Fonti
Gerarchia delle fonti
Si tratta di una gerarchia percepita dal punto di vista del diritto canonico, come risulta dall’incipit del
Decreto di Graziano.
Contaminazioni ordinamento canonico medievale e diritto romano
La legislazione canonica medievale segue il percorso già fatto dal diritto romano, amplificando
l’intensità di singoli argomenti.
Il diritto canonico medievale, contrapponendosi ai valori delle popolazioni barbariche, si mantiene
aggrappato alla cultura latina, assumendo ma trasformandolo l’ideale di ius naturale.
Lo ius naturale è:
● Immutabile
● Perenne
● Sempre buono e giusto
● Scolpito direttamente nelle coscienze degli uomini, a prescindere che siano o meno
battezzati
Equitas
Il concetto di ius naturale si incontra con quello di equitas. Emerge dai testi del primo millennio
l’identificazione tra ius naturale e equità.
L’equità venne inteso canonisticamente come un principio ordinante: non equitas come semplice
temperanza, come semplice indulgenza nel caso concreto (sia diritto romano che canonico dicono
che l’equità si costruisce nel caso concreto).
Subentra la mutazione operata dal diritto canonico rispetto al diritto romano: non è solo indulgenza /
temperanza nel caso concreto ma, ove occorra, diventa diritto del caso concreto grave e severo.
Per il diritto canonico equitas diventa sinonimo di ordine e giustizia, principio ordinante derivante
dal diritto naturale. Può diventare anche giustizia severa nel caso concreto: sulla base dell’ equitas,
l’ordinamento canonico ammette la creazione di pene e censure.
Equitas canonica come elemento di trasformazione di quella romana perché è fonte della giustizia
che coincide con la volontà divina: “null’altro è l’equità se non Dio stesso”.
I valori cardini della benevolenza, indulgenza e giustizia (Dio è legislatore) influiscono sulla
legislazione ecclesiastica comparata con il diritto romano classico. Gli ambiti del diritto privato in cui
ciò accade sono:
● Diritto matrimoniale europeo: l’influenza della giurisdizione e quindi della giurisprudenza
dei tribunali ecclesiastici fu molto evidente. Il diritto matrimoniale della cristianità viene
interamente assorbito dalla disciplina canonica fino al codice Napoleone. Con rivoluzione
francese e codice napoleoniche per la prima volta si avrà matrimonio civile (prima esisteva
solo quello religioso: le altre confessioni con il proprio statuto personale). Per il diritto
canonico diventa rilevante la riflessione sul consenso: riflessione sui vizi del consenso. I vizi
del consenso rilevano rispetto sia alla donna che all’uomo (può essere considerato nullo anche
per vizio di volontà della donna).
● Tutela possessoria: se ne ha eco nel nostro codice per la tutela del possesso. L’influsso del
diritto canonico medievale si sente tuttora. La base di partenza è che ci sono dei vescovi che
vengono spossessati violentemente, cosa che comporta la celebrazione di un processo penale
per capire se è stato commesso un delitto contro il vescovo da un altro feudatario. La
celebrazione del processo penale comporta la svendita di tempo: il vescovo non ha mezzi di
sostentamento, così si concede ai vescovi spossessati il privilegio di scegliere di non
partecipare al processo penale se non dopo la reintegrazione con un’azione di spoglio
(prima eccezione di spoglio). Il vescovo che è stato spogliato dell’uso delle sue terre dal
feudatario deve essere reintegrato nel suo possesso. Il principio della reazione immediata a
favore dello spogliato non è una novità assoluta, deriva da Constatino: al diritto canonico si
deve però l’affermazione definitiva e generale dell’azione: Gregorio VII dal processo penale
estende il principio della reintegrazione nel possesso al processo civile, da privilegio dato ai
vescovi diventa diritto concesso anche ai laici (da decretali per spoglio non si intende solo lo
spossessamento violento e clandestino ma qualunque perdita del possesso senza la volontà
del possessore).
● Usucapione: il diritto romano richiedeva il possesso protratto per un certo periodo per
l’acquisto della proprietà, la giusta causa, la buona fede iniziale soggettiva (il
convincimento di non violare il diritto altrui al momento dell’acquisto del possesso). Per il
diritto romano la mala fede che intervenisse dopo non costituiva ostacolo all’effetto
acquisitivo. Per i canonisti il broccare a sarà che la mala fede (consapevolezza di violare
diritto altrui) impedisce l’effetto acquisitivo anche se sopraggiunta per il principio della ratio
peccati. Se uno sa di star trattenendo una cosa altrui, in coscienza hai maturato di essere un
ladro. Applica la ratio peccati anche nella materia dei contratti: il diritto delle decretali
sovverte il principio formalistico del diritto romano classico per il quale gli accordi semplici
(non rivestiti delle forme prescritte) non producevano obbligazioni. I canonisti trasformano
il principio romanistico per motivi morali, per il principio della ratio peccati. La ratio peccati
è la necessità di reprimere il peccato. I canonisti vedono il peccato nella mala fede
sopraggiunta in uno dei comandamenti del decalogo: “non rubare”. Ergo, per quanto
riguarda la buona fede, perché ci sia l’effetto dell’usucapione, ossa deve mantenersi durante
tutto il periodo del possesso.
● Contratti: altro ambito dove il diritto delle decretali applica il meccanismo della riflessione
del comportamento peccaminoso è la materia dei contratti. Il diritto canonico sovverte il
principio del diritto romano classico, che in materia contrattuale era stato dominato dal
principio formalistico. Per l’antica tradizione romana, gli accordi semplici, non rivestiti
delle forme prescritte, non producevano obbligazioni. Un patto nudo, che non è rivestito
dalla forma richiesta dalla legge, non genera obblighi. Era stato introdotto un espediente
extragiuridico, perché dire che non si produce obbligazione sulla base di un semplice patto
porta a delle conseguenze pesanti: la conferma dell’accordo irrituale tramite una promessa
giurata. I giuristi scatenano una polemica, però nonostante le polemiche dottrinali suscitate
dalla difficile sostenibilità della tesi, secondo cui un giuramento unilaterale potesse sanare i
vizi formali dell’accordo è il diritto canonico. Già nel 300 d.C. si invertirà il principio del
diritto romano classico e dirà che da un patto nudo nasce l’azione. Non nasce direttamente il
diritto, ma il soggetto ha il diritto di andare davanti al giudice e il giudice farà la valutazione
del suo comportamento e dirà se la posizione giuridica soggettiva viene confermata. Con
questo processo di rafforzamento del patto, del consenso senza forma si sviluppa anche per
esigenze di scambio commerciale, tipico dell’età comunale, vi è l’esclusione dall’applicazione
pratica della stipulatio romana. Il nudo patto diventa un surrogato della stipulazione
tradizionale. Per superare il principio vi era la conferma dell’accordo tramite promessa
giurata su cui vi sono varie polemiche dottrinali date dalla difficile sostenibilità secondo cui
un giuramento unilaterale potesse sanare l’accordo ha piena validità nel diritto canonico. Chi
giura chiama a garanzia la divinità. Dal nudo patto si ha il diritto di andare davanti al giudice,
che farà la valutazione. Con il rafforzamento del patto non formale, esso si estende anche agli
ambiti non contrattuale. Vi è progressivamente la scomparsa della stipulatio romana. Il nudo
patto diventa surrogato della stipulatio.
● Diritto penale: il diritto penale romano viene condizionato dalla disciplina penitenziaria
canonica. Il diritto penale classico viene influenzato dal diritto canonico perché la
confessione è costituita da tre momenti: la contrizione (un elemento soggettivo interno), la
confessione (che è la dichiarazione del proprio peccato) e la soddisfazione. Il momento della
penitenza diventa fulcro della dottrina anche penalistica. Nella disciplina del diritto penale
fare riferimento a esigenze di carattere interno può nuocere alla certezza della pena. Da questo
punto di vista le riflessioni dei canonisti contribuiscono a fare una separazione tra un peccato,
offesa a Dio e il delitto che ha una connotazione giuridica. Il delitto non essendo risolvibile
nel foro penitenziale comporta la sottomissione al processo penale del tribunate
ecclesiastico.
Fonti di produzione: lex e consuetudine
Legge
La lex come fonte di produzione
L’ordinamento conosce due fonti di produzione di norme generali e astratte: legge e consuetudine.
L’ordinamento canonico conosce anche delle fonti normative di norme non generali ed astratte, ma
concrete, norme ad personam che sono i privilegi e le dispense, mantenute nei codici canonici in
contrasto con i principi di un ordinamento moderno basato sull’uguaglianza. Sono mantenute per
esigenze di salus animae.
Che cosa è la legge? Il codice di diritto canonico ne dà una definizione? Il codice dell’ordinamento
canonico regola la lex nel Libro I, partendo dal canone 7.
Il codice di diritto canonico non dà la definizione di legge.
La legge si definisce come ordinatio voluptatis, cioè un ordine della volontà di un legislatore, che
formalmente è investito di un potere ed esprime un ordine nelle forme previste dal diritto.
Kelsen definisce il diritto come tecnica sociale. La nostra costituzione dice che la sovranità appartiene
al popolo, non a Dio, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dalla costituzione.
Quale è la concezione tradizionale a cui allude Kelsen, quella presupposta nel codice di diritto
canonico? Quella secondo cui la legge non è ordo voluptatis, ma è ordo rationis. La legge è un ordine
conforme alla ragione, che è la mano divina, ordine conforme al diritto divino, naturale e positivo.
San Tommaso d’Aquino dà una definizione latina e dice che la legge è "ordo rationis habea qui
supremam curam comunitatis habet ad in bonum comune legittuime promulgata," la legge è un ordine
ragionevole, per il bene comune legittimame