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Figura dell'insegnante di sostegno Pag. 1
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Estratto del documento

L'obbligo fu introdotto nel 1923 dalla riforma Gentile, la quale però

comprendeva solo i ciechi e i sordi. Circa 10 anni dopo l'istruzione

prevedeva classi differenziali, scuole speciali e, per i casi più gravi, istituti

speciali. Prevaleva dunque l'aspetto della divisione, della separazione;

nel secondo dopoguerra tra la fine anni '60 e ad inizio anni '70 vengono inseriti

i bambini ciechi nelle scuole comuni, superando quindi l'aspetto della divisione

e della separazione. [3]

Nel 1968 il deputato Foschi promuove l'inserimento di allievi disabili nelle

scuole comuni, ma in sezioni speciali (scuola materna), in classi speciali (scuola

dell'obbligo) e in sezioni speciali (istituto professionale). Solo per le disabilità

più gravi erano ancora previsti gli inserimenti nelle scuole speciali. Nel 1975

la senatrice Falcucci segnò una svolta radicale nell'ambito del sostegno

scolastico. Ciò avvenne attraverso una relazione in cui la senatrice enunciava

un nuovo modo di intendere la scuola: tutti i bambini dovevano frequentare le

classi comuni.

La legge 4 agosto 1977, n. 517 che definiva la presenza d'insegnanti

specializzati, nelle scuole elementare e medie, come sostegno agli alunni con

disabilità. Tali dovevano avere un titolo di specializzazione conseguito al

termine di un corso teorico-pratico della durata di due anni che doveva essere

svolto in scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. Nel

1977 un decreto ministeriale elencava le direttive pedagogiche e didattiche per

questi corsi. Erano previste 600 ore per l'area informativa

(psicologia, pedagogia, metodologia e didattica, aspetti legislativi etc.) e 700

ore per l'area formativa (esperienze di gruppo, tirocinio di almeno 400 ore).

L'espressione "insegnante di sostegno" è stata utilizzata per la prima volta in

una circolare ministeriale nel 1979 in cui, la persone che assumeva tale ruolo,

veniva definita come un docente a pieno titolo, non un elemento aggiuntivo, e

inoltre veniva specificato che tutta la comunità scolastica doveva essere

coinvolta nel sostegno .

[4]

Disciplina normativa

La Costituzione Italiana getta le fondamenta della scuola inclusiva italiana .

[5]

L'istruzione, quindi, deve essere garantita, obbligatoria (per almeno otto anni)

e gratuita per tutti e lo Stato ha il compito di rimuovere ciò che ostacola la

libertà e il pieno sviluppo delle persone . Su questi principi fondamentali è

[6]

stata fondata la figura dell'insegnante di sostegno, regolamentata

successivamente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'insegnante di sostegno

è definito come una figura il cui ruolo è rivolto all'intera classe in cui è iscritto

l'alunno con disabilità .

[7]

Nel 2009 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità, secondo la quale le persone con disabilità devono

ricevere il sostegno necessario all'interno del sistema educativo. Questa

convenzione, fondata sul modello ICF (International Classification of

Functioning, Disability and Health del 2002), prevede che l'insegnante di

sostegno intervenga sulle varie componenti della salute, lavorando non solo

con l'alunno ma anche e soprattutto sui fattori contestuali .

[8]

Tale figura è stata da ultimo ridefinita dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

66, che riconosce l'insegnante di sostegno come un docente, presente

nelle scuole dell'ordinamento scolastico italiano, specializzato nella didattica

speciale per l'integrazione di alunni con disabilità certificata .

[9]

Formazione

L'insegnante di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria deve aver

conseguito la specializzazione per le attività di sostegno didattico. Il corso di

specializzazione in pedagogia e didattica speciale è un corso annuale costituito

da 60 crediti formativi (CFU) di cui 12 acquisiti mediante lo svolgimento di 300

ore di tirocinio. Questa formazione è attivata nelle università dove sono

presenti corsi magistrali di formazione primaria. I requisiti per accedere al corso

sono il possesso della laurea in formazione primaria e di 60 CFU in ambito di

didattica dell'inclusione .

[10]

Per via di un sistema basato anche sulle supplenze temporanee, i dirigenti

scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie, possono assegnare il ruolo

anche docenti sprovvisti di specializzazione o abilitazione , senza l'esperienza

[11]

e la formazione necessaria, attingendo dalle graduatorie di istituto o dalle

cosiddette MAD (messa a disposizione) .

[12][13]

Funzioni e competenze

Non è l'insegnante del solo alunno disabile, ma lo è dell'intera classe nella

quale viene assegnato in quanto vengono ad esserci maggiori esigenze

educative che richiedono la presenza di specifici insegnanti qualificati .

[14]

L'insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, di cui assume la

contitolarità, e non solamente ad un alunno specifico. L'obiettivo è attuare

interventi di integrazione attraverso strategie didattico-metodologiche

specifiche, con altri insegnanti curricolari, poiché insieme hanno la

responsabilità della realizzazione del processo di integrazione scolastica.

"Com'è noto, la funzione del docente di sostegno rappresenta la fondamentale

risorsa attraverso cui l'integrazione scolastica si concretizza. All'inserimento

degli alunni diversamente abili nelle classi corrisponde la pari dignità

professionale tra i docenti all'interno degli organi collegiali della scuola a cui si

aggiunge, per la categoria dei professori (di sostegno), il riconoscimento di una

responsabilità tecnica, piuttosto articolata rispetto alla gestione delle classi in

cui operano in qualità di specialisti. È appena il caso di sottolineare che il

docente specializzato deve essere, anche e soprattutto un mediatore

pedagogico, deve avere conoscenza e consapevolezza del principio

ermeneutico e possedere abilità comunicative” (Giovanni Bocchieri, capo

segreteria tecnica del ministro Gelmini, 2010) .

[15]

Partecipa a tutti gli effetti alle riunioni, agli incontri con i genitori ed agli

scrutini. Segue personalmente i rapporti con la famiglia del minore disabile

costruendo un rapporto di fiducia e, inoltre, si confronta con altri professionisti

del territorio come personale ASL (es. neuropsichiatra), mediatori ed educatori.

Il confronto con queste diverse figure ha come scopo la valorizzazione delle

qualità del bambino vista come prospettiva per garantirgli un futuro come

persona adulta ed in autonomia .

[16][17]

Fa parte dell'Unita di Valutazione Multidisciplinare (DPR 24/02/1994 art.4)

che contribuisce a redigere il Piano di Funzionamento (che accorpa dal 1

[18]

Gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale)

riguardante le competenze e le misure idonee per l'inclusione scolastica del

[19]

minore disabile. Questo documento è propedeutico al Piano Educativo

Individualizzato (PEI).

Per far fronte alle molteplici situazioni del suo incarico, l'insegnante di sostegno

deve possedere le seguenti competenze:

1. Competenze teorico-pratiche nel campo della pedagogia e

della didattica speciale

2. Competenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità

3. Competenze nell’ambito della pedagogia della relazione d’aiuto

4. Conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di

relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro

sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica

5. Competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di

coinvolgimento e cooperazione con le famiglie

6. Conoscenze teorico-pratiche per l’approccio interdisciplinare allo studio

dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e

dell’apprendimento dell’essere umano

7. Conoscenze teorico-pratiche in relazione ai processi di comunicazione

8. Familiarità e competenza teorico-pratica con metodologie simulative,

osservative e sperimentali

9. Capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello

individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non

10. Competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti

innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all’interno

del contesto classe

11. Competenze di didattica e didattica speciale (anche per disabilità

sensoriali e cognitive) in ambito scientifico, umanistico e antropologico,e

negli approcci meta cognitivi e cooperativi

12. Competenze psicoeducative per l’intervento nei disturbi relazionali

e comportamentali

13. Competenze padagogico-didattiche nella gestione integrata del

gruppo classe

14. Competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e

formativi

15. Competenze in ambito giuridico e normativo

sull’inclusione scolastica e i diritti umani

16. Competenze didattiche con le nuove tecnologie informatiche [20]

17. Competenze di comunicazione e collaborazione coi colleghi e gli

operatori dei servizi sociali e sanitari

Dettagli
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilariagiavatto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pedagogia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Mancini Michela.