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SEGNALAZIONI.
➢ →
ART. 15 - INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE L’Infermiere SI ASSICURA che
l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, RICEVA INFORMAZIONI SUL SUO
STATO DI SALUTE PRECISE, COMPLETE E TEMPESTIVE, condivise con l’equipe di cura, nel
rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. NON SI SOSTITUISCE
AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI nel fornire informazioni che non siano di propria
pertinenza.
➢ →
ART. 16 - INTERAZIONE E INTEGRAZIONE L’Infermiere riconosce l’interazione e
l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle
richieste della persona.
• CAPO 4 RAPPORTI CON LE PERSONE ASSISTITE
➢ →
ART. 17 - RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA Nel percorso di cura l’Infermiere
VALORIZZA E ACCOGLIE IL CONTRIBUTO DELLA PERSONA, IL SUO PUNTO DI VISTA E LE SUE
EMOZIONI E FACILITA L’ESPRESSIONE DELLA SOFFERENZA. L’Infermiere INFORMA,
COINVOLGE, EDUCA E SUPPORTA L’INTERESSATO e con il suo libero consenso, le persone di
riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse
disponibili.
➢ →
ART. 18 - DOLORE L’Infermiere PREVIENE, RILEVA E DOCUMENTA IL DOLORE
dell’assistito durante il percorso di cura. SI ADOPERA, APPLICANDO LE BUONE PRATICHE
PER LA GESTIONE DEL DOLORE E DEI SINTOMI A ESSO CORRELATI, nel rispetto delle volontà
della persona. 33
➢ →
ART. 19 - CONFIDENZIALITÀ E RISRVATEZZA L’Infermiere GARANTISCE E TUTELA LA
CONFIDENZIALITÀ DELLA RELAZIONE con la persona assistita e la RISERVATEZZA DEI DATI a
essa relativi durante l’intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo
appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, NEL RISPETTO
DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DELLA NORMATIVA VIGENTE.
➢ →
ART. 20 - RIFIUTO ALL’INFORMAZIONE L’Infermiere RISPETTA LA ESPLICITA VOLONTÀ
DELLA PERSONA assistita di NON ESSERE INFORMATA SUL PROPRIO STATO di salute. Nel
caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di
soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le
informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.
➢ →
ART. 21 – STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE L’Infermiere SOSTIENE LA RELAZIONE
CON LA PERSONA assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione,
ATTRAVERSO STRATEGIE E MODALITÀ COMUNICATIVE EFFICACI.
➢ →
ART. 22 - PRIVAZIONI, VIOLENZE O MALTRATTAMENTI Salvo gli obblighi di denuncia,
l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona
assistita, SI ATTIVA PERCHÉ VI SIA UN RAPIDO INTERVENTO A TUTELA DELL’INTERESSATO.
➢ →
ART. 23 - VOLONTÀ DEL MINORE L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di
maturità riscontrato, SI ADOPERA AFFINCHÉ SIA PRESA IN DEBITA CONSIDERAZIONE
L’OPINIONE DEL MINORE rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di
consentirgli di esprimere la sua volontà. L’Infermiere, quando il minore consapevolmente si
oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.
➢ →
ART. 24 - CURA NEL FINE VITA L’Infermiere PRESTA ASSISTENZA INFERMIERISTICA FINO
AL TERMINE DELLA VITA DELLA PERSONA ASSISTITA. Riconosce l’importanza del gesto
assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto
ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere SOSTIENE I FAMILIARI E
LE PERSONE DI RIFERIMENTO della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia,
nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.
➢ →
ART. 25 - VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI L’Infermiere TUTELA LA VOLONTÀ DELLA
PERSONA assistita di porre dei LIMITI AGLI INTERVENTI che ritiene non siano proporzionati
alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, ESPRESSA
ANCHE IN FORMA ANTICIPATA DALLA PERSONA STESSA.
➢ →
ART. 26 - DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI L’Infermiere favorisce
l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e
sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
➢ →
ART. 27 - SEGRETO PROFESSIONALE L’Infermiere RISPETTA SEMPRE IL SEGRETO
PROFESSIONALE non solo per obbligo giuridico, ma PER INTIMA CONVINZIONE e come
espressione concreta del RAPPORTO DI FIDUCIA CON LA PERSONA ASSISTITA. La morte
della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.
• CAPO 5 COMUNICAZIONE
➢ →
ART. 28 - COMPORTAMENTO NELLA COMUNICAZIONE L’Infermiere NELLA
COMUNICAZIONE, anche attraverso MEZZI INFORMATICI E SOCIAL MEDIA, SI COMPORTA
CON DECORO, CORRETTEZZA, RISPETTO, TRASPARENZA E VERIDICITÀ; tutela la riservatezza
delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e
immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della
professione.
➢ →
ART. 29 - VALORI NELLA COMUNICAZIONE L’Infermiere, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO
DEI MEZZI INFORMATICI E DEI SOCIAL MEDIA, COMUNICA IN MODO SCIENTIFICO ED ETICO,
ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.
34
• CAPO 6 ORGANIZZAZIONE
➢ →
ART. 30 - RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE L’Infermiere ai diversi livelli di
responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, PARTECIPA E CONTRIBUISCE ALLE
SCELTE DELL’ORGANIZZAZIONE, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e
organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione
infermieristica e del ruolo professionale.
➢ →
ART. 31 - VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE L’Infermiere CONCORRE ALLA
VALUTAZIONE del CONTESTO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E LOGISTICO in cui si trova la
persona assistita per tutelarla. FORMALIZZA E COMUNICA IL RISULTATO DELLE SUE
VALUTAZIONI al fine di migliorare il contesto stesso.
➢ →
ART. 32 - PARTECIPAZIONE AL GOVERNO CLINICO L’Infermiere PARTECIPA AL GOVERNO
CLINICO, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i
percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle
procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di
informazione alle persone coinvolte.
➢ →
ART. 33 - DOCUMENTAZIONE CLINICA L’Infermiere È RESPONSABILE DELLA REDAZIONE
ACCURATA DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA di competenza, ponendo in risalto
l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego,
consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.
➢ →
ART. 34 - RISOLUZIONE DEI CONTRASTI L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse
o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi,
valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione
agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.
➢ →
ART. 35 - CONTENZIONE L’Infermiere RICONOSCE CHE LA CONTENZIONE NON È ATTO
TERAPEUTICO. Essa ha ESCLUSIVAMENTE CARATTERE CAUTELARE DI NATURA ECCEZIONALE
E TEMPORANEA; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal
solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza
della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La CONTENZIONE DEVE
COMUNQUE ESSERE MOTIVATA E ANNOTATA NELLA DOCUMENTAZIONE clinico
assistenziale, deve essere TEMPORANEA E MONITORATA nel corso del tempo per verificare
se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso
negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.
➢ →
ART. 36 - OPERATORI DI SUPPORTO L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica
e gestionale PIANIFICA, SUPERVISIONA, VERIFICA, per la sicurezza dell’assistito, L’ATTIVITÀ
DEGLI OPERATORI DI SUPPORTO presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.
➢ →
ART. 37 - LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI L’Infermiere, in ragione del
suo elevato livello di responsabilità professionale, SI ATTIENE ALLE PERTINENTI LINEE
GUIDA E BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI e vigila sulla loro corretta applicazione,
promuovendone il continuo aggiornamento.
➢ →
ART. 38 - SEGNALAZIONI ALL’ORDINE PROFESSIONALE L’Infermiere SEGNALA AL
PROPRIO ORDINE le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi,
di riscontri scientifici e di risultati validati.
• CAPO 7 LIBERA PROFESSIONE
➢ →
ART. 39 - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE L’Infermiere, nell’esercizio libero
professionale, SI ADOPERA AFFINCHÉ SIA RISPETTATA LA LEALE CONCORRENZA E
VALORIZZA IL PROPRIO OPERATO anche attraverso il principio DELL’EQUO COMPENSO.
➢ →
ART. 40 - CONTRATTO DI CURA L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto
delle norme vigenti, FORMALIZZA con la persona assistita apposito CONTRATTO DI CURA
35
che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto
espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto
proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il
compenso professionale.
➢ ART. 41 - SICUREZZA E CONTINUITÀ DELLE CURE L’Infermiere che opera in regime di libera
professione TUTELA LA SICUREZZA E LA CONTINUITÀ DELLE CURE delle persone assistite
anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.
• CAPO 8 DISPOSIZIONI FINALI
➢ →
ART. 42 - LIBERTÀ DA CONDIZIONAMENTI L’Infermiere e l’Ordine Professionale si
impegnano affinché l’AGIRE del professionista sia LIBERO DA IMPROPRI CONDIZIONAMENTI
E INTERESSI nonché da INDEBITE PRESSIONI DI SOGGETTI TERZI tra cui persone di
riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.
➢ →
ART. 43 - CONFLITTO D’INTERESSE L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di
conflitto di interesse lo dichiara espressamente.
➢ →
ART. 44 - CONTRASTO ALL’ESERCIZIO ABUSIVO L’Infermiere e l’Ordine Professionale
contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristic