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2) TRIPATRIZIONE: CONTRATTO, ATTO ILLECITO, VARI TIPI DI CAUSE
CLASSIFICAZIONE ESPRESSA SEMPRE) DAL GIURISTA GAIO (nei suoi 5 libri
di Res cottidianae sive Aureorum libri – opere successiva ai suoi 4 libri
Institutionum – II sec. d.C.)
Le obbligazioni nascono o da contratto o da atto illecito oppure, in base a
specifiche regole giuridiche, da varie tipologie di cause [ossia da cause
eterogenee, accomunate dal solo aspetto negativo di essere diverse sia dal
contratto che dall’atto illecito]
tripartizione -> contractus // delictum (vel maleficium) // variae causarum
figurae
Art. 1173 c.c. Le obbligazioni derivano da contratto (art. 1321 e seguenti), da
fatto illecito (art. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle (artt. 433 ss., 651, 2028 ss., 2033 ss., 2041 e seguenti) in conformità
dell'ordinamento giuridico
‘’ogni altro’’=
espressione
generica, ciò a cui ------il ragionamento che presiedette (almeno secondo quanto
specificamente si attestato da Gaio) al ‘passaggio’ dalla classificazione bipartita a
riferisce nel codice quella tripartita (delle fonti delle obbligazioni) -------
civile Tesi: il pagamento indebito non è un mutuo (dunque un contratto), bensì
rientra tra gli "altri atti o fatti idonei a produrle in conformità
dell'ordinamento giuridico"
Anche chi ha ricevuto una somma non dovuta da un soggetto che
Gai 3.91:
abbia pagato per errore (PAGAMENTO INDEBITO – art. 2033 c.c.) è obbligato a
seguito della dazione [a restituire la somma ricevuta]. Egli, infatti, può essere
convenuto in giudizio con l’azione connotata dalla seguente intentio: «se risulta [al
giudice] che egli sia giuridicamente obbligato a dare», come se [la somma] gli fosse
stata data a mutuo (art. 1813 c.c.). … . Ma questa specie di obbligazione non
può ritenersi avere la sua fonte in un contratto, poiché chi dà con
l’intenzione di pagare [un supposto debito] in luogo di volere costituire un
rapporto [e con esso un’obbligazione] intende, piuttosto, estinguerlo[a].
Obbligazione: colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a un
credito e chi ha ricevuto arricchimento indebitamente deve restituire ---> colui
che ha ricevuto soldi non dovuti deve restituire
Mutuo= contratto reale, accordo negli effetti giuridici--> si
perfeziona col consenso che deve intercorrere tra le parti--->
presuppone per la sua stipulazione la consegna di un denaro o
altra cosa fungibile
Contratto di mutuo--> somma decisa dev’essere erogata per far
sorgere l’obbligo di restituire altrettanto + gli interessi , altrimenti
no contratto di mutuo
Mutuante Il mutuatario ridà la stessa somma +
Il mutuante dà gli ineteressi (salvo eccezioni se le
soldi parti si sono accordate diversamente
mutuatario
⇒ Gaio: ‘’pagamento indebito è un mutuo?’’ NO
-Mutuo: contratto reale
-Pagamento indebito= una fonte di obbligazione in quanto, se viene effettuato
il pagamento di una prestazione non dovuta, sorge l'obbligazione restitutoria in
capo a colui che l'ha ricevuta
----> il pag. indebito non può ritenersi avere la sua fonte in un contratto, perché
chi dà per pagare un supposto debito intende estinguere un’obbligazione
Mutuo pagamento indebito
1. Oggetto uguale (forma di denaro)
2. Consensuali
3. Vogliono entrambi estinguere un’obbligazione----> vogliono lo stesso
effetto giuridico
4. Consegna denaro al mutuatario che investe e deve restituire
l’equivalente
5. C’è l’accordo per estinguere l’obbligazione che credono esistere
MA ≠
Mutuo p. indebito ----> non c’è corrispondenza tra gli effetti giuridici che le
parti volevano estinguere ---> non c’è corrispondenza tra finalità giuridica che
l’ordinamento giuridico riferisce al loro agire e gli effetti giuridici che le
parti riferiscono al loro agire ovvero Estinguere un credito
Gaio, art 2033: Anche chi ha ricevuto una somma non dovuta da un soggetto che
abbia pagato per errore (PAGAMENTO INDEBITO) è obbligato a seguito della dazione [a
restituire la somma ricevuta]
Il pagamento dell'indebito ricorre quando un soggetto paga un debito, ma tale
pagamento non è dovuto; ciò può accadere o perché il debitore paga ad un creditore
sbagliato, oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale ma in realtà non
aveva alcun debito
⇒ IL PAGAMENTO INDEBITO NON E’ UN CONTRATTO
Quando è effettuato un pagamento non dovuto il debitore – secondo un principio che è
logico, prima ancora di essere giuridico - ha il diritto di ripetere la prestazione
effettuata (cioè di chiederne la restituzione), tramite un'azione che si chiama azione di
ripetizione dell'indebito (detta anche condictio indebiti).
Si noti il fenomeno: nessun debito esisteva tra le parti, ma se un soggetto
effettua una prestazione senza esservi tenuto, da questo momento nasce
un'obbligazione in capo a chi ha ricevuto la prestazione, e precisamente
l'obbligazione di restituire
DIRITTO DI CREDITO DUNQUE NON ESISTE NEL PAGAMENTO INDEBITO, ANCHE SE
CREDIAMO IL CONTRARIO⇒ sorgono effetti giuridici
Il titolo VII del codice civile disciplina tutti i casi in cui la prestazione non sia dovuta
perché manchi un titolo che la giustifichi
⇒Il pagamento non dovuto, quindi, è una fonte di obbligazioni, e rientra tra gli
"altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" (art.
1173) IL DIRITTO
DELLE
√ da Personare -> per
PERSONA : PERSONE
(attraverso) sonare (produrre qualche
suono)---> Solo chi è in grado di personare è
persona, in quanto legittimato ad agire nel mondo del diritto per
conseguire propri interessi -> soggetto di diritto
Diritto privato romano: si consolida attraverso l’uso dell’oralità----> lo
scritto interviene in funzione a provare ciò che senza l’oralità
giuridicamente non esiste
-----quando per il diritto privato romano si era considerati persone? ---
LA NASCITA ---> CONDIZIONE FONDAMENTALE E NECESSARIA
Presunzione rispetto alla condizione di figlio
legittimo, ovvero quando un figlio nasce in un matrimonio legittimo (=
conformemente al diritto)
1. Nato in matrimonio riconosciuto come legittimo al diritto
2. Nato a partire dal 7° mese successivo alla conclusione del matrimonio
medesimo
⇒ figlio concepito in costanza al matrimonio
---la condizione del concepito-----
6. IL CONCEPITO = COLUI CHE È STATO PROCREATO MA NON È ANCORA
NATO
7. Il concepito riceve attenzioni del diritto romano, tutela preventiva
rispetto alla nascita, ma valida nel momento in cui debba nascere
Es. Tizio può istituire come erede il suo figlio/ un altro concepito che non
sia suo---> nel testamento può mettere il nome di anche un altro
concepito, ma il testamento diventa valido all’evento della
nascita---> chi nasce morto non viene neppure considerato come
concepito
--- la morte---
La morte ---> (il problema specifico rappresentato dalla morte di varie
mortis causa
persone, potenzialmente in grado di succedere l’una
dell’altra, in conseguenza di uno stesso evento -> terremoto,
incidente, incendio, naufragio etc.)
Il ricorso a presunzioni iuris tantum
(Trifonino, nel libro ventunesimo delle Disputazioni):
D. 34.5.9.4
Pubere= capace di
generare (mettere al
mondo) ---> dai 14
anni i maschi, 12 le
femmine 1. Qualora Lucio Tizio sia morto assieme al figlio pubere, che
aveva istituito erede universale nel testamento, si presume che il
figlio sia sopravvissuto al padre e che sia divenuto erede in forza della
successione testamentaria e, a meno che tale presunzione non
sia superata da prove contrarie, l’eredità così acquisita dal
figlio pubere si trasmette ai suoi successori
2. Qualora a perire col padre sia stato un figlio impubere, si
presume che sia sopravvissuto il padre, purché anche in questo
caso non si provi il contrario
8. Es. in riferimento al punto 1. : Un padre è morto in un naufragio insieme
al figlio pubere: non potendosi sapere chi dei due sia morto prima, è
maggiormente razionale presumere che il figlio sia vissuto più a lungo
( più giovane e attivo)--> il figlio pubere succede al padre e l’eredità
passa alle generazioni
N.B. : FIGLIO: EREDE NECESSARIO--> non può dire ‘’sì’’ all’eredità, è un
erede automatico che non deve accettare di essere tale perché non può
rifiutare l’eredità (essendo noto, lui succederà al padre)
Rinvio all’oggi
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di
art. 4 c.c.:
una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima,
tutte si considerano morte nello stesso momento
summa divisio personarum: LIBERI E SCHIAVI-----
---- DIRITTO PRIVATO
Divisione fatta da
Gaio AZIONI
PERSONE COSE
SCHIAVI LIBERI
- INGENUI 1. CITTADINI ROMANI
- LIBERTINI 2. LATINI
3. DEDITICII
-----Ingenui e libertini----
Ingenui = nati liberi
N.B. il figlio nasce libero se la madre è libera al momento della nascita
del figlio (assunzione stato giuridico della madre)
Libertini=ex schiavi, affrancati
1. Cittadini romani= acquisizione cittadinanza romana
2. Latini= libertà ma no cittadinanza romana---> stato giuridico riconosciuto
agli abitanti del Lazio (suoi confinanti)
3. Dediticii= sottomessi a Roma con conquista militare, ex schiavi non
cittadini considerati come nemici
------schiavitù------
SCHIAVITU’= ISTITUZIONE GIURIDICA PROPRIA DEL DIRITTO DELLE GENTI
Potestas= potere del proprietario dello schiavo
Necessità disciplinare giuridicamente non solo la condizione dello
schiavo divenuto tale presso un cittadino romano, ma disciplinare
giuridicamente anche lo stato giuridico opposto, ovvero quello del
cittadino romano divenuto schiavo presso un popolo straniero
Schiavo: è una persona (= è un soggetto giuridico) ma è anche res,
dunque ha forti limitazioni nella capacità di agire
il dominus può fare dello schiavo quello che vuole
D. 1.5.4.1–3 (Florentinus libro nono institutionum): 1. La schiavitù è un istituto
giuridico proprio del diritto delle genti, in forza del quale un uomo è, contro
natura, assoggettato al dominio di un altro uomo
Schiavo: in quanto persona, il suo agire pro