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L'unione europea: storia, forma di governo e principi generali

L'Unione Europea (UE) è un'organizzazione sovranazionale fondata negli anni '50 con l'adesione dei Paesi Fondatori: Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo. Questa unione è stata formalizzata attraverso i trattati CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) nel 1951, CEE (Comunità Economica Europea) e EURATOM (Comunità Europea dell'Energia Atomica) nel 1957. L'idea iniziale era promuovere un'unità politica mediante una graduale integrazione economica, mirando a garantire la pace duratura dopo le devastazioni delle Guerre mondiali.

I trattati che hanno dato forma all'UE devono essere prima sottoscritti e successivamente recepiti dai paesi firmatari. Tra i principali trattati si annoverano il Trattato di Parigi (1951), il Trattato di Roma (1957), l'Atto Unico Europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam (1992), il Trattato di Nizza, il Trattato di Bruxelles (2004), il quale prevedeva l'adozione di una Costituzione Europea, poi respinta in seguito a referendum negativi in Francia e nei Paesi Bassi, e infine il Trattato di Lisbona (2007), che ha dotato l'UE di una Carta dei Diritti Fondamentali.

Istituzioni dell'UE

Le istituzioni dell'UE sono fondamentali per il suo funzionamento:

  • Consiglio Europeo: Organo di indirizzo politico composto dai capi di stato o governo degli Stati membri, presieduto a tempo pieno da un presidente eletto per un mandato di due anni.
  • Consiglio dell'Unione Europea: È un organo legislativo, con partecipazione variabile dei ministri degli Stati membri, che delibera a maggioranza qualificata. La presidenza è a turno tra i governi degli Stati membri.
  • Parlamento Europeo: Composto da 751 membri eletti direttamente dai cittadini dell'UE. Ha funzioni legislative, di controllo politico e consultive.
  • Commissione Europea: Composta da 27 membri, il presidente è scelto dal Consiglio europeo ed eletto dal Parlamento. La Commissione ha iniziativa normativa, poteri di vigilanza e presenta il bilancio annuale.
  • Corte di Giustizia: Composta da 27 giudici, nomina dai governi per 6 anni. Ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati.
  • Banca Centrale Europea (BCE): Indipendente rispetto alle altre istituzioni e ai governi, con un presidente nominato per 8 anni. Ha un ruolo centrale nella politica monetaria.

Principi fondamentali dell'UE

I principi fondamentali dell'UE includono:

  • Principio di attribuzione: L'UE esercita solo le competenze attribuite dagli Stati membri.
  • Principio di sussidiarietà: L'intervento dell'UE è limitato a quanto definito dai Trattati, intervenendo solo quando gli Stati membri non riescono a perseguire gli obiettivi.
  • Principio di proporzionalità: L'azione dell'UE è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi fissati dai Trattati.
  • Principio di garanzia dell'uguaglianza degli Stati membri e loro identità nazionale: Tutti gli Stati membri sono trattati in modo equo e la diversità nazionale è rispettata.
  • Principio di leale cooperazione: Gli Stati membri e l'UE si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.

La cittadinanza europea, introdotta dal Trattato di Maastricht (1992), conferisce ai cittadini degli Stati membri una serie di diritti, tra cui il diritto di soggiorno e circolazione libera nel territorio degli altri Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, e il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo in una lingua dei Trattati.

Il parlamento

Il Parlamento, considerato l'organo costituzionale preposto a esprimere la sovranità popolare, ha un rapporto complesso con la cittadinanza. Secondo la teoria del rapporto organico, la sovranità del popolo è esercitata dal Parlamento, che rappresenta la volontà popolare. Il concetto di rappresentanza, come definito dall'articolo 67 della Costituzione, implica che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato, sottolineando la sua indipendenza dai desideri degli elettori e dei partiti.

La centralità del Parlamento nel processo democratico rappresentativo è sottolineata dalla forma di governo repubblicana, che è essenzialmente monista. Qui, il Parlamento è la sede in cui gli interessi politici generali trovano espressione, mentre il Governo è l'emanazione permanente del Parlamento stesso. Le funzioni di indirizzo e controllo, insieme al rapporto di fiducia con l'Esecutivo, evidenziano l'importanza del Parlamento.

Le norme costituzionali che regolano il diritto parlamentare (art. 55-69) sono integrate dal regolamento parlamentare, subordinato alla Costituzione ma con una propria rilevanza. Il principio degli interna corporis acta stabilisce l'autonomia dei due rami del Parlamento e delle loro attività interne da qualsiasi autorità esterna.

L’elezione del Parlamento è fondamentale nel suo rapporto con la comunità politica. La Costituzione disciplina l'elettorato attivo e passivo. Per l'elettorato attivo, i requisiti positivi includono la cittadinanza italiana, la maggiore età e, per il Senato, l'età di almeno 25 anni. I requisiti negativi includono l'incapacità civile, una sentenza penale irrevocabile di condanna con interdizione dai pubblici uffici e l'indegnità morale.

Per l'elettorato passivo, i requisiti positivi includono il godimento della capacità elettorale e, secondo la Costituzione, specifici requisiti d'età. I requisiti negativi riguardano cause di ineleggibilità, condanne penali che comportano l'incandidabilità e incompatibilità di cariche.

In sintesi, il Parlamento, come organo centrale della rappresentanza democratica, è caratterizzato dalla sua indipendenza, dai suoi ruoli chiave nel processo decisionale e dal suo legame con la cittadinanza attraverso il principio della rappresentanza senza vincolo di mandato.

Voto

L'art. 48 riguarda i caratteri essenziali del voto, sancendo principi fondamentali:

  • Uguaglianza: Ogni elettore ha un voto di pari peso rispetto agli altri, garantendo l'uguaglianza in ingresso. Tuttavia, la uguaglianza in uscita implica che solo uno dei candidati sarà eletto, rendendo inefficaci i voti a favore dello sconfitto.
  • Libertà: La determinazione e l'espressione del voto devono avvenire senza condizionamenti o pressioni di qualsiasi tipo. Questo principio preserva la libertà dell'elettore nel processo di voto.
  • Personalità: Gli elettori devono esprimere individualmente il proprio suffragio, vietando la delega o la procura. Questo principio contribuisce a garantire la libertà e l'uguaglianza nel processo elettorale.
  • Segretezza: L'aspettativa di non rivelare la scelta elettorale viene protetta attraverso il principio della segretezza. Gli elettori sono tenuti ad esprimere il voto all'interno della cabina elettorale, in solitudine, tranne in casi speciali come la cecità, dove possono essere assistiti da un soggetto di fiducia abilitato.

La periodicità delle elezioni è determinata dalla durata normale di ciascuna Camera, fissata in cinque anni, determinando il periodo della legislatura. Le elezioni devono essere indette entro 70 giorni dalla scadenza del termine quinquennale, che inizia dalla fine del quinquennio o per decreto di scioglimento presidenziale. Le nuove Camere devono riunirsi entro 20 giorni dalla conclusione delle elezioni.

Durante il periodo tra la cessazione dei lavori delle Camere e la prima seduta del nuovo Parlamento (massimo 90 giorni), le Camere uscenti continuano i loro lavori solo per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, noto come istituto della prorogatio. Il Parlamento può eccezionalmente superare il termine quinquennale solo in caso di guerra, tramite l'istituto della proroga. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica solo in casi di mutati equilibri politici o istituzionali, ad eccezione del periodo del semestre bianco.

Procedimento elettorale

Il procedimento elettorale come definito dagli articoli 56 e 57, presenta differenze tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica:

  • Camera dei Deputati: Si adotta un riparto territoriale. I deputati vengono eletti in circoscrizioni per rappresentare specifici territori. Pur mantenendo un respiro politico-generale, il sistema tiene conto della necessità di una rappresentazione geografica. Il numero di deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione è determinato proporzionalmente al numero di residenti. È istituita una circoscrizione estero che elegge 8 deputati attraverso il voto per posta.
  • Senato della Repubblica: L'elezione avviene su base regionale. Si costituiscono collegi autonomi regionali per l'elezione dei senatori. Analogamente alla Camera, esiste una circoscrizione estero che elegge 4 senatori.

Il sistema elettorale attuale del Parlamento italiano, noto come Legge Rosato-Fiano o Rosatellum, adotta un approccio misto con prevalenza proporzionale. Ecco una descrizione dettagliata dei suoi componenti:

  • Camera dei Deputati: 1/3 dei seggi è assegnato tramite collegi uninominali territoriali con il sistema maggioritario "first past the post" (147 seggi).
  • I restanti 2/3 dei seggi sono assegnati attraverso collegi plurinominali territoriali con un metodo proporzionale complesso. Le liste di candidati sono presentate dai partiti e iscritte al collegio plurinominale territoriale.
  • Attraverso aggregazioni successive, si ottiene la cifra elettorale nazionale di ciascun partito, definendo il collegio unico nazionale. Il riparto dei seggi avviene con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, attribuendo il numero di seggi a ciascuna lista e proclamando eletti i candidati nell'ordine di presentazione.
  • Senato della Repubblica: Il sistema è simile a quello della Camera, ma l'elezione avviene su base regionale. Il riparto dei seggi inizia dai collegi territoriali e si estende al livello del collegio regionale, mantenendo le soglie di sbarramento a livello statale.

Inoltre, il sistema presenta tre elementi distintivi:

  • Meccanismo di coalizione: Le forze politiche possono condividere candidati per aumentare le probabilità di vittoria nei collegi uninominali, formando coalizioni.
  • Soglie di sbarramento: Le liste che non raggiungono il 3% e le coalizioni che non raggiungono il 10% sono soggette a uno sbarramento e non partecipano alla distribuzione dei seggi. Tuttavia, se una lista coalizzata supera il 10% e ha ottenuto almeno l'1%, i suoi voti sono conteggiati.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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