coordinato esercizio
dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente agli organi organi pubblici pubblici la formulazione di politica atti ad influenzare le
valutazioni di convenienza degli operatori. Il programma indicava il ruolo del sistema delle partecipazioni statali e delle imprese pubbliche,
come strumento della politica. Gli enti e le imprese pubbliche erano chiamati a svolgere nell’ambito del settore pubblico un’attiva funzione
imprenditoriale.
Il sistema delle partecipazioni statali era costituito da imprese in forma di società di diritto privato, di cui lo Stato deteneva, attraverso enti
di gestione, la maggioranza del capitale o comunque una quota che ne assicurasse il controllo. Il ministero impartiva i suoi indirizzi di
politica industriale agli enti di gestione.
Tra le partecipazioni statali vi era l’Iri, Istituto per la ricostruzione industriale, divenuta intermedi finanziario di diritto pubblico. L’Iri rilevò
le tre grandi banche di credito ordinario (Banca Commerciale Italiana, credito italiano, Banco di Roma). In tal modo, attraverso Liri, lo
Stato italiano divenne il più grande proprietario d’industria dell’Europa occidentale, coinvolto anche nella ricostruzione industriale post
bellica.
A partire dagli anni 90 ci fu un fenomeno della privatizzazione delle imprese pubbliche e della progressiva liberalizzazione dei mercati. Le
imprese pubbliche dovevano osservare le regole della concorrenza come qualunque altra impresa. Persino le imprese incaricate di fornire i
servizi pubblici vi erano soggette, salvo che lo Stato membro non dimostri che la concorrenza con altre imprese pregiudicherebbe il
servizio pubblico.
I limiti dell’articolo 41 possono essere ricondotto a due grandi categorie: il rapporto di lavoro e l’assoggettamento dell’inizio di un’attività
economica e autorizzazioni amministrative.quanto al primo, l’intera evoluzione del diritto del lavoro negli Stati democrazia pluralistica
costituisce un vincolo alla libera esposizione dei mezzi di produzione da parte degli imprenditori. In secondo luogo la disposizione
secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
l’ambiente, la sicurezza, la libertà, la dignità umana. L’attività deve far riferimento al rispetto di una serie di requisiti predeterminati dalla
legge: restrizioni territoriali fissati in una popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; regole che impongono al
prestatore di avere un determinato statuto giuridico; divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale; requisiti che stabiliscono
un numero minimo di dipendenti; la verifica obbligatoria minimo massimo del prestatore deve rispettare.
LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA
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L’esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà di un fondo, o più in generale di un bene immobile, di un’auto, di una barca o di
qualsiasi oggetto o cosa, esclusi
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