Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 1 Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Introduzione al diritto romano - fonti di obbligazione e diritto delle persone Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

2) TRIPATRIZIONE: CONTRATTO, ATTO ILLECITO, VARI TIPI DI CAUSE

CLASSIFICAZIONE ESPRESSA SEMPRE) DAL GIURISTA GAIO (nei suoi 5 libri

 di Res cottidianae sive Aureorum libri – opere successiva ai suoi 4 libri

Institutionum – II sec. d.C.)

Le obbligazioni nascono o da contratto o da atto illecito oppure, in base a

specifiche regole giuridiche, da varie tipologie di cause [ossia da cause

eterogenee, accomunate dal solo aspetto negativo di essere diverse sia dal

contratto che dall’atto illecito]

tripartizione -> contractus // delictum (vel maleficium) // variae causarum

figurae

Art. 1173 c.c. Le obbligazioni derivano da contratto (art. 1321 e seguenti), da

fatto illecito (art. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a

produrle (artt. 433 ss., 651, 2028 ss., 2033 ss., 2041 e seguenti) in conformità

dell'ordinamento giuridico

‘’ogni altro’’=

espressione

generica, ciò a cui ------il ragionamento che presiedette (almeno secondo quanto

specificamente si attestato da Gaio) al ‘passaggio’ dalla classificazione bipartita a

riferisce nel codice quella tripartita (delle fonti delle obbligazioni) -------

civile  Tesi: il pagamento indebito non è un mutuo (dunque un contratto), bensì

rientra tra gli "altri atti o fatti idonei a produrle in conformità

dell'ordinamento giuridico"

Anche chi ha ricevuto una somma non dovuta da un soggetto che

Gai 3.91:

abbia pagato per errore (PAGAMENTO INDEBITO – art. 2033 c.c.) è obbligato a

seguito della dazione [a restituire la somma ricevuta]. Egli, infatti, può essere

convenuto in giudizio con l’azione connotata dalla seguente intentio: «se risulta [al

giudice] che egli sia giuridicamente obbligato a dare», come se [la somma] gli fosse

stata data a mutuo (art. 1813 c.c.). … . Ma questa specie di obbligazione non

può ritenersi avere la sua fonte in un contratto, poiché chi dà con

l’intenzione di pagare [un supposto debito] in luogo di volere costituire un

rapporto [e con esso un’obbligazione] intende, piuttosto, estinguerlo[a].

Obbligazione: colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a un

 credito e chi ha ricevuto arricchimento indebitamente deve restituire ---> colui

che ha ricevuto soldi non dovuti deve restituire

Mutuo= contratto reale, accordo negli effetti giuridici--> si

 perfeziona col consenso che deve intercorrere tra le parti--->

presuppone per la sua stipulazione la consegna di un denaro o

altra cosa fungibile

Contratto di mutuo--> somma decisa dev’essere erogata per far

 sorgere l’obbligo di restituire altrettanto + gli interessi , altrimenti

no contratto di mutuo

Mutuante Il mutuatario ridà la stessa somma +

Il mutuante dà gli ineteressi (salvo eccezioni se le

soldi parti si sono accordate diversamente

mutuatario

⇒ Gaio: ‘’pagamento indebito è un mutuo?’’ NO

-Mutuo: contratto reale

-Pagamento indebito= una fonte di obbligazione in quanto, se viene effettuato

il pagamento di una prestazione non dovuta, sorge l'obbligazione restitutoria in

capo a colui che l'ha ricevuta

----> il pag. indebito non può ritenersi avere la sua fonte in un contratto, perché

chi dà per pagare un supposto debito intende estinguere un’obbligazione

Mutuo pagamento indebito

1. Oggetto uguale (forma di denaro)

2. Consensuali

3. Vogliono entrambi estinguere un’obbligazione----> vogliono lo stesso

effetto giuridico

4. Consegna denaro al mutuatario che investe e deve restituire

l’equivalente

5. C’è l’accordo per estinguere l’obbligazione che credono esistere

MA ≠

Mutuo p. indebito ----> non c’è corrispondenza tra gli effetti giuridici che le

parti volevano estinguere ---> non c’è corrispondenza tra finalità giuridica che

l’ordinamento giuridico riferisce al loro agire e gli effetti giuridici che le

parti riferiscono al loro agire ovvero Estinguere un credito

Gaio, art 2033: Anche chi ha ricevuto una somma non dovuta da un soggetto che

abbia pagato per errore (PAGAMENTO INDEBITO) è obbligato a seguito della dazione [a

restituire la somma ricevuta]

Il pagamento dell'indebito ricorre quando un soggetto paga un debito, ma tale

pagamento non è dovuto; ciò può accadere o perché il debitore paga ad un creditore

sbagliato, oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale ma in realtà non

aveva alcun debito

⇒ IL PAGAMENTO INDEBITO NON E’ UN CONTRATTO

Quando è effettuato un pagamento non dovuto il debitore – secondo un principio che è

logico, prima ancora di essere giuridico - ha il diritto di ripetere la prestazione

effettuata (cioè di chiederne la restituzione), tramite un'azione che si chiama azione di

ripetizione dell'indebito (detta anche condictio indebiti).

Si noti il fenomeno: nessun debito esisteva tra le parti, ma se un soggetto

effettua una prestazione senza esservi tenuto, da questo momento nasce

un'obbligazione in capo a chi ha ricevuto la prestazione, e precisamente

l'obbligazione di restituire

DIRITTO DI CREDITO DUNQUE NON ESISTE NEL PAGAMENTO INDEBITO, ANCHE SE

CREDIAMO IL CONTRARIO⇒ sorgono effetti giuridici

Il titolo VII del codice civile disciplina tutti i casi in cui la prestazione non sia dovuta

perché manchi un titolo che la giustifichi

⇒Il pagamento non dovuto, quindi, è una fonte di obbligazioni, e rientra tra gli

"altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" (art.

1173) IL DIRITTO

DELLE

√ da Personare -> per

 PERSONA : PERSONE

(attraverso) sonare (produrre qualche

suono)---> Solo chi è in grado di personare è

persona, in quanto legittimato ad agire nel mondo del diritto per

conseguire propri interessi -> soggetto di diritto

 Diritto privato romano: si consolida attraverso l’uso dell’oralità----> lo

scritto interviene in funzione a provare ciò che senza l’oralità

giuridicamente non esiste

-----quando per il diritto privato romano si era considerati persone? ---

LA NASCITA ---> CONDIZIONE FONDAMENTALE E NECESSARIA

Presunzione rispetto alla condizione di figlio

legittimo, ovvero quando un figlio nasce in un matrimonio legittimo (=

conformemente al diritto)

1. Nato in matrimonio riconosciuto come legittimo al diritto

2. Nato a partire dal 7° mese successivo alla conclusione del matrimonio

medesimo

⇒ figlio concepito in costanza al matrimonio

---la condizione del concepito-----

6. IL CONCEPITO = COLUI CHE È STATO PROCREATO MA NON È ANCORA

NATO

7. Il concepito riceve attenzioni del diritto romano, tutela preventiva

rispetto alla nascita, ma valida nel momento in cui debba nascere

Es. Tizio può istituire come erede il suo figlio/ un altro concepito che non

sia suo---> nel testamento può mettere il nome di anche un altro

concepito, ma il testamento diventa valido all’evento della

nascita---> chi nasce morto non viene neppure considerato come

concepito

--- la morte---

La morte ---> (il problema specifico rappresentato dalla morte di varie

mortis causa

persone, potenzialmente in grado di succedere l’una

dell’altra, in conseguenza di uno stesso evento -> terremoto,

incidente, incendio, naufragio etc.)

Il ricorso a presunzioni iuris tantum

(Trifonino, nel libro ventunesimo delle Disputazioni):

D. 34.5.9.4

Pubere= capace di

generare (mettere al

mondo) ---> dai 14

anni i maschi, 12 le

femmine 1. Qualora Lucio Tizio sia morto assieme al figlio pubere, che

aveva istituito erede universale nel testamento, si presume che il

figlio sia sopravvissuto al padre e che sia divenuto erede in forza della

successione testamentaria e, a meno che tale presunzione non

sia superata da prove contrarie, l’eredità così acquisita dal

figlio pubere si trasmette ai suoi successori

2. Qualora a perire col padre sia stato un figlio impubere, si

presume che sia sopravvissuto il padre, purché anche in questo

caso non si provi il contrario

8. Es. in riferimento al punto 1. : Un padre è morto in un naufragio insieme

al figlio pubere: non potendosi sapere chi dei due sia morto prima, è

maggiormente razionale presumere che il figlio sia vissuto più a lungo

( più giovane e attivo)--> il figlio pubere succede al padre e l’eredità

passa alle generazioni

N.B. : FIGLIO: EREDE NECESSARIO--> non può dire ‘’sì’’ all’eredità, è un

erede automatico che non deve accettare di essere tale perché non può

rifiutare l’eredità (essendo noto, lui succederà al padre)

Rinvio all’oggi

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di

art. 4 c.c.:

una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima,

tutte si considerano morte nello stesso momento

summa divisio personarum: LIBERI E SCHIAVI-----

---- DIRITTO PRIVATO

Divisione fatta da

Gaio AZIONI

PERSONE COSE

SCHIAVI LIBERI

- INGENUI 1. CITTADINI ROMANI

- LIBERTINI 2. LATINI

3. DEDITICII

-----Ingenui e libertini----

Ingenui = nati liberi

 N.B. il figlio nasce libero se la madre è libera al momento della nascita

del figlio (assunzione stato giuridico della madre)

Libertini=ex schiavi, affrancati

1. Cittadini romani= acquisizione cittadinanza romana

2. Latini= libertà ma no cittadinanza romana---> stato giuridico riconosciuto

agli abitanti del Lazio (suoi confinanti)

3. Dediticii= sottomessi a Roma con conquista militare, ex schiavi non

cittadini considerati come nemici

------schiavitù------

SCHIAVITU’= ISTITUZIONE GIURIDICA PROPRIA DEL DIRITTO DELLE GENTI

 Potestas= potere del proprietario dello schiavo

Necessità disciplinare giuridicamente non solo la condizione dello

 schiavo divenuto tale presso un cittadino romano, ma disciplinare

giuridicamente anche lo stato giuridico opposto, ovvero quello del

cittadino romano divenuto schiavo presso un popolo straniero

Schiavo: è una persona (= è un soggetto giuridico) ma è anche res,

dunque ha forti limitazioni nella capacità di agire

il dominus può fare dello schiavo quello che vuole

D. 1.5.4.1–3 (Florentinus libro nono institutionum): 1. La schiavitù è un istituto

giuridico proprio del diritto delle genti, in forza del quale un uomo è, contro

natura, assoggettato al dominio di un altro uomo

 Schiavo: in quanto persona, il suo agire pro

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher icela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Lepore Paolo.