Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Governo Pag. 1 Governo Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Governo Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Governo Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Governo Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Governo Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

APPUNTI DELLA PROFESSORESSA

-Decreti legge: atti aventi forza di legge. Disciplinati dall’art. 77 della

Costituzione, sono fonti adottate dal governo. Questo articolo è una deroga

all’art. 70.

Se non ci sono casi straordinari di necessità e di urgenza (tendenzialmente si

pensava alle catastrofi naturali) il governo non può emanare decreti legge.

Soltanto che la prassi repubblicana ha evidenziato che il governo finisce per

emanare decreti leggi anche quando ha solo l’urgenza del provvedere perché

se magari non intervenisse risulterebbe inadempiente verso l’Europa, l’Unione

europea ed altri organi. Sostanzialmente per molto tempo (oggi qualcosa è

cambiato ma per molto tempo è stato così) “casi di necessità e urgenza” si

sono tradotti in situazioni più comuni perché il governo considera molte più

occasioni come casi di necessità e urgenza.

Il decreto-legge è diventato l’uso ordinario della normazione. La legislazione è

stata realizzata con decreti-legge.

Si è parlato di un abuso di decreti-legge.

PROCEDURA (il governo decide quando ci si trova di fronte ad un caso di

necessità e urgenza)

Il governo adotta il decreto-legge viene trasmesso al Presidente della

Repubblica viene trasmesso contestualmente anche alle camere per l’inizio

dell’iter di conversione (le quali hanno 60 giorni per decidere il da farsi).

Tecnicamente la Corte non arriva mai a valutare il decreto-legge, perché in 60

giorni non ha il tempo “di vederla”.

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di emanare il decreto-legge per vizi

di legittimità o perché si ritiene che quel decreto-legge non sia opportuno.

Il nostro ordinamento non prevede che il Presidente della Repubblica sia un co-

legislatore, quindi sì può opporsi al decreto-legge ma quando ci sono ragioni

ben evidenti e concrete.

È possibile che il governo reiteri il decreto-legge? È possibile che lo ripresenti

rendendolo efficace ancora per 60 giorni. L’articolo 77 non esclude

espressamente questa ipotesi. La prassi era quella di reiterare il decreto-legge

presentandone uno dal contenuto analogo allo scadere dei 60 giorni. Questo si

faceva perché l’art. 77 non lo vieta. Questo ha portato i vari governi a “portarsi

dietro” sempre lo stesso decreto-legge (catena di decreti-legge) anche per

anni. Su questo aspetto è intervenuta la corte che ha ritenuto incostituzionale,

invalida questa prassi.

Art.77 con governo si intende il Consiglio dei Ministri (l’organo collegiale

tutto, non solo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un ministro in

particolare). Il decreto-legge è un atto che scaturisce dalla volontà di tutto il

Consiglio dei Ministri, tutti (e non i singoli) si assumono la responsabilità. Il

Consiglio dei Ministri adotta il decreto-legge ma non controlla.

Nessun organo può essere allo stesso tempo il controllato e il controllore.

Il decreto-legge non può essere adottato sotto elezioni, in campagna elettorale.

Qual è l’organo che esercita un controllo giurisdizionale sugli atti avente forza

di legge? La Corte Costituzionale

Gli organi che controllano la costituzionalità dei decreti-legge sono le

Commissioni parlamentari (o camere), la Corte costituzionale (ad un certo

punto si è dichiarata competente, seppur non abbia il tempo materiale per

controllare, rientra nel controllo), il Presidente della Repubblica.

Quali sono gli atti aventi forza di legge? Leggi ordinarie, decreti-legge, decreti

delegati, gli esiti del referendum abrogativo, gli statuti regionali ordinari MA

NON leggi di revisione costituzionale o leggi costituzionali (perché sono al

vertice o comunque leggermente sotto la Costituzione)

Durante la vigenza di una costituzione flessibile, esiste un organo di corte

costituzionale?

Falso, non ha senso parlare di corte costituzionale in presenza di costituzione

flessibile

Se poi le camere votano un emendamento eccentrico rispetto al contenuto del

decreto-legge, questo piò farsi valere solo se si va alla Corte Costituzionale,

con un iter più lungo chiaramente

L’esame del decreto-legge ha comunque sempre l’ostacolo dei 60 giorni.

La corte costituzionale dice che la legge di conversione deve essere omogenea

Il decreto-legge può essere adottato solo in casi di straordinaria necessità e

urgenza ma poiché è difficile immaginarsi un caso di straordinaria urgenza che

a cadenze fisse si ripresenta, si va ad usurpare l’esercizio della funzione

legislativa che invece spetterebbe alle camere.

Quindi dalla fine degli anni ’90 finisce l’abuso dei decreti-legge, la catena dei

decreti-legge e si torna alla sua fisiologia (il Governo adotta un decreto-legge

nei casi di urgenza e se il Parlamento dopo non esamina e non converte non

può reiterarlo almeno in quella formula).

Nel nostro sistema, sempre con riferimento all’art.77 non c’è indicazione

riguardo alla legge di conversione; si dice semplicemente che le camere

“devono esaminare e convertire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto

stesso”. Quindi in assenza di ulteriori vincoli alle camere si ritiene

condivisibilmente che il Parlamento (Camera e Senato) possa emendare il testo

del decreto-legge (possa modificare il testo del decreto-legge).

Questo pone dei problemi:

1. il Parlamento potendo apporre modifiche al testo inseriva gli

emendamenti che in quel momento gli sembravano più opportuni. Poiché

il testo del decreto-legge poteva essere emendato, modificato, i

parlamentari presentavano emendamenti eccentrici rispetto al contenuto

del decreto-legge. Su questo intervenne la Corte costituzionale per

censurare questa prassi in cui la Corte ha detto espressamente che è

competente a dichiarare incostituzionale la legge di conversione alias

decreto-legge se vi è eterogeneità del contenuto. Il decreto-legge ha una

sorta di via preferenziale nell’organizzazione dei lavori parlamentari

perché essendo un atto che è efficace per 60 giorni, in 60 giorni dovrà

essere esaminato e approvato da entrambe le camere (è una procedura

che sovverte l’organizzazione dei lavori parlamentari). Tuttavia, questa

prassi non è completamente scomparsa. Solo il fatto che più volte la

Corte ha ribadito questo aspetto in successive sentenze testimonia che

questo fenomeno (di eterogeneità delle leggi di conversione) è riemerso

2. l’efficacia del contenuto degli emendamenti 60 giorni decreto-legge,

61°giorno legge di conversione

Ci possono essere emendamenti soppressivi o emendamenti aggiuntivi (queste

modifiche possono aggiungere qualcosa o togliere qualcosa dal decreto-legge).

Gli emendamenti soppressivi (vanno a richiedere la soppressione di una

disposizione del decreto-legge). Nei 60 giorni il decreto-legge approvato per

una determinata disciplina ha piena efficacia su quest’ultima. Tuttavia, il

Parlamento non è convinto di ciò e adotta un emendamento soppressivo (cioè

teso a sopprimere quella parte del decreto-legge che modifica la disciplina

precedente); siccome le Camere non mi convertono quella parte del decreto-

legge, quella parte perde efficacia, decade sin dall’inizio (il primo giorno di

efficacia del decreto-legge) reviviscenza (fare un passo indietro a prima del

decreto-legge che aveva “momentaneamente” abrogato quella normativa).

Stessa procedura per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi: il Governo

ha adottato il decreto-legge, le Camere in sede di conversione aggiungono

delle disposizioni non previste dal decreto-legge. Prendono spunto dal decreto-

legge, si incardinano nel decreto-legge ma aggiungono emendamenti. Da

quando hanno efficacia? Dal 61° giorno, cioè dall’entrata in vigore della legge

di conversione. La disciplina che applico dal 61° giorno in poi è quella della

legge di conversione. Questa facoltà che le camere hanno di introdurre

emendamenti induce a qualche riflessione sull’efficacia di questi emendamenti.

L’ipotesi di emendamenti soppressivi è espressamente prevista dall’art.77

ultimo comma laddove si afferma che “[…] le Camere possono tuttavia regolare

con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” Le

camere possono quindi convertire totalmente il decreto-legge e possono anche

non convertire una parte di esso.

Altre fonti primarie

Tra gli atti aventi forza di legge vanno annoverati anche i decreti di attuazione

degli Statuti speciali e gli atti normativi che il Governo emana in caso di guerra.

Le norme di attuazione degli Statuti speciali hanno la funzione di precisare e di

attuare le previsioni contenute negli Statuti: Le disposizioni ivi contenute

costituiscono un limite alla legislazione e all'attività amministrativa regionale.

Esse hanno la forma del decreto legislativo, ma il procedimento per la sua

formazione varia a seconda delle Regioni.

A sua volta, l’art.78 Cost. prevede che le Camere, allorché deliberano con legge

lo stato di guerra, conferiscano al Governo i poteri necessari in caso di guerra

per fronteggiare le situazioni conseguenti alle necessità belliche. Tale

extra ordinem,

competenza, che rientra indubbiamente tra le fonti in quanto

connessa a una situazione imprevedibile di necessità, consente all'esecutivo di

emanare delle norme dotate di una particolare forza giuridica: esse possono,

infatti, introdurre delle deroghe temporanee alle disposizioni costituzionali,

qualora ciò sia necessario per far fronte alle necessità della guerra. In ogni

caso, i poteri “necessari” esercitabili, per quanto vasti, possono manifestarsi

soltanto nell'ambito delle attribuzioni indicate dal Parlamento. Inoltre, la

competenza del Governo è temporanea, nel senso che la possibilità di ricorrere

extra ordinem

a tale fonte cessa con il venire meno della situazione prevista

dall'art. 78 Cost., cioè con la fine dello stato di guerra. Infine, va considerato

che i poteri necessari esercitabili dal Governo sono soltanto quelli “necessari”:

deve, in altri termini, sussistere un rapporto di strumentalità e di coerenza tra

la natura delle situazioni che l'esecutivo deve fronteggiare e la qualità delle

facoltà attribuite.

La potestà regolamentare del Governo

Il fondamento costituzionale della potestà regolamentare

I regolamenti dell’esecutivo costituiscono una categoria eterogenea, tanto dal

punto di vista tipologico (regolamenti di esecuzione, di integrazione, di

organizzazione, indipendenti), quanto sotto il profilo dell’organo che li adotta

(governativi, ministeriali, interministeriali). Inoltre, pur rientrando tutti

nell’alveo delle fonti secondarie, possiedono una forza giuridica differenziata:

sia

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GOOOOL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.