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IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA
• I provvedimenti
impugnabili
Il regolamento di competenza a istanza di parte, a differenza del regolamento di
può, e talvolta deve, essere utilizzato dalla parte interessata per
competenza d’ufficio,
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fare risolvere direttamente, e definitivamente, dalla cassazione la questione sulla
competenza del giudice adito.
La qualificazione del regolamento come mezzo di impugnazione, quando sia proposto
dalla parte e non d’ufficio dal giudice, si impone, giacché è testualmente enunciata dalla
legge ed è confermata indirettamente da varie norme (es.92, 360, 375, 187).
gli articoli sulle impugnazioni in generale si applicano anche al regolamento
Così,
proposto su istanza di parte, se non sono incompatibili con la sua disciplina.
L’istanza di regolamento può essere proposta da tutte le parti congiuntamente e pu ò
essere proposta dall e altri parti quando il soccombente abbia preferito l ’
impugnazione
ordinaria. È il riflesso dell’interesse, riconosciuta tutte le parti a far risolvere dalla
cassazione la questione di competenza, dopo la pronuncia, esplicita o implicita, resa dal
giudice di merito.
Si possono impugnare peraltro, con il regolamento di competenza necessario, le
ordinanze che abbiano deciso non solo sulla competenza, ma anche sulla litispendenza,
sulla continenza e sulla connessione, quando questa è causa di modificazione della
competenza, nonché i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi
dell’art.295, ma non quelli che la negano. Si considerano provvedimenti sulla competenza,
impugnabili con il regolamento necessario anche le decisioni sulla tempestivit à , o
ammissibilit à , della eccezione di incompetenza, nonch é , alle ordinanze con le quali il
giudice affermi o neghi la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato e
decida cos ì sulla ripartizione della materia litigiosa tra giudice ordinario e arbitri rituali.
La riforma del 2022 ha modificato, infatti, l’art.819-ter indicando nell’ordinanza la forma
della pronuncia in questione e riservando invece la forma della sentenza, soggetta a
regolamento facoltativo di competenza, la medesima pronuncia sia assunta insieme con
quella di merito. non costituiscono poi
A prescindere dalla forma con la quale vengano emesse,
pronuncia sulla competenza, i
e peraltro non sono soggetti a regolamento,
provvedimenti relativi all’assegnazione di una causa nell’ambito di uno stesso
ufficio, diviso in più sezioni, o che decidano sulla scelta del rito da seguire per una
determinata causa.
Le sentenze del giudice di pace, qualunque sia il loro contenuto, non possono
essere impugnate mediante regolamento di competenza: di conseguenza, saranno
soggette soltanto ad appello, o direttamente a ricorso in cassazione, in base al valore e
alla materia oggetto della controversia.
• Il regolamento
necessario
Se l’organo giudicante ha deciso solo sulla competenza o su un’altra delle questioni
processuali, indicate dall’art.42 c.p.c., il regolamento di competenza è “necessario”.
Ciò significa che esso è l’unica impugnazione esperibile contro l’ordinanza, e che, una
volta decorso il termine, la questione rimane definitivamente risolta.
Un’ordinanza sulla competenza può sia legare la competenza del giudice adito, sia
fermarla, e disporre quindi per la prosecuzione del processo dinanzi allo stesso giudice.
un’ordinanza definitiva, l’altra sarà non definitiva;
La prima sarà ma contro
quest’ultima non è ammesso il differimento del gravame, mediante riserva, perché questa
è consentita solo per l’appello e per il ricorso in cassazione: la parte deve quindi decidere
subito se proporre regolamento, o rinunciare definitivamente a sollevare contestazioni
sulla competenza.
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Normalmente il regolamento necessario viene proposto contro una ordinanza, ma poich é
la norma non opera alcuna distinzione, questo mezzo di gravame pu ò essere esperito
anche contro una ordinanza sulla competenza resa in grado d ’
appello, ovviamente qualora
quest ’
ultima, definitiva o non definitiva, abbia pronunciato solo sulla competenza .
• Il regolamento
facoltativo
Se il provvedimento di primo grado, dopo aver affermato la competenza, ha deciso
ulteriori questioni, di rito o di merito, la parte soccombente può scegliere se
proporre comunque il regolamento di competenza, che avrà tuttavia effetto
limitatamente al capo relativo alla competenza, o l’appello, investendo tutti, o alcuni,
capi della sentenza, ed eventualmente anche quello sulla competenza.
L’espressione “merito” (art.43 c.1) indica qualunque altra questione, di rito o di merito,
diversa dalla competenza.
regolamento facoltativo, può essere proposto anche contro
Il come quello necessario,
una sentenza d’appello, concorrendo in tal caso con il ricorso ordinario in
cassazione.
Anche la sentenza che, oltre ad affermare la competenza, decida su altre questioni, può
essere definitiva o non definitiva: in questo secondo caso la parte dovrà dunque scegliere
tra la proposizione del regolamento di competenza, il gravame ordinario immediato e la
riserva di impugnazione.
È opportuno ricordare che la pronuncia sulla competenza può anche non essere
espressamente formulata nel contesto della sentenza: tutte le sentenze sul merito
contengono infatti un’implicita affermazione della competenza del giudice adito, e possono
quindi essere sempre impugnate con il regolamento facoltativo.
Nel disciplinare i rapporti tra le impugnazioni concorrenti, la legge ha attribuito al
regolamento di competenza una posizione prevalente rispetto all’appello e al
ricorso in cassazione. Si è ritenuto infatti preferibile, per l’economia del processo, dare la
precedenza all’impugnazione che conduce direttamente ad una pronuncia definitiva sulla
proposizione dell’impugnazione ordinaria
competenza. Si è stabilita dunque che “la
non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento” (art.43 c.2).
Viceversa, se il regolamento viene proposto per primo, i termini per la proposizione
dell’impugnazione ordinaria sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla comunicazione
dell’ordinanza che regola la competenza; se, invece, viene proposta per prima
l’impugnazione ordinaria, la successiva proposizione del regolamento sospende il
processo, che potrà poi essere riassunto, dinanzi al giudice dichiarato competente, nel
termine di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento.
• I termini e il
procedimento
Il regolamento, necessario o facoltativo, si propone con un ricorso, diretto alla corte
di cassazione e sottoscritto dal difensore.
Se il difensore rimane lo stesso della causa di merito, può anche non essere iscritto
all’albo speciale dei patrocinato in cassazione e, in tal caso, non occorre neppure che gli
sia conferita la nuova procura, né tantomeno, una procura speciale, come invece richiesto
per il ricorso ordinario: purché la procura di cui fluisce non risulti espressamente limitata al
grado del giudizio di merito per il quale è stata conferita.
Viceversa, qualora l’istanza venga sottoscritta da un nuovo difensore, occorrerà rispettare
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l’art.365 c.p.c., sulla rappresentanza in cassazione.
Il ricorso deve contenere le censure che vengono rivolte alla ordinanza o alla sentenza,
tassativamente limitate ai profili concernenti la decisione sulla competenza e deve essere
notificato a tutte le altre parti del giudizio.
In caso di regolamento necessario, il termine, perentorio, per provvedere alla notifica è di
30 giorni dalla comunicazione della ordinanza; qualora l’ordinanza non sia stata
comunicata, il regolamento deve invece essere proposto, a pena di inammissibilità, entro
30 giorni dalla eventuale notifica, mentre la nuova forma prevista per il provvedimento
rende dubbio che in mancanza di comunicazione o di notificazione, l’impugnazione debba
essere proposta entro un anno dal deposito della stessa. Qualora il provvedimento da
impugnare sia un ’ ordinanza, che sia stata emessa in udienza, il termine di 30 giorni
decorrer à dal giorno dell ’
udienza; qualora invece l ’ ordinanza sia stata pubblicata solo
mediante deposito in cancelleria, il termine decorrer à dalla comunicazione.
Sempre dalla comunicazione decoreranno anche i 30 giorni utili per impugnare i
provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art.295 e che
dovrebbero comunque assumere la forma dell’ordinanza.
regolamento facoltativo, il
Per quanto invece concerne il l’art.47 c.2 prevede che
ricorso per regolamento proposto dalle altre parti possa anche essere notificato
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione
ordinaria. Ciò significa che, se la sentenza ha deciso su altre questioni oltre alla
competenza, e la parte legittimata, e interessata, a proporre il regolamento, lascia scadere
il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il regolamento rester à
definitivamente precluso solo se nessuna delle parti avr à proposto l ’ appello o il ricorso in
tutti i capi della sentenza passeranno così in giudicato.
cassazione:
Se invece una delle parti propone l’appello, o il ricorso in cassazione, per le altre parti
decorrerà un nuovo termine di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria, a
prescindere dal fatto che in quel momento risultino, o meno, già decorsi i 30 giorni dalla
comunicazione della sentenza.
Entro 5 giorni dall’ultima notifica il ricorrente deve proporre un’istanza al cancelliere
dell’ufficio davanti al quale pende il processo, chiedendo che il relativo fascicolo sia
trasmesso alla cancelleria della corte di cassazione. Dal momento della presentazione di
questa istanza il processo è sospeso ex lege, ma il giudice del merito può sempre
autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti, emettendo es. provvedimenti
cautelari.
Nel termine perentorio di 20 giorni dalla stessa notificazione deve essere depositato nella
cancelleria della cassazione il ricorso con i documenti necessari, tra i quali si dovrà trovare
anzitutto il provvedimento impugnato.
I soggetti ai quali è stato notificato il ricorso possono quindi depositare in cancelleria
“scritture difensive e documenti”, entro 20 giorni dalla scadenza del termine appena
indicato. La cassazione decide quindi sul regolamento, entro il termine di 20 giorni dopo la
scadenza del termine a di