La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di detenzione
o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive. Il
cittadino nella propria casa, i malati in ospedale e i detenuti hanno lo stesso diritto di privacy:
possono richiedere di essere schermati in caso di servizi giornalistici.
Negli ospedali, ad esempio, per entrare con le telecamere e fare delle riprese occorre
l’autorizzazione della struttura ma una volta dentro il giornalista non è autorizzato a
riprendere tutto ciò che gli pare, come ad esempio i pazienti. Devono essere questi ultimi a
dare l’autorizzazione ad essere ripresi eventualmente: l’ospedale diventa, seppur
temporaneamente, il domicilio dei pazienti.
I casi di Berlusconi e Clooney → esempio di luogo esposto al pubblico. Entrambi avevano
subito delle riprese da parte di alcuni giornalisti all’interno delle loro ville e si erano rivolti al
Garante della privacy invocando il diritto alla riservatezza nel proprio domicilio. La questione
è complessa: se il domicilio è esposto al pubblico e se una persona (specialmente
personaggio noto) esce sul balcone e si espone alla visibilità non può rivendicare la stessa
privacy che avrebbe in un contesto più protetto. Se infatti un giornalista entra con un drone
in una villa recintata e con una siepe molto alta, non visibile dall’esterno, sta violando la
privacy. Questo tipo di ripresa è consentita solo nel caso in cui con quelle immagini si vuole
dimostrare che all’interno di quella casa si effettua un reato o un illecito.
Art.4 - rettifica
Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze anche in conformità al dovere di
rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Il caso L’Unità Online → a suo tempo, pubblica una foto della candidata sindaca di Roma
(Raggi, M5S) sostenendo che essa avesse partecipato a una manifestazione organizzata da
Forza Italia, forse per opportunismo. La Raggi fece ovviamente subito contestazione al
pezzo perché era falso e in quella foto non era lei ma un’altra politica che le assomigliava.
Un giornale è obbligato a pubblicare una rettifica, anche se sostiene cose false. Se però il
giornale sostiene di avere ragione può pubblicare sotto la rettifica la propria posizione.
Tornando al caso Raggi, il direttore dell’Unità Online ammette l’errore ma si giustifica
dicendo che la foto era stata presa dalla rete: ciò si dimostrò un aggravante a quanto
successo perché non era stata fatta alcuna rettifica.
Art.5 - diritto all’informazione e dati personali
Il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel raccogliere
dati personali che rivelano origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e politiche,
adesione a partiti, sindacati, associazioni e su dati che rivelano condizioni di salute e sfera
sessuale nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione evitando riferimenti a congiunti o altri
soggetti non interessati ai fatti. → I dati sensibili possono essere pubblicati se c’è un interesse
pubblico nel rispetto dell’essenzialità ed evitando di pubblicare i dati sensibili di persone che non
c’entrano nulla con il fatto.
Secondo comma: in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso un loro comportamento in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre
successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. Se c’è un ripensamento da parte del
diretto interessato, il giornalista dovrà avviare una valutazione in base a quanto sia di
interesse pubblico ciò che esso vuole rimangiarsi.
Alcuni casi:
Delitto Pasolini → Pasolini è stato investito e ucciso nel Lido di Ostia. I giornali
❖ hanno pensato a scrivere che questo omicidio è avvenuto in ambienti omosessuali:
l’orientamento sessuale è un dato sensibile ma in questo caso poteva essere
riportato in quanto era uno dei presunti moventi, era pertinente alla storia.
Privacy Ferilli → la Ferilli aveva contestato la pubblicazione di alcuni SMS privati
❖ che lei aveva inviato e che erano stati intercettati. In quel caso ebbe ragione perché
quei messaggi erano del tutto privati e non avevano nessun riferimento al suo ruolo
pubblico.
Indiscrezioni su Sanremo → ai tempi in cui c’era un’incertezza sul conduttore di
❖ Sanremo in quanto non era ancora stato scelto, il direttore generale della Rai era in
un ristorante che parlava con un altro dirigente proprio sulla scelta del conduttore. In
un tavolo vicino c’era un giornalista che, anche non intenzionalmente, ha ascoltato e
pubblicato la notizia. Il direttore generale della Rai si è rivolto al Garante dicendo che
quella era una discussione riservata e che quindi era una violazione della privacy: sia
il Garante che l’Ordine hanno dato ragione al giornalista perché in primo luogo la
conversazione è stata fatta in un luogo aperto pubblico, e in secondo luogo il
giornalista non ha utilizzato strumenti invasivi per registrare, ma era semplicemente
lì.
Art.6 - essenzialità dell’informazione
La divulgazione di notizie anche dettagliate ma di rilevante interesse pubblico non contrasta
con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile
in ragione all'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. → L’essenzialità della notizia ha
cambiato il concetto di completezza della notizia stessa perché se fino al 1990, con la prima carta
deontologica, si potevano scrivere tutti i dettagli possibili, ora si possono scrivere solamente quei
dettagli che sono pertinenti al fatto.
Secondo comma: la privacy delle persone note o pubbliche va rispettata se le notizie non
hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica. Commenti e opinioni del giornalista
sono garantiti dall’art.21 della Costituzione.
Alcuni casi:
Hotel Rigopiano → nel raccontare la tragedia alcune testate hanno pubblicato chi
❖ era sopravvissuto, chi era morto e chi era disperso: tra questi ultimi c’era un
cameriere extracomunitario di cui, oltre ad esserci nome, cognome ecc., c’era anche
scritto che avesse un regolare permesso di soggiorno. Questo elemento non serviva,
è una violazione.
Caso Fazio → Fazio si è rivolto al Garante e all’Ordine perché erano state
❖ pubblicate le retribuzioni dei conduttori televisivi della Rai sotto forma di classifica e
per lui si trattava di violazione della privacy. Il Garante ha risposto che essendo la Rai
un ente pubblico i suoi dipendenti sono pubblici non c’era una violazione della
privacy, ma ha comunque condannato il giornale perché tra le foto pubblicate
nell’articolo non solo c’era Fazio, ma anche la sua casa che non c’entrava nulla. In
quel caso è violazione della privacy.
Targhe auto → un servizio giornalistico aveva fatto un servizio su Roma e sui
❖ parcheggi selvaggi dicendo che alcuni problemi di traffico non erano dovuti a una
mala amministrazione, ma erano dovuti alla maleducazione degli automobilisti stessi
che si fermavano in doppia/terza fila, dimostrandolo con delle foto. Il giornalista fu
sanzionato perché in quelle immagini c’erano le auto con le targhe leggibili e
potevano andare a violare la riservatezza di coloro che magari erano in quel posto di
nascosto. Per questo motivo ora le targhe sono oscurate.
Art.8 - dignità della persona
Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o
fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si
sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell’immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il
giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza
il consenso dell’interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette
ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Alcuni casi:
Caso Tortora: Enzo Tortora, conduttore televisivo, era stato arrestato per sbaglio ed
❖ era apparso sui giornali. Quando venne arrestato e prelevato dall’albergo alle 6 della
mattina i poliziotti hanno aspettato che si posizionassero tutte le telecamere delle
varie televisioni per farlo uscire perché doveva essere un arresto eccellente, di un
insospettabile, ma si rivelò un arresto sbagliato. Un pentito aveva fatto il nome di
Tortora ma era un omonimo, il conduttore non c’entrava nulla.
Morte in diretta di Scoglio → Scoglio, che era un allenatore, si sentì male durante
❖ una ripresa televisiva in diretta mentre veniva intervistato: si è accasciato a terra. In
questo caso la televisione non doveva andare sul corpo, ma doveva spostare
l’inquadratura altrove mentre gli si prestava soccorso. Non fu tutelata la dignità della
persona che si stava sentendo male e non poteva difendersi in alcun modo.
Caso Telenorba → televisione pugliese che è stata sanzionata perché aveva
❖ cominciato a martellare attraverso degli spot annunciando che la sera, ad una certa
ora, sarebbero state trasmesse le immagini dell’omicidio di una studentessa a
Perugia. Immagini molto forti, che venivano dalla polizia scientifica. La stessa
televisione in questi spot diceva che le foto sarebbe stato meglio non vederle: lo
dicevano con lo scopo di aumentare la curiosità, attirare l’attenzione e creare un
fenomeno morboso. La televisione fu tempestata da telefonate di spettatori
scandalizzati e arrabbiati che chiedevano di interrompere la trasmissione. Il direttore
fu sanzionato e radiato dall’Ordine.
Caso Cucchi → era un ragazzo che fu pestato dalle forze dell’ordine. In quel caso le
❖ immagini furono pubblicate come denuncia.
Art.9 - no alla discriminazione
Nell’esercitare il diritto/dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della
persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art.10 - dignità delle persone malate
Il giornalista nel fare riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o
identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malattie gravi o terminali e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico. Ma la pubblicazione
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Riassunto esame comunicazione giornalistica, prof.Bartoli, libro consigliato Privacy e giornalismo
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