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Obbligazioni Ex Lege

1. Promessa di Pagamento:

108= dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale→

- la promessa è di per sé improduttiva di effetti giuridici il rapporto privo di causa è nullo

- chi agisce in giudizio sulla base di una promessa altrui non ha l'onere di provare il rapporto→

causale sta a chi ha fatto la promessa provare eventualmente che essa è senza causa

• perciò opera l'inversione dell'onere della prova

- la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte d'obbligazioni ma→

semplicemente conferma un preesistente rapporto obbligatori comportando a favore del promissario solo una dispensa dall'onere della prova →

- l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria inverte l'onere della prova circa la causa della promessa di pagamento a colui che ha fatto la promessa• senza che il

promittente risulti onerato della prova impossibile dell’inesistenza di qualsiasi rapporto che abbia potuto determinare la promessa di pagamento

si crea un caso di negozio processualmente astratto che è valido ed efficace anche se il destinatario della dichiarazione non provi il rapporto fondamentale- il negozio è invalido quando l’obbligato assume e riesce a provare l’inesistenza del rapporto

Classificazione:

a. promessa di pagamento pura = la promessa di effettuare una prestazione determinata senza indicazione della causa

b. promessa di pagamento titolata = la promessa in cui è menzionata la causa della prestazione

costituisce una dichiarazione ricettiva di volontà emessa nell’ambito dell’autonomia negoziale del soggetto e strettamente collegata ad altre relazioni esistenti tra promittente e promissario costituenti l’indispensabile base ed il fondamento della dichiarazione

2. Ricognizione di Debito:

un negozio

unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario che gode del vantaggio processuale di non dover dimostrare l'attuale esistenza ed efficacia del rapporto fondamentale- non è idonea a produrre obbligazioni nuove ed autonome- ha natura di atto a rilevanza meramente processuale con valore confermativo di una preesistente situazione giuridica producendo il limitato effetto di dispensare colui a cui è fatta dall'onere di fornire la prova- la prova della ricognizione di debito non incontra limitazioni di sorta e può quindi essere fornita per testi (anche se il contratto che ha dato vita al rapporto fondamentale richieda la forma scritta a pena di nullità)- il promittente che intende provare l'inesistenza dell'obbligazione oggetto del riconoscimento del debito ha l'onere di provare quali ragioni l'abbiano determinato ad ammettere la dichiarazione al fine di dimostrare che

l'obbligazione oggetto di riconoscimento non è riferibile ad alcun preesistente rapporto.

Promessa al Pubblico: →= l'obbligazione nasce per legge chi formula la promessa è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica 109- colui che promette una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione o→ compia una determinata azione è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica- l'offerta al pubblico quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta = vale come proposta- la revoca dell'offerta è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia- l'offerta al pubblico vale come proposta per la formazione di un contratto = se l'offerta è → accettata il contratto si forma • se non è accettata in capo di chi ha formulato l'offerta non sorge alcuna obbligazione contrattuale →- alla

promessa al pubblico è apposto un termine e se non lo è il vincolo del promittentecessa qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento dellasituazione o il compimento dell’azione prevista dalla promessa →- la promessa può essere revocata prima della scadenza del termine solo per giusta causapurché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente- in nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è giàverificata o se l’azione è già stata compiuta• →se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente la prestazione promessaspetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente4. Gestione d’Affari:= chi assume la gestione di un affare altrui (gestore) è tenuto a continuarla e a condurla a terminefinché l’interessato non sia

in grado di provvedervi da sé stesso.

obbligatoa farlo- i requisiti della gestione d'affari sono:

  1. spontaneità dell'intervento = l'elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi in cui l'attività svolta per conto dei terzi costituisce l'adempimento di un obbligo legale o convenzionale. È la mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.
  2. absentia domini = aversi gestione d'affari occorre il requisito dell'impossibilità del dominus di gestire l'affare.
  3. utiliter coeptum = occorre anche l'utilità iniziale della gestione la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in una evitata diminuzione patrimoniale sarebbe stata esercitata dallo stesso dominus quale buon padre di famiglia se avesse dovuto provvedere efficacemente da.
sé alla gestione dell’affare- la gestione d’affari si classifica in:
  1. rappresentativa = il gestore si qualifica come tale e dichiara espressamente di agire nell’interesse altruib.
  2. impropria (irregolare o non rappresentativa) = si configura in mancanza della spendita del nome del rappresentato (contemplatio domini) la dichiarazione che il rappresentante fa al terzo di agire in nome e per conto del dominus negotii (il soggetto nel cui interesse avviene la conclusione del negozio giuridico)
- la ratifica dell’interessato produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio - il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato è quindi tenuto a rendere conto della gestione all’interessato - il giudice può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua
  1. colpa• qualora la gestione sia stata utilmente iniziata l’interessato deve adempiere le→obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui deve tenere indenne il gestoreda quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spesenecessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte
  2. Pagamento dell’Indebito:= chi ha eseguito un pagamento non dovuto o ha pagato a chi non è creditore ha diritto di ripetereciò che ha pagatosi distingue tra:
    1. indebito oggettivo = si ha quando si adempie ad un’obbligazione non dovuta e in cui chi haprestato senza causa ha diritto alla ripetizione e ai frutti o interessi dal giorno delpagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede o se questi era in buona fede dal giornodella domanda• il pagamento dell’indebito oggettivo costituisce il presupposto per l’eserciziodell’azione di ripetizione di indebito• ricorre la figura

dell'indebito oggettivo anche quando la causa negoziale risulti insussistente per la dichiarata invalidità del negozio.

indebito soggettivo = si ha quando si paga un debito altrui credendosi debitore in base ad un errore scusabile.

egli ha diritto alla ripetizione di ciò che ha pagato nonché ai frutti o interessi dal giorno del pagamento (creditore in mala fede) o da quello della domanda (creditore in buona fede) sempre che il creditore non sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Creditore in Buona e Mala Fede:

se il creditore è in buona fede si ha:

  1. la restituzione dei frutti e degli interessi (dal giorno della domanda)
  2. la restituzione di cosa determinata in cui chi ha ricevuto la cosa non risponde del pimento o del deterioramento di essa ancorché dipenda da fatto proprio se non nei limiti del suo arricchimento
  3. l'alienazione della cosa ricevuta indebitamente chi aveva ricevuto la cosa
e l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito se il creditore è in mala fede si ha:
  1. la restituzione dei frutti e degli interessi (dal giorno del pagamento)
  2. la restituzione di cosa determinata in cui chi ha ricevuto la cosa è tenuto a corrisponderne il valore
  3. l'alienazione della cosa ricevuta indebitamente chi aveva alienato la cosa ricevuta in mala fede o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali (salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace).

6. A

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Zenzyna_14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Tosi Emilio.