DIRITTO PUBBLICO
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LO STATO
Relatività del diritto
Le regole si adeguano nel tempo
2 tipi di regole:
Di comportamento
Altre regole (regole sulle regole)
Come si approvano e cambiano le regole?
Bisogno di un’autorità decide le regole all’interno di un gruppo sociale
→
#1 autorità = Stato
Come attribuiamo il potere a chi comanda?
Prima: grazie alla forza militare si prendeva il potere
Ora: grazie a processi democratici scelti dal popolo (votazioni)
Chi obbedisce al sovrano gli riconosce il potere della forza (dando
potere allo Stato, ci vengono garantite libertà)
DIRITTO PUBBLICO 1
Lo Stato
Organizzazione politica tipica di un periodo storico con le sue caratteristiche
Fattore più importante = rapporto potere - popolo
Ordinamento giuridico = insieme ordinato e coerente di regole
Esistono vari ordinamenti giuridici:
Alcuni si possono creare liberamente fini specifici e limitati
→
Lo Stato è l’unico ordinamento obbligatorio = ordinamento giuridico
generale/di natura politica (polis greca sfera pubblica)
→
Deriva da monarchie assolute (dove il sovrano scrive le leggi ma
non deve rispettarle)
Rottura durante le grandi rivoluzioni ‘700 - ‘800
Il Leviatano
Hobbs - (Stato come contratto sociale tra popolo e
potere) L’Esprit de Lois
Montesquieu - (separazione dei 3 poteri ma
legati tra di loro con reciproco controllo)
Cambiamenti con la Rivoluzione Francese (non ancora
democrazia):
Fine assolutismo potere del sovrano non proviene più da
→
Dio ma dal popolo
Singolo visto diversamente considerato da suddito a
→
cittadino
Stato di diritto chi ha il potere (sovrano) è comunque
→
sottoposto al diritto
Se un potere non è previsto dal diritto è illegittimo
Popoli richiedono costituzioni concesse dai sovrani
Il re accetta di limitare il suo potere
Nascono i primi parlamenti (rappresentano una piccola
parte del popolo)
DIRITTO PUBBLICO 2
Il re ha potere esecutivo (Governo sotto il sovrano) e
giudiziario (giudici sotto il sovrano), ma non più quello
legislativo (appartenente al Parlamento)
Forma di Stato
Descrive il rapporto tra chi comanda e chi obbedisce (autorità e libertà)
Stato assoluto
Il potere è assoluto - i soggetti sono sudditi
Tutto il potere è concentrato nelle mani del re
Stato liberale di diritto
Stato dell’800 con crescente importanza della borghesia
Il potere è limitato dalla legge - i soggetti sono cittadini
Adam Smith: mano invisibile (= lo Stato non interviene nel mercato, è
astensionista)
Spesa pubblica usata per (no servizi alle persone):
Guerra
Sicurezza interna
Stato costituzionale di diritto (Stato sociale)
Organizzazione politica che, in nome dell’uguaglianza, offre a tutti le condizioni
per svilupparsi come persone (cura, previdenza, assistenza, istruzione)
Percorso da stato liberale a sociale:
Inizio ‘900 crescente importanza delle classi popolari (distrutte in WWI)
→
Post WWI ascesa grandi partiti di massa che richiedono diritti
→
Passaggio da stato liberale a sociale = percorso da anni ‘30 a dopo WWII
(con stato costituzionale di diritto)
DIRITTO PUBBLICO 3
Regole Stato sociale (da Keynes):
Lo Stato interviene con la spesa pubblica per correggere i difetti del
mercato
Lo Stato crea posti di lavoro
Quindi, allo Stato è necessario l’indebitamento (opposto di regola aurea ‘800: i
bilanci statali devono essere in pareggio)
Indebitamento statale = effetti espansivi su economia (interventismo
pubblico)
Post WWII serve uno stato democratico
→
1942 UK rapporto Beveridge: le società non possono ignorare i 5 problemi
dell’uomo (malattia, miseria, ignoranza, squallore, ozio)
Nuove costituzioni stato costituzionale di diritto:
→
Costituzioni ‘800: brevi, flessibili (non sopra la legge del parlamento)
Costituzioni ‘900: lunghe, democratiche (volute dal popolo), rigide:
Nella costituzione ci sono principi inderogabili
I principi hanno il consenso di tutti
Le leggi sono cambiate attraverso procedimenti complessi
Forma di Governo
Descrive la divisione del potere tra i diversi organi (tutto parte dal popolo)
Parlamentare (IT)
Parlamento = organo più importante (da voto popolare)
Governo = votato da 50%+1 del parlamento (necessita fiducia parlamentare)
Fiducia: governo può svolgere le sue funzioni finché gode della fiducia
della maggioranza del parlamento; il parlamento tiene sotto controllo il
governo tramite interrogazioni (fiducia assente nel governo presidenziale)
DIRITTO PUBBLICO 4
Capo di Stato (presidente) = organo di garanzia (funzione non politica; no
poteri)
Presidente = organo elettivo di derivazione popolare (diverso da
monarchia)
Presidenziale (US)
Parlamento = da voto popolare
Presidente = votato dal popolo, forma il governo ed è il vertice del potere
esecutivo (è votato dal popolo, quindi il rapporto di fiducia è assente)
Capo dello stato = capo del governo
Semipresidenziale (FR)
Ha tratti comuni con entrambe le forme precedenti:
Capo dello stato = con elezione diretta
Governo = separato da capo dello stato (ha un suo presidente)
Storia dello Stato Italiano
1861
Statuto albertino esteso a tutta Italia
Forma di governo: monarchia costituzionale dualistica (equilibrio tra due
organi: monarchia 50%, parlamento 50%)
ITA = fortemente arretrato
Fine 1800
Spontaneamente si inizia ad usare la fiducia (non prevista dallo statuto)
Il governo diventa piano piano autonomo dal re (voto ancora a poche
persone)
Approccio economico protezionista + uso massiccio tassazione
Inizio 1900
DIRITTO PUBBLICO 5
Lo stato inizia ad entrare in economia (lavori pubblici, nazionalizzazione treni,
sicurezza e assicurazione lavoratori, allargamento al voto, banca d’Italia per
vigilanza)
Fine WWI
Perdita uomini + distruzioni + crisi sociali = scontento popolare
Porta a movimenti estremisti Partito Nazionale Fascista
→
Creazione grandi partiti di massa per lavoratori elezioni 1919
→
1922
Dopo marcia su Roma, Mussolini forma il governo:
Cambio legge elettorale a favore della maggioranza (legge Acerbo)
Elimina la fiducia e gli altri partiti
Leggi fascistissime (no libertà)
1939 elimina l’unica camera elettiva del Parlamento
1929 crollo NYSE + grande depressione Mussolini segue Keynes (opere
→
pubbliche, posti di lavoro, salvataggio banche)
IRI = istituto di ricostruzione industriale (le tre banche più importanti
diventano pubbliche)
1943
Gran Consiglio del Fascismo chiede al Governo di cambiare rotta, ma
Mussolini viene arrestato ricostituiti i vecchi partiti (che dopo WWII
→
faranno referendum su scelta monarchia o repubblica e faranno una nuova
costituzione)
Monarchia inizia accordi segreti con USA e UK
Re affida il governo ad un militare, poi scappa a Brindisi
8/09 il re dice tutto al paese (ma arrivano i tedeschi) guerra civile tra
→
fascisti e resistenza = vuoto istituzionale
DIRITTO PUBBLICO 6
Re obbligato ad abdicare in favore del figlio, che non sarà re prima del
referendum, quindi viene chiamato “luogotenente del regno”
Partiti ricostituiti formano la consulta nazionale (che affianca il governo
provvisorio durante WWII)
Si inizia a studiare le scelte che verranno effettuate con la nuova
costituzione (formata una commissione economica, che scriverà nuove
norme economiche elaborate)
1945
Fine guerra civile nel 1946 ci sarà: referendum e nuova costituzione
→
La costituzione doveva essere redatta dalla corte costituzionale, un nuovo
organo che avrebbe scelto tra monarchia e repubblica
Alla fine, si decide di fare un referendum popolare (si pensava che il
popolo avrebbe scelto la monarchia - Umberto diventa re, ma per poco
tempo)
1946
2 votazioni:
Repubblica
Creazione di un’assemblea costituente per scrivere la costituzione (circa
500 persone)
Era un organo rappresentativo (rappresentava tutte le forze politiche
presenti al tempo)
Compito: scrivere un nuovo testo costituzionale
Da una commissione di 75 persone, divisa in tre sotto-commissioni
da 25 persone (costituite proporzionalmente in riferimento alla
totalità dell’assemblea costituente):
Prima sotto-commissione: diritti
Seconda sotto-commissione: forma di governo
Terza sotto-commissione: garanzie
DIRITTO PUBBLICO 7
Le tre sotto-commissioni presentano le loro parti alla commissione
di 75 persone, che presenta il testo all’assemblea costituente per
l’approvazione finale (firmata da Enrico de Nicola, capo dello stato
provvisorio)
1948
Costituzione scritta da 07/1946 a 12/1947 01/01/1948 nuova Repubblica
→
Elezioni nuovo parlamento Luigi Einaudi primo Presidente della
→
Repubblica
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Caratteri
La Costituzione Italiana è:
Democratica scritta da un organo che rappresenta il popolo
→
Lunga contiene 139 disposizioni
→
Rigida per modificarla esiste un procedimento complesso; un organo
→
apposta (corte costituzionale) vigila sul suo rispetto
Procedurale individua come si esercitano le funzioni pubbliche
→
Programmatica affida un compito alle istituzioni e a tutti i cittadini:
→
costruire una società più giusta per tutti
Di compromesso le parti con ideologie diverse che la hanno scritta
→
sono scese a compromessi per il benessere di tutti
Divisione
3 parti:
Principi fondamentali (articoli da 1 a 12) valori di base di tutti i cittadini
→
Parte I (diritti e doveri) spiega la forma di stato
→
Libertà individuali art. 13, 14, 16
→
DIRITTO PUBBLICO 8
Libertà collettive art. 17, 18, 19, 39, 49
→
Libertà in materia di giurisdizione art. 24, 25, 27
→
Diritti nella sfera economica art. 41, 42, 43, 44, 47
→
Diritti sociali art. 32, 33, 34, 38
→
Doveri art. 52, 53, 54
→
Parte II (ordinamento della repubblica) spiega la forma di governo
→
Il Parlamento da art. 55 a 82
→
Il Presidente della Repubblica da art. 83 a 91
→
Il Governo da art. 92 a 100
→
La Magistratura da art. 101 a 113
→
Le Regioni, Province, Comuni da art. 114 a 133
→
Le garanzie costituzionali da art. 134 a 139
→
Principi fondamentali
Art. 1:
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Descrive i valori portanti della società:
Repubblica principio indisponibile (non può essere cambiato)
→
Democrazia (rappresentativa) il popolo decide i suoi rappresentanti
→
ogni 5 anni, il potere è delegato al parlamento (diverso da democrazia
diretta, ex: SWI)
Lavoro contrario all’ordine sociale precedente, fondato sul censo e
→
la classe sociale
Sovranità dal popolo ma con limiti (da rivoluzione francese)
→
Art. 2:
DIRITTO PUBBLICO 9
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Riconosce le libertà (comportamenti che il singolo può tenere senza
chiedere autorizzazioni né a privati né al potere)
Libertà formate da:
Diritti inviolabili dell’uomo
Catalogo aperto, in continua evoluzione
Non ci sono limitazioni a persone, ma i diritti hanno dei limiti
per tutelare altri interessi (ex: arresto = limitazione della libertà
per tutelare i cittadini)
Sono riconosciuti ai singoli e alle formazioni sociali dove si
svolgono le personalità dei singoli (ex: famiglia, credo religioso,
etc.)
Doveri inderogabili di solidarietà
Solo 3 doveri sono previsti:
Pagare le imposte (solidarietà economica)
Difendere la patria (solidarietà politica)
Rispetto e fedeltà alla legge e alla Costituzione (solidarietà
sociale)
Art. 3:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
DIRITTO PUBBLICO 10
2 tipi di uguaglianza:
Uguaglianza formale (comma 1) pari dignità di tutti i cittadini, senza
→
discriminazione
Uguaglianza sostanziale (comma 2) è compito dello Stato
→
rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza di tutti i cittadini
Metodo per rimuovere gli ostacoli = diritti sociali (o diritti a
prestazione)
I diritti sociali sono quei diritti che vengono soddisfatti a fronte
dell’erogazione di un servizio per eliminare ostacoli
all’uguaglianza (ex: diritto all’istruzione, alla sanità,
all’assistenza e previdenza sociale)
L’esigenza dello Stato è che tutti partecipino all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese (= Stato sociale)
Anni ‘50 - ‘70 = aumento qualità Stato sociale (molti servizi ai cittadini,
qualità nell’erogazione)
Dagli anni ‘80 = calo nella qualità dei servizi (lo Stato sociale costa,
quindi provoca innalzamento tasse e indebitamento pubblico)
Art. 4:
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Lavoro:
Diritto per tutti i cittadini (fa parte dei diritti sociali) - lo Stato deve
creare le condizioni per la piena occupazione
Dovere per concorrere al progresso materiale e spirituale della società
(Diritto e dovere in senso morale - non lavorando non si hanno
conseguenze giuridiche)
DIRITTO PUBBLICO 11
Lavoro tutelato anche negli articoli (principalmente per lavoro dipendente):
35 Lavoro tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni dallo Stato
→
36 Diritto per il lavoratore ad una retribuzione proporzionata e
→
sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa; durata
massima della giornata lavorativa; riposo settimanale e ferie annuali
irrinunciabili
37 Tutela per donne lavoratrici e minori lavoratori
→
39 Libertà delle organizzazioni sindacali
→
40 Libertà del diritto di sciopero (entro le leggi che lo regolano =
→
limiti posti da una legge del 1990)
Con lo Statuto Albertino, lo sciopero era considerato reato
Art. 9:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle
future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali.
“Tutela l’ambiente […] e le forme di tutela degli animali” introdotta con
legge del 2022 (per PNRR, destinato a transizione ecologica e digitale)
Art. 10:
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
DIRITTO PUBBLICO 12
Dopo fondazione ONU post WWII apertura del nostro ordinamento
→
giuridico alla comunità internazionale
= ordinamento giuridico italiano è conforme al diritto internazionale
(fatto da norme non scritte = diritto consuetudinario)
Condizione giuridica dello straniero
Regolato da norme e trattati internazionali
Ha diritto d’asilo se nel suo paese non sono garantiti diritti alle
persone
Art. 11:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
Rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione a controversie
internazionali
Promuove la partecipazione ad organizzazioni internazionali con scopo
di pace
Consente, a parità con gli altri Stati, limitazioni alla sovranità statale
Gli ultimi due punti sono fondamentali per:
Ingresso CEE nel 1957
Ingresso a pieno titolo nella successiva Unione Europea
Parte I
Parla delle libertà dei cittadini:
Sono un insieme aperto (con il tempo cambiano)
Hanno delle tutele per garantire che non vengano tolte:
DIRITTO PUBBLICO 13
Riserva di legge vengono disciplinate solo dalle leggi del
→
parlamento
Ci si può rivolgere ad un organo terzo ed imparziale (i giudici)
Art.13:
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Libertà personale = libertà più importante
Garanzie per i cittadini:
Può essere violata solo dall’autorità giudiziaria
Solamente nei casi previsti dalla legge
La violazione deve essere motivata
Disciplina diversa per le emergenze:
Solo nei casi in cui la persona sottoposta al provvedimento giudiziario
può scappare o commettere di nuovo il reato
In questo caso, non è necessaria l’autorizzazione del giudice, e
l’arresto viene fatto dall’autorità di pubblica sicurezza
L’autorità di pubblica sicurezza ha 48 ore per comunicare al giudice
l’arresto che deve convalidarlo entro altre 48 ore
DIRITTO PUBBLICO 14
Le
Viene punita ogni violenza a chi è sottoposto al carcere (rif. art. 27 “
→
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato” )
Limiti massimi della carcerazione preventiva (= carcerazione prima della
sentenza del giudice) stabiliti dalla legge
Art. 14:
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Domicilio = luogo dove la persona svolge i suoi interessi (attività di vario
tipo) indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o meno
Diverso da residenza = luogo dove la persona dimora abitualmente
No ispezioni, perquisizioni o sequestri se non secondo le garanzie dell’art.
13
Accertamenti regolati da leggi speciali = fatti da autorità di pubblica
sicurezza senza bisogno del mandato del giudice
Art. 15:
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Comunicazione con determinate persone (diverso da comunicazione al
pubblico — art. 21)
Art. 16:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
DIRITTO PUBBLICO 15
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Limitazioni per motivi di sanità e sicurezza = non è necessario alcun
mandato (c’è solo la riserva di legge)
Art. 17:
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Artt. 17-18 (+19-39-49) = libertà collettive (si possono esercitare
solamente in compagnia di altre persone)
Libertà di riunione
Riunione = incontro con persone per un
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