I PROCEDIMENTI SOMMARI DI ACCERTAMENTO CON PREVALENTE
FUNZIONE ESECUTIVA
PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE
Il procedimento d'ingiunzione è un procedimento di cognizione, e più
precisamente di condanna. Esso appartiene alla categoria di quegli
accertamenti che sono detti «accertamenti con prevalente funzione esecutiva»
in quanto caratterizzati dall'esigenza di conseguire, il più rapidamente
possibile, il titolo esecutivo e con esso l'avvio dell'esecuzione forzata; nonché,
dalla sommarietà della cognizione. La cognizione è, in questo procedimento,
sommaria perché superficiale.
La sommarietà (c.d. superficialità) della cognizione costituisce, dunque, nel
procedimento di ingiunzione, lo strumento strutturale per mezzo del quale la
legge vuole conseguire lo scopo di ottenere, in determinati casi, la rapida
formazione di un titolo esecutivo.
Appare, pertanto, evidente che i casi nei quali la sommarietà della cognizione
appare possibile, prima ancora che opportuna, sono quelli nei quali il giudizio
può risultare più semplice, e più probabile l'effettiva esistenza del diritto che si
fa valere; e ciò sia per la natura e l'oggetto del diritto stesso e sia per la
particolare attendibilità della prova offerta a fondamento di quel diritto. In
secondo luogo appare evidente che la sommarietà della cognizione deve
assolvere a due esigenze che di solito sono tra loro contrastanti: eliminare le
complessità del giudizio ordinario di cognizione in funzione delle esigenze del
contraddittorio, senza d'altra parte eliminare le garanzie di uguaglianza insite
nel contraddittorio stesso. Il conseguimento della prima di queste esigenze,
senza sacrificare l'altra, costituisce un problema di tecnica processuale che i
legislatori di molti paesi risolvono con l'impiego di un espediente: quello di
articolare il procedimento in due fasi. Una prima fase (che è la sola che
presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si instaura ad iniziativa
di chi fa valere un diritto di credito (ossia colui che si afferma creditore), si
svolge in modo rapidissimo, senza contraddittorio, e si conclude con un
provvedimento (decreto ingiuntivo) pronunciato - qui sta appunto la
sommarietà (per superficialità) della cognizione - addirittura inaudita altera
parte; ed una seconda fase che può svolgersi ad eventuale iniziativa di colui nei
cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo (c.d. debitore ingiunto) e
nella quale quest'ultimo, fruendo di tutte le garanzie del contraddittorio, può
ovviare al pregiudizio che può aver subito per la sommarietà della cognizione
nella prima fase. In sostanza, il debitore ingiunto, dopo la pronuncia inaudita
altera parte del decreto ingiuntivo e la successiva notificazione a lui di questo
provvedimento, può, entro un breve termine perentorio esercitare un potere in
tutto analogo a quello di un'impugnazione (opposizione). La proposizione
dell'opposizione instaura un giudizio che si svolge con tutte le garanzie del
contraddittorio (c.d. contraddittorio differito), e che è ancora di primo grado in
quanto si sostituisce interamente (come giudizio, appunto, di primo grado) a
quello svoltosi sommariamente nella prima fase.
Il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase di
opposizione.
L'art. 633 e ss. indica, sotto la generica denominazione di «condizioni di
ammissibilità», i requisiti necessari per poter impiegare le forme del
procedimento d'ingiunzione. Tali requisiti concernono, il diritto che si può far
valere con queste forme; la prova su cui tale diritto si fonda; ed infine, tal une
modalità particolari che concernono da un lato l'ipotesi che il diritto fatto valere
dipenda da una controprestazione e, dall'altro lato, il luogo nel quale il decreto
dovrebbe essere notificato.
A) Con riguardo al diritto che si fa valere. In base al disposto del l comma
dell'art. 633, le forme del procedimento d'ingiunzione possono essere
impiegate, innanzi tutto, soltanto per far valere un credito: ma - si noti - un
credito, nel senso ampio per cui è credito ogni diritto ad un'altrui prestazione.
Inoltre, codesto credito deve essere esigibile ed avere ad oggetto o una somma
di denaro o una quantità di cose fungibili; ma è essenziale che tale somma sia
liquida (ossia precisata nel suo importo) e che tale quantità sia determinata;
infine, il credito può avere ad oggetto la consegna di una cosa mobile
determinata. Rimangono così esclusi, oltre ai crediti di fare e di non fare, solo i
crediti di rilascio di cose immobili e quelli aventi ad oggetto quantità non
determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili; nel primo caso,
l'esclusione è dovuta all'inopportunità e mancanza di necessità di un
accertamento accelerato; nel secondo caso, all'incompatibilità tra la tecnica con
cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l'indeterminatezza del
credito.
Tuttavia, quando il credito ha per oggetto:
a) onorari o rimborso di spese a favore di avvocati, procuratori o di chi in
generale ha prestato la propria opera in occasione di un processo;
b) onorari di notai o di altri esercenti una professione per la quale esiste una
tariffa legalmente approvata il requisito della prova scritta è di regola sostituito
con quello della parcella sottoscritta dal creditore e corredata dal parere della
competente associazione professionale.
B) Con riguardo alla prova. Di regola l'accesso alle forme del procedimento
ingiuntivo dipende anche dal fatto che del diritto fatto valere si dia prova
scritta. Tale requisito sta in relazione col fatto che la funzione e la tecnica del
procedimento di cui trattasi esigono da un Iato una forte probabilità di esistenza
del credito e, dall'altro lato, una rapida riscontrabilità di tale esistenza o, quanto
meno, di tale probabilità. La nozione di prova scritta che qui viene in rilievo
non è del tutto la stessa che emerge dalla disciplina contenuta nel codice civile
e negli altri libri del codice di procedura civile. La differenza consiste in un
lieve allargamento della portata probatoria, allargamento che sta in relazione
col fatto che, nella mancanza di ogni onere di contestazione, non si può qui
configura re alcuna efficacia di prova legale; il che dà luogo ad un più ampio
affidamento alla libera valutazione del giudice. Più in concreto, tale
allargamento riguarda innanzi tutto il fatto che, contrariamente a quanto si è
veduto per il processo ordinario, può attribuirsi qui efficacia probatoria anche
allo scritto proveniente da un terzo, nonché il rilievo che le scritture private
provenienti dal debitore hanno efficacia probatoria sebbene non ancora
riconosciute (salva naturalmente la facoltà di disconoscerle nella fase di
opposizione) e, più in generale, anche in mancanza dei requisiti prescritti dal
codice civile. In secondo luogo, tale allargamento consiste nel fatto che gli
estratti autentici delle scritture contabili di un imprenditore regolarmente
bollate e vidimate, costituiscono prova a suo favore non solo nei rapporti con
altro imprenditore (come previsto dall'art. 2710 c.c.), ma anche nei confronti di
chi non è imprenditore.
C) Con riguardo all'ipotesi che il diritto dipenda da una controprestazione. In
questa ipotesi occorre che il ricorrente offra elementi idonei a far presumere
l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
D) Con riguardo al luogo di notificazione, l'art. 633, 3 comma disponeva che
l'accesso alle forme dell'ingiunzione fosse consentito solo quando la
notificazione di cui all'art. 643 dovesse avvenire nel territorio della
Repubblica. Ma questa anacronistica disposizione, a lungo criticata dalla
dottrina unanime, è stata finalmente abrogata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.
231.
La domanda introduttiva del procedimento ingiuntivo è proposta con ricorso.
La differenza più rilevante tra questo atto e quello con cui si propone la
domanda in via ordinaria (ossia l'atto di citazione) sta nel fatto che esso ha la
struttura formale di un atto che si rivolge direttamente al giudice senza
previamente provocare l'altra parte al contraddittorio: in sostanza esso contiene
solo la proposizione della domanda al giudice (editio actionis) e non anche la
vocatio in jus della controparte. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione
del giudice competente, del creditore ricorrente (e del suo procuratore), nonché
del debitore, l'esposizione del fatto e l'affermazione del credito, l'elezione di
domicilio, l'indicazione delle prove (scritte) che si producono. Quando la
domanda riguarda la consegna di una quantità di cose fungibili, il ricorrente
deve inoltre dichiarare, nel ricorso, la somma di denaro che è disposto ad
accettare in mancanza della prestazione in natura.
Il ricorso, una volta redatto, corredato con la procura e sottoscritto dal
procuratore, non viene notificato all'altra parte, ma senz'altro depositato -
insieme con i documenti che costituiscono la necessaria prova scritta - nella
cancelleria del giudice competente.
Giudice competente è esattamente quello che sarebbe competente per la
domanda proposta in via ordinaria. Va tuttavia tenuta presente una particolarità
che consegue al rilievo che la funzione e la struttura di questa prima fase
esigono una pronuncia immediata, quale può essere effettuata soltanto da un
giudice unipersonale. In relazione a ciò, mentre non sorge alcun problema
quando la competenza spetta al giudice di pace quando viceversa la
competenza spetta al tribunale, occorre che la domanda sia proposta ad un
organo uni personale di questo giudice: perciò la legge che prevede la
proposizione al tribunale in composizione monocratica. Sempre a proposito
della competenza, va rilevata anche una competenza aggiuntiva e facoltativa
per i crediti a favore degli avvocati, in capo sia al giudice che ha deciso la
causa alla quale il credito si riferisce, e sia al giudice del luogo dove ha sede il
Consiglio dell'ordine al quale è iscritto l'avvocato creditore.
Il ricorso, corredato con i documenti, depositato in cancelleria, viene, dal
cancelliere, sottoposto immediatamente all'esame del giudice, il quale,
pronunciandosi inaudita altera parte può rigettare oppure accogliere la
domanda.
Il rigetto della domanda consegue al difetto di uno o più dei presupposti o
requisiti specifici sopra esaminati oppure ad una insufficiente giustificazione
della domanda. In quest'ultimo caso, il giudice, prima di
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Procedimento di ingiunzione
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Diritto processuale civile II - ingiunzione
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Diritto processuale civile - procedimento per ingiunzione
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Procedimento di ingiunzione