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In questi casi che cosa fa la
aggiudicatario, diventi in via sopravvenuta insostenibile.
stazione appaltante, se si è chiusa la fase del sub procedimento, sulla valutazione
dell’offerta e quindi della congruità dell’offerta che ricopre il personale? Che cosa può
fare l’amministrazione se ha difronte un offerente la cui offerta è divenuta, in via
sopravvenuta, per un fatto a lui non imputabile, non sostenibile? Non può regredire nel
procedimento perché il procedimento amministrativo ha ormai trovato la sua
conclusione, questo è un altro principio che aiuta a muoversi nella materia: con la
chiusura del procedimento amministrativo si apre la fase esecutiva e non si
regredisce, quindi, a meno che non ci sia un ricorso in via giurisdizionale avverso la
pubblicazione, nel frattempo l’amministrazione ha stipulato il contratto e la commessa ha
avuto esecuzione totalmente o parzialmente.
A parte queste situazioni, una volta aperta la fase di esecuzione se interviene una
situazione in via sopravvenuta che rende necessario modificare l’offerta bisogna valutare
bene quale misura si apre all’amministrazione.
Si ha quindi una modifica che può avere un impatto sul contratto stipulato
dall’amministrazione.
Il nuovo codice prevede espressamente all’art. 9 l’obbligo di rinegoziazione che
include proprio ipotesi di questo tipo. Si tratta di cause che sono presenti a livello
europeo e che sono stati recepite anche nel nostro ordinamento. Nel precedente codice
non era previsto un vero e proprio obbligo di rinegoziazione ma era prevista solo una
che cosa accadeva nelle ipotesi esposte sopra?
facoltà: Normalmente si può arrivare ad
una risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, quindi sostanzialmente non
caducazione
c’erano alternativa alla del contratto, ora invece oltre all’introduzione di
questo principio, di questo obbligo, anche in linea con la normativa al livello comunitario
ma anche al livello nazionale, pensiamo al codice della crisi dell’impresa dove si prevede
l’obbligo di rinegoziazione in buona fede, perché l’obbligo di rinegoziazione
sostanzialmente costituisce l’attuazione dei principi di buona fede e solidarietà sociale,
ora si prevede quindi non solo la facoltà ma un vero e proprio obbligo, quindi
l’appaltatore o concessionario sottopone all’amministrazione la necessità di rivedere il
contratto, di riadeguare il contratto per la modifica in via sopravvenuta.
Se l’amministrazione, la stazione appaltante, non dà una risposta all’appaltatore, costui
adesso può adire l’autorità giurisdizionale, quindi è previsto da un lato l’obbligo del
rimedio manutentivo nell’ottica della conservazione dell’equilibrio economico
del contratto, dall’altro è previsto anche un rimedio specifico da un punto di vista
processuale, che va oltre la definizione di equità che poteva essere prevista prima in
caso di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta che poteva essere esercitata in
via facoltativa dalla stazione appaltante proponendo la riconduzione ad equità. Ora il
privato, operatore economico, coinvolge direttamente l’autorità giurisdizionale, il TAR,
quindi giudice amministrativo perché siamo in sede di giurisdizione esclusiva, per
chiedere direttamente all’autorità giurisdizionale di modificare il contratto.
Questa è una grossa novità perché fino ad ora non era prevista la possibilità del giudice
amministrativo di sostituirsi alla stazione appaltante nell’esercizio di un potere, e
comunque è fatto salvo anche il principio di autonomia negoziale, quindi ab esterno il
giudice amministrativo non entrava nel merito della disciplina contrattuale e quindi la
regia restava in capo alla stazione appaltante. Il problema si pone da un punto di vista
pratico quando nei documenti di gara la stazione appaltante non abbia previsto clausole
specifiche di rinegoziazione, quello che normalmente viene suggerito dagli operatori
pratici all’amministrazione appaltante che si rivolgono anche ad avvocati di libero foro, è
quello di prevedere già nei documenti di gara delle clausole specifiche di
rinegoziazione che disciplinino queste evenienze, anche in punto di modalità di
modifica del contratto, questo perché serve anche a tutelare incursioni da parte del
giudice amministrativo sul contratto concluso.
Quindi il principio è un principio fondamentale che effettivamente costituisce un cambio
di passo rispetto al precedente codice e l’amministrazione non può esimersi dal
rinegoziare.
Nel caso in cui non siano previste clausole specifiche di rinegoziazione l’amministrazione
è comunque tenuta a dare seguito alla richiesta dell’appaltatore concessionario, quindi
non è tenuta ad adeguarsi alla proposta di modifica presentata dal privato operatore
economico ma può valutare discrezionalmente come intervenire sul contratto al fine di
ripristinare l’equilibrio economico. A questo punto l’appaltatore concessionario, laddove
la controproposta della stazione appaltante non è in linea con quanto necessario per
ripristinare l’equilibrio economico, può adire l’autorità giurisdizionale, quindi le clausole
specifiche da una parte vincolano l’amministrazione, perché costituiscono dei precisi auto
vincoli per l’amministrazione, dall’altra evitano che l’amministrazione appaltante si trovi
in qualche modo a subire modifiche decise dall’autorità giurisdizionale, anche perché è
l’amministrazione appaltante l’unica che può valutare l’interesse pubblico sotteso a
quella commessa pubblica.
Tra le ipotesi di modifiche che ricadono sull’oggetto del contratto c’è il mutamento dei
prezzi delle materie prime. A questo proposito ora è prevista, sempre nell’ambito
dell’art.9, la clausola della divisione dei prezzi.
È previsto che a determinate condizioni e in certe circostanze, non prevedibili al
momento in cui il contratto è stato concluso, se ci fossero dei mutamenti dei prezzi che
determinano un’alterazione dell’equilibrio economico del contratto, trova attuazione la
clausola della revisione dei prezzi che è una clausola ben precisa in quanto disciplina
dettagliatamente le modalità con cui i prezzi vengono aggiornati, fa riferimento ai valori
ISTAT, e solo nelle ipotesi in cui l’aumento determina uno squilibrio economico, quindi al
di sopra di una certa soglia, in questi casi, sostanzialmente la stazione appaltante non ha
un potere discrezionale vero e proprio ma proprio perché c’è un vincolo della norma
specifica indica che il potere è vincolato e quindi l’operatore economico che volesse
pretendere l’adempimento di quanto previsto dalla clausola di divisione dei prezzi in
realtà dovrebbe rivolgersi al giudice ordinario perché non residuano margini di
discrezionalità ma si tratta dell’attuazione di una clausola automatica quindi la PA
dovrebbe prenderne atto e aggiornare l’atto.
L’art.9 -Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale
1.
alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in
maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non
abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo
buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti
all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico
dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando
le economie da ribasso d’asta Il codice si preoccupa di quelle che sono le ricadute da un
punto di vista economico per la stazione appaltante, si prevede quindi anche un limite
alla rinegoziazione, il limite è rappresentato all’accantonamento delle somme
necessario a far fronte alla modifica da un punto di vista economico del contratto oppure
a quelle che sono le economie rilasciate dal ribasso d’asta.
2.Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino
dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal
bando e 1Comma 2 art.8 comma 2 modificato dal D.Lgs. 209/2024 dal provvedimento di
aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Questo vuol dire che attraverso
la rinegoziazione non è possibile far entrare nel contratto delle modifiche che vanno oltre
quello che è strettamente necessario per ristabilire l’equilibrio economico perché
altrimenti si lederebbe il principio di concorrenza, e quindi quello che determina un
criterio utile a distinguere le ipotesi ammissibili e non ammissibili (lo vedremo anche con
le varianti in corso d’opera) è dato proprio dall’ampiezza della modifica: ci si chiede se è
una modifica che ha una rilevanza sostanziale sul contratto che avrebbe effettivamente
aperto la procedura ad altri operatori, quindi sostanzialmente ha determinato una
permissione ad operatori che avrebbero partecipato se le condizioni fossero state
dall’inizio quelle che sono state modificate. Quindi, nell’ambito delle risorse, si limita al
ripristino dell’originario equilibrio quale risultante dal bando e dal provvedimento di
aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica, non ci deve essere un
vantaggio non giustificato a favore dell’appaltante o concessionario.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o
temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una
riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale. Qui
il rinvio è alle fattispecie dei contratti a prestazione continuativa o periodica.
Perché tutte queste problematiche? Perché le sopravvenienze di fatto e di diritto in realtà
non sono delle eventualità così improbabili. Quindi si pongono in riferimento agli appalti
di diritto quanto ai contratti pubblici che sono contratti di durata per i quali si problema
delle sopravvenienze.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di
clausole di rinegoziazione, sono clausole specifiche e quindi individuano il metodo e il
dandone
modo con cui la stazione appaltante deve provvedere alla rinegoziazione
pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto
risulta particolarmente esposto per l