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ANCORAGGIO

Il sistema di posizionamento tradizionale prevede l'utilizzo di linee di ancoraggio con cavi o catene che, partendo dallo scafo, si fissano a fondo mare tramite ancore vere e proprie. Al cambiare della direzione del vento e delle onde la stabilità del mezzo può peggiorare. Se questi movimenti superano un determinato limite, è necessario sospendere le operazioni di perforazione ed eventualmente scollegare il sistema di connessione con la testa pozzo sottomarina.

POSIZIONAMENTO DINAMICO

Questa tecnologia è necessaria quando la profondità dell'acqua è tale da non poter più utilizzare i sistemi di ancoraggio tradizionali. Deve essere munito di coppie di propulsori a elica, poste a poppa, a prua e sulle due fiancate, e mantenute sempre in funzione. La testa pozzo è dotata di un'attrezzatura che invia un segnale acustico verso il natante, sotto la cui chiglia è installata una serie di idrofoni che rilevano.

Il segnale che arriva dal fondo mare. Questo segnale è poi inviato a un dispositivo di controllo elettronico, che procede all'individuazione in tempo reale della posizione del natante rispetto alla testa pozzo e provvede a ripristinarne la posizione verticale, variando la velocità di una o due coppie di eliche. Ha il vantaggio di permettere una certa possibilità di rotazione e quindi consente il miglior orientamento nei confronti della direzione del vento, delle correnti e delle onde.

DIFFERENZE CON TERRA

  1. La testa pozzo è posta sul fondale marino;
  2. i BOP sottomarini sono collocati sulla testa pozzo sottomarina e sono comandati idraulicamente o elettricamente dalla superficie;
  3. i BOP sono collegati all'impianto galleggiante tramite una tubazione (drilling riser) che permette la circolazione del fluido di perforazione, possiede un giunto sferico alla base e un giunto scorrevole sopra il livello del mare, al fine di compensare i movimenti sul piano.

orizzontale e verticale dell'impianto galleggiante;

PARTE SECONDA: legislazione italiana e sicurezza

DOMANDA 6

Cenni alla legislazione relativa al rilascio di Concessioni per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi in Italia

Contesto normativo di riferimento delle attività connesse alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia.

Gli idrocarburi sono sostanze contenenti prevalentemente H,O,C e provengono da decomposizione di materia organica, si trovano in uno strato sedimentario e vengono intrappolati tra strati impermeabili. In Italia sono piuttosto distribuiti, non sono presenti in Sardegna e nelle zone del Veneto sono stati bloccati i permessi negli anni 90' (possibile subsidenza = compattazione del mezzo poroso, quindi abbassamento del terreno/cedimento delle strutture/variazione dei corsi d'acqua,..)

In Italia le concessioni sono regolate secondo Direttiva Seveso:

Vengono concesse dall' Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia,

Composto da tre uffici ministeriali: Roma, Napoli, Bologna, questi si dividono gli ambiti territoriali terra e mare rispetto agli idrocarburi e alla geotermia.

Le commissioni ministeriali istruiscono tutte le richieste che gli operatori fanno per ottenere le concessioni minerarie. Le concessioni possono essere per:

  • Prospezione mineraria: consiste in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualsiasi metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intesi ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino. "Permesso di prospezione". Non è previsto un limite di estensione dell'area interessata dalla prospezione; il titolo ha un periodo di vigenza di un anno.
  • Ricerca mineraria: consiste nelle operazioni finalizzate all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche,
geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica. "Permesso di ricerca". Limitazione aree con un'estensione massima di 2750 km2. Hanno una durata di 6 anni, sono previste proroghe. Con il permesso di ricerca è possibile effettuare uno o più pozzi esplorativi; nel caso il pozzo dia esito positivo, e venga quindi individuato un nuovo giacimento, l'operatore può presentare un'istanza di concessione di coltivazione. - Concessione di coltivazione mineraria: consiste nelle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, cui corrisponde il titolo esclusivo denominato "Concessione di coltivazione". Al termine della coltivazione sono previste le chiusure minerarie e il ripristino ambientale dei luoghi con un'estensione massima di 300 km2. Oltre al primo periodo di vigenza di 20 o 30 anni. La società che presenta l'istanza, quella richiedente,Il Piano per la dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche per ottenere il titolo minerario, portare avanti il progetto e per il ripristino ambientale quando il processo viene a cessare (chiusure minerarie) prevede che le aziende interessate forniscano garanzie economiche sotto forma di FIDEIUSSIONI bancarie per ottenere la concessione. Inoltre, per lo stoccaggio, è necessario ottenere un proprio titolo minerario, diverso dalla coltivazione. Lo stoccaggio consiste nell'accumulare gas in un giacimento. La capacità di stoccaggio è determinata dalla quantità di gas che può essere incamerata in un anno termico. Si distinguono due tipi di gas: il Working Gas, che rappresenta la quantità erogata in un anno, e il Cushion Gas, che rappresenta la quantità che rimane immobilizzata nel giacimento per consentirne l'utilizzo. La capacità totale del giacimento è data dalla somma di Working Gas e Cushion Gas. La capacità di stoccaggio aumenta all'aumentare della pressione, ma è importante evitare il cedimento delle argille. Per questo motivo, si utilizza una pressione iniziale "vergine" del giacimento, che corrisponde a circa il 90-110% del valore fissato da ARERA. DOMANDA 77.1transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Elementi conoscitivi a supporto delle scelte nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e dismissione delle infrastrutture minerarie. Il PiTESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee), introdotto con la Legge 11 febbraio 2019, n.12, è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, valorizzarne la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, coerentemente con gli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050. Il piano è a cura del Ministero della Transizione Ecologica. In particolare è volto all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva dismissione delle infrastrutture minerarie.coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere. In futuro, le richieste avanzate in aree considerate idonee seguiranno l'iter autorizzativo attuale. Il PiTESAI sarà adottato previa VAS (valutazione ambientale strategica) da parte di MITE, autorità competenti, amministrazioni locali. Questa ha lo scopo di individuare possibili effetti ambientali del piano. Durante la fase di attuazione è comunque previsto un monitoraggio ambientale dello stesso, con il quale verranno controllati gli effetti significativi sull'ambiente e verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. 7.2 Determinazione delle aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, compatibili - in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica - alla

prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere.

Il Piano determina preliminarmente l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI, che si ritiene possa essere definito prendendo in considerazione l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle aree.

Precisamente, per ricavare tale ambito si parte dalla operazione di sovrapposizione delle aree che si individuano tramite i seguenti criteri:

A) CRITERIO GEOLOGICO: il primo criterio di selezione delle aree è rappresentato dall'effettiva presenza di un potenziale geominerario elevato che giustifichi l'esplorazione di idrocarburi.

B) CRITERIO MINERARIO: il secondo elemento da affiancare al criterio geologico è rappresentato dall'effettivo interesse minerario dimostrato dalle stesse società che effettuano ricerche di idrocarburi - aree oggetto almeno di istanze di permesso di prospezione o di ricerca vigenti a terra o a mare.

o di titolo minerario conferito nel periodo 1990-2021 e di presenza di pozzi esplorativi risultati positivi

C) CRITERIO GEO-AMMINISTRATIVO: per il mare si considera di escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività di ricerca e coltivazione di nuove zone marine. - Si ritiene di giungere a chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o dove questo non è più avvenuto nell'arco degli ultimi 30 anni, adottando pertanto un criterio di "riperimetrazione" delle attuali zone marine sulla base del criterio amministrativo

D) VINCOLI ASSOLUTI, cioè quelli derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine

E) VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è garantita attraverso l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Tuttavia, per le aree interessate, si suggerisce l'esclusione di tali attività a causa delle difficoltà nel ottenere tali autorizzazioni. Per quanto riguarda la dismissione anticipata dei siti di coltivazione esistenti, vengono applicati criteri ambientali e criteri economico-sociali. I criteri ambientali sono definiti in base alle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate, tenendo conto dei vincoli normativi, dei regimi di protezione e tutela, nonché della sensibilità e vulnerabilità delle attività. I criteri economico-sociali includono l'individuazione di una riserva certa di idrocarburi superiore a una soglia di 150 MSmc, la valutazione della produttività delle attività minerarie già in corso e l'analisi costi-benefici.

Operazioni nel settore degli idrocarburi;

Direttiva 30/2013 UE e Decreto Legislativo 145/2015

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
15 pagine
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SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nenefrost di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ingegneria e sicurezza delle materie prime energetiche m e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mesini Ezio.