Estratto del documento

La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di detenzione

o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive. Il

cittadino nella propria casa, i malati in ospedale e i detenuti hanno lo stesso diritto di privacy:

possono richiedere di essere schermati in caso di servizi giornalistici.

Negli ospedali, ad esempio, per entrare con le telecamere e fare delle riprese occorre

l’autorizzazione della struttura ma una volta dentro il giornalista non è autorizzato a

riprendere tutto ciò che gli pare, come ad esempio i pazienti. Devono essere questi ultimi a

dare l’autorizzazione ad essere ripresi eventualmente: l’ospedale diventa, seppur

temporaneamente, il domicilio dei pazienti.

I casi di Berlusconi e Clooney → esempio di luogo esposto al pubblico. Entrambi avevano

subito delle riprese da parte di alcuni giornalisti all’interno delle loro ville e si erano rivolti al

Garante della privacy invocando il diritto alla riservatezza nel proprio domicilio. La questione

è complessa: se il domicilio è esposto al pubblico e se una persona (specialmente

personaggio noto) esce sul balcone e si espone alla visibilità non può rivendicare la stessa

privacy che avrebbe in un contesto più protetto. Se infatti un giornalista entra con un drone

in una villa recintata e con una siepe molto alta, non visibile dall’esterno, sta violando la

privacy. Questo tipo di ripresa è consentita solo nel caso in cui con quelle immagini si vuole

dimostrare che all’interno di quella casa si effettua un reato o un illecito.

Art.4 - rettifica

Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze anche in conformità al dovere di

rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Il caso L’Unità Online → a suo tempo, pubblica una foto della candidata sindaca di Roma

(Raggi, M5S) sostenendo che essa avesse partecipato a una manifestazione organizzata da

Forza Italia, forse per opportunismo. La Raggi fece ovviamente subito contestazione al

pezzo perché era falso e in quella foto non era lei ma un’altra politica che le assomigliava.

Un giornale è obbligato a pubblicare una rettifica, anche se sostiene cose false. Se però il

giornale sostiene di avere ragione può pubblicare sotto la rettifica la propria posizione.

Tornando al caso Raggi, il direttore dell’Unità Online ammette l’errore ma si giustifica

dicendo che la foto era stata presa dalla rete: ciò si dimostrò un aggravante a quanto

successo perché non era stata fatta alcuna rettifica.

Art.5 - diritto all’informazione e dati personali

Il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel raccogliere

dati personali che rivelano origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e politiche,

adesione a partiti, sindacati, associazioni e su dati che rivelano condizioni di salute e sfera

sessuale nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione evitando riferimenti a congiunti o altri

soggetti non interessati ai fatti. → I dati sensibili possono essere pubblicati se c’è un interesse

pubblico nel rispetto dell’essenzialità ed evitando di pubblicare i dati sensibili di persone che non

c’entrano nulla con il fatto.

Secondo comma: in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli

interessati o attraverso un loro comportamento in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre

successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. Se c’è un ripensamento da parte del

diretto interessato, il giornalista dovrà avviare una valutazione in base a quanto sia di

interesse pubblico ciò che esso vuole rimangiarsi.

Alcuni casi:

Delitto Pasolini → Pasolini è stato investito e ucciso nel Lido di Ostia. I giornali

❖​ hanno pensato a scrivere che questo omicidio è avvenuto in ambienti omosessuali:

l’orientamento sessuale è un dato sensibile ma in questo caso poteva essere

riportato in quanto era uno dei presunti moventi, era pertinente alla storia.

Privacy Ferilli → la Ferilli aveva contestato la pubblicazione di alcuni SMS privati

❖​ che lei aveva inviato e che erano stati intercettati. In quel caso ebbe ragione perché

quei messaggi erano del tutto privati e non avevano nessun riferimento al suo ruolo

pubblico.

Indiscrezioni su Sanremo → ai tempi in cui c’era un’incertezza sul conduttore di

❖​ Sanremo in quanto non era ancora stato scelto, il direttore generale della Rai era in

un ristorante che parlava con un altro dirigente proprio sulla scelta del conduttore. In

un tavolo vicino c’era un giornalista che, anche non intenzionalmente, ha ascoltato e

pubblicato la notizia. Il direttore generale della Rai si è rivolto al Garante dicendo che

quella era una discussione riservata e che quindi era una violazione della privacy: sia

il Garante che l’Ordine hanno dato ragione al giornalista perché in primo luogo la

conversazione è stata fatta in un luogo aperto pubblico, e in secondo luogo il

giornalista non ha utilizzato strumenti invasivi per registrare, ma era semplicemente

lì.

Art.6 - essenzialità dell’informazione

La divulgazione di notizie anche dettagliate ma di rilevante interesse pubblico non contrasta

con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile

in ragione all'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è

avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. → L’essenzialità della notizia ha

cambiato il concetto di completezza della notizia stessa perché se fino al 1990, con la prima carta

deontologica, si potevano scrivere tutti i dettagli possibili, ora si possono scrivere solamente quei

dettagli che sono pertinenti al fatto.

Secondo comma: la privacy delle persone note o pubbliche va rispettata se le notizie non

hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica. Commenti e opinioni del giornalista

sono garantiti dall’art.21 della Costituzione.

Alcuni casi:

Hotel Rigopiano → nel raccontare la tragedia alcune testate hanno pubblicato chi

❖​ era sopravvissuto, chi era morto e chi era disperso: tra questi ultimi c’era un

cameriere extracomunitario di cui, oltre ad esserci nome, cognome ecc., c’era anche

scritto che avesse un regolare permesso di soggiorno. Questo elemento non serviva,

è una violazione.

Caso Fazio → Fazio si è rivolto al Garante e all’Ordine perché erano state

❖​ pubblicate le retribuzioni dei conduttori televisivi della Rai sotto forma di classifica e

per lui si trattava di violazione della privacy. Il Garante ha risposto che essendo la Rai

un ente pubblico i suoi dipendenti sono pubblici non c’era una violazione della

privacy, ma ha comunque condannato il giornale perché tra le foto pubblicate

nell’articolo non solo c’era Fazio, ma anche la sua casa che non c’entrava nulla. In

quel caso è violazione della privacy.

Targhe auto → un servizio giornalistico aveva fatto un servizio su Roma e sui

❖​ parcheggi selvaggi dicendo che alcuni problemi di traffico non erano dovuti a una

mala amministrazione, ma erano dovuti alla maleducazione degli automobilisti stessi

che si fermavano in doppia/terza fila, dimostrandolo con delle foto. Il giornalista fu

sanzionato perché in quelle immagini c’erano le auto con le targhe leggibili e

potevano andare a violare la riservatezza di coloro che magari erano in quel posto di

nascosto. Per questo motivo ora le targhe sono oscurate.

Art.8 - dignità della persona

Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o

fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si

sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o

dell’immagine.

Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il

giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza

il consenso dell’interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette

ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Alcuni casi:

Caso Tortora: Enzo Tortora, conduttore televisivo, era stato arrestato per sbaglio ed

❖​ era apparso sui giornali. Quando venne arrestato e prelevato dall’albergo alle 6 della

mattina i poliziotti hanno aspettato che si posizionassero tutte le telecamere delle

varie televisioni per farlo uscire perché doveva essere un arresto eccellente, di un

insospettabile, ma si rivelò un arresto sbagliato. Un pentito aveva fatto il nome di

Tortora ma era un omonimo, il conduttore non c’entrava nulla.

Morte in diretta di Scoglio → Scoglio, che era un allenatore, si sentì male durante

❖​ una ripresa televisiva in diretta mentre veniva intervistato: si è accasciato a terra. In

questo caso la televisione non doveva andare sul corpo, ma doveva spostare

l’inquadratura altrove mentre gli si prestava soccorso. Non fu tutelata la dignità della

persona che si stava sentendo male e non poteva difendersi in alcun modo.

Caso Telenorba → televisione pugliese che è stata sanzionata perché aveva

❖​ cominciato a martellare attraverso degli spot annunciando che la sera, ad una certa

ora, sarebbero state trasmesse le immagini dell’omicidio di una studentessa a

Perugia. Immagini molto forti, che venivano dalla polizia scientifica. La stessa

televisione in questi spot diceva che le foto sarebbe stato meglio non vederle: lo

dicevano con lo scopo di aumentare la curiosità, attirare l’attenzione e creare un

fenomeno morboso. La televisione fu tempestata da telefonate di spettatori

scandalizzati e arrabbiati che chiedevano di interrompere la trasmissione. Il direttore

fu sanzionato e radiato dall’Ordine.

Caso Cucchi → era un ragazzo che fu pestato dalle forze dell’ordine. In quel caso le

❖​ immagini furono pubblicate come denuncia.

Art.9 - no alla discriminazione

Nell’esercitare il diritto/dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della

persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni

personali, fisiche o mentali.

Art.10 - dignità delle persone malate

Il giornalista nel fare riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o

identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie

nei casi di malattie gravi o terminali e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse

strettamente clinico. Ma la pubblicazione

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Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alegaggi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Linguaggi del giornalismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Elisei Franco.
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