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Estratto del documento

IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

• I provvedimenti

impugnabili

Il regolamento di competenza a istanza di parte, a differenza del regolamento di

può, e talvolta deve, essere utilizzato dalla parte interessata per

competenza d’ufficio,

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fare risolvere direttamente, e definitivamente, dalla cassazione la questione sulla

competenza del giudice adito.

La qualificazione del regolamento come mezzo di impugnazione, quando sia proposto

dalla parte e non d’ufficio dal giudice, si impone, giacché è testualmente enunciata dalla

legge ed è confermata indirettamente da varie norme (es.92, 360, 375, 187).

gli articoli sulle impugnazioni in generale si applicano anche al regolamento

Così,

proposto su istanza di parte, se non sono incompatibili con la sua disciplina.

L’istanza di regolamento può essere proposta da tutte le parti congiuntamente e pu ò

essere proposta dall e altri parti quando il soccombente abbia preferito l ’

impugnazione

ordinaria. È il riflesso dell’interesse, riconosciuta tutte le parti a far risolvere dalla

cassazione la questione di competenza, dopo la pronuncia, esplicita o implicita, resa dal

giudice di merito.

Si possono impugnare peraltro, con il regolamento di competenza necessario, le

ordinanze che abbiano deciso non solo sulla competenza, ma anche sulla litispendenza,

sulla continenza e sulla connessione, quando questa è causa di modificazione della

competenza, nonché i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi

dell’art.295, ma non quelli che la negano. Si considerano provvedimenti sulla competenza,

impugnabili con il regolamento necessario anche le decisioni sulla tempestivit à , o

ammissibilit à , della eccezione di incompetenza, nonch é , alle ordinanze con le quali il

giudice affermi o neghi la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato e

decida cos ì sulla ripartizione della materia litigiosa tra giudice ordinario e arbitri rituali.

La riforma del 2022 ha modificato, infatti, l’art.819-ter indicando nell’ordinanza la forma

della pronuncia in questione e riservando invece la forma della sentenza, soggetta a

regolamento facoltativo di competenza, la medesima pronuncia sia assunta insieme con

quella di merito. non costituiscono poi

A prescindere dalla forma con la quale vengano emesse,

pronuncia sulla competenza, i

e peraltro non sono soggetti a regolamento,

provvedimenti relativi all’assegnazione di una causa nell’ambito di uno stesso

ufficio, diviso in più sezioni, o che decidano sulla scelta del rito da seguire per una

determinata causa.

Le sentenze del giudice di pace, qualunque sia il loro contenuto, non possono

essere impugnate mediante regolamento di competenza: di conseguenza, saranno

soggette soltanto ad appello, o direttamente a ricorso in cassazione, in base al valore e

alla materia oggetto della controversia.

• Il regolamento

necessario

Se l’organo giudicante ha deciso solo sulla competenza o su un’altra delle questioni

processuali, indicate dall’art.42 c.p.c., il regolamento di competenza è “necessario”.

Ciò significa che esso è l’unica impugnazione esperibile contro l’ordinanza, e che, una

volta decorso il termine, la questione rimane definitivamente risolta.

Un’ordinanza sulla competenza può sia legare la competenza del giudice adito, sia

fermarla, e disporre quindi per la prosecuzione del processo dinanzi allo stesso giudice.

un’ordinanza definitiva, l’altra sarà non definitiva;

La prima sarà ma contro

quest’ultima non è ammesso il differimento del gravame, mediante riserva, perché questa

è consentita solo per l’appello e per il ricorso in cassazione: la parte deve quindi decidere

subito se proporre regolamento, o rinunciare definitivamente a sollevare contestazioni

sulla competenza.

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Normalmente il regolamento necessario viene proposto contro una ordinanza, ma poich é

la norma non opera alcuna distinzione, questo mezzo di gravame pu ò essere esperito

anche contro una ordinanza sulla competenza resa in grado d ’

appello, ovviamente qualora

quest ’

ultima, definitiva o non definitiva, abbia pronunciato solo sulla competenza .

• Il regolamento

facoltativo

Se il provvedimento di primo grado, dopo aver affermato la competenza, ha deciso

ulteriori questioni, di rito o di merito, la parte soccombente può scegliere se

proporre comunque il regolamento di competenza, che avrà tuttavia effetto

limitatamente al capo relativo alla competenza, o l’appello, investendo tutti, o alcuni,

capi della sentenza, ed eventualmente anche quello sulla competenza.

L’espressione “merito” (art.43 c.1) indica qualunque altra questione, di rito o di merito,

diversa dalla competenza.

regolamento facoltativo, può essere proposto anche contro

Il come quello necessario,

una sentenza d’appello, concorrendo in tal caso con il ricorso ordinario in

cassazione.

Anche la sentenza che, oltre ad affermare la competenza, decida su altre questioni, può

essere definitiva o non definitiva: in questo secondo caso la parte dovrà dunque scegliere

tra la proposizione del regolamento di competenza, il gravame ordinario immediato e la

riserva di impugnazione.

È opportuno ricordare che la pronuncia sulla competenza può anche non essere

espressamente formulata nel contesto della sentenza: tutte le sentenze sul merito

contengono infatti un’implicita affermazione della competenza del giudice adito, e possono

quindi essere sempre impugnate con il regolamento facoltativo.

Nel disciplinare i rapporti tra le impugnazioni concorrenti, la legge ha attribuito al

regolamento di competenza una posizione prevalente rispetto all’appello e al

ricorso in cassazione. Si è ritenuto infatti preferibile, per l’economia del processo, dare la

precedenza all’impugnazione che conduce direttamente ad una pronuncia definitiva sulla

proposizione dell’impugnazione ordinaria

competenza. Si è stabilita dunque che “la

non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento” (art.43 c.2).

Viceversa, se il regolamento viene proposto per primo, i termini per la proposizione

dell’impugnazione ordinaria sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla comunicazione

dell’ordinanza che regola la competenza; se, invece, viene proposta per prima

l’impugnazione ordinaria, la successiva proposizione del regolamento sospende il

processo, che potrà poi essere riassunto, dinanzi al giudice dichiarato competente, nel

termine di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento.

• I termini e il

procedimento

Il regolamento, necessario o facoltativo, si propone con un ricorso, diretto alla corte

di cassazione e sottoscritto dal difensore.

Se il difensore rimane lo stesso della causa di merito, può anche non essere iscritto

all’albo speciale dei patrocinato in cassazione e, in tal caso, non occorre neppure che gli

sia conferita la nuova procura, né tantomeno, una procura speciale, come invece richiesto

per il ricorso ordinario: purché la procura di cui fluisce non risulti espressamente limitata al

grado del giudizio di merito per il quale è stata conferita.

Viceversa, qualora l’istanza venga sottoscritta da un nuovo difensore, occorrerà rispettare

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l’art.365 c.p.c., sulla rappresentanza in cassazione.

Il ricorso deve contenere le censure che vengono rivolte alla ordinanza o alla sentenza,

tassativamente limitate ai profili concernenti la decisione sulla competenza e deve essere

notificato a tutte le altre parti del giudizio.

In caso di regolamento necessario, il termine, perentorio, per provvedere alla notifica è di

30 giorni dalla comunicazione della ordinanza; qualora l’ordinanza non sia stata

comunicata, il regolamento deve invece essere proposto, a pena di inammissibilità, entro

30 giorni dalla eventuale notifica, mentre la nuova forma prevista per il provvedimento

rende dubbio che in mancanza di comunicazione o di notificazione, l’impugnazione debba

essere proposta entro un anno dal deposito della stessa. Qualora il provvedimento da

impugnare sia un ’ ordinanza, che sia stata emessa in udienza, il termine di 30 giorni

decorrer à dal giorno dell ’

udienza; qualora invece l ’ ordinanza sia stata pubblicata solo

mediante deposito in cancelleria, il termine decorrer à dalla comunicazione.

Sempre dalla comunicazione decoreranno anche i 30 giorni utili per impugnare i

provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art.295 e che

dovrebbero comunque assumere la forma dell’ordinanza.

regolamento facoltativo, il

Per quanto invece concerne il l’art.47 c.2 prevede che

ricorso per regolamento proposto dalle altre parti possa anche essere notificato

entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione

ordinaria. Ciò significa che, se la sentenza ha deciso su altre questioni oltre alla

competenza, e la parte legittimata, e interessata, a proporre il regolamento, lascia scadere

il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il regolamento rester à

definitivamente precluso solo se nessuna delle parti avr à proposto l ’ appello o il ricorso in

tutti i capi della sentenza passeranno così in giudicato.

cassazione:

Se invece una delle parti propone l’appello, o il ricorso in cassazione, per le altre parti

decorrerà un nuovo termine di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria, a

prescindere dal fatto che in quel momento risultino, o meno, già decorsi i 30 giorni dalla

comunicazione della sentenza.

Entro 5 giorni dall’ultima notifica il ricorrente deve proporre un’istanza al cancelliere

dell’ufficio davanti al quale pende il processo, chiedendo che il relativo fascicolo sia

trasmesso alla cancelleria della corte di cassazione. Dal momento della presentazione di

questa istanza il processo è sospeso ex lege, ma il giudice del merito può sempre

autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti, emettendo es. provvedimenti

cautelari.

Nel termine perentorio di 20 giorni dalla stessa notificazione deve essere depositato nella

cancelleria della cassazione il ricorso con i documenti necessari, tra i quali si dovrà trovare

anzitutto il provvedimento impugnato.

I soggetti ai quali è stato notificato il ricorso possono quindi depositare in cancelleria

“scritture difensive e documenti”, entro 20 giorni dalla scadenza del termine appena

indicato. La cassazione decide quindi sul regolamento, entro il termine di 20 giorni dopo la

scadenza del termine a di

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68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sophiesophie123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.