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I PROCEDIMENTI SOMMARI DI ACCERTAMENTO CON PREVALENTE

FUNZIONE ESECUTIVA

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

Il procedimento d'ingiunzione è un procedimento di cognizione, e più

precisamente di condanna. Esso appartiene alla categoria di quegli

accertamenti che sono detti «accertamenti con prevalente funzione esecutiva»

in quanto caratterizzati dall'esigenza di conseguire, il più rapidamente

possibile, il titolo esecutivo e con esso l'avvio dell'esecuzione forzata; nonché,

dalla sommarietà della cognizione. La cognizione è, in questo procedimento,

sommaria perché superficiale.

La sommarietà (c.d. superficialità) della cognizione costituisce, dunque, nel

procedimento di ingiunzione, lo strumento strutturale per mezzo del quale la

legge vuole conseguire lo scopo di ottenere, in determinati casi, la rapida

formazione di un titolo esecutivo.

Appare, pertanto, evidente che i casi nei quali la sommarietà della cognizione

appare possibile, prima ancora che opportuna, sono quelli nei quali il giudizio

può risultare più semplice, e più probabile l'effettiva esistenza del diritto che si

fa valere; e ciò sia per la natura e l'oggetto del diritto stesso e sia per la

particolare attendibilità della prova offerta a fondamento di quel diritto. In

secondo luogo appare evidente che la sommarietà della cognizione deve

assolvere a due esigenze che di solito sono tra loro contrastanti: eliminare le

complessità del giudizio ordinario di cognizione in funzione delle esigenze del

contraddittorio, senza d'altra parte eliminare le garanzie di uguaglianza insite

nel contraddittorio stesso. Il conseguimento della prima di queste esigenze,

senza sacrificare l'altra, costituisce un problema di tecnica processuale che i

legislatori di molti paesi risolvono con l'impiego di un espediente: quello di

articolare il procedimento in due fasi. Una prima fase (che è la sola che

presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si instaura ad iniziativa

di chi fa valere un diritto di credito (ossia colui che si afferma creditore), si

svolge in modo rapidissimo, senza contraddittorio, e si conclude con un

provvedimento (decreto ingiuntivo) pronunciato - qui sta appunto la

sommarietà (per superficialità) della cognizione - addirittura inaudita altera

parte; ed una seconda fase che può svolgersi ad eventuale iniziativa di colui nei

cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo (c.d. debitore ingiunto) e

nella quale quest'ultimo, fruendo di tutte le garanzie del contraddittorio, può

ovviare al pregiudizio che può aver subito per la sommarietà della cognizione

nella prima fase. In sostanza, il debitore ingiunto, dopo la pronuncia inaudita

altera parte del decreto ingiuntivo e la successiva notificazione a lui di questo

provvedimento, può, entro un breve termine perentorio esercitare un potere in

tutto analogo a quello di un'impugnazione (opposizione). La proposizione

dell'opposizione instaura un giudizio che si svolge con tutte le garanzie del

contraddittorio (c.d. contraddittorio differito), e che è ancora di primo grado in

quanto si sostituisce interamente (come giudizio, appunto, di primo grado) a

quello svoltosi sommariamente nella prima fase.

Il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase di

opposizione.

L'art. 633 e ss. indica, sotto la generica denominazione di «condizioni di

ammissibilità», i requisiti necessari per poter impiegare le forme del

procedimento d'ingiunzione. Tali requisiti concernono, il diritto che si può far

valere con queste forme; la prova su cui tale diritto si fonda; ed infine, tal une

modalità particolari che concernono da un lato l'ipotesi che il diritto fatto valere

dipenda da una controprestazione e, dall'altro lato, il luogo nel quale il decreto

dovrebbe essere notificato.

A) Con riguardo al diritto che si fa valere. In base al disposto del l comma

dell'art. 633, le forme del procedimento d'ingiunzione possono essere

impiegate, innanzi tutto, soltanto per far valere un credito: ma - si noti - un

credito, nel senso ampio per cui è credito ogni diritto ad un'altrui prestazione.

Inoltre, codesto credito deve essere esigibile ed avere ad oggetto o una somma

di denaro o una quantità di cose fungibili; ma è essenziale che tale somma sia

liquida (ossia precisata nel suo importo) e che tale quantità sia determinata;

infine, il credito può avere ad oggetto la consegna di una cosa mobile

determinata. Rimangono così esclusi, oltre ai crediti di fare e di non fare, solo i

crediti di rilascio di cose immobili e quelli aventi ad oggetto quantità non

determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili; nel primo caso,

l'esclusione è dovuta all'inopportunità e mancanza di necessità di un

accertamento accelerato; nel secondo caso, all'incompatibilità tra la tecnica con

cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l'indeterminatezza del

credito.

Tuttavia, quando il credito ha per oggetto:

a) onorari o rimborso di spese a favore di avvocati, procuratori o di chi in

generale ha prestato la propria opera in occasione di un processo;

b) onorari di notai o di altri esercenti una professione per la quale esiste una

tariffa legalmente approvata il requisito della prova scritta è di regola sostituito

con quello della parcella sottoscritta dal creditore e corredata dal parere della

competente associazione professionale.

B) Con riguardo alla prova. Di regola l'accesso alle forme del procedimento

ingiuntivo dipende anche dal fatto che del diritto fatto valere si dia prova

scritta. Tale requisito sta in relazione col fatto che la funzione e la tecnica del

procedimento di cui trattasi esigono da un Iato una forte probabilità di esistenza

del credito e, dall'altro lato, una rapida riscontrabilità di tale esistenza o, quanto

meno, di tale probabilità. La nozione di prova scritta che qui viene in rilievo

non è del tutto la stessa che emerge dalla disciplina contenuta nel codice civile

e negli altri libri del codice di procedura civile. La differenza consiste in un

lieve allargamento della portata probatoria, allargamento che sta in relazione

col fatto che, nella mancanza di ogni onere di contestazione, non si può qui

configura re alcuna efficacia di prova legale; il che dà luogo ad un più ampio

affidamento alla libera valutazione del giudice. Più in concreto, tale

allargamento riguarda innanzi tutto il fatto che, contrariamente a quanto si è

veduto per il processo ordinario, può attribuirsi qui efficacia probatoria anche

allo scritto proveniente da un terzo, nonché il rilievo che le scritture private

provenienti dal debitore hanno efficacia probatoria sebbene non ancora

riconosciute (salva naturalmente la facoltà di disconoscerle nella fase di

opposizione) e, più in generale, anche in mancanza dei requisiti prescritti dal

codice civile. In secondo luogo, tale allargamento consiste nel fatto che gli

estratti autentici delle scritture contabili di un imprenditore regolarmente

bollate e vidimate, costituiscono prova a suo favore non solo nei rapporti con

altro imprenditore (come previsto dall'art. 2710 c.c.), ma anche nei confronti di

chi non è imprenditore.

C) Con riguardo all'ipotesi che il diritto dipenda da una controprestazione. In

questa ipotesi occorre che il ricorrente offra elementi idonei a far presumere

l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

D) Con riguardo al luogo di notificazione, l'art. 633, 3 comma disponeva che

l'accesso alle forme dell'ingiunzione fosse consentito solo quando la

notificazione di cui all'art. 643 dovesse avvenire nel territorio della

Repubblica. Ma questa anacronistica disposizione, a lungo criticata dalla

dottrina unanime, è stata finalmente abrogata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.

231.

La domanda introduttiva del procedimento ingiuntivo è proposta con ricorso.

La differenza più rilevante tra questo atto e quello con cui si propone la

domanda in via ordinaria (ossia l'atto di citazione) sta nel fatto che esso ha la

struttura formale di un atto che si rivolge direttamente al giudice senza

previamente provocare l'altra parte al contraddittorio: in sostanza esso contiene

solo la proposizione della domanda al giudice (editio actionis) e non anche la

vocatio in jus della controparte. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione

del giudice competente, del creditore ricorrente (e del suo procuratore), nonché

del debitore, l'esposizione del fatto e l'affermazione del credito, l'elezione di

domicilio, l'indicazione delle prove (scritte) che si producono. Quando la

domanda riguarda la consegna di una quantità di cose fungibili, il ricorrente

deve inoltre dichiarare, nel ricorso, la somma di denaro che è disposto ad

accettare in mancanza della prestazione in natura.

Il ricorso, una volta redatto, corredato con la procura e sottoscritto dal

procuratore, non viene notificato all'altra parte, ma senz'altro depositato -

insieme con i documenti che costituiscono la necessaria prova scritta - nella

cancelleria del giudice competente.

Giudice competente è esattamente quello che sarebbe competente per la

domanda proposta in via ordinaria. Va tuttavia tenuta presente una particolarità

che consegue al rilievo che la funzione e la struttura di questa prima fase

esigono una pronuncia immediata, quale può essere effettuata soltanto da un

giudice unipersonale. In relazione a ciò, mentre non sorge alcun problema

quando la competenza spetta al giudice di pace quando viceversa la

competenza spetta al tribunale, occorre che la domanda sia proposta ad un

organo uni personale di questo giudice: perciò la legge che prevede la

proposizione al tribunale in composizione monocratica. Sempre a proposito

della competenza, va rilevata anche una competenza aggiuntiva e facoltativa

per i crediti a favore degli avvocati, in capo sia al giudice che ha deciso la

causa alla quale il credito si riferisce, e sia al giudice del luogo dove ha sede il

Consiglio dell'ordine al quale è iscritto l'avvocato creditore.

Il ricorso, corredato con i documenti, depositato in cancelleria, viene, dal

cancelliere, sottoposto immediatamente all'esame del giudice, il quale,

pronunciandosi inaudita altera parte può rigettare oppure accogliere la

domanda.

Il rigetto della domanda consegue al difetto di uno o più dei presupposti o

requisiti specifici sopra esaminati oppure ad una insufficiente giustificazione

della domanda. In quest'ultimo caso, il giudice, prima di

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dappaprima di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.
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