vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L'obbligo fu introdotto nel 1923 dalla riforma Gentile, la quale però
comprendeva solo i ciechi e i sordi. Circa 10 anni dopo l'istruzione
prevedeva classi differenziali, scuole speciali e, per i casi più gravi, istituti
speciali. Prevaleva dunque l'aspetto della divisione, della separazione;
nel secondo dopoguerra tra la fine anni '60 e ad inizio anni '70 vengono inseriti
i bambini ciechi nelle scuole comuni, superando quindi l'aspetto della divisione
e della separazione. [3]
Nel 1968 il deputato Foschi promuove l'inserimento di allievi disabili nelle
scuole comuni, ma in sezioni speciali (scuola materna), in classi speciali (scuola
dell'obbligo) e in sezioni speciali (istituto professionale). Solo per le disabilità
più gravi erano ancora previsti gli inserimenti nelle scuole speciali. Nel 1975
la senatrice Falcucci segnò una svolta radicale nell'ambito del sostegno
scolastico. Ciò avvenne attraverso una relazione in cui la senatrice enunciava
un nuovo modo di intendere la scuola: tutti i bambini dovevano frequentare le
classi comuni.
La legge 4 agosto 1977, n. 517 che definiva la presenza d'insegnanti
specializzati, nelle scuole elementare e medie, come sostegno agli alunni con
disabilità. Tali dovevano avere un titolo di specializzazione conseguito al
termine di un corso teorico-pratico della durata di due anni che doveva essere
svolto in scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. Nel
1977 un decreto ministeriale elencava le direttive pedagogiche e didattiche per
questi corsi. Erano previste 600 ore per l'area informativa
(psicologia, pedagogia, metodologia e didattica, aspetti legislativi etc.) e 700
ore per l'area formativa (esperienze di gruppo, tirocinio di almeno 400 ore).
L'espressione "insegnante di sostegno" è stata utilizzata per la prima volta in
una circolare ministeriale nel 1979 in cui, la persone che assumeva tale ruolo,
veniva definita come un docente a pieno titolo, non un elemento aggiuntivo, e
inoltre veniva specificato che tutta la comunità scolastica doveva essere
coinvolta nel sostegno .
[4]
Disciplina normativa
La Costituzione Italiana getta le fondamenta della scuola inclusiva italiana .
[5]
L'istruzione, quindi, deve essere garantita, obbligatoria (per almeno otto anni)
e gratuita per tutti e lo Stato ha il compito di rimuovere ciò che ostacola la
libertà e il pieno sviluppo delle persone . Su questi principi fondamentali è
[6]
stata fondata la figura dell'insegnante di sostegno, regolamentata
successivamente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'insegnante di sostegno
è definito come una figura il cui ruolo è rivolto all'intera classe in cui è iscritto
l'alunno con disabilità .
[7]
Nel 2009 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, secondo la quale le persone con disabilità devono
ricevere il sostegno necessario all'interno del sistema educativo. Questa
convenzione, fondata sul modello ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health del 2002), prevede che l'insegnante di
sostegno intervenga sulle varie componenti della salute, lavorando non solo
con l'alunno ma anche e soprattutto sui fattori contestuali .
[8]
Tale figura è stata da ultimo ridefinita dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, che riconosce l'insegnante di sostegno come un docente, presente
nelle scuole dell'ordinamento scolastico italiano, specializzato nella didattica
speciale per l'integrazione di alunni con disabilità certificata .
[9]
Formazione
L'insegnante di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria deve aver
conseguito la specializzazione per le attività di sostegno didattico. Il corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale è un corso annuale costituito
da 60 crediti formativi (CFU) di cui 12 acquisiti mediante lo svolgimento di 300
ore di tirocinio. Questa formazione è attivata nelle università dove sono
presenti corsi magistrali di formazione primaria. I requisiti per accedere al corso
sono il possesso della laurea in formazione primaria e di 60 CFU in ambito di
didattica dell'inclusione .
[10]
Per via di un sistema basato anche sulle supplenze temporanee, i dirigenti
scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie, possono assegnare il ruolo
anche docenti sprovvisti di specializzazione o abilitazione , senza l'esperienza
[11]
e la formazione necessaria, attingendo dalle graduatorie di istituto o dalle
cosiddette MAD (messa a disposizione) .
[12][13]
Funzioni e competenze
Non è l'insegnante del solo alunno disabile, ma lo è dell'intera classe nella
quale viene assegnato in quanto vengono ad esserci maggiori esigenze
educative che richiedono la presenza di specifici insegnanti qualificati .
[14]
L'insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, di cui assume la
contitolarità, e non solamente ad un alunno specifico. L'obiettivo è attuare
interventi di integrazione attraverso strategie didattico-metodologiche
specifiche, con altri insegnanti curricolari, poiché insieme hanno la
responsabilità della realizzazione del processo di integrazione scolastica.
"Com'è noto, la funzione del docente di sostegno rappresenta la fondamentale
risorsa attraverso cui l'integrazione scolastica si concretizza. All'inserimento
degli alunni diversamente abili nelle classi corrisponde la pari dignità
professionale tra i docenti all'interno degli organi collegiali della scuola a cui si
aggiunge, per la categoria dei professori (di sostegno), il riconoscimento di una
responsabilità tecnica, piuttosto articolata rispetto alla gestione delle classi in
cui operano in qualità di specialisti. È appena il caso di sottolineare che il
docente specializzato deve essere, anche e soprattutto un mediatore
pedagogico, deve avere conoscenza e consapevolezza del principio
ermeneutico e possedere abilità comunicative” (Giovanni Bocchieri, capo
segreteria tecnica del ministro Gelmini, 2010) .
[15]
Partecipa a tutti gli effetti alle riunioni, agli incontri con i genitori ed agli
scrutini. Segue personalmente i rapporti con la famiglia del minore disabile
costruendo un rapporto di fiducia e, inoltre, si confronta con altri professionisti
del territorio come personale ASL (es. neuropsichiatra), mediatori ed educatori.
Il confronto con queste diverse figure ha come scopo la valorizzazione delle
qualità del bambino vista come prospettiva per garantirgli un futuro come
persona adulta ed in autonomia .
[16][17]
Fa parte dell'Unita di Valutazione Multidisciplinare (DPR 24/02/1994 art.4)
che contribuisce a redigere il Piano di Funzionamento (che accorpa dal 1
[18]
Gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale)
riguardante le competenze e le misure idonee per l'inclusione scolastica del
[19]
minore disabile. Questo documento è propedeutico al Piano Educativo
Individualizzato (PEI).
Per far fronte alle molteplici situazioni del suo incarico, l'insegnante di sostegno
deve possedere le seguenti competenze:
1. Competenze teorico-pratiche nel campo della pedagogia e
della didattica speciale
2. Competenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità
3. Competenze nell’ambito della pedagogia della relazione d’aiuto
4. Conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di
relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro
sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica
5. Competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di
coinvolgimento e cooperazione con le famiglie
6. Conoscenze teorico-pratiche per l’approccio interdisciplinare allo studio
dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e
dell’apprendimento dell’essere umano
7. Conoscenze teorico-pratiche in relazione ai processi di comunicazione
8. Familiarità e competenza teorico-pratica con metodologie simulative,
osservative e sperimentali
9. Capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello
individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non
10. Competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti
innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all’interno
del contesto classe
11. Competenze di didattica e didattica speciale (anche per disabilità
sensoriali e cognitive) in ambito scientifico, umanistico e antropologico,e
negli approcci meta cognitivi e cooperativi
12. Competenze psicoeducative per l’intervento nei disturbi relazionali
e comportamentali
13. Competenze padagogico-didattiche nella gestione integrata del
gruppo classe
14. Competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e
formativi
15. Competenze in ambito giuridico e normativo
sull’inclusione scolastica e i diritti umani
16. Competenze didattiche con le nuove tecnologie informatiche [20]
17. Competenze di comunicazione e collaborazione coi colleghi e gli
operatori dei servizi sociali e sanitari