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DIRITTO PUBBLICO

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LO STATO

Relatività del diritto

Le regole si adeguano nel tempo

2 tipi di regole:

Di comportamento

Altre regole (regole sulle regole)

Come si approvano e cambiano le regole?

Bisogno di un’autorità decide le regole all’interno di un gruppo sociale

#1 autorità = Stato

Come attribuiamo il potere a chi comanda?

Prima: grazie alla forza militare si prendeva il potere

Ora: grazie a processi democratici scelti dal popolo (votazioni)

Chi obbedisce al sovrano gli riconosce il potere della forza (dando

potere allo Stato, ci vengono garantite libertà)

DIRITTO PUBBLICO 1

Lo Stato

Organizzazione politica tipica di un periodo storico con le sue caratteristiche

Fattore più importante = rapporto potere - popolo

Ordinamento giuridico = insieme ordinato e coerente di regole

Esistono vari ordinamenti giuridici:

Alcuni si possono creare liberamente fini specifici e limitati

Lo Stato è l’unico ordinamento obbligatorio = ordinamento giuridico

generale/di natura politica (polis greca sfera pubblica)

Deriva da monarchie assolute (dove il sovrano scrive le leggi ma

non deve rispettarle)

Rottura durante le grandi rivoluzioni ‘700 - ‘800

Il Leviatano

Hobbs - (Stato come contratto sociale tra popolo e

potere) L’Esprit de Lois

Montesquieu - (separazione dei 3 poteri ma

legati tra di loro con reciproco controllo)

Cambiamenti con la Rivoluzione Francese (non ancora

democrazia):

Fine assolutismo potere del sovrano non proviene più da

Dio ma dal popolo

Singolo visto diversamente considerato da suddito a

cittadino

Stato di diritto chi ha il potere (sovrano) è comunque

sottoposto al diritto

Se un potere non è previsto dal diritto è illegittimo

Popoli richiedono costituzioni concesse dai sovrani

Il re accetta di limitare il suo potere

Nascono i primi parlamenti (rappresentano una piccola

parte del popolo)

DIRITTO PUBBLICO 2

Il re ha potere esecutivo (Governo sotto il sovrano) e

giudiziario (giudici sotto il sovrano), ma non più quello

legislativo (appartenente al Parlamento)

Forma di Stato

Descrive il rapporto tra chi comanda e chi obbedisce (autorità e libertà)

Stato assoluto

Il potere è assoluto - i soggetti sono sudditi

Tutto il potere è concentrato nelle mani del re

Stato liberale di diritto

Stato dell’800 con crescente importanza della borghesia

Il potere è limitato dalla legge - i soggetti sono cittadini

Adam Smith: mano invisibile (= lo Stato non interviene nel mercato, è

astensionista)

Spesa pubblica usata per (no servizi alle persone):

Guerra

Sicurezza interna

Stato costituzionale di diritto (Stato sociale)

Organizzazione politica che, in nome dell’uguaglianza, offre a tutti le condizioni

per svilupparsi come persone (cura, previdenza, assistenza, istruzione)

Percorso da stato liberale a sociale:

Inizio ‘900 crescente importanza delle classi popolari (distrutte in WWI)

Post WWI ascesa grandi partiti di massa che richiedono diritti

Passaggio da stato liberale a sociale = percorso da anni ‘30 a dopo WWII

(con stato costituzionale di diritto)

DIRITTO PUBBLICO 3

Regole Stato sociale (da Keynes):

Lo Stato interviene con la spesa pubblica per correggere i difetti del

mercato

Lo Stato crea posti di lavoro

Quindi, allo Stato è necessario l’indebitamento (opposto di regola aurea ‘800: i

bilanci statali devono essere in pareggio)

Indebitamento statale = effetti espansivi su economia (interventismo

pubblico)

Post WWII serve uno stato democratico

1942 UK rapporto Beveridge: le società non possono ignorare i 5 problemi

dell’uomo (malattia, miseria, ignoranza, squallore, ozio)

Nuove costituzioni stato costituzionale di diritto:

Costituzioni ‘800: brevi, flessibili (non sopra la legge del parlamento)

Costituzioni ‘900: lunghe, democratiche (volute dal popolo), rigide:

Nella costituzione ci sono principi inderogabili

I principi hanno il consenso di tutti

Le leggi sono cambiate attraverso procedimenti complessi

Forma di Governo

Descrive la divisione del potere tra i diversi organi (tutto parte dal popolo)

Parlamentare (IT)

Parlamento = organo più importante (da voto popolare)

Governo = votato da 50%+1 del parlamento (necessita fiducia parlamentare)

Fiducia: governo può svolgere le sue funzioni finché gode della fiducia

della maggioranza del parlamento; il parlamento tiene sotto controllo il

governo tramite interrogazioni (fiducia assente nel governo presidenziale)

DIRITTO PUBBLICO 4

Capo di Stato (presidente) = organo di garanzia (funzione non politica; no

poteri)

Presidente = organo elettivo di derivazione popolare (diverso da

monarchia)

Presidenziale (US)

Parlamento = da voto popolare

Presidente = votato dal popolo, forma il governo ed è il vertice del potere

esecutivo (è votato dal popolo, quindi il rapporto di fiducia è assente)

Capo dello stato = capo del governo

Semipresidenziale (FR)

Ha tratti comuni con entrambe le forme precedenti:

Capo dello stato = con elezione diretta

Governo = separato da capo dello stato (ha un suo presidente)

Storia dello Stato Italiano

1861

Statuto albertino esteso a tutta Italia

Forma di governo: monarchia costituzionale dualistica (equilibrio tra due

organi: monarchia 50%, parlamento 50%)

ITA = fortemente arretrato

Fine 1800

Spontaneamente si inizia ad usare la fiducia (non prevista dallo statuto)

Il governo diventa piano piano autonomo dal re (voto ancora a poche

persone)

Approccio economico protezionista + uso massiccio tassazione

Inizio 1900

DIRITTO PUBBLICO 5

Lo stato inizia ad entrare in economia (lavori pubblici, nazionalizzazione treni,

sicurezza e assicurazione lavoratori, allargamento al voto, banca d’Italia per

vigilanza)

Fine WWI

Perdita uomini + distruzioni + crisi sociali = scontento popolare

Porta a movimenti estremisti Partito Nazionale Fascista

Creazione grandi partiti di massa per lavoratori elezioni 1919

1922

Dopo marcia su Roma, Mussolini forma il governo:

Cambio legge elettorale a favore della maggioranza (legge Acerbo)

Elimina la fiducia e gli altri partiti

Leggi fascistissime (no libertà)

1939 elimina l’unica camera elettiva del Parlamento

1929 crollo NYSE + grande depressione Mussolini segue Keynes (opere

pubbliche, posti di lavoro, salvataggio banche)

IRI = istituto di ricostruzione industriale (le tre banche più importanti

diventano pubbliche)

1943

Gran Consiglio del Fascismo chiede al Governo di cambiare rotta, ma

Mussolini viene arrestato ricostituiti i vecchi partiti (che dopo WWII

faranno referendum su scelta monarchia o repubblica e faranno una nuova

costituzione)

Monarchia inizia accordi segreti con USA e UK

Re affida il governo ad un militare, poi scappa a Brindisi

8/09 il re dice tutto al paese (ma arrivano i tedeschi) guerra civile tra

fascisti e resistenza = vuoto istituzionale

DIRITTO PUBBLICO 6

Re obbligato ad abdicare in favore del figlio, che non sarà re prima del

referendum, quindi viene chiamato “luogotenente del regno”

Partiti ricostituiti formano la consulta nazionale (che affianca il governo

provvisorio durante WWII)

Si inizia a studiare le scelte che verranno effettuate con la nuova

costituzione (formata una commissione economica, che scriverà nuove

norme economiche elaborate)

1945

Fine guerra civile nel 1946 ci sarà: referendum e nuova costituzione

La costituzione doveva essere redatta dalla corte costituzionale, un nuovo

organo che avrebbe scelto tra monarchia e repubblica

Alla fine, si decide di fare un referendum popolare (si pensava che il

popolo avrebbe scelto la monarchia - Umberto diventa re, ma per poco

tempo)

1946

2 votazioni:

Repubblica

Creazione di un’assemblea costituente per scrivere la costituzione (circa

500 persone)

Era un organo rappresentativo (rappresentava tutte le forze politiche

presenti al tempo)

Compito: scrivere un nuovo testo costituzionale

Da una commissione di 75 persone, divisa in tre sotto-commissioni

da 25 persone (costituite proporzionalmente in riferimento alla

totalità dell’assemblea costituente):

Prima sotto-commissione: diritti

Seconda sotto-commissione: forma di governo

Terza sotto-commissione: garanzie

DIRITTO PUBBLICO 7

Le tre sotto-commissioni presentano le loro parti alla commissione

di 75 persone, che presenta il testo all’assemblea costituente per

l’approvazione finale (firmata da Enrico de Nicola, capo dello stato

provvisorio)

1948

Costituzione scritta da 07/1946 a 12/1947 01/01/1948 nuova Repubblica

Elezioni nuovo parlamento Luigi Einaudi primo Presidente della

Repubblica

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Caratteri

La Costituzione Italiana è:

Democratica scritta da un organo che rappresenta il popolo

Lunga contiene 139 disposizioni

Rigida per modificarla esiste un procedimento complesso; un organo

apposta (corte costituzionale) vigila sul suo rispetto

Procedurale individua come si esercitano le funzioni pubbliche

Programmatica affida un compito alle istituzioni e a tutti i cittadini:

costruire una società più giusta per tutti

Di compromesso le parti con ideologie diverse che la hanno scritta

sono scese a compromessi per il benessere di tutti

Divisione

3 parti:

Principi fondamentali (articoli da 1 a 12) valori di base di tutti i cittadini

Parte I (diritti e doveri) spiega la forma di stato

Libertà individuali art. 13, 14, 16

DIRITTO PUBBLICO 8

Libertà collettive art. 17, 18, 19, 39, 49

Libertà in materia di giurisdizione art. 24, 25, 27

Diritti nella sfera economica art. 41, 42, 43, 44, 47

Diritti sociali art. 32, 33, 34, 38

Doveri art. 52, 53, 54

Parte II (ordinamento della repubblica) spiega la forma di governo

Il Parlamento da art. 55 a 82

Il Presidente della Repubblica da art. 83 a 91

Il Governo da art. 92 a 100

La Magistratura da art. 101 a 113

Le Regioni, Province, Comuni da art. 114 a 133

Le garanzie costituzionali da art. 134 a 139

Principi fondamentali

Art. 1:

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti

della Costituzione.

Descrive i valori portanti della società:

Repubblica principio indisponibile (non può essere cambiato)

Democrazia (rappresentativa) il popolo decide i suoi rappresentanti

ogni 5 anni, il potere è delegato al parlamento (diverso da democrazia

diretta, ex: SWI)

Lavoro contrario all’ordine sociale precedente, fondato sul censo e

la classe sociale

Sovranità dal popolo ma con limiti (da rivoluzione francese)

Art. 2:

DIRITTO PUBBLICO 9

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale.

Riconosce le libertà (comportamenti che il singolo può tenere senza

chiedere autorizzazioni né a privati né al potere)

Libertà formate da:

Diritti inviolabili dell’uomo

Catalogo aperto, in continua evoluzione

Non ci sono limitazioni a persone, ma i diritti hanno dei limiti

per tutelare altri interessi (ex: arresto = limitazione della libertà

per tutelare i cittadini)

Sono riconosciuti ai singoli e alle formazioni sociali dove si

svolgono le personalità dei singoli (ex: famiglia, credo religioso,

etc.)

Doveri inderogabili di solidarietà

Solo 3 doveri sono previsti:

Pagare le imposte (solidarietà economica)

Difendere la patria (solidarietà politica)

Rispetto e fedeltà alla legge e alla Costituzione (solidarietà

sociale)

Art. 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese.

DIRITTO PUBBLICO 10

2 tipi di uguaglianza:

Uguaglianza formale (comma 1) pari dignità di tutti i cittadini, senza

discriminazione

Uguaglianza sostanziale (comma 2) è compito dello Stato

rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza di tutti i cittadini

Metodo per rimuovere gli ostacoli = diritti sociali (o diritti a

prestazione)

I diritti sociali sono quei diritti che vengono soddisfatti a fronte

dell’erogazione di un servizio per eliminare ostacoli

all’uguaglianza (ex: diritto all’istruzione, alla sanità,

all’assistenza e previdenza sociale)

L’esigenza dello Stato è che tutti partecipino all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese (= Stato sociale)

Anni ‘50 - ‘70 = aumento qualità Stato sociale (molti servizi ai cittadini,

qualità nell’erogazione)

Dagli anni ‘80 = calo nella qualità dei servizi (lo Stato sociale costa,

quindi provoca innalzamento tasse e indebitamento pubblico)

Art. 4:

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso

materiale o spirituale della società.

Lavoro:

Diritto per tutti i cittadini (fa parte dei diritti sociali) - lo Stato deve

creare le condizioni per la piena occupazione

Dovere per concorrere al progresso materiale e spirituale della società

(Diritto e dovere in senso morale - non lavorando non si hanno

conseguenze giuridiche)

DIRITTO PUBBLICO 11

Lavoro tutelato anche negli articoli (principalmente per lavoro dipendente):

35 Lavoro tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni dallo Stato

36 Diritto per il lavoratore ad una retribuzione proporzionata e

sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa; durata

massima della giornata lavorativa; riposo settimanale e ferie annuali

irrinunciabili

37 Tutela per donne lavoratrici e minori lavoratori

39 Libertà delle organizzazioni sindacali

40 Libertà del diritto di sciopero (entro le leggi che lo regolano =

limiti posti da una legge del 1990)

Con lo Statuto Albertino, lo sciopero era considerato reato

Art. 9:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle

future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela

degli animali.

“Tutela l’ambiente […] e le forme di tutela degli animali” introdotta con

legge del 2022 (per PNRR, destinato a transizione ecologica e digitale)

Art. 10:

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità

delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo

nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

DIRITTO PUBBLICO 12

Dopo fondazione ONU post WWII apertura del nostro ordinamento

giuridico alla comunità internazionale

= ordinamento giuridico italiano è conforme al diritto internazionale

(fatto da norme non scritte = diritto consuetudinario)

Condizione giuridica dello straniero

Regolato da norme e trattati internazionali

Ha diritto d’asilo se nel suo paese non sono garantiti diritti alle

persone

Art. 11:

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia

fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte

a tale scopo.

Rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione a controversie

internazionali

Promuove la partecipazione ad organizzazioni internazionali con scopo

di pace

Consente, a parità con gli altri Stati, limitazioni alla sovranità statale

Gli ultimi due punti sono fondamentali per:

Ingresso CEE nel 1957

Ingresso a pieno titolo nella successiva Unione Europea

Parte I

Parla delle libertà dei cittadini:

Sono un insieme aperto (con il tempo cambiano)

Hanno delle tutele per garantire che non vengano tolte:

DIRITTO PUBBLICO 13

Riserva di legge vengono disciplinate solo dalle leggi del

parlamento

Ci si può rivolgere ad un organo terzo ed imparziale (i giudici)

Art.13:

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per

atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla

legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla

legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte

a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Libertà personale = libertà più importante

Garanzie per i cittadini:

Può essere violata solo dall’autorità giudiziaria

Solamente nei casi previsti dalla legge

La violazione deve essere motivata

Disciplina diversa per le emergenze:

Solo nei casi in cui la persona sottoposta al provvedimento giudiziario

può scappare o commettere di nuovo il reato

In questo caso, non è necessaria l’autorizzazione del giudice, e

l’arresto viene fatto dall’autorità di pubblica sicurezza

L’autorità di pubblica sicurezza ha 48 ore per comunicare al giudice

l’arresto che deve convalidarlo entro altre 48 ore

DIRITTO PUBBLICO 14

Le

Viene punita ogni violenza a chi è sottoposto al carcere (rif. art. 27 “

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato” )

Limiti massimi della carcerazione preventiva (= carcerazione prima della

sentenza del giudice) stabiliti dalla legge

Art. 14:

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non

nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la

tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica

o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Domicilio = luogo dove la persona svolge i suoi interessi (attività di vario

tipo) indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o meno

Diverso da residenza = luogo dove la persona dimora abitualmente

No ispezioni, perquisizioni o sequestri se non secondo le garanzie dell’art.

13

Accertamenti regolati da leggi speciali = fatti da autorità di pubblica

sicurezza senza bisogno del mandato del giudice

Art. 15:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità

giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Comunicazione con determinate persone (diverso da comunicazione al

pubblico — art. 21)

Art. 16:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte

del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via

DIRITTO PUBBLICO 15

generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può

essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di

rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Limitazioni per motivi di sanità e sicurezza = non è necessario alcun

mandato (c’è solo la riserva di legge)

Art. 17:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto

preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,

che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di

incolumità pubblica.

Artt. 17-18 (+19-39-49) = libertà collettive (si possono esercitare

solamente in compagnia di altre persone)

Libertà di riunione

Riunione = incontro con persone per un

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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