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Fatti questi inviti, il giudice lo sottopone all’esame, dice: “Prego PM preda la parola” (perché è il

PM che ha indicato quel testimone).

Quindi l’assunzione della prova testimoniale avviene attraverso il sistema del c.d. esame

incrociato che si distingue in 3 momenti precisi:

1. L’esame diretto;

2. Il controesame;

3. Il riesame, da non confondere con il riesame cautelare che è un mezzo di impugnazione

delle misure cautelari.

Sono i primi 3 commi dell’art. 498 c.p.p.

1. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha richiesto la prova; ad esempio se è il

testimone del PM, sarà il PM; se è il testimone che ha chiesto la difesa, sarà la difesa.

La parte in questione pone domande dirette al proprio testimone a supporto della propria tesi.

Questo esame sarà tanto più efficace quanto più credibile si presenterà il testimone e più

attendibile la sua testimonianza.

2. Il controesame viene condotto dalla parte che non ha richiesto la prova ma che ha

interessa a privare di validità la testimonianza. In altre parole con il controesame si tenta di minare

la credibilità del testimone e l’attendibilità di quello che ha detto. Il contenuto del controesame

però è limitato ai fatti indicati dalla parte che ne ha chiesto l’esame; cioè con il controesame non

posso introdurre altri argomenti, mi devo sempre attenere a quello che è stato l’esame condotto

dalla parte.

Il controesame non è obbligatorio ma è una facoltà che viene riconosciuta alle parti che possono

anche rinunciarvi. Tuttavia viene sempre garantito, non c’è neanche bisogno che io avvocato-

difensore chieda il controesame dei testimoni del PM ad esempio, perché comunque è per legge.

3. Il riesame può essere richiesto, dopo il controesame, dalla parte che ha già condotto

l’esame diretto. Quindi ritorna la parola alla parte che ha chiesto l’esame a cui è data la possibilità

di rivolgere nuove domande al testimone cercando di ristabilire la credibilità e l’attendibilità che

magari con il controesame sono state minate.

L’ultima parola pertanto è lasciata a chi ha chiesto la prova.

Quali sono le regole precise per l’assunzione di questo esame testimoniale? Sono previste dall’art.

499 c.p.p. Quando si conduce l’esame è necessario rivolgere le domande al testimone su fatti

specifichi, non su questioni generiche. Inoltre sono vietate quelle domande che possono nuocere

alla sincerità delle risposte.

Poi le regole specifiche per l’esame diretto sono quelle che prevedono il divieto nel corso

dell’esame (quindi l’esame condotto dalla parte che ha chiesto la testimonianza o comunque di

sentire quel dichiarante; a questa parte sono vietate …) delle domande c.d. suggestive, cioè quelle

domande che suggeriscono la risposta. Al contrario, queste domande suggestive sono ammesse in

sede di controesame per la sua stessa natura. La finalità appunto tipica del controesame è di

minare la credibilità e attendibilità del testimone facendolo cadere in contraddizione; quindi

ovviamente le domande suggestive sono quelle più indicate per verificare la reazione della

persona e la sua attendibilità. Facciamo un esempio:

- In esame diretto, io dirò: “Quel giorno dove si trovava? Che cosa stava facendo?”

- In controesame dirò: “Senta, è vero che lei quel giorni si trovava con Tizio a Triste etc.? o

sull’autobus numero xxx?”. Insomma vado già a suggerire la risposta nella mia domanda.

Qualora nell’esame io facessi una domanda suggestiva, il giudice mi fermerà invitandomi a

riformulare la domanda.

Parentesi: Il difensore come il PM non devono mai porre una domanda tanto per porla anche

quando vogliono minare la credibilità, ma la domanda deve sempre avere una finalità, tendere ad

un fine e cercare di dimostrare qualcosa. Se uno comincia fare domande senza avere uno scopo

preciso, non ottiene nulla.

Il giudice può intervenire in qualsiasi momento su invito di parte o d’ufficio proprio a garanzia del

rispetto delle regole perché bisogna assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle

risposte, la lealtà nella conduzione dell’esame.

C’è una regola precisa a salvaguardia del principio del contraddittorio e della possibilità della parte

di controinterrogare, prevista dall’art. 500 c.3 c.p.p.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti … [ricordiamoci che

rischia anche la reticenza o comunque una imputazione per falsa testimonianza] … nei confronti di

questa (della parte destinataria del rifiuto) … [Quindi io che sono difensore non riesco a fare

domande a quel testimone che magari ha risposto al PM]… non possono essere utilizzate (quello

che ha detto al PM) … [contro il mio assistito]…, senza il suo consenso … [l’unica eccezione è che io

presto il consenso dell’utilizzo per il mio assistito]…, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve

restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante

La stessa ratio è sottesa all’art. 526 c.1bis perché la colpevolezza dell’imputato non può mai essere

provata sulla base di dichiarazioni resa da chi per libera scelta si è sempre volontariamente

sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. Questo sono norme previste

sempre a livello Costituzionale dall’art. 111, a garanzia proprio del contraddittorio.

Vediamo la disciplina riguardanti i testimoni minorenni che sono ovviamente tipologie protette. Si

prevedono 3 tipologie di esame protetto del minore:

1. Innanzitutto l’esame può essere direttamente condotto dal presidente del collegio (nel caso,

ovviamente, del tribunale collegiale) che può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di

un esperto in psicologia infantile ex. Art. 498 c.p.p. c.4.

2. Poi se la parte lo richiede o il giudice lo ritenga necessario si possono stabilire anche delle

modalità più opportune per la conduzione dell’esame: In un luogo diverso dal tribunale come

anche l’abitazione del minore; ferma anche la possibilità di avvalersi di strutture specializzate ex

sono sicurissimo di questo articolo).

art. 498 c.4 bis c.p.p. (non

3. Mentre per i reati sessuali, l’esame del minore oppure del maggiorenne infermo di mente

vittima dell’abuso sessuale viene effettuato con uso di vetro-specchio e impianto citofonico

(sempre art. 498 c.p.p.); in altre parole, il minore si trova in una stanza distinta da quella in cui si

trova il giudice e il difensore dell’imputato, normalmente con un esperto in psicologia infantile

(quindi o con il perito nominato dal giudice) che gioca con il bimbo/a e, tramite un microfono che

lo mette in contatto con il giudice, cerca di fare emergere quelle che sono le domande senza

porgerle in maniera diretta.

La testimonianza in generale può avere un valore probatorio tanto più alto quanto più credibile è il

testimone. Adesso affrontiamo un argomento che è il cuore dell’esame incrociato oltre che

domanda frequente in sede di esame: L’art. 500 c.p.p., le contestazioni all’esame testimoniale.

Cosa sono le contestazioni all’esame testimoniale? Sono uno strumento che consente di saggiare

la credibilità del testimone. Questa disciplina trova applicazione quando c’è una difformità tra

quello che il teste dichiara nel corso dell’esame e quello che già ha dichiarato nel corso delle

indagini preliminari come persona informata sui fatti.

Quindi nell’esempio che facevamo all’inizio, il PM nel corso delle indagini preliminari ascolta le

persone che ritiene informate sui fatti per valutare se andare avanti, ergo le scelte processuali che

deve compiere, e verbalizza le dichiarazioni che gli vengono rese. Quindi il PM convoca la persona

presso il proprio ufficio, pone delle domande e redige un verbale. Ponendo il caso che il PM

ritenga che le dichiarazioni siano fondate e che quindi queste porteranno sicuramente alla

condanna dell’imputato, presenterà di certo nella sua lista testimoniale, depositata 7 giorni prima

dell’udienza (almeno 7 giorni; tra l’altro, normalmente, il PM con la richiesta di rinvio a giudizio

spesso sotto, oltre alle fonti di prova, ci mette anche i testimoni che intende citare. Questo per

dire che il suo compimento lo fa subito, in concomitanza con la richiesta di rinvio a giudizio),

l’indicazione del testimone che poi dovrà presentarsi in dibattimento. Ora il caso è il seguente:

Questo testimone nel corso dell’esame rende delle dichiarazioni difformi da quello che aveva

precedentemente detto.

Cosa succede? Come avviene questa contestazione?

La contestazione avviene tramite lettura della precedente dichiarazione. Quindi qui c’è una

particolarità; noi abbiamo detto che il nostro è un processo orale, la prova si forma nel

contraddittorio, qui viene data lettura di una dichiarazione che era stata resa unilateralmente,

senza il contraddittorio.

N.B. Non si confondano i termini: Contestazione significa portare a conoscenza. Quindi spesso

l’imputazione viene detta contestazione quando viene notificata, viene portata a conoscenza

dell’imputato; perciò gli viene contestato il fatto. Le contestazioni intese come imputazione-

portata a conoscenza sono una cosa diversa.

(Parentesi: Poi ci sono le nuove contestazioni dibattimentali, le modifiche dell’imputazione a

dibattimento.)

I presupposi per procedere a questa lettura e quindi a questa contestazione:

1) Il testimone deve aver già rilasciato in precedenza delle dichiarazioni opportunamente

verbalizzate;

2) Queste dichiarazioni devono essere contenute nel fascicolo del PM;

3) Il teste deve aver già deposto in dibattimento sui fatti o circostanze oggetto di

contestazione.

Come viene contestato?

Il PM fa le domande e dice: “Scusi, allora io le faccio una contestazione: Lei il giorno tot, di fronte a

me, ha dichiarato una cosa diversa e Le do lettura”. Il giudice ovviamente acconsente a questa

contestazione. Una volta letta la precedente dichiarazione difforme e quindi contestata

letteralmente al testimone, si possono verificare due eventualità:

• Il contrasto tra queste dichiarazione viene superato, per cui il testimone rettifica quello che

aveva detto in precedenza e adegua quello che sta dicendo adesso rispetto a quello detto

prima, dando ovviamente una giustificazione plausibile. Dunque il contrasto si può ritenere

superato e il giudice potrà ritenere attendibile quella testimo

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A.A. 2021-2022
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vowel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cerulli Irelli Vincenzo.