Terapeutich
percors
APPLICATA
INFERMIERISTICA AL
RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE PROCESSO
NEL TERAPIA
LA DI
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PROFESSIONALE
1929 = RD 2330 Scuole convitto
1934 = RD1265 Professioni sanitarie Ausiliarie
1974 = DPR 225 Mansionario
1971 = L 124 —> maschi
1973 = L 795 Scuole professionali
1994 = DM 739 Profilo professionale
1999 = L 42 Professione sanitaria Ausiliaria —> abrogazione mansionario
2000 = L51 disciplina le professioni sanitarie + Autonomia professionale
2001 = laurea in infermieristica
MANSIONARIO DPR 14 marzo 1974 n.225
= atto regolamentare di carattere fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni (assistenziali,
organizzative ed amministrative) ai quali l’esercizio professionale DEVE ATTENERSI e quindi limitarsi.
& = raccolta sistematica delle mansioni che, secondo il contratto di lavoro, sono affidate a un dipendente o a un ufficio nell’ambito di un’azienda privata o di un
ente pubblico, es il m. Dell’infermiere professionale (Treccani).
Estratto:
Somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico:
& 82
D, G, N, O, P dovevano essere eseguite su
prescrizione e sotto controllo medico
O
8
O
È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Svolta da infermieri professionali solo nell’ambito di organizzazioni
ospedaliere o cliniche universitare e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.
Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:
1. programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;
2. annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la
documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali;registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle
consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio;
3. richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;
4. compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio;
5. tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;
6. registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia
delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto;
7. controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;
8. sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni
D.M. 739/94 - regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dellinfermiere Art. 1 comma 3
L’infermiere:
1. Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
2. Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
3. Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
4. Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
5. Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
6. Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
7. Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero
professionale.
PROFILO PROFESSIONALE
= atto normativo di natura regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni
stabilite dalla legge per l’esercizio della professione e che, concretamente, prevede un’ampia attribuzione di autonomia e responsabilità.
“L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’abo professionale, è responsabile dell’assistenza
generle infermieristica”
Esecutori ————-> professionisti intellettuali
AUTONOMIA = RESPONSABILITÀ didattici
ordinamenti
LEGGE 26 febbraio 1999, n 42 - disposizioni in materia di professioni sanitarie ~
Siamo dei professionisti sanitari.
Viene abrogato il mansionario = nel ‘99 viene abrogato. Nel frattempo tra 94 e 99 sono presenti entrambi —> come so cosa posso fare? profilo
professionale, ordinamenti didattici (da quando sono stati immessi), esperienza e consapevolezza delle proprie competenze, codice deontologico.
ARTICOLO 1.
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione"professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1974, n. 225 […]. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie […] è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali
istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali
Legge 19 novembre 1990, n 341 - riforma didattici universitari —> diploma universitario triennale in scienze infermieristiche
Legge 10 agosto 2000, n. 251 - disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della
professione ostetrica
Svolge in AUTONOMIA la propria professione. “Svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e all’avanguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali”
DM 2 aprile 2001 - determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie
Legge 43 2006 - istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni; disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni
sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; istituisce la funzione di coordinamento infermieristico.
Codice deontologico
Ultima revisione FNOPI = 2025
+ ICN = altro codice “superiore” dentro cui si muove quello della FNOPI italiano.
—> art. 1 = identità. Agisce in modo proattivo, consapevole, autonomo per quanto attiene alle proprie responsabilità.
—> art. 10 = conscenza, formazione e aggiornamento. Aggiorna le proprie conoscenze in modo critico e riflessivo al fine di garantire responsabilmente la
qualità e la sicurezza professionale. Se non si hanno le fonti giuste, si rischia di finire davanti al giudice. Non si tratta più di abilità del primo anno, si hanno
delle responsabilità importanti, si hanno delle vita in mano.
—> art 14 = agire in modo competente, consulenza e condivisione di informazioni
—> art 36 = documentazione clinica Leggi il codice!!!
LEGGE GELLI-BIANCO
In materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie
Importanti novtà:
• responsabilità professionale sanitaria: introduce un sistema che distingue la responsabilità civile (a carico della struttura) da quella penale del
professionista, limitando la punibilità del sanitario ai soli casi di colpa grave o dolo, se ha rispettato linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali
• Sicurezza delle cure: stabilisce che la sicurezza del pz è parte integrante del diritto alla salute e impegna le strutture sanitarie a implementare sistemi
del rischio clinico e prevenzione degli errori
• Obbligo di copertura assicurativa: le strutture sanitarie (pubbliche e private) devono stipluare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
e verso i prestatori d’opera. Anche i sanitari devono esere coperti da un’assicurazione professionale, in modo da garantire sia il pz (che può ottenere il
risarcimento in tempi corti) sia il professionista stesso
Responsabilità professionale.
Nel caso in cui venga ommesso un omicidio colposo o lesioni personali colpose nell’esercizio della profesione sanitaria, si hanno le stesse pene previste
dal codice penale in caso di condotta negligente (fa una cosa che non deve fare) o imprudente
UNICA TUTELA: se l’evento si è verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa = condotta di una persona inesperta: fa quello che dovrebbe fare (no
negligenza), rispettanod le norme previste, MA a causa di inesperienza commette degli errori. Salva l’aver fatto tutto secondo le raccomandazioni.
L’infermiere nel processo di terapia è responsabile di:
1. Garantire una corretta applicazione delle procedure terapeutiche (in base al dm 739/94)
2. Corretta conservaione dei farmaci
3. Preparazione e somministrazione della terapia farmacologica
4. Rilevazione dell’efficacia e degli eventi avversi ( = monitoraggio), con eventuale segnalazione
5. Educazione all’auto-somministrazione
6. Aderenza terapeutica del pz.
Quello impostato in un tot di gg ha ripercussioni su tutti gli anni futuri del pz. Se non prende la sua terapia, non ha capito come e quando somministrare e
io non ho accertato le sue conoscenza o non ho spiegato o non ho valutato la sua aderenza, si ha rischio di peggioramento della condizione clinica,
rischio di ritorno alla degenza, aumento dei costi…
Siamo noi a dover impostare un lavoro un’educazione tale da riuscire a garantire chhe il pz sia aderente a domicilio
La Corte di Cassazione III sezione civile, sentenza 12 aprile 2016, n. 7106, interviene sulla responsabilità dell’equipe, in particolar modo facendo
riferimento alla responsabilità condivisa nell’attività di prescrizione e somministrazione di farmaci.
Nello specifico della sentenza, si tratta della prescrizione senza diluizione del cloruro di potassio, con conseguente somministrazione da parte
dell’infermiere e morte del pz.
=> la sentenza si conclude affermando che l’infermiere, non essendo un mero eseceutore della prescrizione medica, ma dotto di professionalità e
=
competenza, è corresponsabile della morte del pz.
↳
= dove finisce la responsabilità medica e dove inizia la nostra.
I
l’infermiere ne risponde penalmente in maniera ESCLUSIVA quando si effettua un errore nella preparazione o nella somministrazione del farmaco, pur
essendoci una prescrizione corretta, mentre è responsabile CON il medico quando, nel caso di una prescrizione errrata, non esprime le sue perplessità al
medico.
IN CASO DI PRESCRIZIONE INCOMPLETA, ERRATA O INSUFFICIENTE È DOVERE DELL’INFERMIERE INTERVENIRE!!!
Gli infermieri hanno il DIRITTO e la RESPONSABILITÀ di rifiutare la somministrazione di un farmaco, se ritengono che possa mettere in pericolo la
sicurezza del pz.
NON somministrare alcun farmaco preparato da altri infermieri o professionisti sanitari
Si dovrebbe specificare in consegna queste vicende (rifiuto o cambiamento) —> Le consegne che scriviamo ci salvano il culo in tribunale - Moni
ERRORI TERAPEUTICI
Gli errori terapeutici sono la causa più comune e prevedibile di lesioni al pz. L’incidenza riportata di errori terapeutici negli ospedali per acuti è di circa
6,5% ricoveri.
Secondo il National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, l’errore di terapia può essere definito come:
“Ogni evento avverso, indesiderabile, non intenzionale, prevedibile che può portare a un uso inappropriato del farmao o a un rischio per il pz. Questo
episodio può essere dovuto a errori di prescrizione, trasmissione della prescrizione, etichettatura, confezionamento o denominazione, allestimento,
assegnazione, distribuzione, somministrazione, educazione, monitoraggio e uso”.
Un’indagine condotta negli USA ha mostrato che la maggior parte degli eventi avversi attribuibile ad errori in terapia si verifica nella prescrizione e
interessa farmaci ipoglicemizzanti (28,7%), cardiovascolari (18,6), anticoagulanti (18,6) e diuretici (10,1%).
Secondo la scheda informativa sulla sicurezza dei pazienti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2019, gli eventi avversi derivanti da
un'assistenza non sicura ai pazienti si collocano tra le prime 10 cause di morte e disabilità in tutto il mondo.
Negli Stati Uniti d'America, gli eventi avversi prevenibili portano a circa 44.000-98.000 decessi ospedalieri all'anno, superando il numero di decessi
attribuiti a incidenti automobilistici. Si stima che questi eventi costino tra i 37,6 e i 50 miliardi di dollari di costi sanitari aggiuntivi, disabilità e perdita di
produttività.
Errori a cui si può andare incontro sono:
• prescrizione: riguarda sia la decisione di prescrivere un farmaco sia la scrittura della prescrizione e rappresentano circa il 40% di tutti gli errori legati
alla terapia. Es. Non si considerano allergie, anamnesi pz…
• Trascrizione/interpretazione: riguarda la errata comprensione della totalità o anche solo di parte della prescrizione. Es. Uso di abbreviazioni non
approvate o scrittura leggibile
• Approvvigionamento/distribuzione: riguarda la fase in cui il farmaco viene distribuito dalla farmacia alle UO o ai pz ed oscillano tra 6-12%. Rivestono
importanza il sistema di stoccaggio e il confezionamento (o l’aspetto esteriore dei farmaci - es farnaci LASA, molto simili)
• Allestimento/preparzione: riguarda la fase di preparazione/manipolazione del farmaco prima della somministrazione ed il rischio di errore oscilla tra
il 27-60%. Tra i fattori di maggiore rilievo ci sono la stanchezza, la distrazione e le caratteristiche dll’ambiente di lavoro. Es. Ricostituzione farmaci,
dose o diluizione non corretta, mescolanza di farmaci incompatibili…
• Somministrazione: include il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell’efficacia del trattamento, la registrazione degli eventi avversi e
l’informazione del pz riguardo al farmaco che sta assumento. La somministrazione è generalmente di ESCLUSIVA COMPETENZA dell’infermiere.
Temperatura luc
e ...
,
Raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute:
raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave
danno derivati da errori in terapia farmacologica.
(LEGGI allegato da slide)
Gli errori da parte degli infermieri hanno in genere un’origine multifattoriale che comprende l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro,
l’inesperienza, la distrazione, le interruzioni durante il lavoro.
Gli errori in terapia farmacologica sono eventi prevenibili ed evitabili e vanno differenziati dalle reazioni avverse ai farmaci, legate al farmaco stesso.
—> tutti gli operatori coinvolti nella gestione del farmaco (immagazzinamento, preparazione, distribuzione, somministrazione) sono chiamati a prestare
attenzione ai possibili errori, poiché questi errori, se opportunamente monitorati e valutati, possono essere evitati.
Azioni da compiere in caso di errore
1. Avvisare il medico e il “supervisore”
2. Accertarsi delle condizioni dell’assistito e prestare assistenza
3. Autovalutazione e strategie di milgioramento delle proprie performance
4. Incident reporting
Un sistema di segnalazione adeguato al contesto sanitario che consente di rilevare situazioni di rischio per la sicurezza di operatori e utenti, dovute a
criticità organizzative e/o ad errori(segnalazione spontanea).
È uno strumento che consente ai professionisti di segnalare e descrivere eventi avversi, causati involontariamente, spesso per criticità latenti, e che
procurano un danno al paziente o situazioni di rischio (near miss o “evento evitato”) con la potenzialità concreta di provocare un evento avverso, che però
non si verifica per effetto del caso fortuito o perché intercettato da barriere efficaci che ne impediscono il compimento
Nel momento in cui c’è un errore, bisogna avvisare anche il pz.
Ma ci sono delle eccezioni molto particolari, per cui è meglio non avvisare.
Considerare sempre la situazione (se il pz è già agitato, ad esempio, aspettare).
& Prima si dice al medico, poi al pz (a volte, ancora prima, al caregiver).
STRATEGIE per ridurre il rischio di errore:
• evitare trascrizione e usare un foglio unico di terapia
• Favorire informatizzazione del processo della terapia e la reperibilità degi strumenti informativi
• Applicare la regola delle 10 G = applicata durante il processo di preparazione della terapia che permette di andare ad intercettare vari errori, da
eseguire su ogni singolo farmaco per ogni singolo pz.
• confronto con colleghi esperti e medici
• Organizzazione assistenza infermieristica, in termini di risorse strutturali e gestionali
• Incrementare una cultura della sicurezza, attivando procedure specifiche per la segnalazione degli eventi sentinella
• Dare sempre peso a ciò che afferma il pz. SEMPRE.
- La regola delle 10 G:
1. Giusto pz
2. Giusto farmaco
3. Giusta dose
4. Giusto orario
5. Giusta via di somministrazione
6. Giustro diritto di rifiutare una terapia (da parte dell’infermere e del pz)
7. Giu
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Infermieristica PDTA
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Infermieristica applicata ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
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Infermieristica applicata ai percorsi diagnostici e terapeutici
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